Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2024, proposto dalla società Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- del giudicato di cui alle sentenze: n. 603/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 27.02.2013, depositata in data 29.03.2013; n. 608/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 26.02.2013, depositata in data 29.03.2013; n. 1094/15 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 9.9.2015, depositata in data 15.9.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa ER ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30.10.2024 e depositato in 13.11.2024, la società ricorrente, Banca Sistema S.p.A., incorporante per fusione la Beta Stepstone S.p.A., già Beta Skye S.p.A., giusta variazione di denominazione sociale del 27 agosto 2014 per atto Notaio Marco Fadigati di Milano (rep. n. 68; racc. 29) e, prima ancora, già Beta Skye s.r.l., giusta variazione del 18 aprile 2011, per atto Notaio Giovannella Condò di Milano, ha chiesto l’ottemperanza del giudicato, attestato in atti, di cui alle sentenze appresso partitamente indicate, avuto riguardo alle pretese creditorie ancora in essere.
1.1 Sentenza n. 603/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 27.02.2013, depositata in data 29.03.2013, munita di formula esecutiva il 6.09.2013, notificata in forma esecutiva all’ente debitore in data 13.09.2013, con la quale l’ASP di Reggio Calabria è stata condannata a pagare in favore di Beta Skye S.r.l. (ora Banca Sistema S.p.A.), quale cessionaria dei crediti vantati dall’associazione “ Mutua Benevolentia ”:
a) la somma di € 182.982,93, a titolo di sorte capitale, quale importo dell’unica (n. 6/2009) delle 9 fatture poste a base del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, rimasta inevasa, “ oltre € 83.386,95 a titolo di interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture di cui sopra sino alla data di avvenuto pagamento delle stesse e sulla fattura 6/09 dalla scadenza sino al 24.04.2012 ed oltre quelli successivi fino all’effettivo soddisfo ”;
b) € 1.150,00, a titolo di spese della procedura, oltre spese generali, Iva e Cpa. Nell’odierna sede di ottemperanza, parte ricorrente ha, altresì, chiesto il rimborso dell’imposta di registro della sentenza, pari ad € 353,50.
1.2 Sentenza n. 608/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 26.02.2013, depositata in data 29.03.2013, munita di formula esecutiva il 6.09.2013 e così notificata in data 13.09.2013, con la quale la ASP di Reggio Calabria è stata condannata a pagare in favore di Beta Skye S.p.A. (ora Banca Sistema S.p.A.), quale cessionaria dei crediti vantati dalla “Kosmos Hospital s.r.l.”, la somma di euro 905,96 a titolo di interessi moratori, dalla data di scadenza delle fatture (nn. 36 e 53 del 29/01/2010, cedute alla società Detto Factor S.p.A. e, successivamente, alla società Beta Skye S.p.A.,) sino al pagamento delle stesse, oltre spese della procedura liquidate in complessivi euro 950,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Il predetto importo relativo agli interessi (pari ad € 905,96) veniva corrisposto dalla ASP debitrice, sicché, nell’odierna sede di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto il pagamento dell'imposta di registro, pari ad € 353,50, oltre a quello delle spese legali, come liquidate in sentenza.
1.3 Sentenza n. 1094/2015 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 9.9.2015, depositata in data 15.9.2015, munita di formula esecutiva, spedita in data 9.03.2016, e così notificata all’ente debitore in data 21.3.2016, con la quale l’ASP di Reggio Calabria è stata condannata a pagare in favore di Beta Stepstone S.p.A. (ora Banca Sistema S.p.A.), quale cessionaria dei crediti vantati da “O.T.R. s.r.l.”, gli interessi moratori commerciali sulla somma di € 28.629,07, oltre spese della procedura liquidate in complessivi € 1.384,00 per compensi professionali del giudizio di opposizione ed € 327,00, per compensi professionali della fase monitoria; il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, in aggiunta alla refusione della spesa relativa al contributo unificato pari ad € 187,00 e spese di notifica della fase monitoria pari ad € 30,88.
Parte ricorrente ha precisato che il credito per cui si procede è solamente quello relativo alle spese e compensi professionali, per come sopra indicati, poiché gli interessi nella misura indicata dal Tribunale con la sentenza n. 1094/2015 venivano già corrisposti.
2. L’A.S.P. di Reggio Calabria, benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la stessa abbia dato ad oggi integrale esecuzione ai titoli giudiziali per cui è ottemperanza.
3. Con ordinanza n. 442 del 13.06.2025, il Collegio ha prospettato a parte ricorrente possibili profili di inammissibilità dell’odierno ricorso in considerazione della circostanza che ciascuno dei titoli giudiziali per cui è esecuzione presenta, sul piano sostanziale, una propria autonomia non soltanto quanto alla relativa genesi (traendo causa da fatture emesse, a carico dell’ASP di Reggo Calabria, da soggetti giuridici diversi i quali, a loro volta, hanno ceduto i crediti a società riconducibili all’odierna ricorrente) ma anche avuto riguardo alle fase dell’adempimento, determinanti diverse decorrenze quanto alla maturazione degli interessi moratori anche in ragione, in talune ipotesi, dei parziali adempimenti della sorte capitale; con ogni conseguenza in ordine alla difficoltà, per l’amministrazione, di effettuare una puntuale ed efficace verifica circa i pagamenti fin qui effettuati e per il Giudice di scrutinare compiutamente le domande esecutive poste alla sua attenzione, con evidente inaccettabile aggravio dei tempi del processo ed abuso dello stesso.
4. Con memoria difensiva depositata in data 18.06.2025, parte ricorrente ha sostenuto l’ammissibilità del gravame, vertendosi in materia di diritti soggettivi, per cui sarebbe consentito il cumulo di ricorsi purché soggettivamente connessi.
5. Con successiva ordinanza collegiale n. 676 del 24.10.2025, il Collegio ha ulteriormente rinviato la trattazione della causa, ritenuta la necessità di meglio approfondire la quaestio iuris relativa all’ammissibilità di siffatto cumulo - invero controversa in giurisprudenza, malgrado l’isolata pronuncia, sul tema, del Consiglio di Stato, V, n. 9584/23 – nel contempo onerando parte ricorrente del deposito di un analitico prospetto riepilogativo degli interessi moratori medio tempore maturati, avendo cura di evidenziare l’eventuale sopravvenienza di pagamenti a cura dell’amministrazione.
5.1 In data 4.11.2025, parte ricorrente ha depositato il chiesto prospetto analitico relativo alla sentenza n. 603/13, precisando che gli interessi sono stati calcolati dalle date di scadenza delle singole fatture, alle rispettive date di pagamento (per le fatture pagate) mentre, sull’unica fattura non pagata (n. 6 del 27/1/09) gli interessi sono calcolati dalla data di scadenza fino al 3/11/2025. Relativamente agli altri due titoli azionati, parte ricorrente ha ribadito di agire per il recupero delle spese legali poiché sia il capitale che gli interessi sono già stati corrisposti dalla Amministrazione sanitaria.
6. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, all’esito del riservato approfondimento, il Collegio, pur nella consapevolezza della peculiarità del sistema processuale amministrativo, anche avuto riguardo all’azione di ottemperanza, rispetto al processo esecutivo disciplinato dal codice di procedura civile, ritiene di dover aderire, anche per ragioni di economia processuale, a quell’orientamento della giurisprudenza (cfr. sul punto, di recente, T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 13/06/2024, n. 3747; sez. IV, n. 1471\2024) che ammette la proponibilità della domanda ex art. 112 e ss. c.p.a., nelle forme del ricorso cumulativo solo soggettivamente connesso, in quanto volto ad ottenere – come nel caso in esame - l'esecuzione di diversi titoli di condanna al pagamento di somme di denaro pronunciate nei confronti della stessa amministrazione ed a favore del medesimo soggetto creditore.
8. Tanto premesso, il ricorso in esame è fondato, stante la sussistenza di tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. giacchè i titoli posti in esecuzione risultano tutti essere stati notificati, in forma esecutiva, nei confronti dell’ASP di Reggio Calabria, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669.
9. Deve, quindi, essere ordinato all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alle sentenze in epigrafe menzionata mediante il pagamento, in favore della società ricorrente:
- quanto alla sentenza n. 603/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 27.02.2013:
a) “ della somma di € 182.982,93 a titolo di sorte capitale portata dalla fattura n. 6/09 del 27.01.2009, oltre € 83.386,95 a titolo di interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture di cui sopra sino alla data di avvenuto pagamento delle stesse e sulla fattura 6/09 dalla scadenza sino al 24.04 2012 ed oltre quelli successivi fino all’effettivo soddisfo”;
b) delle spese di lite ivi liquidate, pari ad € 1.150,00 di cui € 50 per spese ed € 1.100,00 per compensi, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre al rimborso dell’imposta di registro della sentenza, pari ad € 353,50, ove ne risulti comprovato il pagamento.
- quanto alla sentenza n. 608/2013, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 26.02.2013, delle spese di lite ivi liquidate, pari in complessivi € 950,00 di cui € 50,00 per spese ed € 900,00 per compensi, oltre IVA e CPA nella misura di legge, oltre al rimborso dell’imposta di registro della sentenza, pari ad € 353,50, ove ne risulti comprovato il pagamento.
- quanto alla sentenza n. 1094/2015 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 9.9.2015, delle spese di lite della fase di opposizione, pari a complessivi € 1.384,00 per compensi professionali, oltre € 327,00 per compensi professionali della fase monitoria, maggiorate dal rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, in aggiunta alla rifusione del contributo unificato e spese di notifica della fase monitoria.
10. In caso di inutile scadenza di tale termine, si nomina, fin da ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari all’integrale adempimento del credito avente titolo dell’ordinanza in epigrafe;
10.1 In particolare, il Commissario ad acta dovrà:
- provvedere al calcolo aggiornato degli interessi dovuti sulla sorte capitale, da computarsi nella misura liquidata dai titoli per cui è ottemperanza, avendo cura di verificare l’eventuale sopravvenienza di pagamenti a cura dell’amministrazione;
- procedere sia all’allocazione delle somme in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
10.2 L’eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’A.S.P. di Reggio Calabria di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, il quale, ricevuta la comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, provvederà entro 60 giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione delle predette sentenze nei sensi e nei termini di cui in motivazione con spese a carico dell’amministrazione intimata;
c) condanna l’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER EN, Presidente
ER ZZ, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ZZ | ER EN |
IL SEGRETARIO