Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 28/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 1783/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Raimondo CAMMALLERI per la ricorrente l'Avv. Rosaria Pt_1
CIANCIMINO per l CP_1
L'Avv. Cammalleri insiste nei ricorsi e, in relazione al procedimento n. 1783/2024, nel quale l' ha formulate delle eccezioni, rileva di avere depositato certificazioni reddituali dalle CP_1 quali risulta chiaramente che, per gli anni in questione, la on aveva reddito. Pt_1
Rappresenta, altresì, che la revoca della prestazione è stata effettuata sulla base di argomenti presuntivi tratti da una dichiarazione risalente al 2012, che l' non ha CP_2 depositato e da un modello AP70 del 2017.
L'Avv. Ciancimino si riporta alla memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.55 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nelle cause civili riunite iscritte al n. 1783 e 1784 R.G. L. 2024, promosse
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Raimondo CAMMALLERI, giusta procura in atti, ed Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo,
______________________ per ___________________ Via Giovanni Pacini 5;
______________________
______________________
- Ricorrente -
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A 3
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittimi i provvedimenti, emessi dall' il 27/10/2023, con i quali è CP_1 stata richiesta a la ripetizione dei ratei della prestazione Parte_1
INVCIV n. 07169720 (AR n. 664920110589 – indebito n. 16067503 - € 6.095,31 - periodo dal 1°/05/2018 al 31/05/2021, in corso di recupero con trattenute di € 63,00 mensili) e della maggiorazione sociale e aumento sociale sulla medesima prestazione (AR n.
664920257667- indebito n. 16070886 - € 4.228,38 - periodo dal 1°/01/2020 al 31/05/2021)
e conseguentemente che nulla è dovuto dalla stessa per i suddetti titoli, con condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre CP_1 accessori come per legge.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto e dichiara l'obbligo dell' di rimborsare all'Erario le spese come sopra liquidate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, depositati l'8/02/2024, , Parte_1
adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e, premesso che l' convenuto in giudizio, con note del 27/10/2023 le aveva chiesto la restituzione degli CP_1
importi di € 4.228,38 e € 6.095,31 percepiti indebitamente a titolo di maggiorazioni e ratei della prestazione INVCIV n. 07169720 della quale era titolare, dedusse l'illegittimità dei suindicati provvedimenti, per violazione delle procedure di recupero indebiti stabilite dall'art. 13, comma 6,
lett. c) della L. n. 122/2010 e per non essere mai stata invitata a presentare le dichiarazioni reddituali,
CP_ atteso che la sua situazione reddituale non era variata rispetto a quella comunicata all' peraltro conoscibile dall' attraverso il Casellario Centrale dei Pensionati e per violazione dell'art. 545 CP_2
c.p.c.
Preciso, altresì, di non aver superato i limiti reddituali, non avendo percepito alcun reddito,
come rilevabile dalle certificazioni reddituali dell'Agenzia delle Entrate prodotte in giudizio.
Precisò, infine, che, le somme suddette non dovevano essere restituite, in virtù dei principi generali che regolano l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, posto che la 4
percezione delle somme era avvenuta in assoluta buona fede, e solo a causa di errore dell'Ente
erogatore.
Chiese, pertanto, di dichiarare illegittimo il recupero delle somme in oggetto, la declaratoria che nulla era dovuto dalla ricorrente per il suddetto titolo, con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e al pagamento delle spese del giudizio.
L' si è costituito con memoria, rilevando la fondatezza dell'indebito e chiedendo il rigetto CP_1
della domanda per carenza di prova in ordine ai requisiti per la fruizione delle prestazioni in oggetto, precisando che “Il debito contestato afferisce alla pensione di inabilità INVCIV N. 07169720 ed è
scaturito da una ricostituzione definita d'ufficio il 28 aprile 2021. Col provvedimento di riliquidazione l ha verificato che la ricorrente non era in possesso dei requisiti reddituali normativamente richiesti CP_2
per beneficiare delle maggiorazioni sociali corrisposte nel periodo compreso tra gennaio 2020 e maggio 2021.
con condanna alle spese a carico della ricorrente.”
All'udienza del 28/05/2025, sulla scorta della documentazione allegata in atti e delle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
La fattispecie riguarda la ripetibilità delle somme percepite in difetto del requisito reddituale,
nell'ambito delle prestazioni assistenziali.
La Corte di Cassazione, Sezione VI^, con ordinanza n° 13223/2020, ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure Per_1
n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). 5
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036
del 15/10/2019) che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In
tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". 6
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n.
1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del Per_1
21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L.
n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2
ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma
5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e CP_1
quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre
2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. 7
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. CP_1
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari,
sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8"
devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni CP_1
in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già CP_1
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009,
n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli 8
adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2
certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1
scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
21.2. Inoltre, come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, CP_1
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 9
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte
costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
A tali regulae iuris intende attenersi questo Tribunale, anche ai fini della soluzione della presente controversia, condividendone le ragioni giuridiche.
Nel caso di specie, l' non ha documentato la presenza di redditi in capo alla ricorrente, CP_1
facendo riferimento soltanto ai redditi dichiarati dalla stessa nel 2012 e 2013 (menzionati, ma le cui dichiarazioni non risultano prodotte in giudizio) e quelli comunicati dalla stessa già nel 2017,
in fase di presentazione di modulo AP70 per l'erogazione delle prestazioni poi effettivamente concesse.
L' non ha documentato nemmeno quanto asserito in merito al mantenimento percepito CP_1
dall'ex coniuge: “l''utente dichiara di percepire un assegno di mantenimento da parte del coniuge divorziato”.
Inoltre, l' stesso asserisce che “nel modello AP presentato all'amministrazione nel 2017 la CP_2
ricorrente dichiara inoltre redditi da terreni e fabbricati. Questi redditi, ininfluenti sul diritto a percepire la pensione di inabilità, incidono invece sulle prestazioni accessorie. Essi, infatti, unitamente agli stessi redditi da pensione, determinano il superamento delle soglie reddituali per avere diritto alle maggiorazioni sociali”, ma evidentemente l' , per un proprio errore, ha erogato per anni la prestazione, CP_2
pur essendo stato informato della presenza dei suddetti redditi in fase di domanda della prestazione, generando l'affidamento incolpevole del pensionato.
Dunque, l' che ha sempre avuto conoscibilità dei redditi percepiti dalla avrebbe CP_1 Pt_1
dovuto tempestivamente provvedere alla soppressione della prestazione, mentre l'erogazione 10
della medesima ha ingenerato nella ricorrente l'affidamento incolpevole in ordine alla spettanza della stessa.
Al contrario la ricorrente ha assolto all'onere probatorio a suo carico, presentando la certificazione dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 2017, dalla quale non si evince la percezione di redditi fino al 2021 e di un reddito esente nel 2022.
Alla luce di tali considerazioni, va dichiarata illegittima la ripetizione, nei confronti di Pt_1
da parte dell' degli importi erogati a titolo di pensione INVCIV n. 07169720
[...] CP_1
e relative maggiorazioni sociali e aumenti sociali con conseguente annullamento dei
CP_ provvedimenti del 27/10/2023 e condanna dell' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre gli accessori di legge.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Va dichiarato l'obbligo dell , rimasto soccombente, di rimborsare all'Erario le CP_1
medesime.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 28/05/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)