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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4967/2019 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Mauro Amato e Vincenzo Pappolla, presso il cui studio in Bisceglie, alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 60, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dall'avv.
presso il cui studio in Barletta, alla via Controparte_2
Mariano Sante n. 10, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine
1 per le parti per depositare note di trattazione scritta del 16 dicembre 2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 24.07.2019 ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti di Controparte_1
(già ), per il
[...] Controparte_3 pagamento di pretese differenze retributive derivanti dal rapporto intercorso con quest'ultima nonché per la regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale per l'intero periodo lavorativo.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01.06.2011 al 30.09.2012 (data in cui veniva licenziato/allontanato dal suo lavoro) con qualifica formale di Autista Livello 3 CCNL logistica trasporto merci e spedizioni, svolgendo anche attività di carico e scarico del pesce secondo le istruzioni impartire dal datore di lavoro;
che l'orario di lavoro era di oltre 40 ore settimanali articolato su giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 e spesso anche di sabato e di domenica in base alle esigenze della società e delle imbarcazioni da cui si riforniva;
che durante l'intercorso rapporto lavorativo ha percepito la retribuzione di € 500,00 (salvo nel mese dicembre
2011 in cui ha percepito € 700) senza mai ottenere busta paga ed apprendendo solo successivamente di non essere mai stato regolarizzato;
che tale retribuzione risulta essere inferiore a quella stabilita dalla contrattazione collet tiva di riferimento e in ogni caso non sufficiente a garantire una vita dignitosa;
che inoltre in data 08.09.2011, in occasione dell'attività di trasporto
(con mezzo della società) subiva un infortunio, cadendo
2 dall'automezzo e fratturandosi il femore ed il polso sinistro e non essendoci stata regolarizzazione ai fini previdenziali, non ha potuto beneficiare neppure della copertura Inail;
che è palese il vincolo della subordinazione nel rapporto di lavoro in stauratosi tra le parti, essendo presenti tutti gli indici sintomatici della natura subordinata dello stesso ed essendo stato sottoposto altresì, durante lo svolgimento delle mansioni assegnateli, alle direttive dei legali rappresentati della società e in particolare di
che a fronte della prestazione lavorativa Controparte_1 fornita, tuttavia, la retribuzione erogata è stata notevolmente inferiore a quella a esso effettivamente spettante;
che non ha percepito dalla società convenuta il T.F.R. per i periodi (anche non regolarizzati).
Ciò posto, ha dedotto di vantare un credito pari ad € 23.763,94 per differenze retributive come da conteggi allegati ed ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari la sussistenza del rapporto lavorativo nei termini prospettati in ricorso e condanni la società resistente al pagamento di € 23.763,94 o alla maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione;
nonché al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'INPS; con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione quinquennale degli asseriti crediti del ricorrente ex art. 2948 nn. 4 e 5, c.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Più specificamente, ha eccepito: che tra le parti è intercorso un rapporto di natura saltuaria ed occasionale senza alcun vincolo di subordinazione e che di tanto il ricorrente ne era a conoscenza avendo il riferito allo stesso in sede di colloquio di non CP_1 poterlo assumere con contratto di lavoro subordinato;
che in tale circostanza lo stesso si era offerto di lavorare a Parte_1 chiamata, riservandosi però la facoltà di confermare ogni volta la
3 sua disponibilità, anche in termini di giornata, ore e di orario;
che in conseguenza di ciò il ricorrente, in maniera saltuaria e comunque per non più di due giorni al mese ha lavorato (anche per sole poche ore in una giornata) come autista facendo brevi viaggi per conto della società; che tale rapporto lavorativo si è protratto sino al 30.09.2012 poiché successivamente la società non ha più avuto necessità della prestazione saltuaria ed occasionale del ricorrente;
che è onere del ricorrente provare la sussistenza del rapporto lavorativo . Inoltre, ha eccepito
l'insussistenza delle presunte differenze retributive vantate dal ricorrente, non essendo intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato ed avendo lo stesso percepito tutto quanto a esso spettante sulla base degli accordi intercorsi con il datore di lavoro e in relazione alla tipologia di rapporto instaurato con la società. Ha infine eccepito la prescrizione della richiesta di regolarizzazione contributiva e l'inesistenza dell'infortunio del giorno 08.09.2012 in quanto (oltre alla mancanza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato), contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, lo stesso in tale data non stava lavorando per la società.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese con attribuzione.
LA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità/illegittimità del contratto a chiamata o intermittente asseritamente intercorso tra le parti, formulata esplicitamente per la prima volta dalla difesa del ricorrente nelle note autorizzate depositate in data 06.12.2024, nel presupposto che la resistente avrebbe affermato di aver instaurato con lo stesso un contratto di lavoro a chiamata, che, in quanto privo di forma scritta e degli altri requisiti previsti dal d. lgs. n.276/2003, sarebbe nullo e
4 dovrebbe essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato e pieno.
Sul punto, appare condivisibile quanto affermato, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, concernente un'azione promossa nei confronti della odierna società ricorrente tesa all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e alla condanna al pagamento di presunte differenze retributive, dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 743/2023 – allegata alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa della società resistente – che, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Trani-Sezione Lavoro n.
670/2021 di rigetto della domanda proposta dal lavoratore/appellante, ha così statuito: “A questo proposito deve rilevarsi che non è pertinente rispetto al caso di specie il richiamo
– contenuto nell'atto di gravame – al contratto di lavoro intermittente di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 (in tesi applicabile ratione temporis alla fattispecie in scrutinio). Va infatti rilevato che ha sin dal principio dedotto l'esistenza Pt_2 di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato negando in radice l'assunto di controparte, ossia che la prestazione di lavoro veniva svolta esclusivamente in caso di necessità dell'azienda e comunque soltanto a condizione che vi fosse la sua disponibilità. MA ha chiesto che fosse Pt_2 accertata l'invalidità del contratto, per esempio per mancanza di forma oppure per inosservanza dei requisiti di tipo soggettivo richiesti dal d.lgs. citato. Non ha pregio, dunque, neppure il richiamo a Cass. n. 28345 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui era stata fatta valere, fra le altre cose, proprio la nullità del contratto di lavoro intermittente. Nella stessa pronuncia appena citata si ricorda il costante orient amento interpretativo secondo cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una
5 causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio;
nel caso di specie, però, alcuna domanda di nullità è mai stata proposta dal lavoratore, il quale – come ripetutamente detto – ha avanzato la pretesa di condanna al pagamento deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e l'insufficienza della retribuzione percepita, ossia poggiando la domanda su di una causa petendi affatto diversa da quella basata sull'invalidità del contratto di lavoro intermittente convenuto fra le parti”.
Deve ritenersi, quindi, come correttamente affermato dalla Corte
d'Appello di Bari nella citata sentenza, che non vi sia spazio per una pronuncia di nullità, allorquando, come nel caso di specie, non è stata formulata ab origine alcuna domanda tesa ad accertare l'invalidità del contratto di lavoro intercorso tra le parti, bensì una domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, atteso che anche in questo caso la domanda formulata solo nella citate note conclusive del
6.12.2024 presenta una causa petendi (oltre che un petitum) del tutto differente da quello posto alla base della domanda proposta (di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e di conseguente condanna al pagamento di differenze retributive), il che la rende inammissibile.
Inoltre, per completezza motivazionale, deve osservarsi che la società resistente, nella memoria difensiva, non ha invocato l'applicazione tra le parti della disciplina del contratto di lavoro a chiamata o intermittente ai sensi degli artt. 33 e ss. d. lgs. n.
276/2003, essendosi limitata solo ad affermare, al punto 3 della parte in fatto della memoria difensiva, che, in considerazione dell'impossibilità di assumere il ricorrente a tempo
6 indeterminato, lo stesso ricorrente avrebbe offerto la propria prestazione in maniera saltuaria e, per così dire, a chiamata, senza che ciò implichi, quindi, l'applicazione della disciplina invocata dal ricorrente nelle note conclusive.
Ciò comporta, quindi, la non riconducibilità in ogni caso del rapporto in questione al rapporto a chiamata o intermittente di cui al citato d.lgs. n. 276/33, se solo si considera che la prestazione lavorativa poteva essere prestata sia su richiesta del ricorrente che della resistente, mentre, diversamente invece, nel contratto a chiamata, la prestazione è resa solo su richiesta del datore;
inoltre, nel caso di chiamata da parte della resistente, il ricorrente poteva anche rifiutarsi di eseguire la prestazione, mentre, nel caso del contratto a chiamata, il lavoratore è obbligato a rendere la prestazione lavorativa, salvo malattia o altro legittimo impedimento.
Né può ritenersi che dalla eccepita natura saltuaria e occasionale della collaborazione intercorsa t ra le parti possa derivare il riconoscimento della sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata tra le parti;
deve osservarsi , infatti, che il contratto di lavoro a chiamata o intermittente , per le peculiarità che presenta, non è assimilabile alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che, in base ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio, come si osserverà nel prosieguo, grava comunque sulla parte che a gisce in giudizio l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Pertanto, l'eccezione/deduzione di nullità sollevata dalla difesa del ricorrente nelle note del 6.12.2024 va respinta.
2. Ciò posto, passando a esaminare più specificamente il merito della domanda, deve osservarsi che, com'è noto, ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la
7 propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono quindi la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa e l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, sul punto ha affermato che: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
3. Applicando tali principi al caso di specie , deve osservarsi che non può dirsi assolto l'onere probatorio che gravava sul ricorrente.
Non sono emersi elementi sufficienti, infatti, a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e , in particolare, gli elementi che connotano quest'ultimo relativi ad alcuni aspetti essenziali come l'orario di lavoro osservato e l'esercizio dei poteri datoriali, sub specie di prova dell'assoggettamento, in concreto, del ricorrente al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore di lavoro, non essendo stato dedotto né provato alcunché di specifico in ordine al contenuto di tali direttive, né sul controllo cui il lavoratore sarebbe stato sottoposto, né su atti che siano manifestazioni
8 dirette e/o indirette di potere gerarchico o su altri aspetti caratteristici del rapporto con vincolo di subordinazione.
Più specificamente, deve osservarsi che, sul piano documentale, la documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea a provare quanto prospettato in ricorso, sostanziandosi i n un conteggio di parte delle pretese differenze retributive, nella copia di alcune pagine di diario dove risultano appuntati trasporti e targa del mezzo utilizzato dal ricorrente, documenti formati dallo stesso ricorrente e come tali pr ivi di efficacia probatoria, nonché da copia del dischetto di bordo, peraltro non del tutto leggibile,
e da copia del verbale di intervento del 118 in occasione dell'infortunio occorso in data 08.09.2011, elementi come tali insufficienti a provare aspetti essenziali del preteso rapporto di lavoro come orario di lavoro svolto, durata del r apporto e assoggettamento al potere datoriale.
Né tale prova può ritenersi fornita sulla base d ell'istruttoria espletata.
Più specificamente, il teste citato dalla Testimone_1 resistente, ha riferito di conoscere il ricorrente per averlo visto
“qualche volta”, in azienda, diversi anni addietro “mentre dava una mano a caricare”, precisando, anch'egli, di essere quasi sempre fuori azienda in quanto autista , mentre il teste _2
, anch'esso citato dalla resistente, dopo aver premesso di
[...] essere stato dipendente della società con mansione di autista sino al 2017, ha riferito di non conoscere il ricorrente e di non averlo mai visto in azienda, anche perché, essendo autista, spesso era fuori azienda.
Quanto al teste citato da parte ricorrente, Testimone_3 ha mostrato una conoscenza vaga e indiretta dei fatti di causa: il suddetto teste, infatti, dopo aver premesso di essere amico del ricorrente e di non aver mai lavorato per la società convenuta ha affermato che “in alcune circostanze” avrebbe accompagnato e
9 sarebbe andato a prendere il ricorrente “nella zona industriale di
Molfetta, vicino al Magik Park, per 4/5 volte alla settimana”,
“alcune volte anche il sabato e la domenica”, tutte circostanze non idonee, in quanto tali, a dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato continuativo e, peraltro, neanche incompatibili con la prospettata natura sporadica e occasionale della collaborazione tra le parti eccepita dalla società resistente.
Il teste non ha dunque riferito nulla in merito alla durata del rapporto di lavoro e/o dell'orario di lavoro osservato, ai giorni di lavoro ed alla persona che avrebbe dato ordini.
Per il resto, il suddetto teste ha riferito su alcune Tes_3 circostanze mostrando una conoscenza per lo più indiretta e frutto di dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, avendo dichiarato che il ricorrente gli avrebbe detto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta e che avrebbe visto l'insegna e, per questa ragione avrebbe pensato che lavorasse CP_1 per la predetta società. Si tratta, quindi, di dichiarazioni frutto di una conoscenza, per un verso, sporadica e occasionale, e per altro verso, de relato ex part actoris che, come tali, non appaiono idonee a provare le circostanze oggetto di controversia.
Sul punto deve osservarsi che, com'è noto, è principio acquisito tra i Giudici di Legittimità quello secondo cui la deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, ma può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità, le quali, quindi devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione (cfr. ex multis, Cass. n. 1109/06 e n. 5526/99).
10 Nel caso di specie non vi sono riscontri che suffraghino quanto dichiarato dal teste, non avendo trovato le sue affermazioni riscontro né nella documentazione prodotta, né nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi su richiesta della società convenuta, e Testimone_2 Testimone_1
Ne consegue, quindi, che le circostanze dedotte in ricorso non hanno trovato adeguato riscontro in sede istruttoria, in cui sono emerse, come osservato, circostanze frutto di una conoscenza occasionale e indiretta del rapporto e che peraltro risultano in linea proprio con la natura non continuativa del rapporto eccepita dalla resistente. CP_4
Infine, deve osservarsi che in termini analoghi si è pronunciato in una fattispecie in parte analoga alla presente questa Sezione
Lavoro, con la sentenza n. 670/2021 del 3.05.2021, allegata alle note di trattazione scritta di parte resistente, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Bari con la sentenza n.
743/2023 del 17.04.2023 già innanzi richiamata, che sul punto, confermando la sentenza del Tribunale di Trani nella parte in cui ha escluso la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base delle scarne deposizioni dei testi, ha statuito: “è evidente che le menzionate deposizioni, valutate nel loro complesso, non consentono di affermare che il rapporto intercorso possa essere qualificato in termini di subordinazione, mancando uno degli elementi sintomatici di essa, ossia la continuità della prestazione lavorativa (cfr. ex multis Cass.n.
14434 del 2015)”.
Alla luce di ciò, non essendo stata fornita la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini prospettati in ricorso, la domanda va rigettata.
Spese Processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche,
11 applicando i valori non inferiori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to che ne ha Controparte_2 fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4967/2019 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di Controparte_1
che liquida in € 2.695,00 per compenso
[...] professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Controparte_2
Trani, 13.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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