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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 239/2025 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUTZIONE DELL' UDIENZA DEL 05/06/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 239 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FARNESI MONIA presso il cui Studio in Terni, Via Galvani, 18, elegge domicilio;
con pec:
Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) – CONTUMACE CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/2/2025, adiva il Tribunale di Parte_1
Terni rassegnando le seguenti conclusioni: pagina 1 di 4 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, condannare il IG. al rilascio dell'immobile concesso in CP_1 comodato gratuito, sito in Montefranco, Via Monzano, 49, e censito al NCEU dello stesso
Comune al Foglio 9, part. 199, sub. 8, Cat. A/4, Classe 3, Cons. 3 vani, in favore della IG.ra
. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni la ricorrente esponeva che:
- la IG.ra è proprietaria di un immobile sito in Montefranco, Via Parte_1
Monzano, 49, censito al NCEU dello stesso Comune al Foglio 9, part. 199, sub. 8, Cat. A/4,
Classe 3, Cons. 3 vani (all. 1);
- venuta a conoscenza delle “momentanee esigenze abitative” del IG. , con atto del 13 CP_1 giugno 2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Terni in data 28 giugno 2022, la ricorrente concedeva allo stesso, in comodato gratuito, il sopra detto immobile (all. 2);
- tale appartamento era stato, in precedenza, abitato dalla madre della IG.ra , Parte_1 trasferitasi poi, a seguito del proprio matrimonio, in altra città;
- vista la fine del rapporto matrimoniale della propria genitrice, tuttavia, la ricorrente si rivolgeva direttamente al resistente, al fine di ottenere la spontanea restituzione del bene oggetto del comodato;
- al rifiuto di questo, si rivolgeva alla scrivente legale, che, con raccomandata a/r del
29.10.2024 (all. 3), richiedeva il rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, entro 90 gg dal ricevimento della stessa, concedendo pertanto un termine più agevole rispetto ai 30 gg. previsti dal contratto sottoscritto dal IG. ; CP_1
- nonostante l'ulteriore intimazione inviata, nuovamente il IG. rifiutava il rilascio CP_1 dell'immobile;
- è interesse, pertanto, della ricorrente che sia ordinato al IG. il rilascio CP_1 dell'immobile, in applicazione ed in forza dell'art. 6 del contratto di comodato.
Con decreto del 13/2/2025, il giudice fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. in data 22/5/2025, onerando il ricorrente della notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine di cui all'art. 415, co. 4, c.p.c.
All'udienza del 22/5/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente attesa la regolarità delle notifiche.
pagina 2 di 4 All'odierna udienza, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la parte ricorrente concludeva come indicato nelle proprie note, qui richiamate e trascritte.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
La titolarità del diritto reale in capo alla parte attrice risulta per tabulas dai documenti in atti (doc. 1 fasc. attoreo).
Si deve pertanto ritenere assolto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (arg. ex Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007), secondo cui "In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013), onere che, tuttavia, nel caso di specie il convenuto non ha assolto atteso che è rimasto contumace e non ha quindi addotto alcuna difesa.
Peraltro, la parte ricorrente ha allegato la sussistenza di un contratto di comodato d'uso gratuito da ritenersi risolto ex art. 1809 c.c. ed ai sensi dell'art. 6 del contratto di comodato di cui in atti con la ricezione da parte della resistente della diffida in atti – avvenuta in data
8/11/2024 - e, comunque, della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del relativo decreto di fissazione udienza (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 27/12/2016, n. 27044 secondo cui “Nel contratto di comodato senza determinazione di durata, la messa in mora del comodatario per la restituzione del bene può avvenire mediante notifica dell'atto di citazione in giudizio, salve, in tal caso, le conseguenze, sul regolamento delle spese del giudizio, di una immediata consegna o rilascio del bene da parte del convenuto che aderisca prontamente alla domanda”.
pagina 3 di 4 Deve quindi ritenersi provato che, decorso 30 giorni dalla data della notifica del recesso dal contratto di comodato, avvenuta in data 8/11/2024, occupa senza titolo CP_1
l'immobile oggetto di causa e, conseguentemente, non può che essere accertato il diritto del ricorrente a veder liberato l'immobile.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
3. Le spese legali seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal DM n. 55/2010 (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) attesa la semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara cessati, a far data dall'8/12/2024, gli effetti del contratto di comodato d'uso gratuito intercorso fra le parti e, per l'effetto, condanna al rilascio CP_1 dell'immobile concesso in comodato gratuito, sito in Montefranco, Via Monzano, 49, e censito al NCEU dello stesso Comune al Foglio 9, part. 199, sub. 8, Cat. A/4, Classe 3,
Cons. 3 vani, in favore della IG.ra , libero da persone e/o cose, con Parte_1 contestuale reimmissione nel possesso della ricorrente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese processuali che liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre euro 145,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Tommaso Bellei
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUTZIONE DELL' UDIENZA DEL 05/06/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 239 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FARNESI MONIA presso il cui Studio in Terni, Via Galvani, 18, elegge domicilio;
con pec:
Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) – CONTUMACE CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/2/2025, adiva il Tribunale di Parte_1
Terni rassegnando le seguenti conclusioni: pagina 1 di 4 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, condannare il IG. al rilascio dell'immobile concesso in CP_1 comodato gratuito, sito in Montefranco, Via Monzano, 49, e censito al NCEU dello stesso
Comune al Foglio 9, part. 199, sub. 8, Cat. A/4, Classe 3, Cons. 3 vani, in favore della IG.ra
. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni la ricorrente esponeva che:
- la IG.ra è proprietaria di un immobile sito in Montefranco, Via Parte_1
Monzano, 49, censito al NCEU dello stesso Comune al Foglio 9, part. 199, sub. 8, Cat. A/4,
Classe 3, Cons. 3 vani (all. 1);
- venuta a conoscenza delle “momentanee esigenze abitative” del IG. , con atto del 13 CP_1 giugno 2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Terni in data 28 giugno 2022, la ricorrente concedeva allo stesso, in comodato gratuito, il sopra detto immobile (all. 2);
- tale appartamento era stato, in precedenza, abitato dalla madre della IG.ra , Parte_1 trasferitasi poi, a seguito del proprio matrimonio, in altra città;
- vista la fine del rapporto matrimoniale della propria genitrice, tuttavia, la ricorrente si rivolgeva direttamente al resistente, al fine di ottenere la spontanea restituzione del bene oggetto del comodato;
- al rifiuto di questo, si rivolgeva alla scrivente legale, che, con raccomandata a/r del
29.10.2024 (all. 3), richiedeva il rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, entro 90 gg dal ricevimento della stessa, concedendo pertanto un termine più agevole rispetto ai 30 gg. previsti dal contratto sottoscritto dal IG. ; CP_1
- nonostante l'ulteriore intimazione inviata, nuovamente il IG. rifiutava il rilascio CP_1 dell'immobile;
- è interesse, pertanto, della ricorrente che sia ordinato al IG. il rilascio CP_1 dell'immobile, in applicazione ed in forza dell'art. 6 del contratto di comodato.
Con decreto del 13/2/2025, il giudice fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. in data 22/5/2025, onerando il ricorrente della notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine di cui all'art. 415, co. 4, c.p.c.
All'udienza del 22/5/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente attesa la regolarità delle notifiche.
pagina 2 di 4 All'odierna udienza, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la parte ricorrente concludeva come indicato nelle proprie note, qui richiamate e trascritte.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
La titolarità del diritto reale in capo alla parte attrice risulta per tabulas dai documenti in atti (doc. 1 fasc. attoreo).
Si deve pertanto ritenere assolto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (arg. ex Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007), secondo cui "In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013), onere che, tuttavia, nel caso di specie il convenuto non ha assolto atteso che è rimasto contumace e non ha quindi addotto alcuna difesa.
Peraltro, la parte ricorrente ha allegato la sussistenza di un contratto di comodato d'uso gratuito da ritenersi risolto ex art. 1809 c.c. ed ai sensi dell'art. 6 del contratto di comodato di cui in atti con la ricezione da parte della resistente della diffida in atti – avvenuta in data
8/11/2024 - e, comunque, della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del relativo decreto di fissazione udienza (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 27/12/2016, n. 27044 secondo cui “Nel contratto di comodato senza determinazione di durata, la messa in mora del comodatario per la restituzione del bene può avvenire mediante notifica dell'atto di citazione in giudizio, salve, in tal caso, le conseguenze, sul regolamento delle spese del giudizio, di una immediata consegna o rilascio del bene da parte del convenuto che aderisca prontamente alla domanda”.
pagina 3 di 4 Deve quindi ritenersi provato che, decorso 30 giorni dalla data della notifica del recesso dal contratto di comodato, avvenuta in data 8/11/2024, occupa senza titolo CP_1
l'immobile oggetto di causa e, conseguentemente, non può che essere accertato il diritto del ricorrente a veder liberato l'immobile.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
3. Le spese legali seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal DM n. 55/2010 (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) attesa la semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara cessati, a far data dall'8/12/2024, gli effetti del contratto di comodato d'uso gratuito intercorso fra le parti e, per l'effetto, condanna al rilascio CP_1 dell'immobile concesso in comodato gratuito, sito in Montefranco, Via Monzano, 49, e censito al NCEU dello stesso Comune al Foglio 9, part. 199, sub. 8, Cat. A/4, Classe 3,
Cons. 3 vani, in favore della IG.ra , libero da persone e/o cose, con Parte_1 contestuale reimmissione nel possesso della ricorrente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese processuali che liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre euro 145,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Tommaso Bellei
pagina 4 di 4