Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di condominio di edifici, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 cod. civ. per l'approvazione delle delibere assembleari, non si può tenere conto della adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini creativa dell'atto collegiale. Nè la eventuale conferma della adesione alla deliberazione, data dal condomino successivamente alla adozione della stessa, può valere, nella predetta ipotesi, come sanatoria della eventuale invalidità della delibera, dovuta al venir meno, per le predette ragioni, del richiesto " quorum deliberativo ", potendo, se mai, tale conferma avere solo il valore di rinuncia a dedurre la invalidità, senza che sia, peraltro, preclusa agli altri condomini la possibilità di impugnazione.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 11 154, presso il proprio studio, difeso da sè stesso;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA NAZIONALE 243 ROMA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISOLE EOLIE 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GAMIBERALE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3541/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato EN Vincenzo, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GAMBERALE Paolo, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
rigetto del resto.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 24 ottobre 1991 l'avv. Vincenzo Crocenzi conveniva davanti al Tribunale di Roma il Condominio di via Nazionale n. 243, in Roma, di cui era condomino, chiedendo che venisse dichiarata la nullità della delibera in data 20 settembre 1991, relativa alla installazione dell'ascensore.
Il condominio, costituitosi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal tribunale adito con sentenza del 5 aprile 1994. Il Condominio di via Nazionale n. 243, Roma, proponeva appello principale;
l'avv. Vincenzo Crocenzi proponeva appello incidentale, dolendosi della mancata dichiarazione di nullità della delibera impugnata sotto profili diversi da quelli ritenuti fondati dal tribunale, nonché della mancata condanna del condominio alla eliminazione delle opere eseguite ed al risarcimento dei danni. Con sentenza in data 29 novembre 1995 la Corte di appello di Roma accoglieva l'appello principale, in quanto il tribunale aveva dichiarato la nullità della delibera impugnata sotto il profilo che dalla stessa derivava all'avv. Vincenzo Crocenzi una compromissione dell'uso del suo appartamento e del vano scala, pur essendo stata la relativa questione sollevata solo in corso di causa e senza accettazione del contraddittorio da parte del condominio. I giudici di secondo grado rigettavano, poi, il motivo dell'appello incidentale con il quale l'avv. Vincenzo Crocenzi aveva dedotto che la delibera era stata assunta con una maggioranza insufficiente.
Il fatto che due condomini si fossero allontanati prima del voto, dando il loro preventivo consenso alla installazione dell'ascensore, consenso successivamente ribadito con incontrastate dichiarazioni scritte in atti, non inficiava, infatti, minimamente la validità della delibera, non sussistendo motivo alcuno, per ritenere delle manifestazioni di volontà, correttamente espresse nell'ambito assembleare, inidonee alla formazione della volontà collettiva per una mera ragione d'ordine temporale, attinendo all'esclusiva sfera di interessi del condomino ogni valutazione e decisione sulla necessità o meno di ascoltare gli altri partecipanti per esprimere il proprio voto.
Le spese per la installazione dell'ascensore andavano, poi, ripartite secondo la apposita tabella prevista nel regolamento condominiale.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l' avv. Vincenzo Crocenzi, con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il condominio di via Nazionale 243, Roma.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente ribadisce la sua tesi, secondo la quale, ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo, non si poteva tenere conto dei millesimi dei due condomini che si erano allontanati prima della votazione, dichiarando di essere favorevoli alla installazione dell' ascensore.
La doglianza è fondata.
Occorre in proposito considerare che questa S.C., dopo avere inizialmente affermato che, ai fini della validità delle deliberazioni, deve tenersi conto del voto del condomino che, inizialmente intervenuto, si sia successivamente allontanato, dichiarando espressamente di accettare quanto avrebbe deciso la maggioranza, in base alla considerazione che tale dichiarazione del condomino vale a farlo ritenere presente al momento della votazione e favorevole alla volontà espressa dalla maggioranza con la votazione stessa (sent. 28 settembre 1977 n. 4136), ha successivamente mutato opinione (sent. 18 luglio 1985 n. 4225), affermando che nel calcolo delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 cod. civ. per l'approvazione delle delibere assembleari non si può tenere conto delle adesioni espresse in un momento diverso da quello della votazione, dato che solo questa determina la fusione delle volontà dei singoli creativa dell'atto collegiale, in applicazione di un principio che, in difetto di specifiche norme sulle modalità di votazione nelle assemblee condominiali, si deve evincere dai criteri generali che regolano gli atti collegiali, i quali non possono risolversi nella mera sommatoria delle volontà dei componenti del collegio, in qualunque luogo e tempo espresse, ma richiedono una unitaria manifestazione di volontà del collegio stesso espressa attraverso la volontà maggioritaria dei suoi componenti;
del resto, i compiti dell'assemblea condominiale non si esauriscono nell'assenso o dissenso su una proposta, ma implicano, prima della votazione, un dibattito sulle questioni su cui poi deliberare, con la conseguenza che la semplice anticipazione del proprio parere del singolo partecipante non può essere intesa come un effettivo concorso alle successive determinazioni.
A tale orientamento il collegio intende aderire, condividendo le argomentazioni addotte a sostegno dello stesso.
Va, poi, rilevato che la eventuale conferma della adesione alla deliberazione, successivamente alla adozione della stessa, da parte dei condomini che tale adesione avevano precedentemente espresso, contrariamente a quanto sembra ritenere la Corte di appello di Roma, non può valere come sanatoria della invalidità, ma eventualmente solo come rinuncia a farla valere, senza precludere agli altri condomini la possibilità di impugnazione.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente, oltre a ribadire le censure già esaminate, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, il tribunale aveva accolto la impugnazione della deliberazione anche sotto il profilo che la realizzazione dell'ascensore aveva compromesso il decoro architettonico dell'edificio, e che le domande ritenute fondate dal tribunale erano state ritualmente proposte e comunque il condominio in ordine ad esse aveva accettato il contraddittorio.
Ugualmente deve essere considerato assorbito il terzo motivo, con il quale il ricorrente, oltre a sostenere che, in ordine alla ripartizione delle spese per la installazione dell'ascensore, la corte di appello avrebbe fatto riferimento ad una tabella inesistente, eccepisce che comunque non poteva essere chiamato a concorrere in tali spese, dal momento che l' ascensore partiva dal piano ove è situato il suo appartamento e quindi non presentava per lui alcuna utilità.
In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999