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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/10/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
1316/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
15/10/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1316/2019 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti FUSARO PAOLO e WALZL MICHAEL
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A RIBERA (AG) IL 12/11/1953, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MUSSO GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: CP_2 P.IVA_2
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 29.04.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 29.04.2025
1 Conclusioni di parte chiamata in causa:
CONTUMACE=======
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo PEC in data 18.11.2019, in persona del l.r.p.t., proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 315/2019 – n° 933/2019 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il
03/10/2019, notificato il 09.10.2019, con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 35.075,00, oltre interessi e spese liquidate.
A supporto della spiegata opposizione, contestava la legittimità del decreto per la mancanza del requisito della prova scritta di cui all'art. 633 c.p.c. e la mancata efficacia probatoria della documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Eccepiva, ancora, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per mancata inclusione del ricorso monitorio, attesa la previsione di cui all'art. 643 c.p.c. che così dispone: “Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti”.
Eccepiva, nel merito, la carenza di propria legittimazione passiva.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- autorizzare ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c. la chiamata in causa della società C.F. , con sede in via Ciro Menotti n. 21, 97019 CP_2 P.IVA_2
TO (RG) in persona del legale rappresentante, per le ragioni di cui sopra, disponendo lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., ovvero se ritenuto non disponendo lo spostamento della prima udienza ma verificando in sede di prima udienza il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. nei confronti del terzo chiamato;
sempre in via preliminare:
- per le ragioni esposte in narrativa, ovvero mancanza della prova scritta e/o nullità della notificazione ex art. 643 c.p.c. dichiarare nullo, rispettivamente inefficace, il decreto ingiuntivo opposto, revocando il medesimo, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che non è legittimata passiva rispetto alla Parte_1 domanda di pagamento di per le ragioni esposte in narrativa, Controparte_1 rispettivamente che parte opposta non vanta alcun diritto di credito nei confronti di
2
Parte_1
- accogliere in ogni caso la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
315/2019 del 03.10.2019 (R.G. n. 933/2019) emesso dal Tribunale di Sciacca e, conseguentemente, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace lo stesso, rigettando in ogni caso le domande con esso proposte.
Nel merito, in via subordinata:
- per le ragioni sopra esposte, nel caso all'esito della presente causa la domanda di
nei confronti di risultasse fondata, anche parzialmente, Controparte_1 Parte_1 condannare a tenere indenne e rifondere la medesima per CP_2 Parte_1 qualunque importo che questa fosse tenuta a pagare a , anche in via Controparte_1 di regresso.
In ogni caso: con integrale rifusione di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto a ministero del proprio Controparte_1 difensore, contestava in toto la spiegata opposizione, deducendo preliminarmente che nel caso di notifica del solo decreto ingiuntivo, con omessa allegazione dello stesso ricorso, qualora segua un tempestivo atto di citazione in opposizione, redatto ai sensi dell'art. 640 c.p.c. (come nel caso di specie), viene raggiunto lo scopo cui è destinato l'atto, con conseguente applicazione del principio generale di sanatoria degli atti nulli.
Rappresentava, nel merito, che le fatture dichiarate conformi all'originale e le scritture contabili allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, in base a quanto statuito dall'art. 634 c.p.c., costituiscono prova scritta idonea in ordine alla sussistenza del credito azionato.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto CP_2 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
Autorizzata la chiamata del terzo in causa, siccome chiesta dalla società opponente,
e rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nella contumacia della chiamata in causa, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti costituite, nonché per il tramite dell'ammesso interrogatorio formale
3 del l.r.p.t. della società terza chiamata in causa. All'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni fissata per il 09.11.2023, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preso atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società terza CP_2 chiamata in causa, il giudizio veniva dichiarato interrotto e, all'esito del ricorso in riassunzione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni alla nuova udienza del 29.04.2025, ove veniva posto nuovamente in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
I° - Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dal fatto che l'opponente, seppur formalmente attore, riveste – in relazione alle motivazioni miranti a paralizzare le pretese creditorie dell'opposto - la posizione processuale di convenuto sostanziale su cui, quindi, grava l'onere probatorio di fornire la prova del fatto modificativo e/o estintivo del diritto fatto valere in monitorio.
In tale veste, ha spiegato opposizione contestando la sussistenza di idonea prova scritta posta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo;
ha eccepito la nullità per la mancata allegazione e notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo;
ha contestato ed eccepito la sussistenza di un rapporto commerciale tra essa opponente ed il creditore opposto, essendo sussistente invece un rapporto tra essa opponente e la società chiamata in causa che, a sua volta, aveva commissionato i trasporti al creditore opposto.
Nulla ha eccepito, evidenziato o dedotto in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto, ai trasporti commissionati, all'entità creditoria fatta valere in monitorio nei confronti tanto della società chiamata in causa, quanto nei confronti di essa società CP_2 opponente.
II° - In relazione all'eccepita carenza di prova scritta, sottesa a dimostrazione del credito rivendicato in monitorio, va rilevato che il creditore opposto, in sede monitoria, ha dato indiscutibile prova del diritto di credito rivendicato per il tramite dell'avvenuta allegazione delle fatture emesse, oggi non oggetto di specifica contestazione da parte della società opponente, le quali, per costante ed univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, costituiscono idonea fonte di prova scritta per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di
4 opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. n° 19944/2023;
Cass. n° 5915/2011).
In applicazione del surriportato insegnamento e del principio di non specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., l'assunto creditorio dell'opposto, sia in ordine all'an che in ordine al quantum debeatur, deve ritenersi assolutamente infondata la prima eccezione spiegata dalla società opponente, atteso che in relazione al sostegno probatorio, necessario ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, il creditore opposto ha indiscutibilmente assolto al proprio onere.
III° - Parimenti da rigettare è l'ulteriore eccezione preliminare, inerente la dedotta nullità della notifica del decreto ingiuntivo per mancata inclusione del ricorso monitorio per i seguenti motivi.
Sul punto, la Suprema Corte, con statuizione del principio di diritto (Cass. S.U. n°
14196 e n° 14197/2016), ha differenziato le ipotesi in cui la notificazione risulti semplicemente nulla, da quelle in cui manchino gli stessi elementi essenziali del procedimento notificatorio.
Al fine di individuare un criterio distintivo tra le nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione, il Supremo Consesso richiama l'art. 160 c.p.c., a mente del quale “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”.
Il riferimento all'art. 156 c.p.c., contenuto nella norma citata, assume centrale rilievo, in quanto in base a tale disposizione “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge;
può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Lo scopo della notificazione è, infatti, quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, avverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.
Venendo ad esaminare la questione proposta dall'opponente relativamente alla notifica del decreto – ovvero la lesione del suo diritto di difesa, in quanto “In mancanza della notificazione del ricorso monitorio, il debitore ingiunto non ha la possibilità di conoscere gli elementi relativi alla causa petendi della domanda rivoltagli”, la
5 circostanza appare smentita dai fatti.
Invero la stessa opposizione, proposta nei tempi, interloquisce nei motivi di merito, dimostrando di conoscere le ragioni della richiesta monitoria e suffragando, così, il noto principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (art. 156, comma 3, c.p.c.) in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Dunque, sulla scorta di quanto precisato, la notifica del decreto ingiuntivo effettuata senza l'allegazione del ricorso, sicuramente, non è conforme alle regole che sussistono in merito al procedimento monitorio e alla notifica del susseguente provvedimento.
Tuttavia, tale ipotesi non causa l'inesistenza della notifica, ma ricade nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione tempestiva della parte intimata - idoneamente attinta dalla notifica.
Consegue, pertanto, il rigetto della eccezione spiegata sul punto.
IV° - In relazione, infine, al merito del giudizio, va preliminarmente rilevato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
Orbene, alla produzione documentale delle fatture emesse, poste a sostegno del chiesto decreto ingiuntivo ed aventi valenza probatoria in sede monitoria, nel merito del presente giudizio, ai fini dell'ottemperanza all'onere probatorio gravante sul creditore opposto, devono tenersi in debita considerazione i seguenti fatti, circostanze e presunzioni:
a) mancata presentazione a rendere l'ammesso interrogatorio formale, con applicazione della presunzione di cui all'art. 232 c.p.c..
In tale caso, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, valutando ogni altro elemento di prova.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”
6 (Cass. n° 41643/2021).
La società chiamata in causa, ancorché rimasta contumace e successivamente dichiarata fallita, per il tramite del suo l.r.p.t. è divenuta destinataria della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale dedotto dall'opposto in seno alla propria memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n° 2, c.p.c..
Le circostanze di cui ai capitolati di interrogatorio formale ammessi dal Tribunale con ordinanza datata 11.02.2022, hanno trovato conferma sia in forza della presunzione di cui all'art. 232 c.p.c., sia in ordine a quanto non specificamente contestato ex art. 115
c.p.c. dalla società opponente la quale, a conferma di ciò, in seno all'atto di citazione in opposizione, per cui oggi è sentenza, ha dichiarato che “… il rapporto commerciale tra le parti si è svolto nei seguenti termini. 1. , società di logistica e trasporti, Pt_1 ha ricevuto l'incarico di effettuare dei trasporti merce nella Regione Sicilia;
2. Pt_1 ha affidato in subvezione ad l'esecuzione dei medesimi trasporti;
3. ha, CP_2 CP_2
a sua volta, nulla dicendo a , incaricato ”. La dedotta mancata Pt_1 CP_1 comunicazione della subvezione da parte di in favore dell'incaricato CP_2 non spiega, in questa sede, alcun fondamentale veto, non essendo stato CP_1 dimostrato dall'opponente l'accordo di divieto di ulteriore subvezione;
b) conferma dell'esistenza del rapporto commerciale avente ad oggetto il trasporto merci, da parte della società opposta;
c) allegazione documentale delle liste di carico e delle fatture ricevute dalla stessa siccome emesse dalla chiamata in causa;
CP_2
d) coincidenza delle date di esecuzione dei trasporti da Bologna a Palermo, negli stessi giorni dedotti dall'opposto e per i quali ha emesso le relative fatture il cui contenuto ed importo non sono stati mai oggetto di specifica contestazione.
e) non rilevanza, ai fini della spiegata opposizione, dell'avvenuto pagamento da parte della società opposta in favore della società chiamata in causa, nei cui confronti è stata spiegata apposita domanda riconvenzionale trasversale di garanzia, manleva e condanna.
Dalla complessiva valutazione di tutti i sopra richiamati elementi probatori, consegue il fondamento del credito rivendicato in monitorio e la insussistenza dei presupposti fattuali sottesi alla spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 315/2019 – n°
933/2019 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il 03/10/2019, notificato il 09.10.2019.
V° - Fondata, invece, appare ed è la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla società opponente ei confronti della chiamata in causa Parte_1 CP_3
[..
[...] [...]
Fondamento probatorio che deriva dagli stessi elementi documentali e fattuali allegati dalle parti processuali costituite (opponente ed opposto), da cui indiscutibilmente emerge che la società chiamata in causa, pur avendo introitato il CP_3 pagamento dei compensi tutti fatturati per l'esecuzione dei trasporti, eseguiti in sub- vezione dal nulla ha corrisposto a quest'ultimo, trattenendo per Controparte_1
l'intero le somme già versate dall'opponente società Controparte_4
- Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite, così liquidate:
[...]
- in favore dell'opposto, per complessivi € 5.260,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone la distrazione in favore dell'Avv. MUSSO Giuseppe, dichiaratosi procuratore antistatario dell'opposto Controparte_1
- in favore della società opponente, per complessivi € 5.546,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, ed
€ 1.452,50 per la fase decisionale, nonché € 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n° 315/2019 – n° 933/2019 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il 03/10/2019, notificato il 09.10.2019;
- Dichiara esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il D. I. n° 315/2019 – n° 933/2019 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il 03/10/2019, notificato il 09.10.2019;
- Condanna parte attrice/opponente in persona del l.r.p.t., alla Parte_1 refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
5.260,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase istruttoria, ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone la distrazione in favore dell'Avv. MUSSO Giuseppe, dichiaratosi procuratore antistatario dell'opposto
Controparte_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla società Pt_1
in persona del l.r.p.t., nei confronti della società in persona del
[...] CP_3
l.r.p.t., e, all'esito e per l'effetto,
8 - Condanna la società chiamata in causa in persona del l.r.p.t., a CP_3 manlevare, tenere indenne e rifondere la società in persona del Parte_1
l.r.p.t., dalle somme che dalla stessa verranno corrisposte in favore dell'opposto in forza del decreto ingiuntivo n° 315/2019 – n° 933/2019 R.G., Controparte_1 emesso dall'intestato Tribunale il 03/10/2019, notificato il 09.10.2019, dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- Condanna la società chiamata in causa in persona del l.r.p.t., alla CP_3 refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della in Parte_1 persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi€ 5.546,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, ed €
1.452,50 per la fase decisionale, nonché € 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 15/10/2025
IL G.O.T.
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
15/10/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1316/2019 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti FUSARO PAOLO e WALZL MICHAEL
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A RIBERA (AG) IL 12/11/1953, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MUSSO GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: CP_2 P.IVA_2
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 29.04.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 29.04.2025
1 Conclusioni di parte chiamata in causa:
CONTUMACE=======
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo PEC in data 18.11.2019, in persona del l.r.p.t., proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 315/2019 – n° 933/2019 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il
03/10/2019, notificato il 09.10.2019, con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 35.075,00, oltre interessi e spese liquidate.
A supporto della spiegata opposizione, contestava la legittimità del decreto per la mancanza del requisito della prova scritta di cui all'art. 633 c.p.c. e la mancata efficacia probatoria della documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Eccepiva, ancora, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per mancata inclusione del ricorso monitorio, attesa la previsione di cui all'art. 643 c.p.c. che così dispone: “Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti”.
Eccepiva, nel merito, la carenza di propria legittimazione passiva.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- autorizzare ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c. la chiamata in causa della società C.F. , con sede in via Ciro Menotti n. 21, 97019 CP_2 P.IVA_2
TO (RG) in persona del legale rappresentante, per le ragioni di cui sopra, disponendo lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., ovvero se ritenuto non disponendo lo spostamento della prima udienza ma verificando in sede di prima udienza il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. nei confronti del terzo chiamato;
sempre in via preliminare:
- per le ragioni esposte in narrativa, ovvero mancanza della prova scritta e/o nullità della notificazione ex art. 643 c.p.c. dichiarare nullo, rispettivamente inefficace, il decreto ingiuntivo opposto, revocando il medesimo, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che non è legittimata passiva rispetto alla Parte_1 domanda di pagamento di per le ragioni esposte in narrativa, Controparte_1 rispettivamente che parte opposta non vanta alcun diritto di credito nei confronti di
2
Parte_1
- accogliere in ogni caso la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
315/2019 del 03.10.2019 (R.G. n. 933/2019) emesso dal Tribunale di Sciacca e, conseguentemente, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace lo stesso, rigettando in ogni caso le domande con esso proposte.
Nel merito, in via subordinata:
- per le ragioni sopra esposte, nel caso all'esito della presente causa la domanda di
nei confronti di risultasse fondata, anche parzialmente, Controparte_1 Parte_1 condannare a tenere indenne e rifondere la medesima per CP_2 Parte_1 qualunque importo che questa fosse tenuta a pagare a , anche in via Controparte_1 di regresso.
In ogni caso: con integrale rifusione di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto a ministero del proprio Controparte_1 difensore, contestava in toto la spiegata opposizione, deducendo preliminarmente che nel caso di notifica del solo decreto ingiuntivo, con omessa allegazione dello stesso ricorso, qualora segua un tempestivo atto di citazione in opposizione, redatto ai sensi dell'art. 640 c.p.c. (come nel caso di specie), viene raggiunto lo scopo cui è destinato l'atto, con conseguente applicazione del principio generale di sanatoria degli atti nulli.
Rappresentava, nel merito, che le fatture dichiarate conformi all'originale e le scritture contabili allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, in base a quanto statuito dall'art. 634 c.p.c., costituiscono prova scritta idonea in ordine alla sussistenza del credito azionato.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto CP_2 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
Autorizzata la chiamata del terzo in causa, siccome chiesta dalla società opponente,
e rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nella contumacia della chiamata in causa, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti costituite, nonché per il tramite dell'ammesso interrogatorio formale
3 del l.r.p.t. della società terza chiamata in causa. All'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni fissata per il 09.11.2023, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preso atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società terza CP_2 chiamata in causa, il giudizio veniva dichiarato interrotto e, all'esito del ricorso in riassunzione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni alla nuova udienza del 29.04.2025, ove veniva posto nuovamente in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
I° - Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dal fatto che l'opponente, seppur formalmente attore, riveste – in relazione alle motivazioni miranti a paralizzare le pretese creditorie dell'opposto - la posizione processuale di convenuto sostanziale su cui, quindi, grava l'onere probatorio di fornire la prova del fatto modificativo e/o estintivo del diritto fatto valere in monitorio.
In tale veste, ha spiegato opposizione contestando la sussistenza di idonea prova scritta posta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo;
ha eccepito la nullità per la mancata allegazione e notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo;
ha contestato ed eccepito la sussistenza di un rapporto commerciale tra essa opponente ed il creditore opposto, essendo sussistente invece un rapporto tra essa opponente e la società chiamata in causa che, a sua volta, aveva commissionato i trasporti al creditore opposto.
Nulla ha eccepito, evidenziato o dedotto in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto, ai trasporti commissionati, all'entità creditoria fatta valere in monitorio nei confronti tanto della società chiamata in causa, quanto nei confronti di essa società CP_2 opponente.
II° - In relazione all'eccepita carenza di prova scritta, sottesa a dimostrazione del credito rivendicato in monitorio, va rilevato che il creditore opposto, in sede monitoria, ha dato indiscutibile prova del diritto di credito rivendicato per il tramite dell'avvenuta allegazione delle fatture emesse, oggi non oggetto di specifica contestazione da parte della società opponente, le quali, per costante ed univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, costituiscono idonea fonte di prova scritta per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di
4 opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. n° 19944/2023;
Cass. n° 5915/2011).
In applicazione del surriportato insegnamento e del principio di non specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., l'assunto creditorio dell'opposto, sia in ordine all'an che in ordine al quantum debeatur, deve ritenersi assolutamente infondata la prima eccezione spiegata dalla società opponente, atteso che in relazione al sostegno probatorio, necessario ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, il creditore opposto ha indiscutibilmente assolto al proprio onere.
III° - Parimenti da rigettare è l'ulteriore eccezione preliminare, inerente la dedotta nullità della notifica del decreto ingiuntivo per mancata inclusione del ricorso monitorio per i seguenti motivi.
Sul punto, la Suprema Corte, con statuizione del principio di diritto (Cass. S.U. n°
14196 e n° 14197/2016), ha differenziato le ipotesi in cui la notificazione risulti semplicemente nulla, da quelle in cui manchino gli stessi elementi essenziali del procedimento notificatorio.
Al fine di individuare un criterio distintivo tra le nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione, il Supremo Consesso richiama l'art. 160 c.p.c., a mente del quale “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”.
Il riferimento all'art. 156 c.p.c., contenuto nella norma citata, assume centrale rilievo, in quanto in base a tale disposizione “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge;
può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Lo scopo della notificazione è, infatti, quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, avverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.
Venendo ad esaminare la questione proposta dall'opponente relativamente alla notifica del decreto – ovvero la lesione del suo diritto di difesa, in quanto “In mancanza della notificazione del ricorso monitorio, il debitore ingiunto non ha la possibilità di conoscere gli elementi relativi alla causa petendi della domanda rivoltagli”, la
5 circostanza appare smentita dai fatti.
Invero la stessa opposizione, proposta nei tempi, interloquisce nei motivi di merito, dimostrando di conoscere le ragioni della richiesta monitoria e suffragando, così, il noto principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (art. 156, comma 3, c.p.c.) in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Dunque, sulla scorta di quanto precisato, la notifica del decreto ingiuntivo effettuata senza l'allegazione del ricorso, sicuramente, non è conforme alle regole che sussistono in merito al procedimento monitorio e alla notifica del susseguente provvedimento.
Tuttavia, tale ipotesi non causa l'inesistenza della notifica, ma ricade nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione tempestiva della parte intimata - idoneamente attinta dalla notifica.
Consegue, pertanto, il rigetto della eccezione spiegata sul punto.
IV° - In relazione, infine, al merito del giudizio, va preliminarmente rilevato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
Orbene, alla produzione documentale delle fatture emesse, poste a sostegno del chiesto decreto ingiuntivo ed aventi valenza probatoria in sede monitoria, nel merito del presente giudizio, ai fini dell'ottemperanza all'onere probatorio gravante sul creditore opposto, devono tenersi in debita considerazione i seguenti fatti, circostanze e presunzioni:
a) mancata presentazione a rendere l'ammesso interrogatorio formale, con applicazione della presunzione di cui all'art. 232 c.p.c..
In tale caso, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, valutando ogni altro elemento di prova.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”
6 (Cass. n° 41643/2021).
La società chiamata in causa, ancorché rimasta contumace e successivamente dichiarata fallita, per il tramite del suo l.r.p.t. è divenuta destinataria della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale dedotto dall'opposto in seno alla propria memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n° 2, c.p.c..
Le circostanze di cui ai capitolati di interrogatorio formale ammessi dal Tribunale con ordinanza datata 11.02.2022, hanno trovato conferma sia in forza della presunzione di cui all'art. 232 c.p.c., sia in ordine a quanto non specificamente contestato ex art. 115
c.p.c. dalla società opponente la quale, a conferma di ciò, in seno all'atto di citazione in opposizione, per cui oggi è sentenza, ha dichiarato che “… il rapporto commerciale tra le parti si è svolto nei seguenti termini. 1. , società di logistica e trasporti, Pt_1 ha ricevuto l'incarico di effettuare dei trasporti merce nella Regione Sicilia;
2. Pt_1 ha affidato in subvezione ad l'esecuzione dei medesimi trasporti;
3. ha, CP_2 CP_2
a sua volta, nulla dicendo a , incaricato ”. La dedotta mancata Pt_1 CP_1 comunicazione della subvezione da parte di in favore dell'incaricato CP_2 non spiega, in questa sede, alcun fondamentale veto, non essendo stato CP_1 dimostrato dall'opponente l'accordo di divieto di ulteriore subvezione;
b) conferma dell'esistenza del rapporto commerciale avente ad oggetto il trasporto merci, da parte della società opposta;
c) allegazione documentale delle liste di carico e delle fatture ricevute dalla stessa siccome emesse dalla chiamata in causa;
CP_2
d) coincidenza delle date di esecuzione dei trasporti da Bologna a Palermo, negli stessi giorni dedotti dall'opposto e per i quali ha emesso le relative fatture il cui contenuto ed importo non sono stati mai oggetto di specifica contestazione.
e) non rilevanza, ai fini della spiegata opposizione, dell'avvenuto pagamento da parte della società opposta in favore della società chiamata in causa, nei cui confronti è stata spiegata apposita domanda riconvenzionale trasversale di garanzia, manleva e condanna.
Dalla complessiva valutazione di tutti i sopra richiamati elementi probatori, consegue il fondamento del credito rivendicato in monitorio e la insussistenza dei presupposti fattuali sottesi alla spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 315/2019 – n°
933/2019 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il 03/10/2019, notificato il 09.10.2019.
V° - Fondata, invece, appare ed è la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla società opponente ei confronti della chiamata in causa Parte_1 CP_3
[..
[...] [...]
Fondamento probatorio che deriva dagli stessi elementi documentali e fattuali allegati dalle parti processuali costituite (opponente ed opposto), da cui indiscutibilmente emerge che la società chiamata in causa, pur avendo introitato il CP_3 pagamento dei compensi tutti fatturati per l'esecuzione dei trasporti, eseguiti in sub- vezione dal nulla ha corrisposto a quest'ultimo, trattenendo per Controparte_1
l'intero le somme già versate dall'opponente società Controparte_4
- Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite, così liquidate:
[...]
- in favore dell'opposto, per complessivi € 5.260,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone la distrazione in favore dell'Avv. MUSSO Giuseppe, dichiaratosi procuratore antistatario dell'opposto Controparte_1
- in favore della società opponente, per complessivi € 5.546,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, ed
€ 1.452,50 per la fase decisionale, nonché € 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n° 315/2019 – n° 933/2019 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il 03/10/2019, notificato il 09.10.2019;
- Dichiara esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il D. I. n° 315/2019 – n° 933/2019 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il 03/10/2019, notificato il 09.10.2019;
- Condanna parte attrice/opponente in persona del l.r.p.t., alla Parte_1 refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
5.260,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase istruttoria, ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone la distrazione in favore dell'Avv. MUSSO Giuseppe, dichiaratosi procuratore antistatario dell'opposto
Controparte_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla società Pt_1
in persona del l.r.p.t., nei confronti della società in persona del
[...] CP_3
l.r.p.t., e, all'esito e per l'effetto,
8 - Condanna la società chiamata in causa in persona del l.r.p.t., a CP_3 manlevare, tenere indenne e rifondere la società in persona del Parte_1
l.r.p.t., dalle somme che dalla stessa verranno corrisposte in favore dell'opposto in forza del decreto ingiuntivo n° 315/2019 – n° 933/2019 R.G., Controparte_1 emesso dall'intestato Tribunale il 03/10/2019, notificato il 09.10.2019, dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- Condanna la società chiamata in causa in persona del l.r.p.t., alla CP_3 refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della in Parte_1 persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi€ 5.546,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, ed €
1.452,50 per la fase decisionale, nonché € 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 15/10/2025
IL G.O.T.
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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