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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1137/2023
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1137/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
LE POSTE 8 3025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO presso lo studio dell'Avv.
VELOCCI FAUSTO che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MALTA 5/16 GENOVA presso lo studio dell'Avv.
TURRI CACCIA MONICA che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Genova adita, accogliere il presente atto di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova avente n.
1314/2023, comunicata il 31 maggio 2023, non notificata, e per l'effetto annullare la stessa con revoca del sequestro conservativo disposto con decreto del 13/02/2020 e confermato con ordinanza del 19/03/2020. Si chiede in via preliminare dichiarare decaduto il sequestro conservativo poiché la notifica del decreto di fissazione dell'udienza è da considerarsi inesistente in relazione alla notifica affidata al corriere espresso privato e nulla la notifica effettuata alla
[...]
di Genova. Dichiarare sempre in via preliminare cessati i contratti di CP_2
ormeggio depositati in giudizio poiché gli stessi hanno una scadenza semestrale che alla data del deposito del ricorso 12 febbraio 2020 erano entrambi scaduti.
Si chiede inoltre l'accoglimento dell'eccezione di risoluzione di diritto del contratto di ormeggio per impossibilità sopravvenuta dovuta alla richiesta di sequestro conservativo che ha privato la società proprietaria di disporre dell'imbarcazione oggetto del sequestro, essendo la stessa pienamente ammissibile in quanto non può considerarsi come domanda riconvenzionale.
Si richiede inoltre la riforma della sentenza impugnata per avere la stessa disposto la cessazione della materia del contendere sul sequestro conservativo poiché emessa in difetto delle condizioni necessarie per la sua pronuncia, in quanto l'odierna appellante ha richiesto la declaratoria di nullità del sequestro conservativo per inesistenza e nullità della notifica effettuate con conseguente decadenza del sequestro conservativo.
Si contesa l'avversario atto di comparsa di costituzione poiché infondato in fatto ed in diritto. In ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello l'Ill.ma Corte nell'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni ha già respinto la suddetta eccezione ritenendo viceversa l'atto di appello ammissibile.
Nel merito controparte sostanzialmente non contesta la fondatezza dell'appello ma si limita a disquisire su interpretazioni di sentenze della Suprema Corte di Cassazione che ritiene siano a proprio vantaggio. Tuttavia come già riportato nell'atto di appello, i principi quali la nullità dell'elezione domicilio presso al casa comunale, principio di carattere generale, e l'inesistenza della notifica effettuata tramite corriere privato sono principi giuridici oramai consolidati da cui discende l'invalidità del sequestro conservativo ed il conseguente giudizio di merito avviato.
Con riserva di meglio argomentare in sede di comparsa conclusionale e repliche”; per parte appellata: “Piaccia all'Ecc. Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione anche nuova, deduzione, respinta:
pag. 2/12 IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'avversario atto di appello inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., poiché manifestamente infondato in fatto e in diritto, provvedendo ai sensi dell'art. 350 bis III comma c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE e nel merito: respingere integralmente l'avversario atto di
Appello poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in premesse, e per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1314/2023 pubblicata in data
31.05.2023, del Tribunale di Genova, emessa all'esito del giudizio di primo grado, rubricato al R.G. n. 5637/2020. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'acquisizione dei documenti già prodotti in primo grado, e in sede di giudizio di appello, e per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.”.
MOTIVAZIONE
1.1. , in qualità di società di gestione del Controparte_1
Porto Turistico “Marina Genova Aeroporto”, adiva il Tribunale di Genova per sentire accertare e dichiarare tenuta la società armatrice al pagamento Parte_1
dei canoni di ormeggio e utenze dovuti per il mantenimento dell'imbarcazione denominata “Sea Star”, di proprietà ed in utilizzo alla suddetta società, e conseguentemente, condannare la stessa al pagamento in favore dell'esponente di una somma non inferiore ad € 35.000,00 - così come determinata dal Giudice cautelare nel provvedimento del 19.03.2020 - nonché condannare la convenuta al pagamento degli ulteriori canoni di ormeggio e utenze maturandi nelle more del giudizio di merito, oltre interessi moratori.
L'attrice esponeva di aver preventivamente proposto ricorso per sequestro conservativo della predetta imbarcazione dinanzi al Tribunale di il quale con decreto CP_3
inaudita altera parte del 13/02/2020 accoglieva il ricorso e fissava termine per la notifica del ricorso e del decreto entro il 13/03/2020, con autorizzazione alla notifica a mezzo corriere internazionale ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Con ordinanza del 19.03.2020 dichiarava la contumacia di parte resistente e confermava il sequestro conservativo dell'imbarcazione "Sea Star" fino alla concorrenza di €
35.000,00, liquidava le spese legali in complessivi € 2.095,88 oltre spese generali, Iva e pag. 3/12 CPA, ed € 118,50 per esborsi, concedendo termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito, tenuto conto della sospensione ex lege dei termini.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, deduceva Parte_1
l'inesistenza della notifica del sequestro, la violazione del termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo, la risoluzione del contratto per effetto della richiesta di sequestro e la pronuncia di condanna alle spese del giudizio cautelare.
1.3. Con sentenza n. 1314/2023 del 31/05/2023, il Tribunale di Genova, ritenuti provati il titolo invocato in giudizio e l'ammontare del credito, accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiarava tenuta e condannava al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
81.474,83, a titolo di canoni di ormeggio e di utenze fino al 03.05.2023, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, mentre dichiarava cessata la materia del contendere sul sequestro conservativo di cui all'ordinanza del Tribunale di Genova del 19.03.2020.
Di contro, riteneva infondate le eccezioni sollevate da parte convenuta e rigettava la domanda risoluzione del contratto.
Nello specifico, in merito inesistenza della notifica del ricorso cautelare, rilevava che
“Il ricorso ed il decreto inaudita altera parte autorizzativo del sequestro ex art. 671 cpc sono regolarmente notificati al domicilio eletto in contratto”.
In merito alla violazione del termine perentorio di 60 giorni per la notifica, affermava che “i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio sono stati ex lege sospesi dal 09.03.2020 all'11.05.2020 secondo il disposto dell'art. 83 comma 2 dl
18/2020 e dell'art. 36 dl 23/2020”.
In merito alla domanda di risoluzione, dichiarava l'inammissibilità essendosi parte convenuta costituita tardivamente.
Infine, alla lice del fatto che l'imbarcazione è affondata in data 25.05.2023, dichiarava la cessazione della materia del contendere sul sequestro conservativo.
2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione . Parte_1
2.1. Con il motivo di gravame di cui al punto 1) dell'atto di appello, Parte_1 impugna la sentenza per “Inesistenza della notifica della fissazione dell'udienza
pag. 4/12 cautelare, autorizzata con corriere espresso. Nullità della clausola di elezione di domicilio presso la Casa Comunale di Genova”.
In particolare, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso ed il decreto inaudita altera parte autorizzativo del sequestro ex art. 671 cpc siano stati regolarmente notificati al domicilio eletto in contratto.
A giudizio dell'appellante, la possibilità per il giudice di prevedere modalità di notifica diverse da quelle di legge, facendo ricorso ai poteri conferitigli dall'art. 151 c.p.c., sarebbe esclusa in presenza di convenzioni internazionali secondo quanto disposto dall'art. 142 c.p.c..
Inoltre, la clausola contrattuale di elezione di domicilio presso la Casa Comunale di
Genova “è da considerarsi nulla per violazione dei principi costituzionali del principio della regolarità del contraddittorio nel processo e del diritto di difesa” ai sensi della sentenza n. 15673/2007 della Corte di Cassazione.
2.2. Con il motivo di gravame cui al punto 2) dell'atto di appello, Parte_1 impugna la sentenza per “Risoluzione del contratto in virtù della richiesta del sequestro conservativo”.
In particolare, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha considerato inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e nello specifico in ragione del fatto che con la richiesta di sequestro conservativo non ha consentito alla società proprietaria dell'imbarcazione di disporre del proprio natante. Assumeva, infatti, che la risoluzione del contratto non era proposta come domanda riconvenzionale ma come mera eccezione riconvenzionale in quanto volta esclusivamente a ridimensionare la richiesta della controparte nel richiedere i canoni di ormeggio, limitandola alla data in cui era stato richiesto il sequestro preventivo.
Infine, l'appellante evidenzia che “i due contratti di ormeggio, posti a fondamento della richiesta del sequestro conservativo (cfr. All.6), sono a scadenza semestrale e precisamente, il primo dal 26/05/2018 fino al 01/12/2018, ed il secondo dal 01/12/2018 fino al 27/05/2018, pertanto alla data della richiesta del sequestro conservativo (12 febbraio 2020) i contratti depositati, ormai erano scaduti e quindi privi di efficacia”.
pag. 5/12 2.3. Con il motivo di gravame cui al punto 2a) dell'atto di appello, Parte_1 impugna la sentenza per “Violazione delle tempistiche delle preclusioni del processo di primo”.
In particolare, lamenta l'ammissione delle prove documentali sino all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in violazione dei principi e delle tempistiche del processo che impongono la produzione documentale entro e non oltre il termine stabilito dall'art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. vigente, prima della riforma c.d. Cartabia del processo. Nello specifico, nel giorno precedente l'udienza di discussione del
31/05/2023, controparte depositava, ed il giudice ammetteva, nonostante l'esplicita opposizione, le fatture inerenti il contratto di ormeggio, per un totale del credito vantato di € 81.474,83.
2.4. Con il motivo di gravame di cui al punto 2b) dell'atto di appello, Parte_1 impugna la sentenza per “Violazione del termine per la notifica del giudizio di merito.
Improcedibilità della domanda”.
In particolare, come già eccepito nella comparsa di primo grado vi sarebbe stata la violazione del termine di sessanta giorni per la notifica del giudizio di merito a seguito del provvedimento cautelare. Invero, il Giudice del cautelare aveva stabilito, con decreto del 11/03/2020, che il procedimento doveva considerarsi indifferibile, di conseguenza anche i termini per notificare l'atto di citazione non dovevano essere sospesi a causa dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 83 , secondo comma ultima parte del D.L. n. 18/2020.
2.5. Con il motivo di gravame di cui al punto 3) dell'atto di appello, Parte_1 sostiene la “Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere”.
In particolare, l'appellante sostiene che “Nel caso in esame non vi è una dichiarazione conforme da parte delle parti e la situazione sostanziale del bene è rimasta invariata, in quanto l'affondamento dell'oggetto sequestrato, di certo non imputabile alla società convenuta in giudizio, non comporta una modifica tale da far venir meno la verifica della legittimità della procedura seguita per ottenere il sequestro conservativo, che ha ordinato alla società proprietaria di non disporre dell'imbarcazione o dei carati senza ordine di giustizia ( cfr all.1), per oltre tre anni”.
pag. 6/12 3. Con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 contesta l'appello avversario.
3.1. Rispetto al motivo 1) afferma che la notifica presso il domicilio eletto nel contratto
è legittima ai sensi dell'art. 141 c.p.c. contestando la applicabilità alla fattispecie del principio espresso dalla giurisprudenza citata dalla controparte in quanto “verteva sulla nullità della clausola di elezione di domicilio presso la Casa Comunale, ai fini dell'applicazione di uno specifico criterio per determinare la competenza territoriale (il foro della causa), qui non in discussione”.
Inoltre, assumeva la conoscenza del decreto di sequestro conservativo da parte del Sig. indicato nel contratto di ormeggio, persona che rispondeva alle comunicazioni, a CP_4
cui era stato comunicato in data 19.02.2020 via e-mail.
3.2. Rispetto al motivo 2) afferma che controparte non ha mai avanzato la richiesta di risoluzione del contratto di ormeggio e che nessuna clausola risolutiva espressa era stata mai stipulata tra le parti e che comunque, – come correttamente affermato dal Giudice di prima istanza – la domanda era tardiva essendosi controparte costituita nel giudizio di prime cure in data 27.01.2021 (con prima udienza fissata al 02.02.2021) dunque oltre i termini di legge preclusivi per la formulazione di domanda riconvenzionale.
3.3. Rispetto al motivo 2a) sulla violazione delle preclusioni probatorie
[...]
evidenzia che con la domanda in primo grado Controparte_1
aveva domandato la condanna della convenuta al pagamento degli ulteriori canoni di ormeggio e utenze maturandi nelle more del giudizio di merito, sulla quale controparte nulla ha mai eccepito, né all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado e né nei successivi atti difensivi.
3.4. Rispetto al motivo 2b) sull'improcedibilità della domanda dell'esponente per la violazione del termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito,
[...]
evidenziava l'autonomia del giudizio di merito Controparte_1
rispetto al procedimento cautelare e la tempestività della domanda.
3.5. Rispetto al motivo 3) sull'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere nel sequestro conservativo, Controparte_1
evidenzia che la cessazione della materia del contendere può essere
[...]
dichiarata anche d'ufficio dal Giudice.
pag. 7/12 4. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1. In ordine logico pare opportuno procedere in primo luogo all'esame del motivo sub
3).
La cessazione della materia del contendere è stata limitata alla pronuncia di sequestro in ragione per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio limitatamente al provvedimento cautelare essendosi verificato nel corso del giudizio l'affondamento del natante costituente garanzia dell'adempimento del credito con conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti sul punto per l'impossibilità della conversione del sequestro stesso in pignoramento.
Il motivo va pertanto rigettato.
4.2. I motivi 1 e 2b, in conseguenza della pronuncia di cessazione della materia del contendere quanto al sequestro sono inammissibili per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.
E' da ritenere ormai pacifica l'autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare, autonomia che ha trovato definitivo suggello con le modifiche apportate all'art. 669 octies c.p.c. dal d.l. n. 35/2005 (conv. con modifiche in I. n. 80/2005) e dalla
I. n. 69/2009 (in questo senso, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28197 del 10/12/2020).
A prescindere dalla validità o meno della notifica del ricorso e del decreto del giudizio cautelare, il giudizio di merito, nel caso di specie avente ad oggetto la domanda al pagamento dei canoni di ormeggio e utenze, mantiene la propria autonomia.
4.2 I motivi vanno tuttavia indagati ai fini della verifica della fondatezza della domanda per la pronuncia della soccombenza virtuale.
La notifica effettuata a mezzo di corriere internazionale ai sensi dell'art. 151 cpc deve ritenersi giuridicamente inesistente. “L'art. 142 del codice di procedura civile, in tema di notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria. Ne consegue che, qualora sussista, tra gli Stati interessati, una convenzione internazionale che preveda specifiche modalità per pag. 8/12 l'esecuzione delle notificazioni all'estero di atti giudiziari (quale, nella fattispecie, la
Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 766), non può trovare applicazione l'art. 151 del codice di procedura civile - il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge -, la cui portata è limitata, quanto meno in presenza di tali convenzioni, all'interno dell'ordinamento italiano e la notificazione effettuata ai sensi di tale norma (nella fattispecie, tramite corriere internazionale), per la sua estraneità al sistema, deve considerarsi giuridicamente inesistente” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003).
Nella specie la notifica è stata effettuata negli Stati Uniti Stato che ha aderito alla
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, per cui era possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l'Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati
Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione, con la conseguenza che la formalità alternativa autorizzata dal Tribunale violava l'art. 142 cpc.
4.3 D'altra parte, la notifica presso il domicilio eletto Casa Comunale di Genova è nulla per nullità della clausola contrattuale, sub 14, che l'ha prevista.
La Corte di Cassazione ha specificato, infatti, che se è vero è che l'elezione di domicilio speciale può essere validamente fatta, secondo la regola stabilita nell'art. 141 c.p.c., anche in mancanza di un rapporto tra il domiciliatario e l'autore dell'elezione concernente l'onere di far pervenire a quest'ultimo l'atto notificato (Cass. 19 maggio
1972 n. 1555); e che, essendo l'elezione di domicilio un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario (Cass. 28 gennaio 2003 n. 1259; 3 giugno 1995 n. 6280), l'altro contraente può legittimamente fare affidamento sull'elezione di domicilio dichiarata nel contratto, anche in assenza di quel rapporto, tuttavia, quando l'elezione di domicilio, per la notificazione di futuri atti giudiziari, sia fatta presso una pubblica amministrazione tale clausola è nulla poiché, in mancanza di una speciale norma di legge, l'ente non può ricevere atti per conto di privati cittadini, né può addossarsi la cura del loro recapito all'interessato. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15673 del 13/07/2007).
pag. 9/12 4.4. In ragione della pronuncia di cessazione della materia del contendere e di autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare, anche il motivo di appello relativo alla violazione del termine 60 giorni va ritenuto assorbito. Va tuttavia rilevata anche la sua infondatezza in ragione della sospensione dei termini processuali di cui all'art. . 83 l. 24 aprile 2020, n. 271 ha previsto il rinvio ex lege delle udienze e la sospensione dei termini processuali escludendo solo taluni procedimenti civili contraddistinti dal requisito della urgenza per scelta legislativa ovvero per provvedimento discrezionale del magistrato. La proposizione del giudizio di merito successivo alla fase cautelare non era connotata da profili di urgenza né tale connotazione è ravvisabile nel provvedimento del giudice. Peraltro, “In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta” (Cass. civ. n. 8513/2024).
4.5. Rispetto al motivo di appello 2), relativo alla risoluzione del contratto, si evidenzia che la Corte di Cassazione, con la pronuncia citata da parte appellante, ha affermato che
“qualora una siffatta domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice”.
Tuttavia, anche se considerata in termini di eccezione riconvenzionale, la richiesta dichiarazione di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non può essere accolta. Nessuna prestazione del contratto de quo può considerarsi divenuta impossibile a causa del sequestro.
Il sequestro conservativo ha quale scopo quello di rendere inoffensiva per il creditore la disposizione giuridica del bene da parte del debitore, poiché i suoi effetti consistono nell'imposizione di un vincolo giuridico sullo stesso bene, tale da rendergli inopponibile la disposizione. Il sequestro non ha, come asserito da parte appellante, “di fatto sottratto
pag. 10/12 la disponibilità del bene alla società convenuta, impedendone l'uso pacifico del bene”
e/o comunque tale circostanza non risulta comunque provata.
Sul punto l'appellante ha altresì chiesto la risoluzione del contratto, con domanda nuova formulata nel presente grado di giudizio e quindi inammissibile, sul presupposto dell'avvenuta scadenza dei contratti. Va in ogni caso evidenziato che ai sensi della clausola 8 il contratto si sia tacitamente rinnovato di sei mesi in sei mesi in mancanza di contraria specifica comunicazione di parte, circostanza neppure dedotta.
4.6. Rispetto al motivo di appello 2a), relativo alla preclusione per il deposito dei documenti (fatture) volti alla prova della prosecuzione del rapporto contrattuale e del decorso dei canoni di noleggio, si osserva che parte appellante non ha contestato che la nave sia rimasta ormeggiata fino al momento dell'affondamento avvenuto il 25/5/2023, così come non ha contestato l'ammontare dei canoni e delle spese richieste. La domanda aveva ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti e da scadere ed i documenti in oggetto riguardano le somme via via dovute dalla appellante che come tale non sono oggetto di alcuna preclusione.
Anche questo motivo va quindi rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza prevalente di che si è resa Parte_1
inadempiente del pagamento del canone di noleggio per una somma rilevante rispetto alla domanda di sequestro per cui è stata pronunciata cassata materia del contendere, senza opporre alcuna eccezione di merito e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 secondo il valore della causa (scaglione di riferimento da € 52.000, a
€ 260.000,00) secondo i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni e dell'esito del giudizio cautelare.
6. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 1314/2023 del 31/5/2023 che conferma;
pag. 11/12 2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in € 7.160,00 per
[...]
compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 26/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1137/2023
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1137/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
LE POSTE 8 3025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO presso lo studio dell'Avv.
VELOCCI FAUSTO che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MALTA 5/16 GENOVA presso lo studio dell'Avv.
TURRI CACCIA MONICA che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Genova adita, accogliere il presente atto di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova avente n.
1314/2023, comunicata il 31 maggio 2023, non notificata, e per l'effetto annullare la stessa con revoca del sequestro conservativo disposto con decreto del 13/02/2020 e confermato con ordinanza del 19/03/2020. Si chiede in via preliminare dichiarare decaduto il sequestro conservativo poiché la notifica del decreto di fissazione dell'udienza è da considerarsi inesistente in relazione alla notifica affidata al corriere espresso privato e nulla la notifica effettuata alla
[...]
di Genova. Dichiarare sempre in via preliminare cessati i contratti di CP_2
ormeggio depositati in giudizio poiché gli stessi hanno una scadenza semestrale che alla data del deposito del ricorso 12 febbraio 2020 erano entrambi scaduti.
Si chiede inoltre l'accoglimento dell'eccezione di risoluzione di diritto del contratto di ormeggio per impossibilità sopravvenuta dovuta alla richiesta di sequestro conservativo che ha privato la società proprietaria di disporre dell'imbarcazione oggetto del sequestro, essendo la stessa pienamente ammissibile in quanto non può considerarsi come domanda riconvenzionale.
Si richiede inoltre la riforma della sentenza impugnata per avere la stessa disposto la cessazione della materia del contendere sul sequestro conservativo poiché emessa in difetto delle condizioni necessarie per la sua pronuncia, in quanto l'odierna appellante ha richiesto la declaratoria di nullità del sequestro conservativo per inesistenza e nullità della notifica effettuate con conseguente decadenza del sequestro conservativo.
Si contesa l'avversario atto di comparsa di costituzione poiché infondato in fatto ed in diritto. In ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello l'Ill.ma Corte nell'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni ha già respinto la suddetta eccezione ritenendo viceversa l'atto di appello ammissibile.
Nel merito controparte sostanzialmente non contesta la fondatezza dell'appello ma si limita a disquisire su interpretazioni di sentenze della Suprema Corte di Cassazione che ritiene siano a proprio vantaggio. Tuttavia come già riportato nell'atto di appello, i principi quali la nullità dell'elezione domicilio presso al casa comunale, principio di carattere generale, e l'inesistenza della notifica effettuata tramite corriere privato sono principi giuridici oramai consolidati da cui discende l'invalidità del sequestro conservativo ed il conseguente giudizio di merito avviato.
Con riserva di meglio argomentare in sede di comparsa conclusionale e repliche”; per parte appellata: “Piaccia all'Ecc. Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione anche nuova, deduzione, respinta:
pag. 2/12 IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'avversario atto di appello inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., poiché manifestamente infondato in fatto e in diritto, provvedendo ai sensi dell'art. 350 bis III comma c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE e nel merito: respingere integralmente l'avversario atto di
Appello poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in premesse, e per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1314/2023 pubblicata in data
31.05.2023, del Tribunale di Genova, emessa all'esito del giudizio di primo grado, rubricato al R.G. n. 5637/2020. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'acquisizione dei documenti già prodotti in primo grado, e in sede di giudizio di appello, e per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.”.
MOTIVAZIONE
1.1. , in qualità di società di gestione del Controparte_1
Porto Turistico “Marina Genova Aeroporto”, adiva il Tribunale di Genova per sentire accertare e dichiarare tenuta la società armatrice al pagamento Parte_1
dei canoni di ormeggio e utenze dovuti per il mantenimento dell'imbarcazione denominata “Sea Star”, di proprietà ed in utilizzo alla suddetta società, e conseguentemente, condannare la stessa al pagamento in favore dell'esponente di una somma non inferiore ad € 35.000,00 - così come determinata dal Giudice cautelare nel provvedimento del 19.03.2020 - nonché condannare la convenuta al pagamento degli ulteriori canoni di ormeggio e utenze maturandi nelle more del giudizio di merito, oltre interessi moratori.
L'attrice esponeva di aver preventivamente proposto ricorso per sequestro conservativo della predetta imbarcazione dinanzi al Tribunale di il quale con decreto CP_3
inaudita altera parte del 13/02/2020 accoglieva il ricorso e fissava termine per la notifica del ricorso e del decreto entro il 13/03/2020, con autorizzazione alla notifica a mezzo corriere internazionale ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Con ordinanza del 19.03.2020 dichiarava la contumacia di parte resistente e confermava il sequestro conservativo dell'imbarcazione "Sea Star" fino alla concorrenza di €
35.000,00, liquidava le spese legali in complessivi € 2.095,88 oltre spese generali, Iva e pag. 3/12 CPA, ed € 118,50 per esborsi, concedendo termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito, tenuto conto della sospensione ex lege dei termini.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, deduceva Parte_1
l'inesistenza della notifica del sequestro, la violazione del termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo, la risoluzione del contratto per effetto della richiesta di sequestro e la pronuncia di condanna alle spese del giudizio cautelare.
1.3. Con sentenza n. 1314/2023 del 31/05/2023, il Tribunale di Genova, ritenuti provati il titolo invocato in giudizio e l'ammontare del credito, accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiarava tenuta e condannava al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
81.474,83, a titolo di canoni di ormeggio e di utenze fino al 03.05.2023, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, mentre dichiarava cessata la materia del contendere sul sequestro conservativo di cui all'ordinanza del Tribunale di Genova del 19.03.2020.
Di contro, riteneva infondate le eccezioni sollevate da parte convenuta e rigettava la domanda risoluzione del contratto.
Nello specifico, in merito inesistenza della notifica del ricorso cautelare, rilevava che
“Il ricorso ed il decreto inaudita altera parte autorizzativo del sequestro ex art. 671 cpc sono regolarmente notificati al domicilio eletto in contratto”.
In merito alla violazione del termine perentorio di 60 giorni per la notifica, affermava che “i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio sono stati ex lege sospesi dal 09.03.2020 all'11.05.2020 secondo il disposto dell'art. 83 comma 2 dl
18/2020 e dell'art. 36 dl 23/2020”.
In merito alla domanda di risoluzione, dichiarava l'inammissibilità essendosi parte convenuta costituita tardivamente.
Infine, alla lice del fatto che l'imbarcazione è affondata in data 25.05.2023, dichiarava la cessazione della materia del contendere sul sequestro conservativo.
2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione . Parte_1
2.1. Con il motivo di gravame di cui al punto 1) dell'atto di appello, Parte_1 impugna la sentenza per “Inesistenza della notifica della fissazione dell'udienza
pag. 4/12 cautelare, autorizzata con corriere espresso. Nullità della clausola di elezione di domicilio presso la Casa Comunale di Genova”.
In particolare, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso ed il decreto inaudita altera parte autorizzativo del sequestro ex art. 671 cpc siano stati regolarmente notificati al domicilio eletto in contratto.
A giudizio dell'appellante, la possibilità per il giudice di prevedere modalità di notifica diverse da quelle di legge, facendo ricorso ai poteri conferitigli dall'art. 151 c.p.c., sarebbe esclusa in presenza di convenzioni internazionali secondo quanto disposto dall'art. 142 c.p.c..
Inoltre, la clausola contrattuale di elezione di domicilio presso la Casa Comunale di
Genova “è da considerarsi nulla per violazione dei principi costituzionali del principio della regolarità del contraddittorio nel processo e del diritto di difesa” ai sensi della sentenza n. 15673/2007 della Corte di Cassazione.
2.2. Con il motivo di gravame cui al punto 2) dell'atto di appello, Parte_1 impugna la sentenza per “Risoluzione del contratto in virtù della richiesta del sequestro conservativo”.
In particolare, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha considerato inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e nello specifico in ragione del fatto che con la richiesta di sequestro conservativo non ha consentito alla società proprietaria dell'imbarcazione di disporre del proprio natante. Assumeva, infatti, che la risoluzione del contratto non era proposta come domanda riconvenzionale ma come mera eccezione riconvenzionale in quanto volta esclusivamente a ridimensionare la richiesta della controparte nel richiedere i canoni di ormeggio, limitandola alla data in cui era stato richiesto il sequestro preventivo.
Infine, l'appellante evidenzia che “i due contratti di ormeggio, posti a fondamento della richiesta del sequestro conservativo (cfr. All.6), sono a scadenza semestrale e precisamente, il primo dal 26/05/2018 fino al 01/12/2018, ed il secondo dal 01/12/2018 fino al 27/05/2018, pertanto alla data della richiesta del sequestro conservativo (12 febbraio 2020) i contratti depositati, ormai erano scaduti e quindi privi di efficacia”.
pag. 5/12 2.3. Con il motivo di gravame cui al punto 2a) dell'atto di appello, Parte_1 impugna la sentenza per “Violazione delle tempistiche delle preclusioni del processo di primo”.
In particolare, lamenta l'ammissione delle prove documentali sino all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in violazione dei principi e delle tempistiche del processo che impongono la produzione documentale entro e non oltre il termine stabilito dall'art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. vigente, prima della riforma c.d. Cartabia del processo. Nello specifico, nel giorno precedente l'udienza di discussione del
31/05/2023, controparte depositava, ed il giudice ammetteva, nonostante l'esplicita opposizione, le fatture inerenti il contratto di ormeggio, per un totale del credito vantato di € 81.474,83.
2.4. Con il motivo di gravame di cui al punto 2b) dell'atto di appello, Parte_1 impugna la sentenza per “Violazione del termine per la notifica del giudizio di merito.
Improcedibilità della domanda”.
In particolare, come già eccepito nella comparsa di primo grado vi sarebbe stata la violazione del termine di sessanta giorni per la notifica del giudizio di merito a seguito del provvedimento cautelare. Invero, il Giudice del cautelare aveva stabilito, con decreto del 11/03/2020, che il procedimento doveva considerarsi indifferibile, di conseguenza anche i termini per notificare l'atto di citazione non dovevano essere sospesi a causa dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 83 , secondo comma ultima parte del D.L. n. 18/2020.
2.5. Con il motivo di gravame di cui al punto 3) dell'atto di appello, Parte_1 sostiene la “Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere”.
In particolare, l'appellante sostiene che “Nel caso in esame non vi è una dichiarazione conforme da parte delle parti e la situazione sostanziale del bene è rimasta invariata, in quanto l'affondamento dell'oggetto sequestrato, di certo non imputabile alla società convenuta in giudizio, non comporta una modifica tale da far venir meno la verifica della legittimità della procedura seguita per ottenere il sequestro conservativo, che ha ordinato alla società proprietaria di non disporre dell'imbarcazione o dei carati senza ordine di giustizia ( cfr all.1), per oltre tre anni”.
pag. 6/12 3. Con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 contesta l'appello avversario.
3.1. Rispetto al motivo 1) afferma che la notifica presso il domicilio eletto nel contratto
è legittima ai sensi dell'art. 141 c.p.c. contestando la applicabilità alla fattispecie del principio espresso dalla giurisprudenza citata dalla controparte in quanto “verteva sulla nullità della clausola di elezione di domicilio presso la Casa Comunale, ai fini dell'applicazione di uno specifico criterio per determinare la competenza territoriale (il foro della causa), qui non in discussione”.
Inoltre, assumeva la conoscenza del decreto di sequestro conservativo da parte del Sig. indicato nel contratto di ormeggio, persona che rispondeva alle comunicazioni, a CP_4
cui era stato comunicato in data 19.02.2020 via e-mail.
3.2. Rispetto al motivo 2) afferma che controparte non ha mai avanzato la richiesta di risoluzione del contratto di ormeggio e che nessuna clausola risolutiva espressa era stata mai stipulata tra le parti e che comunque, – come correttamente affermato dal Giudice di prima istanza – la domanda era tardiva essendosi controparte costituita nel giudizio di prime cure in data 27.01.2021 (con prima udienza fissata al 02.02.2021) dunque oltre i termini di legge preclusivi per la formulazione di domanda riconvenzionale.
3.3. Rispetto al motivo 2a) sulla violazione delle preclusioni probatorie
[...]
evidenzia che con la domanda in primo grado Controparte_1
aveva domandato la condanna della convenuta al pagamento degli ulteriori canoni di ormeggio e utenze maturandi nelle more del giudizio di merito, sulla quale controparte nulla ha mai eccepito, né all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado e né nei successivi atti difensivi.
3.4. Rispetto al motivo 2b) sull'improcedibilità della domanda dell'esponente per la violazione del termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito,
[...]
evidenziava l'autonomia del giudizio di merito Controparte_1
rispetto al procedimento cautelare e la tempestività della domanda.
3.5. Rispetto al motivo 3) sull'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere nel sequestro conservativo, Controparte_1
evidenzia che la cessazione della materia del contendere può essere
[...]
dichiarata anche d'ufficio dal Giudice.
pag. 7/12 4. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1. In ordine logico pare opportuno procedere in primo luogo all'esame del motivo sub
3).
La cessazione della materia del contendere è stata limitata alla pronuncia di sequestro in ragione per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio limitatamente al provvedimento cautelare essendosi verificato nel corso del giudizio l'affondamento del natante costituente garanzia dell'adempimento del credito con conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti sul punto per l'impossibilità della conversione del sequestro stesso in pignoramento.
Il motivo va pertanto rigettato.
4.2. I motivi 1 e 2b, in conseguenza della pronuncia di cessazione della materia del contendere quanto al sequestro sono inammissibili per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.
E' da ritenere ormai pacifica l'autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare, autonomia che ha trovato definitivo suggello con le modifiche apportate all'art. 669 octies c.p.c. dal d.l. n. 35/2005 (conv. con modifiche in I. n. 80/2005) e dalla
I. n. 69/2009 (in questo senso, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28197 del 10/12/2020).
A prescindere dalla validità o meno della notifica del ricorso e del decreto del giudizio cautelare, il giudizio di merito, nel caso di specie avente ad oggetto la domanda al pagamento dei canoni di ormeggio e utenze, mantiene la propria autonomia.
4.2 I motivi vanno tuttavia indagati ai fini della verifica della fondatezza della domanda per la pronuncia della soccombenza virtuale.
La notifica effettuata a mezzo di corriere internazionale ai sensi dell'art. 151 cpc deve ritenersi giuridicamente inesistente. “L'art. 142 del codice di procedura civile, in tema di notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria. Ne consegue che, qualora sussista, tra gli Stati interessati, una convenzione internazionale che preveda specifiche modalità per pag. 8/12 l'esecuzione delle notificazioni all'estero di atti giudiziari (quale, nella fattispecie, la
Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 766), non può trovare applicazione l'art. 151 del codice di procedura civile - il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge -, la cui portata è limitata, quanto meno in presenza di tali convenzioni, all'interno dell'ordinamento italiano e la notificazione effettuata ai sensi di tale norma (nella fattispecie, tramite corriere internazionale), per la sua estraneità al sistema, deve considerarsi giuridicamente inesistente” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003).
Nella specie la notifica è stata effettuata negli Stati Uniti Stato che ha aderito alla
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, per cui era possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l'Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati
Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione, con la conseguenza che la formalità alternativa autorizzata dal Tribunale violava l'art. 142 cpc.
4.3 D'altra parte, la notifica presso il domicilio eletto Casa Comunale di Genova è nulla per nullità della clausola contrattuale, sub 14, che l'ha prevista.
La Corte di Cassazione ha specificato, infatti, che se è vero è che l'elezione di domicilio speciale può essere validamente fatta, secondo la regola stabilita nell'art. 141 c.p.c., anche in mancanza di un rapporto tra il domiciliatario e l'autore dell'elezione concernente l'onere di far pervenire a quest'ultimo l'atto notificato (Cass. 19 maggio
1972 n. 1555); e che, essendo l'elezione di domicilio un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario (Cass. 28 gennaio 2003 n. 1259; 3 giugno 1995 n. 6280), l'altro contraente può legittimamente fare affidamento sull'elezione di domicilio dichiarata nel contratto, anche in assenza di quel rapporto, tuttavia, quando l'elezione di domicilio, per la notificazione di futuri atti giudiziari, sia fatta presso una pubblica amministrazione tale clausola è nulla poiché, in mancanza di una speciale norma di legge, l'ente non può ricevere atti per conto di privati cittadini, né può addossarsi la cura del loro recapito all'interessato. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15673 del 13/07/2007).
pag. 9/12 4.4. In ragione della pronuncia di cessazione della materia del contendere e di autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare, anche il motivo di appello relativo alla violazione del termine 60 giorni va ritenuto assorbito. Va tuttavia rilevata anche la sua infondatezza in ragione della sospensione dei termini processuali di cui all'art. . 83 l. 24 aprile 2020, n. 271 ha previsto il rinvio ex lege delle udienze e la sospensione dei termini processuali escludendo solo taluni procedimenti civili contraddistinti dal requisito della urgenza per scelta legislativa ovvero per provvedimento discrezionale del magistrato. La proposizione del giudizio di merito successivo alla fase cautelare non era connotata da profili di urgenza né tale connotazione è ravvisabile nel provvedimento del giudice. Peraltro, “In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta” (Cass. civ. n. 8513/2024).
4.5. Rispetto al motivo di appello 2), relativo alla risoluzione del contratto, si evidenzia che la Corte di Cassazione, con la pronuncia citata da parte appellante, ha affermato che
“qualora una siffatta domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice”.
Tuttavia, anche se considerata in termini di eccezione riconvenzionale, la richiesta dichiarazione di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non può essere accolta. Nessuna prestazione del contratto de quo può considerarsi divenuta impossibile a causa del sequestro.
Il sequestro conservativo ha quale scopo quello di rendere inoffensiva per il creditore la disposizione giuridica del bene da parte del debitore, poiché i suoi effetti consistono nell'imposizione di un vincolo giuridico sullo stesso bene, tale da rendergli inopponibile la disposizione. Il sequestro non ha, come asserito da parte appellante, “di fatto sottratto
pag. 10/12 la disponibilità del bene alla società convenuta, impedendone l'uso pacifico del bene”
e/o comunque tale circostanza non risulta comunque provata.
Sul punto l'appellante ha altresì chiesto la risoluzione del contratto, con domanda nuova formulata nel presente grado di giudizio e quindi inammissibile, sul presupposto dell'avvenuta scadenza dei contratti. Va in ogni caso evidenziato che ai sensi della clausola 8 il contratto si sia tacitamente rinnovato di sei mesi in sei mesi in mancanza di contraria specifica comunicazione di parte, circostanza neppure dedotta.
4.6. Rispetto al motivo di appello 2a), relativo alla preclusione per il deposito dei documenti (fatture) volti alla prova della prosecuzione del rapporto contrattuale e del decorso dei canoni di noleggio, si osserva che parte appellante non ha contestato che la nave sia rimasta ormeggiata fino al momento dell'affondamento avvenuto il 25/5/2023, così come non ha contestato l'ammontare dei canoni e delle spese richieste. La domanda aveva ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti e da scadere ed i documenti in oggetto riguardano le somme via via dovute dalla appellante che come tale non sono oggetto di alcuna preclusione.
Anche questo motivo va quindi rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza prevalente di che si è resa Parte_1
inadempiente del pagamento del canone di noleggio per una somma rilevante rispetto alla domanda di sequestro per cui è stata pronunciata cassata materia del contendere, senza opporre alcuna eccezione di merito e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 secondo il valore della causa (scaglione di riferimento da € 52.000, a
€ 260.000,00) secondo i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni e dell'esito del giudizio cautelare.
6. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 1314/2023 del 31/5/2023 che conferma;
pag. 11/12 2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in € 7.160,00 per
[...]
compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 26/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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