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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 12499 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A in persona dell'amministratore unico, sig. , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla via G. Citarella n. 5, preso lo studio dell'avv. Daniela Genovese che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del procuratore speciale, Controparte_1
dott. elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emanuele Controparte_2
Gianturco, n. 6/10, presso lo studio dell'avv. Filippo Sciuto che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Corrado Barile, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… sentir accogliere la presente opposizione e per l'effetto, per i motivi sopra riferiti, innanzitutto sentir accertare che l'esponente non è debitrice dell'opposta e comunque non è tenuta a rivalere la stessa di quanto corrisposto alla Regione Campania, e ancora che non è fondata la pretesa di
1 quest'ultima di ottenere in restituzione il contributo corrisposto all'ATS, e in conseguenza sentir revocare il decreto ingiuntivo n.423/24; con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per l'opposta: “… respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare Pt_1
a pagare a la somma indicata
[...] Controparte_1
nel decreto ingiuntivo opposto in linea capitale, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di giustizia meglio vista;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 12 marzo 2024, la soc. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
423/2024, emesso da questo Tribunale in data 9 gennaio 2024 su istanza della con il quale le era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di €89.407,30#, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02
e spese della procedura monitoria, a titolo di regresso di quanto pagato dall'ingiungente in conseguenza dell'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata in favore della Regione Campania e nell'interesse della società quale capofila di Parte_3 un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) di cui faceva parte anche la a garanzia dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione di un Parte_1
finanziamento concesso dalla Regione;
• che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha in sintesi dedotto che: a) essa non era passivamente legittimata poiché la polizza fideiussoria dedotta in giudizio era stata sottoscritta esclusivamente dalla soc.
[...]
[..
[...] senza che quest'ultima avesse speso la sua Controparte_3
qualità di mandataria della ATS o avesse espressamente agito in rappresentanza di altri soggetti;
b) la polizza era stata escussa oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. e comunque quando il credito della Regione era già prescritto, con la conseguenza che il pagamento eseguito dalla compagnia assicurativa, configurando un indebito, era inidoneo a dar titolo alla stessa ad agire in regresso nei confronti dei debitori principali;
c) ad ogni modo non vi era motivo perché la Regione Campania revocasse il contributo e il credito restitutorio vantato da quest'ultima era dunque insussistente, eccezione che essa opponente, quale eventuale debitrice principale, poteva comunque sollevare contro la compagnia garante, non avendo questa adempiuto al suo obbligo informativo quale previsto dall'art. 1952, comma 2, c.c.;
• che la costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione sotto tutti i profili;
• considerato che, ai sensi dell'art. 1950, comma 1, c.c., il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione;
• che, alla luce di quanto testé precisato, è irrilevante stabilire se la soc.
[...]
abbia sottoscritto la polizza Parte_3
fideiussoria in proprio o in qualità di mandataria dell'Associazione
Temporanea di Scopo giacché, anche a prescindere dal suo intervento, la compagnia assicuratrice che si è costituita garante ha comunque diritto, una volta eseguito il pagamento in favore del beneficiario (pagamento nella specie incontroverso), ad agire in regresso nei confronti della debitrice principale;
• che, peraltro, non vi è dubbio che debitori principali (per la restituzione di un contributo pubblico poi revocato) siano tutti i partecipanti alla predetta
Associazione (l' la soc. e la Controparte_4 Parte_1
soc. , stante la previsione della Parte_3
loro responsabilità solidale e illimitata verso la Regione Campania, quale
3 inserita all'art. 4, comma 2, dell'atto costitutivo dell'Associazione stessa
(v. doc. 5 fascicolo monitorio);
• che, inoltre, anche a prescindere da quanto sopra esposto, non può seriamente dubitarsi che la soc. Parte_3
abbia sottoscritto la polizza fideiussoria nella sua veste di mandataria con rappresentanza dell'Associazione Temporanea di Scopo e, dunque, con effetti in capo alle altre due mandanti, in virtù del potere di rappresentanza che queste ultime le hanno conferito in funzione della gestione dell'affare concernente il finanziamento del progetto denominato “Sviluppo di un sistema a letto fluido per la pulizia di componenti del settore biomedicale”
(v. art. 2 del già citato atto costitutivo);
• che, invero, l'espresso riferimento, nella causale della polizza fideiussoria, alla garanzia per la restituzione dell'anticipazione del contributo pubblico concesso dalla Regione Campania con delibera del 2 marzo 2011, rende chiaro che la polizza è stata sottoscritta nell'interesse e in nome di tutti i soggetti partecipanti all'Associazione Temporanea di Scopo, che è stata la beneficiaria del detto finanziamento (sulla possibilità che la contemplatio domini avvenga senza l'uso di formule sacramentali e si evinca anche dal contenuto dell'atto compiuto dal rappresentante cfr. Cass., 4.8.2022, n.
24262);
• che in senso contrario non potrebbe obiettarsi che l'art. 2 dell'atto costitutivo dell'Associazione limiti i poteri rappresentativi della soc.
[...]
ai soli rapporti con la Regione Parte_3
Campania, giacché il successivo art.
3.3 prevede che la mandataria possa compiere in nome e per conto della ATS tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto (atti tra i quali è senz'altro ricompresa la stipulazione della polizza fideiussoria, indispensabile per l'ottenimento del finanziamento regionale);
• considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 dell'appendice di polizza, il contraente (cioè la soc. in Parte_3
proprio e in rappresentanza degli altri partecipanti alla ATS) si è
4 impegnato a rimborsare al garante (cioè la Controparte_1
tutte le somme da questo pagate in forza della polizza, rinunciando
[...] alla facoltà di sollevare eccezioni ai sensi dell'art 1952 c.c.;
• che, in virtù di tale clausola, le eccezioni sollevate dall'odierna opponente per resistere all'azione di regresso promossa dalla compagnia assicuratrice
(decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., prescrizione del credito della
Regione Campania, insussistenza dei presupposti di fatto per la revoca del finanziamento) non possono essere in questa sede esaminate;
• ritenuto pertanto che l'opposizione sia infondata e debba essere respinta;
• che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto debba essere dichiarato esecutivo;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. avverso il decreto ingiuntivo n. 423/2024, così provvede: Parte_1
1. - rigetta l'opposizione;
2. - dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3. - condanna la soc. al pagamento, in favore della soc. Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€4.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 27 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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