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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 517/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18 marzo 2022, promossa con atto di citazione da
(P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Asa Peronace e
Saverio Simonelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Tarquinia (VT), viale Igea 6; appellante
1 contro
(C.F.: e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Ivano Giacomelli, C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Roma, viale Guglielmo
Marconi 94; appellati
Oggetto: “Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa” – Appello avverso l'ordinanza del 5 febbraio 2022, depositata in data 11 febbraio 2022,
a definizione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ex art. 702- bis c.p.c., iscritto al n. 7992/2019 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“
1. in via pregiudiziale e cautelare, anche inaudita altera parte, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza, Giudice
Dott. Francesco Lamagna, nel giudizio recante R.G.7992/2019, notificata il
16/02/2022, accogliere le seguenti conclusioni avanzate in parte avanzate in prime cure che qui si riportano ed integrate in considerazione dell'art. 702 quater cpc:
“1. In via preliminare e pregiudiziale rilevare e dichiarare la nullità
2 assoluta/inesistenza della notifica del Ricorso ex art. 702 bis a soggetto non più legale rappresentante della società Parte_1
2. In via preliminare e pregiudiziale per i motivi spiegati in narrativa rilevare e dichiarare l'inammissibilità del giudizio introdotto per mancato corretto esperimento della mediazione obbligatoria vertendo il giudizio su investimenti finanziari/bancari;
3. In via preliminare e pregiudiziale per i motivi spiegati in narrativa rilevare e dichiarare la prescrizione del credito vantato;
4. … omissis … ;
5. Nel merito, respingere tutte le domande formulate dai Sigg. e CP_1
nei confronti della società in quanto CP_2 Parte_1
infondate in fatto e in diritto nell'an e nel quantum;
6. Nella denegata ipotesi venissero riconosciute le domande dei ricorrenti così per come richieste, ritenere responsabile anche il sig. ; …” Persona_1
In via ISTRUTTORIA ai sensi dell'art. 702 quater cpc ammettere le prove per come sopra articolate da ritenersi indispensabili per il Collegio al fine di decidere.
Altresì, “Condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre accessori di legge”, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Vicenza per tutti i motivi meglio esposti nel presente Atto di Appello, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.”
3
- per parte appellata:
“in via preliminare revocare il provvedimento di contumacia e nel merito dichiarare l'appello proposto dalla inammissibile, Parte_2
improcedibile ed infondato, in fatto e diritto, con relativa pedissequa conferma dell'ordinanza del 5/02/2022, comunicata il 16/02/2022, emessa dal Tribunale di
Vicenza, sez. prima civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dott. Francesco LAMAGNA, a definizione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., recante R.G. N. 7992/2019, proposto da e . CP_1 CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA del presente grado di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., presentato in data 27 novembre 2019, i coniugi e esponevano che: CP_2 CP_1
- tra il 26 gennaio e il 15 dicembre 2009 avevano affidato a Nord Est Financial
Projects s.r.l. (oggi la somma complessiva di euro Parte_1
70.000,00, affinché la stessa, tramite i propri broker finanziari ON SE
SO LO e , fosse utilizzata per effettuare delle operazioni di Controparte_3
investimento finanziario;
- più precisamente, avevano affidato in gestione le seguenti somme:
4 a) il 26 gennaio 2009: euro 30.000,00, tramite assegno bancario n. 0000534708 della Cassa Rurale Castello Tesino, negoziato a mezzo Cassa di Risparmio del
Veneto;
b) il 10 agosto 2009: euro 10.000,00, tramite assegno bancario n. 000534709 della
Cassa Rurale Castello Tesino, negoziato a mezzo Cassa di Risparmio del Veneto;
c) il 9 dicembre 2009: euro 11.145,00, tramite assegno postale n. 7110659852-10 di , filiale di Belluno;
CP_4
d) il 15 dicembre 2009: euro 18.855,00, tramite assegno circolare n. 6507948278;
- a conferma della dazione degli assegni sopra indicati, ogni volta, ai ricorrenti perveniva dalla Nord Est Financial Projects un documento attestante l'avvenuta ricezione delle somme di denaro “da amministrare in via fiduciaria”;
- la scadenza dell'investimento era stata concordata per il 31 dicembre 2010;
- in data 24 luglio 2009, i ricorrenti ricevevano un primo prospetto dalla Nord Est
Financial Projects s.r.l., a firma della , nel quale era riconosciuto un debito CP
in favore dei medesimi di euro 37.050,00;
- in data 22 marzo 2010, ricevevano un altro prospetto della Nord Est Financial
Projects s.r.l., a firma della , nel quale si riconosceva un debito in loro favore CP
di euro 92.551,72;
- infine, in data 17 febbraio 2011, ricevevano altro prospetto, redatto su carta intestata della Nord Est Financial Projects s.r.l. e firmato sempre dalla , nel CP
quale si dichiarava che “l'amministrazione fiduciaria a Voi intestata, al
31/12/2010, ammonta ad € 106.629,38 [...]. La liquidazione delle somme verrà effettuata il 29/04/2011”;
5 I ricorrenti non ricevevano alcun versamento dalla predetta società né alla data concordata per la liquidazione né in seguito, nonostante i numerosi solleciti da essi inoltrati e le rassicurazioni ricevute dalla . CP
Indi, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., i ricorrenti deducevano che il rapporto intercorso tra le parti era di “Intermediazione finanziaria ovvero di prestazione di servizi di investimento, regolati normativamente dal D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.
T.U.F.)” e che i broker finanziari ON SE SO LO e CP
si erano resi responsabili della violazione delle regole di diligenza
[...]
professionale di cui agli artt. 21 T.U.F. e 2236 c.c., non avendo provveduto all'investimento delle somme consegnate alla Nord Est Financial Projects s.r.l.
(oggi , né alla restituzione delle stesse. Parte_1
Sulla scorta di tali deduzioni e assumendo la concorrente responsabilità della società e dei summenzionati broker finanziari, i ricorrenti agivano in giudizio nei confronti di e , per far accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_3
dal Tribunale la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei medesimi e sentirli condannare, in via solidale tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da liquidarsi, quanto ai primi, in un importo non inferiore a euro 106.629,38, oltre rivalutazione e interessi legali, e, quanto ai danni non patrimoniali, in misura da determinarsi secondo equità.
La resistente si costituiva in giudizio, depositando in data 15 Parte_1
febbraio 2020 memoria difensiva di costituzione, richiedendo in via preliminare il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., con conseguente passaggio al rito ordinario ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale: a) la nullità
6 assoluta/inesistenza della notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in quanto effettuata a un soggetto non più legale rappresentante di b) Parte_1
l'inammissibilità del giudizio introdotto, per mancato corretto esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo il giudizio in materia di investimenti finanziari/bancari; c) la prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Nel merito, la società resistente contestava le pretese avversarie, richiedendone il rigetto, deducendo l'assoluta sua estraneità rispetto ai fatti di causa denunciati dalle controparti e precisando, da un lato, che la mancata restituzione delle somme investite dai ricorrenti era stata determinata unicamente dall'impossibilità o incapacità a provvedervi (esecuzione sequestro preventivo della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza del 12 ottobre 2011) e, dall'altro, che chiamato a rispondere fosse anche il broker , il quale aveva proposto Persona_1
l'investimento ai coniugi e e, come tale, in caso di accoglimento CP_2 CP_1
delle domande dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere riconosciuto responsabile.
Non si costituiva in giudizio la resistente , alla quale erano stati CP
regolarmente notificati il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti del 25 febbraio 2020.
Alla suddetta udienza, il Giudice, dichiarata la contumacia della predetta resistente e, rigettata l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica effettuata nei confronti della società resistente, assegnava ai ricorrenti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, rinviando il procedimento all'udienza del 10 luglio 2020, rinviata al 27 novembre 2020, al fine
7 di consentire al procuratore delle parti ricorrenti di procedere alla nuova presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 27 novembre 2020, il Giudice, impregiudicata ogni decisione in ordine alla richiesta di mutamento del rito, concedeva alle parti termine per il deposito di note difensive, e all'udienza del 5 febbraio 2021 riservava la causa in decisione.
Con ordinanza del 5 febbraio 2022, depositata in data 11 febbraio 2022, il Tribunale così decideva:
“
1. Condanna la resistente (già Nord Est Financial Projects Parte_1
S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 106.629,38, da maggiorarsi degli interessi legali a far data dalla pronuncia della presente ordinanza e fino al saldo effettivo.
2. Rigetta le eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte dalla società resistente.
3. Rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della resistente CP
.
[...]
4. Condanna la società resistente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 7.086,00, di cui € 406,50 per esborsi in senso stretto ed €
6.680,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
5. Nulla per le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e .” Controparte_3
In particolare, il Tribunale respingeva le eccezioni preliminari dirette a:
8 1) mutare il rito da sommario a ordinario, poiché i capitoli di prova testimoniale proposti dalla ricorrente “di certo, non sono definibili di tale complessità da rendere non compatibile la trattazione della controversia con rito semplificato- sommario”;
2) sentir dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo effettuata nei riguardi di un soggetto ( ) non più legale Controparte_3
rappresentante, trattandosi di circostanza del tutto irrilevante in presenza di valida e tempestiva notifica dell'atto introduttivo effettuata alla casella di posta certificata della società;
3) sentir dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per assenza dei ricorrenti, considerato che questo aveva avuto luogo in data 13 ottobre 2020, ossia entro l'udienza di rinvio fissata per il 27 novembre 2020;
4) sentir dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto di credito, dovendosi affermare la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra le parti, e precisamente di “gestione fiduciaria”, e conseguentemente “risulta chiaro che nel caso di specie il termine prescrizionale sia di dieci anni, trattandosi di obbligazioni di natura contrattuale, rimasta inadempiuta”.
Quanto al merito, il Tribunale riteneva “adeguatamente comprovata in causa
l'effettiva sussistenza del credito vantato dai medesimi ricorrenti” di euro
106.629,38, espressamente riconosciuto dalla resistente tramite l'invio dei prospetti periodici, “non avendo parte resistente allegato, né tanto meno fornito la
9 necessaria prova dell'avvenuto pagamento (totale o parziale) della suddetta somma agli aventi diritto”.
Infine, non veniva accolta la domanda diretta a ottenere la condanna della , CP
in via solidale con al pagamento della suddetta somma, Parte_1
rilevando che “destinataria dell'investimento e titolare della gestione fiduciaria delle somme versate dai ricorrenti era unicamente la Nord Est Financial Projects
S.r.l., che, in definitiva, ha ricevuto le somme di cui trattasi”.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza, con atto di Parte_1
citazione del 10 marzo 2022 ha proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione diretta a ottenere il mutamento del rito. SE l'appellante ciò avrebbe comportato la lesione del suo diritto di difesa, poiché “la causa richiedeva senz'altro un'istruttoria complessa, in considerazione sia della natura della vicenda sottesa al giudizio, sia della necessità di permettere un più ampio contraddittorio tra le parti” e quindi avrebbe dovuto necessariamente essere istruita secondo le ordinarie regole di cognizione.
Col secondo motivo ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la richiesta di declaratoria di nullità/inesistenza della notifica dell'atto introduttivo. La notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., effettuata il 10 dicembre
2019, indicando nella relata quale legale rappresentante della Controparte_3
10 società sarebbe stata effettuata nei confronti di soggetto del Parte_1
tutto estraneo alla società e, pertanto, sarebbe stata affetta da nullità assoluta.
Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato infondata l'eccezione relativa all'improcedibilità del giudizio per il mancato corretto esperimento della procedura di mediazione.
Col quarto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato infondata la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione del credito azionato. L'appellante ha ribadito la natura di deposito irregolare della vicenda sottesa e quindi “non essendoci alcuna limitazione all'impiego del denaro, la società era libera di operare qualsivoglia tipo di attività e di scelta, libera ed insindacabile”. Su tale assunto, “la mancanza di un effettivo contratto sottoscritto tra le parti per la gestione fiduciaria delle somme, non può che evidenziare
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato”.
Parte appellante ha proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, che è stata respinta con ordinanza del 23 giugno 2022.
Parte appellata, dichiarata contumace con la suddetta ordinanza, si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 28 novembre 2022, ribadendo la correttezza del rito sommario ed eccependo la diversità tra richieste istruttorie e merito della questione, quest'ultimo vertente sul riconoscimento del debito da parte
11 della società; ha altresì richiamato l'effetto sanante ex art. 156 c.p.c. della costituzione del convenuto legittimato a stare in giudizio;
infine, ha insistito sul corretto esperimento della procedura di mediazione e sulla natura contrattuale del rapporto dedotto in causa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Con il primo motivo l'appellante impugna il capo di sentenza con cui il primo
Giudice ha disatteso l'istanza, avanzata in via preliminare dalla resistente, di mutamento del rito con passaggio a quello ordinario, assumendo che tale decisione abbia compromesso il diritto di difesa garantito dall'art.24 della Costituzione.
Deduce l'appellante, a sostegno del motivo, che “La causa richiedeva senz'altro un'istruttoria complessa, in considerazione sia della natura della vicenda sottesa al giudizio, sia della necessità di permettere un più ampio contraddittorio tra le parti, dato che i fatti di causa non erano, e non sono, pacifici. In particolare, parte resistente chiedeva ammettersi in via istruttoria prova testimoniale su capitoli tesi
a dimostrare che gli investimenti finanziari oggetto della causa fossero stati proposti e conclusi dal Sig. , il quale, direttamente ed autonomamente, Persona_1
aveva intrattenuto rapporti con i Sig.ri e .”. CP_1 CP_2
Il motivo è infondato.
12 Il mancato mutamento di rito da parte del primo Giudice e la prosecuzione del processo con rito sommario possono determinare una lesione del diritto di difesa delle parti a condizione che la stessa sia, oltre che denunciata, dimostrata mediante la puntuale indicazione sia del pregiudizio che la parte abbia subito, sia delle attività difensive che ella avrebbe potuto compiere in assenza della asserita violazione.
Nel caso in esame la resistente aveva chiesto l'assunzione di tre capitoli di prova testimoniali, diretti a dimostrare 1) che tale collaborava quale broker Persona_1
con la Nord Est Financial Projects s.r.l. e/o con la 2) che lo Parte_1
stesso aveva proposto ai ricorrenti gli investimenti finanziari per cui è causa;
Per_1
3) che il predetto aveva ricevuto materialmente gli assegni di e . CP_1 CP_2
Il primo Giudice, dopo aver evidenziato che “il terzo capoverso dell'art. 702 bis
c.p.c. impone al resistente, all'atto della costituzione in giudizio, il preciso onere di indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi” ha in proposito rilevato che
“in ogni caso, tali prove, di certo, non sono definibili di tale complessità da rendere non compatibile la trattazione della controversia con rito semplificato - sommario.
Non essendo in definitiva stati indicati dalla parte onerata mezzi istruttori in sua tesi necessariamente da assumere ed incompatibili con il rito semplificato,
l'eccezione preliminare diretta ad ottenere il mutamento del rito (da sommario a ordinario), ai sensi delle previsioni dell'art. 720 ter c.p.c., pertanto, deve essere respinta.”.
Nel caso in esame, pertanto, in difetto di specifica, concreta ed apprezzabile indicazione della compromissione al diritto di difesa, l'eccezione formulata dall'appellante con il primo motivo d'appello va disattesa (cfr. Cass.3230/2019, in
13 motivazione: “… la lesione al diritto di difesa che viene addotta rimane ad un livello di mera ipotesi, in quanto non si concretizza in una specifica identificazione.
In particolare, la pretesa impossibilità di esperire un'ampia istruttoria non viene sorretta dall'indicazione di quali mezzi che avrebbero dovuto essere disposti e in relazione a quali componenti del thema probandum, così integrando la doglianza della mancata disposizione del mutamento del rito che costituisce il reale nucleo della censura.”).
Con l'appello ex art.702-quater c.p.c., , infatti, si è limitata a Parte_1
riproporre i medesimi capitoli di prova formulandone degli altri tutti incentrati sul ruolo rivestito dal predetto all'interno della società (allora denominata Persona_1
Nord Est Financial Projects), inconferenti ai fini della decisione in ordine alla responsabilità della predetta, destinataria dell'investimento e titolare della gestione fiduciaria delle somme versate dai ricorrenti.
Mette conto in proposito rilevare che non ha nemmeno chiesto di Parte_1
essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo che non essendo Persona_1
parte del giudizio non avrebbe potuto essere condannato, e che comunque l'eventuale responsabilità del broker non avrebbe comportato l'esonero di responsabilità dell'intermediario.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità assoluta/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo in quanto effettuata nei confronti di un soggetto
( ) non più legale rappresentante di . Controparte_3 Parte_1
Il motivo è infondato.
14 La tempestiva notifica del ricorso introduttivo alla società resistente è stata effettuata a all'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1
estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Email_1
imprese e dei professionisti (INI-PEC) e la notifica è stata accettata;
non influisce sul perfezionamento e sulla validità della notifica che il nominativo del legale rappresentante pro tempore della società fosse stato indicato erroneamente ( CP
all'epoca non rivestiva più tale qualifica).
[...]
La notifica deve quindi considerarsi regolare e, in ogni caso, non essendo inesistente, è stata sanata dalla costituzione della resistente.
Anche di recente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.” (Cass.
n.23481/2024).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta il non corretto esperimento della procedura di mediazione, sotto un duplice profilo: la mancata partecipazione della parte istante al primo incontro di mediazione dinanzi allo Sportello di
Conciliazione dell'Azienda Speciale “Made in Vicenza” avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità della domanda e non una rimessione in termine per una nuova mediazione;
la mancata presenza di al secondo CP_2
procedimento di mediazione presso l'Organismo “Associazione Conciliatori del
15 Veneto” avrebbe dovuto comportare l'improcedibilità del ricorso nei confronti del predetto . CP_2
Il motivo è infondato.
Il patrocinio dei ricorrenti ha infatti chiesto al primo Giudice un rinvio dell'udienza fissata al 10 luglio 2020 per permettere la rinnovazione della mediazione e procedere alla stessa (v. istanza del 3 luglio 2020 e documenti ad essa allegati); il
Giudice, con provvedimento dell'8 luglio 2020, in accoglimento dell'istanza, non ostandovi elementi di segno contrario (il termine previsto dall'art.5, comma 2,
d.lgs. n.28/2010 non è perentorio) ha rinviato il procedimento alla data del 27 novembre concedendo termine ai ricorrenti di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione e revocando l'udienza del 10 luglio 2020.
Il tentativo di mediazione ha avuto luogo dinanzi all'Associazione “Conciliatori del Veneto”, con esito negativo, in data 13 ottobre 2020, risultando così avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La circostanza che all'esperimento del tentativo di mediazione del 13 ottobre 2020 non si sia presentato non determina improcedibilità della domanda CP_2
nei suoi confronti, considerato che è incontestato che il regime patrimoniale dei coniugi e è quello della comunione legale, così come non è stato CP_2 CP_1
messo in dubbio che le somme investite ed i proventi dell'investimento ricadano nella comunione tra coniugi.
Trova quindi applicazione l'art.180 c.c., norma che deroga alle norme in materia di comunione ordinaria sia in tema di rappresentanza giudiziale che in materia di
16 amministrazione, entrambe gestibili anche da uno solo degli aventi diritto.
La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, con la precisazione che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.
E' consolidato l'orientamento per cui la rappresentanza in giudizio per atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell'art.180 c.c., ad entrambi i coniugi, e quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretta alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, quelle relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge (cfr. Cass. n. 75/2006;
Cass. n.22891/2007; Cass. n.4856/2009; Cass. n.18123/2013).
Come correttamente osservato dal primo Giudice, sulla base dei principi espressi dal citato indirizzo, la presenza all'esperimento del tentativo di mediazione della sola ha garantito la rappresentanza dell'interesse sostanziale fatto CP_1
valere da entrambi i ricorrenti, tanto più avuto riguardo al dato che la mediazione
“si svolge senza formalità” (art. 8 d.lgs. cit.).
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per non avere ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato.
17 Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, Nord Est Financial Projects
s.r.l. ha espressamente riconosciuto il proprio debito nei confronti dei ricorrenti, ai quali, dal 2009 (anno in cui le sono state affidate in gestione fiduciaria le somme) in poi ha periodicamente inviato prospetti che indicavano l'entità della loro posizione creditoria, sino alla comunicazione con la quale ammetteva che
“l'amministrazione fiduciaria a Voi intestata, al 31.12.2010, ammonta ad €
106.629,38” precisando che “La liquidazione delle somme verrà effettuata il
29.04.2011” e chiedendo, con telegramma del 28 aprile 2011, la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale poter effettuare il versamento delle somme dovute (v. docc.11-14 fascicolo di parte ricorrente).
La causa ha pertanto ad oggetto, all'evidenza, come del resto si evince dalla stessa prospettazione dei ricorrenti, riassunta in premessa, un'obbligazione contrattuale non adempiuta, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso alla data di introduzione del giudizio.
In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Ne consegue la conferma della gravata ordinanza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante, con liquidazione in base a parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
18
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di
Vicenza pubblicata in data 11 febbraio 2022, Repert. n.375/2022, a definizione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ex art. 702-bis c.p.c., iscritto al n. 7992/2019 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza;
2. Condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 9.900,00 per CP_2
compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di Parte_1
Venezia, 1° aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18 marzo 2022, promossa con atto di citazione da
(P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Asa Peronace e
Saverio Simonelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Tarquinia (VT), viale Igea 6; appellante
1 contro
(C.F.: e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Ivano Giacomelli, C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Roma, viale Guglielmo
Marconi 94; appellati
Oggetto: “Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa” – Appello avverso l'ordinanza del 5 febbraio 2022, depositata in data 11 febbraio 2022,
a definizione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ex art. 702- bis c.p.c., iscritto al n. 7992/2019 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“
1. in via pregiudiziale e cautelare, anche inaudita altera parte, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza, Giudice
Dott. Francesco Lamagna, nel giudizio recante R.G.7992/2019, notificata il
16/02/2022, accogliere le seguenti conclusioni avanzate in parte avanzate in prime cure che qui si riportano ed integrate in considerazione dell'art. 702 quater cpc:
“1. In via preliminare e pregiudiziale rilevare e dichiarare la nullità
2 assoluta/inesistenza della notifica del Ricorso ex art. 702 bis a soggetto non più legale rappresentante della società Parte_1
2. In via preliminare e pregiudiziale per i motivi spiegati in narrativa rilevare e dichiarare l'inammissibilità del giudizio introdotto per mancato corretto esperimento della mediazione obbligatoria vertendo il giudizio su investimenti finanziari/bancari;
3. In via preliminare e pregiudiziale per i motivi spiegati in narrativa rilevare e dichiarare la prescrizione del credito vantato;
4. … omissis … ;
5. Nel merito, respingere tutte le domande formulate dai Sigg. e CP_1
nei confronti della società in quanto CP_2 Parte_1
infondate in fatto e in diritto nell'an e nel quantum;
6. Nella denegata ipotesi venissero riconosciute le domande dei ricorrenti così per come richieste, ritenere responsabile anche il sig. ; …” Persona_1
In via ISTRUTTORIA ai sensi dell'art. 702 quater cpc ammettere le prove per come sopra articolate da ritenersi indispensabili per il Collegio al fine di decidere.
Altresì, “Condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre accessori di legge”, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Vicenza per tutti i motivi meglio esposti nel presente Atto di Appello, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.”
3
- per parte appellata:
“in via preliminare revocare il provvedimento di contumacia e nel merito dichiarare l'appello proposto dalla inammissibile, Parte_2
improcedibile ed infondato, in fatto e diritto, con relativa pedissequa conferma dell'ordinanza del 5/02/2022, comunicata il 16/02/2022, emessa dal Tribunale di
Vicenza, sez. prima civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dott. Francesco LAMAGNA, a definizione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., recante R.G. N. 7992/2019, proposto da e . CP_1 CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA del presente grado di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., presentato in data 27 novembre 2019, i coniugi e esponevano che: CP_2 CP_1
- tra il 26 gennaio e il 15 dicembre 2009 avevano affidato a Nord Est Financial
Projects s.r.l. (oggi la somma complessiva di euro Parte_1
70.000,00, affinché la stessa, tramite i propri broker finanziari ON SE
SO LO e , fosse utilizzata per effettuare delle operazioni di Controparte_3
investimento finanziario;
- più precisamente, avevano affidato in gestione le seguenti somme:
4 a) il 26 gennaio 2009: euro 30.000,00, tramite assegno bancario n. 0000534708 della Cassa Rurale Castello Tesino, negoziato a mezzo Cassa di Risparmio del
Veneto;
b) il 10 agosto 2009: euro 10.000,00, tramite assegno bancario n. 000534709 della
Cassa Rurale Castello Tesino, negoziato a mezzo Cassa di Risparmio del Veneto;
c) il 9 dicembre 2009: euro 11.145,00, tramite assegno postale n. 7110659852-10 di , filiale di Belluno;
CP_4
d) il 15 dicembre 2009: euro 18.855,00, tramite assegno circolare n. 6507948278;
- a conferma della dazione degli assegni sopra indicati, ogni volta, ai ricorrenti perveniva dalla Nord Est Financial Projects un documento attestante l'avvenuta ricezione delle somme di denaro “da amministrare in via fiduciaria”;
- la scadenza dell'investimento era stata concordata per il 31 dicembre 2010;
- in data 24 luglio 2009, i ricorrenti ricevevano un primo prospetto dalla Nord Est
Financial Projects s.r.l., a firma della , nel quale era riconosciuto un debito CP
in favore dei medesimi di euro 37.050,00;
- in data 22 marzo 2010, ricevevano un altro prospetto della Nord Est Financial
Projects s.r.l., a firma della , nel quale si riconosceva un debito in loro favore CP
di euro 92.551,72;
- infine, in data 17 febbraio 2011, ricevevano altro prospetto, redatto su carta intestata della Nord Est Financial Projects s.r.l. e firmato sempre dalla , nel CP
quale si dichiarava che “l'amministrazione fiduciaria a Voi intestata, al
31/12/2010, ammonta ad € 106.629,38 [...]. La liquidazione delle somme verrà effettuata il 29/04/2011”;
5 I ricorrenti non ricevevano alcun versamento dalla predetta società né alla data concordata per la liquidazione né in seguito, nonostante i numerosi solleciti da essi inoltrati e le rassicurazioni ricevute dalla . CP
Indi, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., i ricorrenti deducevano che il rapporto intercorso tra le parti era di “Intermediazione finanziaria ovvero di prestazione di servizi di investimento, regolati normativamente dal D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.
T.U.F.)” e che i broker finanziari ON SE SO LO e CP
si erano resi responsabili della violazione delle regole di diligenza
[...]
professionale di cui agli artt. 21 T.U.F. e 2236 c.c., non avendo provveduto all'investimento delle somme consegnate alla Nord Est Financial Projects s.r.l.
(oggi , né alla restituzione delle stesse. Parte_1
Sulla scorta di tali deduzioni e assumendo la concorrente responsabilità della società e dei summenzionati broker finanziari, i ricorrenti agivano in giudizio nei confronti di e , per far accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_3
dal Tribunale la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei medesimi e sentirli condannare, in via solidale tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da liquidarsi, quanto ai primi, in un importo non inferiore a euro 106.629,38, oltre rivalutazione e interessi legali, e, quanto ai danni non patrimoniali, in misura da determinarsi secondo equità.
La resistente si costituiva in giudizio, depositando in data 15 Parte_1
febbraio 2020 memoria difensiva di costituzione, richiedendo in via preliminare il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., con conseguente passaggio al rito ordinario ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale: a) la nullità
6 assoluta/inesistenza della notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in quanto effettuata a un soggetto non più legale rappresentante di b) Parte_1
l'inammissibilità del giudizio introdotto, per mancato corretto esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo il giudizio in materia di investimenti finanziari/bancari; c) la prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Nel merito, la società resistente contestava le pretese avversarie, richiedendone il rigetto, deducendo l'assoluta sua estraneità rispetto ai fatti di causa denunciati dalle controparti e precisando, da un lato, che la mancata restituzione delle somme investite dai ricorrenti era stata determinata unicamente dall'impossibilità o incapacità a provvedervi (esecuzione sequestro preventivo della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza del 12 ottobre 2011) e, dall'altro, che chiamato a rispondere fosse anche il broker , il quale aveva proposto Persona_1
l'investimento ai coniugi e e, come tale, in caso di accoglimento CP_2 CP_1
delle domande dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere riconosciuto responsabile.
Non si costituiva in giudizio la resistente , alla quale erano stati CP
regolarmente notificati il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti del 25 febbraio 2020.
Alla suddetta udienza, il Giudice, dichiarata la contumacia della predetta resistente e, rigettata l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica effettuata nei confronti della società resistente, assegnava ai ricorrenti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, rinviando il procedimento all'udienza del 10 luglio 2020, rinviata al 27 novembre 2020, al fine
7 di consentire al procuratore delle parti ricorrenti di procedere alla nuova presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 27 novembre 2020, il Giudice, impregiudicata ogni decisione in ordine alla richiesta di mutamento del rito, concedeva alle parti termine per il deposito di note difensive, e all'udienza del 5 febbraio 2021 riservava la causa in decisione.
Con ordinanza del 5 febbraio 2022, depositata in data 11 febbraio 2022, il Tribunale così decideva:
“
1. Condanna la resistente (già Nord Est Financial Projects Parte_1
S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 106.629,38, da maggiorarsi degli interessi legali a far data dalla pronuncia della presente ordinanza e fino al saldo effettivo.
2. Rigetta le eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte dalla società resistente.
3. Rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della resistente CP
.
[...]
4. Condanna la società resistente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 7.086,00, di cui € 406,50 per esborsi in senso stretto ed €
6.680,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
5. Nulla per le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e .” Controparte_3
In particolare, il Tribunale respingeva le eccezioni preliminari dirette a:
8 1) mutare il rito da sommario a ordinario, poiché i capitoli di prova testimoniale proposti dalla ricorrente “di certo, non sono definibili di tale complessità da rendere non compatibile la trattazione della controversia con rito semplificato- sommario”;
2) sentir dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo effettuata nei riguardi di un soggetto ( ) non più legale Controparte_3
rappresentante, trattandosi di circostanza del tutto irrilevante in presenza di valida e tempestiva notifica dell'atto introduttivo effettuata alla casella di posta certificata della società;
3) sentir dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per assenza dei ricorrenti, considerato che questo aveva avuto luogo in data 13 ottobre 2020, ossia entro l'udienza di rinvio fissata per il 27 novembre 2020;
4) sentir dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto di credito, dovendosi affermare la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra le parti, e precisamente di “gestione fiduciaria”, e conseguentemente “risulta chiaro che nel caso di specie il termine prescrizionale sia di dieci anni, trattandosi di obbligazioni di natura contrattuale, rimasta inadempiuta”.
Quanto al merito, il Tribunale riteneva “adeguatamente comprovata in causa
l'effettiva sussistenza del credito vantato dai medesimi ricorrenti” di euro
106.629,38, espressamente riconosciuto dalla resistente tramite l'invio dei prospetti periodici, “non avendo parte resistente allegato, né tanto meno fornito la
9 necessaria prova dell'avvenuto pagamento (totale o parziale) della suddetta somma agli aventi diritto”.
Infine, non veniva accolta la domanda diretta a ottenere la condanna della , CP
in via solidale con al pagamento della suddetta somma, Parte_1
rilevando che “destinataria dell'investimento e titolare della gestione fiduciaria delle somme versate dai ricorrenti era unicamente la Nord Est Financial Projects
S.r.l., che, in definitiva, ha ricevuto le somme di cui trattasi”.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza, con atto di Parte_1
citazione del 10 marzo 2022 ha proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione diretta a ottenere il mutamento del rito. SE l'appellante ciò avrebbe comportato la lesione del suo diritto di difesa, poiché “la causa richiedeva senz'altro un'istruttoria complessa, in considerazione sia della natura della vicenda sottesa al giudizio, sia della necessità di permettere un più ampio contraddittorio tra le parti” e quindi avrebbe dovuto necessariamente essere istruita secondo le ordinarie regole di cognizione.
Col secondo motivo ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la richiesta di declaratoria di nullità/inesistenza della notifica dell'atto introduttivo. La notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., effettuata il 10 dicembre
2019, indicando nella relata quale legale rappresentante della Controparte_3
10 società sarebbe stata effettuata nei confronti di soggetto del Parte_1
tutto estraneo alla società e, pertanto, sarebbe stata affetta da nullità assoluta.
Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato infondata l'eccezione relativa all'improcedibilità del giudizio per il mancato corretto esperimento della procedura di mediazione.
Col quarto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato infondata la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione del credito azionato. L'appellante ha ribadito la natura di deposito irregolare della vicenda sottesa e quindi “non essendoci alcuna limitazione all'impiego del denaro, la società era libera di operare qualsivoglia tipo di attività e di scelta, libera ed insindacabile”. Su tale assunto, “la mancanza di un effettivo contratto sottoscritto tra le parti per la gestione fiduciaria delle somme, non può che evidenziare
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato”.
Parte appellante ha proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, che è stata respinta con ordinanza del 23 giugno 2022.
Parte appellata, dichiarata contumace con la suddetta ordinanza, si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 28 novembre 2022, ribadendo la correttezza del rito sommario ed eccependo la diversità tra richieste istruttorie e merito della questione, quest'ultimo vertente sul riconoscimento del debito da parte
11 della società; ha altresì richiamato l'effetto sanante ex art. 156 c.p.c. della costituzione del convenuto legittimato a stare in giudizio;
infine, ha insistito sul corretto esperimento della procedura di mediazione e sulla natura contrattuale del rapporto dedotto in causa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Con il primo motivo l'appellante impugna il capo di sentenza con cui il primo
Giudice ha disatteso l'istanza, avanzata in via preliminare dalla resistente, di mutamento del rito con passaggio a quello ordinario, assumendo che tale decisione abbia compromesso il diritto di difesa garantito dall'art.24 della Costituzione.
Deduce l'appellante, a sostegno del motivo, che “La causa richiedeva senz'altro un'istruttoria complessa, in considerazione sia della natura della vicenda sottesa al giudizio, sia della necessità di permettere un più ampio contraddittorio tra le parti, dato che i fatti di causa non erano, e non sono, pacifici. In particolare, parte resistente chiedeva ammettersi in via istruttoria prova testimoniale su capitoli tesi
a dimostrare che gli investimenti finanziari oggetto della causa fossero stati proposti e conclusi dal Sig. , il quale, direttamente ed autonomamente, Persona_1
aveva intrattenuto rapporti con i Sig.ri e .”. CP_1 CP_2
Il motivo è infondato.
12 Il mancato mutamento di rito da parte del primo Giudice e la prosecuzione del processo con rito sommario possono determinare una lesione del diritto di difesa delle parti a condizione che la stessa sia, oltre che denunciata, dimostrata mediante la puntuale indicazione sia del pregiudizio che la parte abbia subito, sia delle attività difensive che ella avrebbe potuto compiere in assenza della asserita violazione.
Nel caso in esame la resistente aveva chiesto l'assunzione di tre capitoli di prova testimoniali, diretti a dimostrare 1) che tale collaborava quale broker Persona_1
con la Nord Est Financial Projects s.r.l. e/o con la 2) che lo Parte_1
stesso aveva proposto ai ricorrenti gli investimenti finanziari per cui è causa;
Per_1
3) che il predetto aveva ricevuto materialmente gli assegni di e . CP_1 CP_2
Il primo Giudice, dopo aver evidenziato che “il terzo capoverso dell'art. 702 bis
c.p.c. impone al resistente, all'atto della costituzione in giudizio, il preciso onere di indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi” ha in proposito rilevato che
“in ogni caso, tali prove, di certo, non sono definibili di tale complessità da rendere non compatibile la trattazione della controversia con rito semplificato - sommario.
Non essendo in definitiva stati indicati dalla parte onerata mezzi istruttori in sua tesi necessariamente da assumere ed incompatibili con il rito semplificato,
l'eccezione preliminare diretta ad ottenere il mutamento del rito (da sommario a ordinario), ai sensi delle previsioni dell'art. 720 ter c.p.c., pertanto, deve essere respinta.”.
Nel caso in esame, pertanto, in difetto di specifica, concreta ed apprezzabile indicazione della compromissione al diritto di difesa, l'eccezione formulata dall'appellante con il primo motivo d'appello va disattesa (cfr. Cass.3230/2019, in
13 motivazione: “… la lesione al diritto di difesa che viene addotta rimane ad un livello di mera ipotesi, in quanto non si concretizza in una specifica identificazione.
In particolare, la pretesa impossibilità di esperire un'ampia istruttoria non viene sorretta dall'indicazione di quali mezzi che avrebbero dovuto essere disposti e in relazione a quali componenti del thema probandum, così integrando la doglianza della mancata disposizione del mutamento del rito che costituisce il reale nucleo della censura.”).
Con l'appello ex art.702-quater c.p.c., , infatti, si è limitata a Parte_1
riproporre i medesimi capitoli di prova formulandone degli altri tutti incentrati sul ruolo rivestito dal predetto all'interno della società (allora denominata Persona_1
Nord Est Financial Projects), inconferenti ai fini della decisione in ordine alla responsabilità della predetta, destinataria dell'investimento e titolare della gestione fiduciaria delle somme versate dai ricorrenti.
Mette conto in proposito rilevare che non ha nemmeno chiesto di Parte_1
essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo che non essendo Persona_1
parte del giudizio non avrebbe potuto essere condannato, e che comunque l'eventuale responsabilità del broker non avrebbe comportato l'esonero di responsabilità dell'intermediario.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità assoluta/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo in quanto effettuata nei confronti di un soggetto
( ) non più legale rappresentante di . Controparte_3 Parte_1
Il motivo è infondato.
14 La tempestiva notifica del ricorso introduttivo alla società resistente è stata effettuata a all'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1
estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Email_1
imprese e dei professionisti (INI-PEC) e la notifica è stata accettata;
non influisce sul perfezionamento e sulla validità della notifica che il nominativo del legale rappresentante pro tempore della società fosse stato indicato erroneamente ( CP
all'epoca non rivestiva più tale qualifica).
[...]
La notifica deve quindi considerarsi regolare e, in ogni caso, non essendo inesistente, è stata sanata dalla costituzione della resistente.
Anche di recente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.” (Cass.
n.23481/2024).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta il non corretto esperimento della procedura di mediazione, sotto un duplice profilo: la mancata partecipazione della parte istante al primo incontro di mediazione dinanzi allo Sportello di
Conciliazione dell'Azienda Speciale “Made in Vicenza” avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità della domanda e non una rimessione in termine per una nuova mediazione;
la mancata presenza di al secondo CP_2
procedimento di mediazione presso l'Organismo “Associazione Conciliatori del
15 Veneto” avrebbe dovuto comportare l'improcedibilità del ricorso nei confronti del predetto . CP_2
Il motivo è infondato.
Il patrocinio dei ricorrenti ha infatti chiesto al primo Giudice un rinvio dell'udienza fissata al 10 luglio 2020 per permettere la rinnovazione della mediazione e procedere alla stessa (v. istanza del 3 luglio 2020 e documenti ad essa allegati); il
Giudice, con provvedimento dell'8 luglio 2020, in accoglimento dell'istanza, non ostandovi elementi di segno contrario (il termine previsto dall'art.5, comma 2,
d.lgs. n.28/2010 non è perentorio) ha rinviato il procedimento alla data del 27 novembre concedendo termine ai ricorrenti di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione e revocando l'udienza del 10 luglio 2020.
Il tentativo di mediazione ha avuto luogo dinanzi all'Associazione “Conciliatori del Veneto”, con esito negativo, in data 13 ottobre 2020, risultando così avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La circostanza che all'esperimento del tentativo di mediazione del 13 ottobre 2020 non si sia presentato non determina improcedibilità della domanda CP_2
nei suoi confronti, considerato che è incontestato che il regime patrimoniale dei coniugi e è quello della comunione legale, così come non è stato CP_2 CP_1
messo in dubbio che le somme investite ed i proventi dell'investimento ricadano nella comunione tra coniugi.
Trova quindi applicazione l'art.180 c.c., norma che deroga alle norme in materia di comunione ordinaria sia in tema di rappresentanza giudiziale che in materia di
16 amministrazione, entrambe gestibili anche da uno solo degli aventi diritto.
La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, con la precisazione che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.
E' consolidato l'orientamento per cui la rappresentanza in giudizio per atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell'art.180 c.c., ad entrambi i coniugi, e quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretta alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, quelle relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge (cfr. Cass. n. 75/2006;
Cass. n.22891/2007; Cass. n.4856/2009; Cass. n.18123/2013).
Come correttamente osservato dal primo Giudice, sulla base dei principi espressi dal citato indirizzo, la presenza all'esperimento del tentativo di mediazione della sola ha garantito la rappresentanza dell'interesse sostanziale fatto CP_1
valere da entrambi i ricorrenti, tanto più avuto riguardo al dato che la mediazione
“si svolge senza formalità” (art. 8 d.lgs. cit.).
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per non avere ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato.
17 Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, Nord Est Financial Projects
s.r.l. ha espressamente riconosciuto il proprio debito nei confronti dei ricorrenti, ai quali, dal 2009 (anno in cui le sono state affidate in gestione fiduciaria le somme) in poi ha periodicamente inviato prospetti che indicavano l'entità della loro posizione creditoria, sino alla comunicazione con la quale ammetteva che
“l'amministrazione fiduciaria a Voi intestata, al 31.12.2010, ammonta ad €
106.629,38” precisando che “La liquidazione delle somme verrà effettuata il
29.04.2011” e chiedendo, con telegramma del 28 aprile 2011, la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale poter effettuare il versamento delle somme dovute (v. docc.11-14 fascicolo di parte ricorrente).
La causa ha pertanto ad oggetto, all'evidenza, come del resto si evince dalla stessa prospettazione dei ricorrenti, riassunta in premessa, un'obbligazione contrattuale non adempiuta, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso alla data di introduzione del giudizio.
In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Ne consegue la conferma della gravata ordinanza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante, con liquidazione in base a parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
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P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di
Vicenza pubblicata in data 11 febbraio 2022, Repert. n.375/2022, a definizione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ex art. 702-bis c.p.c., iscritto al n. 7992/2019 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza;
2. Condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 9.900,00 per CP_2
compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di Parte_1
Venezia, 1° aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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