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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 376 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nato in [...] - Parte_1 C.F._1
KARLSRUHE, il 31/12/1971, elettivamente domiciliato in VIA ORISTANO N.121 in IG
, presso lo studio dell'Avv. MURONI ANNA MARIA che lo rappresenta Parte_2
e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
FORDONGIANUS (OR), il 15/05/1966, elettivamente domiciliata in VIA UNGARETTI 2 in
SANLURI, presso lo studio dell'Avv. CAU LUCIANO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“pronuncia della separazione dei coniugi;
- Assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente quantificato nella misura
Pagina 1 di euro 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
- Nessun assegno quale contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- Impegno da parte del ricorrente di consentire che la resistente si trattenga presso l'immobile precedentemente adibito a casa coniugale, di esclusiva proprietà dello stesso ricorrente, per 24 mesi dalla data odierne del 2.12.2024 all'esito dei quali la resistente dovrà liberare l'immobile medesimo;
- Impegno, durante tale lasso di tempo, da parte della resistente di farsi carico unitamente ai figli delle spese relative alle utenze dell'immobile adibito a propria abitazione, impegnandosi a tal fine a curare la voltura delle utenze a nome dei figli entro il termine di 30 giorni dalla data odierna del
2.12.2024;
- Spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dalla coniuge Controparte_1
I coniugi hanno contratto matrimonio in FORDONGIANUS il giorno 08/08/1999 (atto n.
2- Parte II
– Serie A - Anno 1999).
Dall'unione coniugale sono nati, in Oristano, i figli (20.07.2001) e Persona_1 Persona_2
(29.08.2002).
In particolare, il ricorrente ha domandato al Tribunale di disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento per i figli e in favore della moglie, in quanto essi sarebbero in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
A sostegno delle domande, ha dedotto:
- di essere separato di fatto dalla moglie da due anni e di essersi trasferito al piano terra dello stabile in cui è ubicata la casa coniugale (al primo piano), sita in Allai via Bingia Manna n. 5;
- di essere proprietario esclusivo della predetta casa coniugale, in quanto ricevuta per successione ereditaria e di essere altresì proprietario al 50% con la sig.ra di beni loro lasciati in CP_1
successione da uno zio (beni immobili, strumenti finanziari e liquidità);
Pagina 2 - di essere dipendente dell'agenzia regionale sarda Forestas e di percepire uno stipendio mensile pari a 1.600,00 euro, come da dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio in atti;
- che dal 2006 la sig.ra era subentrata nella titolarità dell'azienda agricola di famiglia, sita in CP_1
Allai, la quale era stata successivamente ceduta, nel 2021, al figlio primogenito mentre la Per_1
sig.ra da allora continuava a operarci in qualità di coadiuvante, ancorché rimasta intestataria CP_1
di alcuni strumenti aziendali e mezzi agricoli;
- che nella predetta azienda lavorava anche il figlio Per_2
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di separazione ma ha domandato l'assegnazione della casa coniugale in suo favore essendo ancora convivente con il figlio in Per_2
realtà non autosufficiente economicamente, nonché di disporre un assegno di mantenimento da porre a carico del sig. della somma di 1.000,00 euro, di cui 500,00 euro per il proprio mantenimento Pt_1
e 500,00 euro per il mantenimento del figlio Per_2
A supporto delle proprie domande ha dedotto:
- che il sig. aveva abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi al piano terra dopo aver Pt_1
intrattenuto una relazione extraconiugale;
- che i denari ereditati dai due coniugi dallo zio del ricorrente ammontavano a 100.000,00 euro, i quali però erano stati spesi per il mantenimento della famiglia e dal ricorrente stesso per acquistare cespiti di sua esclusiva proprietà e rimasti nella sua esclusiva disponibilità;
- che nei primi anni di matrimonio aveva provveduto quasi in via esclusiva al mantenimento della famiglia svolgendo, alle dipendenze, il mestiere di benzinaia, mentre, all'epoca, il sig. lavorava Pt_1
solo saltuariamente mentre dopo la nascita dei figli aveva deciso di licenziarsi e aveva percepito il
TFR, con una somma di circa 27.000,00 euro, che aveva parimenti destinato al mantenimento della famiglia;
- che, nel 2006, era subentrata nella titolarità dell'azienda agricola di famiglia in luogo della madre del sig. e che, nel 2021, era divenuta invece coadiuvante nell'ambito della stessa, dopo aver Pt_1
ceduto detta titolarità al figlio non percependo più, da allora, alcuno stipendio;
Per_1
- che, dal 2022, aveva svolto solo lavori saltuari e dal 2024 era disoccupata poiché per problemi di salute non poteva più prestare attività lavorativa;
Pagina 3 - di essere proprietaria solo di una quota di un immobile sito in Fordongianus, ereditato dal padre insieme ai fratelli e alla madre, attualmente in corso di costruzione, e di non avere la possibilità economica di sostenere una locazione;
- che entrambi i figli abitavano ancora con lei presso la casa coniugale e che solo era Per_1
attualmente indipendente dal punto di vista economico, mentre on era autosufficiente;
Per_2
- che dall'evidente squilibrio economico sussistente tra i coniugi e la debolezza economica della moglie discendeva la necessità per la sig.ra di avere un sostegno economico dal sig. per CP_1 Pt_1
il suo mantenimento.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 19.9.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
Le parti, alla successiva udienza del 2.12.2024, hanno dichiarato di aderire alla proposta, previa modifica della stessa con alcune integrazioni tra di loro convenute, richiedendo l'applicazione delle seguenti condizioni:
“- Pronuncia della separazione dei coniugi;
- Assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente quantificato nella misura di euro 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
- Nessun assegno quale contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- Impegno da parte del ricorrente di consentire che la resistente si trattenga presso l'immobile precedentemente adibito a casa coniugale, di esclusiva proprietà dello stesso ricorrente, per 24 mesi dalla data odierne del 2.12.2024 all'esito dei quali la resistente dovrà liberare l'immobile medesimo;
- Impegno, durante tale lasso di tempo, da parte della resistente di farsi carico unitamente ai figli delle spese relative alle utenze dell'immobile adibito a propria abitazione, impegnandosi a tal fine a curare la voltura delle utenze a nome dei figli entro il termine di 30 giorni dalla data odierna del
2.12.2024;
- Spese di lite compensate.”
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di
Pagina 4 conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, e in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli, nonché degli stessi coniugi.
In particolare, si ritengono certamente condivisibili le statuizioni economiche convenute in accordo tra le parti, atteso che nulla deve essere previsto in ordine all'affidamento dei figli di anni Per_1
24 e i anni 23, essendo entrambi maggiorenni. Per_2
Sotto tale profilo si reputa altrettanto opportuna e confacente alla situazione di fatto attuale l'esclusione del contributo di mantenimento dei figli, avendo entrambi, di fatto, raggiunto l'autosufficienza economica.
Invero, mentre è pacificamente autosufficiente sin dal 2021 essendo titolare dell'azienda di Per_1
famiglia, isulta oggi parimenti indipendente economicamente in quanto (come riferito dalle Per_2 parti all'udienza del 2.12.2024) è stato di recente assunto presso il Comune di Allai, con la conseguenza che, tale assunzione, ancorché a tempo determinato, se considerata unitamente all'attitudine continuativa al lavoro da egli mostrata (avendo il medesimo lavorato in modo continuativo sebbene con mansioni diverse, ad esempio collaborando con l'azienda di famiglia o svolgendo attività in campagna o, ancora, alle dipendenze di una ditta edile) consente di poter ragionevolmente considerare anche allo stato, indipendente economicamente e di poter Per_2
svolgere una prognosi positiva anche futura circa la sua capacità di procurarsi adeguati redditi propri e provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Dall'insussistenza di esigenze di tutela di prole ancora dipendente dai genitori discende l'impossibilità di provvedere a una formale assegnazione della casa coniugale alla sig.ra per CP_1
altro verso nulla osta a recepire la condivisibile soluzione, pattuita tra le parti, di concedere alla stessa l'utilizzo della casa per un periodo temporaneo di 24 mesi, sufficiente a consentirle di reperire una nuova sistemazione di alloggio.
Pagina 5 Le parti hanno convenuto, inoltre, un assegno di separazione di 500,00 euro mensili a carico del sig. per il mantenimento della moglie, il quale appare congruo e proporzionato stante lo squilibrio Pt_1
economico delle parti.
Nel caso di specie, invero, è indubbio il divario economico sussistente tra i coniugi: il ricorrente, dipendente regionale, percepisce uno stipendio netto di euro 23.744,00 annuali (corrispondenti a euro
1.978,66 se divisi su 12 mensilità), come si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi versata in atti
(730/2023, allegata al ricorso), mentre la resistente ha dato atto di essere attualmente priva di occupazione, anche perché inabile al lavoro.
Infatti, ella ha allegato documentazione sanitaria attestante una patologia ortopedica degli arti superiori dalla quale è derivata la diagnosi di “limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa specifica” (prod. 18.7.2024); la stessa resistente ha dichiarato, all'udienza del 19.9.2024, di aver svolto in passato lavori come colf che ora è impossibilitata a svolgere a causa della patologia fisica e di continuare a lavorare tuttora solo come badante di compagnia presso una signora, dalla quale percepisce importi modestissimi, all'incirca pari a euro 150,00 mensili. Ella, peraltro, ha rappresentato di non percepire nessuna pensione di invalidità, né nessun altro guadagno e di non essere proprietaria di immobili idonei a essere destinati all'uso abitativo.
Sul punto si osserva che per giustificare l'insorgenza (nell'an) del diritto al mantenimento (oltre alla non addebitabilità della separazione) è necessario che il coniuge beneficiario sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
inoltre, deve sussistere una disparità economica tra i due coniugi e l'assegno deve essere concretamente determinato (nel quantum) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass.
n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale (Cass. civ.
n. 24049/2021).
Pertanto, deve reputarsi corretta e congrua la previsione del mantenimento nei confronti della sig.ra stante la sussistenza, nella specie, di tutti i suddetti requisiti, come si evince da quanto riferito CP_1
dalle parti e quanto prodotto in atti in ordine alle condizioni delle stesse e in particolare in ordine alla condizione di debolezza economica e di incapacità lavorativa della resistente.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
Pagina 6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato in Parte_1
GERMANIA - KARLSRUHE, il 31/12/1971 e nata a Controparte_1
FORDONGIANUS (OR), il 15/05/1966, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n., parte II, serie A, anno 1999 - Comune di
FORDONGIANUS).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che corrisponda in favore di a Parte_1 Parte_3 titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di euro 500,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
3. nulla dispone in ordine al contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
4. prende atto dell'impegno da parte del ricorrente di consentire che la resistente si trattenga presso l'immobile precedentemente adibito a casa coniugale, di esclusiva proprietà dello stesso, per 24 mesi dalla data odierna del 2.12.2024 all'esito dei quali la resistente dovrà liberare l'immobile medesimo;
5. prende atto dell'impegno, durante tale lasso di tempo, da parte della resistente di farsi carico unitamente ai figli delle spese relative alle utenze dell'immobile adibito a propria abitazione, impegnandosi a tal fine a curare la voltura delle utenze a nome dei figli entro il termine di 30 giorni dalla data odierna del 2.12.2024.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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