Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2005, n. 15894
CASS
Sentenza 28 luglio 2005

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L'indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso "ex lege" (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall'art. 1, primo comma, e dall'art. 2, secondo comma, della stessa legge) e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959; entrambe le componenti dell'indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dall'art. 2, primo comma, della citata legge n. 210 del 1992.

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  • 3Danni da emotrasfusioni: sì alla rivalutazione delle indennitàAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2005, n. 15894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15894
Data del deposito : 28 luglio 2005

Testo completo