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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1011
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE LAVORO
Nella causa civile iscritta al n. RG. 1011/2024 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO
Il Giudice dott. Paola Marino, ha pronunciato il seguente
DECRETO
letto il ricorso ex art. 445 Bis C.p.c.; esaminata la relazione del consulente tecnico d'ufficio; verificata l'assenza di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel termine concesso;
osservato che le risultanze peritali siano da ritenersi condivisibili e meritevoli di conferma e ratifica;
ritenuto che
la natura e l'esito della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c.
Visti gli artt. 442 e 445 Bis c.p.c.
OMOLOGA
A tutti gli effetti di legge l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio che qui devono aversi per integralmente trascritte.
Dichiara le spese di lite del presente giudizio compensate tra le parti.
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Ravenna , 4 giugno 2025 Il Giudice Onorario
dott. Paola Marino
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE LAVORO
Nella causa civile iscritta al n. RG. 1011/2024 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO
Il Giudice dott. Paola Marino, ha pronunciato il seguente
DECRETO
letto il ricorso ex art. 445 Bis C.p.c.; esaminata la relazione del consulente tecnico d'ufficio; verificata l'assenza di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel termine concesso;
osservato che le risultanze peritali siano da ritenersi condivisibili e meritevoli di conferma e ratifica;
ritenuto che
la natura e l'esito della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c.
Visti gli artt. 442 e 445 Bis c.p.c.
OMOLOGA
A tutti gli effetti di legge l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio che qui devono aversi per integralmente trascritte.
Dichiara le spese di lite del presente giudizio compensate tra le parti.
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Ravenna , 4 giugno 2025 Il Giudice Onorario
dott. Paola Marino
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