Decreto cautelare 7 marzo 2024
Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Sentenza 30 aprile 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04679/2025REG.PROV.COLL.
N. 07697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7697 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sportello Unico Immigrazione di Foggia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 420/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato, in primo grado, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiesto dal cittadino extracomunitario n possesso di regolare visto di ingresso nel territorio nazionale, che non aveva potuto perfezionare il titolo di soggiorno, seppure a carattere precario, ossia per lavoro stagionale, a seguito del rifiuto dal datore di lavoro all’assunzione.
2. Il Tar adito, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, ha respinto il gravame, evidenziando che il titolo per lavoro stagionale “ è rilasciato per l’assunzione dell’extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all'esecuzione di quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro; di conseguenza, in tale situazione, il permesso di soggiorno va legittimamente negato…
non sussistono margini per poter ritenere che, ad un extracomunitario, ammesso peraltro ab imis nel territorio nazionale con visto d’ingresso (solo) stagionale, possa essere rilasciato alcun’altro permesso di soggiorno, in carenza dei relativi presupposti di fatto e normativi.
Restano ferme le eventuali responsabilità sussistenti inter partes tra promissario datore di lavoro e cittadino extracomunitario, circa la mancata perfezione dell’assunzione, le quali però non incidono sul procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, oramai non più possibile. E, difatti, l’art. 24-bis, comma 14, del decreto legislativo n. 286, nel caso di attività stagionale, pur prevede che, in ipotesi di revoca del nulla-osta al lavoro e/o di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale: “il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un’indennità […]”; questa è quindi la specifica tutela prevista dall’ordinamento in consimili evenienze.
Di conseguenza, la mancata instaurazione di alcun rapporto di lavoro stagionale e di svolgimento di regolare attività lavorativa, sul territorio nazionale, per almeno tre mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286 cit., non può dar luogo ad alcun un contratto di lavoro a tempo determinato e, quindi, al rilascio del propedeutico mod. 9 anelato da parte ricorrente”.
3. L’appello censura la sentenza e il provvedimento prefettizio:
- ricordando come “ la più recente Giurisprudenza del Consiglio di Stato, proprio alla luce della condizione di assoluta vulnerabilità in cui spesso vengono a trovarsi gli inermi stranieri e per effetto dei rischi a cui sono inesorabilmente esposti a causa di determinazioni che incidono irreversibilmente sulle loro condizioni di vita, ha mostrato non poca sensibilità nel sostenere che: <Nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone dunque la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, ARRECANDO UN PREGIUDIZIO A DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA>. (cfr. Sentenze n. 4467 dell’1-6-2022 e n.6738 dell’1-8-2022) ”;
- sottolineando che la “ Determinazione prot. -OMISSIS- risulta essere stata adottata in assenza di qualsivoglia Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, così come prescritto dall’art.10 bis della L.241/90, mentre, le Note -OMISSIS- risultano essere state trasmesse unicamente al datore di lavoro e non anche al lavoratore, titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata, in violazione degli artt. 7 e 10 della L.241/90.
La violazione delle prescritte norme procedimentali ictu oculi inficia alla radice i rispettivi atti, determinandone de plano la loro manifesta e radicale illegittimità, non senza comunque rilevare in via preliminare e cautelativa che il preavvisato esercizio dello jus poenitendi non è affatto giustificato dalla contestata <rinuncia datore>, non apparendo questa uno dei tassativi motivi prescritti dalla normativa in subjecta materia a preteso fondamento dell’avvio del procedimento di II grado e soprattutto del preannunciato provvedimento finale.
Trattasi, ad ogni buon conto, di procedimenti amministrativi nei quali le valutazioni dello Sportello Unico Immigrazione hanno natura chiaramente discrezionale e non invece vincolata, com’è notoriamente nei procedimenti in sede di autotutela ed anche in quello definito con il diniego de quo se è vero, come è vero, che in quest’ultimo lo stesso Ministero dell’Interno con la citata Circolare ha sottolineato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione è assentibile in ipotesi particolari da valutare in concreto e caso per caso; il tutto a maggior ragione ove si consideri il pieno coinvolgimento di Diritti Fondamentali della Persona Umana.
Di qui la necessità (inesorabilmente frustrata) di dover garantire in via preventiva la partecipazione procedimentale all’interessato che, nella specie, non è stata minimamente salvaguardata in manifesta e grave compromissione del suo diritto di difesa e del suo legittimo affidamento ad una favorevole decisione che andava assunta dal SUI previa (serena e compiuta) valutazione di tutti gli elementi già nella propria disponibilità e di quelli che avrebbe senz’altro rappresentato il malcapitato, ove mai fosse stato messo in condizione di interloquire con la P.A., quali, a titolo meramente esemplificativo, la posizione giuridica soggettiva tipica e qualificata come costituita direttamente dall’art.22 lett.a) della citata Direttiva Comunitaria nonché le sue disperate e disumane condizioni di vita in cui è stato ridotto per mesi da comportamenti imputabili a tutti fuorché a lui ”.
4. L’Amministrazione si è costituita, successivamente depositando memoria in data 9 marzo 2025 e documenti in data 1° aprile 2025.
5. Con ord. n. 04227/2024 è stata accolta l’istanza di sospensione prodotta dall’appellante:
“ Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello risulta assistito da significativi elementi di fondatezza, e che dall’esecuzione del provvedimento impugnato possono derivare all’appellante profili di pregiudizio dotati dell’attributo dell’irreparabilità ”.
6. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, con decr. n. 231/2024, non ha ammesso l’istante al patrocinio a spese dello Stato, pur sussistendo le condizioni reddituali:
“ RITENUTO che, sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono manifestamente infondate ”.
7. Avverso la denegata ammissione l’appellante ha interposto reclamo.
8. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre rilevare che, come eccepito dal legale dell’appellante nel corso dell’udienza, il deposito di documenti dell’Amministrazione in data 1°.4.2025 è tardivo, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Non risponde a lealtà processuale depositare documenti a pochi giorni di distanza dall’udienza, perché questo viola il contraddittorio non dando alla controparte il tempo necessario per verificare il contenuto della documentazione e se si tratti o meno di nuovi documenti. E in difetto di qualsivoglia spiegazione che era onere del depositante fornire, non è compito del Collegio, a fronte di un tardivo deposito, verificarne il contenuto e l’utilità.
2. Venendo al merito, il ricorso è manifestamente infondato.
3. Il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, qui in scrutinio, risulta immune dei vizi denunciati, atteso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (vds. nel senso, Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025).
3.1. In sintesi, sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si è mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro.
3.2. Ne consegue che la ricostruzione della vicenda da parte del Tar e le argomentazioni a supporto sono in linea con la giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede ragione di discostarsi.
3.3. Al riguardo, va infatti richiamato quanto segue:
- “ l’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 limita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al solo caso di “cessazione” del rapporto di lavoro ma non contempla la possibilità di rilasciare il permesso in esame nel diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro ” (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1589/2025).
- “ ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato” (vds. Cons. Stato, Sez. III, nn. 2403/2025. 399/2025, 7245/2022; 4151/2021; 4237/2018).
4. Per quanto esposto, appare pienamente condivisibile ed in linea con il paradigma normativo la statuizione del Giudice di prime cure.
5. Quanto detto esaurisce la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stato vagliato l’aspetto rilevante a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr., ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
5.1. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. In conclusione, l’appello è respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. Da ultimo, va respinto il reclamo avverso la mancata ammissione al gratuito patrocinio, stante la manifesta infondatezza dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge altresì la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO