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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. r.g. 1019/2024, instaurato da nato a [...] il [...], CF Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Costantino Spatafora, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, c.f.: Controparte_1
in persona del Dirigente generale pro-tempore della P.IVA_1 Controparte_2
, dott. , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per
[...] Parte_2
notaio di Palermo del 19 gennaio 2023, repertorio n.2536 Racc. 1915 Persona_1 allegata, dall'Avv. Francesca Salvatori, elettivamente domiciliata in Messina, via Garibaldi is. 122 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 21/02/2024, ha adito il Tribunale per Parte_1
l'accertamento della percentuale di danno biologico conseguente all' aggravamento dei postumi residuati all'infortunio sul lavoro occorso il 16/08/2013, nella misura tra il 6% ed il
24% o nella diversa percentuale da determinarsi espletando c.t.u. medico-legale, con condanna dell' alla corresponsione del relativo indennizzo o della dovuta rendita, con CP_3
accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore.
Si costituiva in giudizio l' resistente, che deduceva l'infondatezza della domanda, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso, non residuando percentuali di danno biologico indennizzabile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Presupposti di diritto.
Per accertare lo stato invalidante ed i postumi residuati in capo al ricorrente si confrontano i referti medici più rilevanti.
In data 25/09/2021 il ricorrente presentava domanda di aggravamento dei postumi residuati all'infortunio sul lavoro, allegando relazione medica del Dr. che diagnosticava Persona_2
un danno biologico del 24%.
Nel silenzio dell' il ricorrente, presentava opposizione in sede amministrativa, che CP_3
veniva respinta in data 22/12/2023 con provvedimento di diniego del riconoscimento del danno biologico.
Nel presente giudizio veniva svolta c.t.u. medico-legale, con la nomina del dott.
[...]
il quale accertava i postumi dell'evento lesivo nella misura del 16%, relativi agli Per_3 esiti di “anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo”; ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
Ai rilievi di parte resistente (“i medici dell' hanno escluso il riconoscimento di postumi CP_3
permanenti causalmente ascrivibili all'evento infortunistico iniziale, come dettagliatamente risulta dalle considerazioni mediche del sanitario dell'Istituto che hanno constatato la naturale ed attendibile evoluzione della discopatia in precedenza evidenziata”), il consulente medico ha ritenuto di rispondere che “Non si esclude certamente la possibile preesistenza degenerativa da sovraccarico biomeccanico correlata al lavoro, ma dai dati anamnestici e dalla documentazione clinico-strumentale in possesso non si riscontra che il lavoratore soffrisse di una patologia a carico del distretto interessato che potesse compromettere la sua attività lavorativa. Il sig. svolgeva regolarmente il proprio Pt_1
lavoro di fisioterapista senza aver mai lamentato alcuna sintomatologia algo-disfunzionale riferibile alla articolazione interessata dal trauma”. Spiega inoltre come “L'integrità del disco intervertebrale è fondamentale per la conservazione delle normali prestazioni biomeccaniche del rachide. Tale integrità è garantita da variazioni alternate della pressione che si esercita sul sistema discale. In particolare la pressione osmotica intradiscale favorisce l'ingresso dei nutrienti, mentre i cataboliti vengono espulsi grazie alla pressione idrostatica extradiscale. Un adeguato trofismo del disco è garantito solo da una sufficiente alternanza di tali pressioni. Pertanto appare evidente come le posture di lavoro che determinano carichi pressori costantemente elevati siano considerate fattori di rischio, in quanto determinano un aumento della pressione idrostatica favorendo i fenomeni degenerativi a carico dello stesso. La controversia medico-legale scaturisce, nel caso in esame, dal fatto che l' non CP_3
riconosce alla patologia osteoarticolare riscontrata postumi da infortunio lavorativo. Alla luce di tali argomentazioni la patologia in diagnosi deve essere messa in rapporto di causalità o meglio di concausalità efficiente a determinante connessa con l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, atteso che la patologia in questione viene diagnosticata da vari accertamenti clinico-strumentali (visite specialistiche e confermato da esami RM ed
EMG effettuati nel corso degli anni). Si ritiene accertata la compatibilità dei criteri medico- legali che sono alla base del nesso di causalità: il criterio anatomo-topografico, il criterio cronologico, il criterio della efficienza lesiva, il criterio dell'alta probabilità”.
Va inoltre evidenziato come la documentazione medica depositata certifica l'acuirsi della patologia entro il decennio dall'evento lesivo pertanto opera la presunzione di correlazione con il sinistro già indennizzato dall' come affermato dalla Suprema Corte in tema di CP_3
stabilizzazione dei postumi (vedi Cass. 01/07/1999, n.6746, Cass. 9046/2000).
Il Tribunale ritiene di condividere gli esiti della consulenza tecnica espletata e accerta la quantificazione del danno biologico nella complessiva misura del 16%, riconducibile alle attuali patologie di . Persona_4
3. Decisione e spese.
In tema di liquidazione del danno biologico nel regime di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000,
l è obbligata ad indennizzare qualunque danno permanente all'integrità psicofisica del CP_3
lavoratore, purchè superiore al 6% di invalidità ed a corrispondere una rendita vitalizia per il danno biologico pari o superiore al 16%. Nel caso in esame i postumi da infortunio sul lavoro sono stati valutati e quantificati congruamente dal consulente medico nominato nel presente giudizio, che concludeva accertando il danno biologico nella misura del 16%; tanto premesso, la domanda del ricorrente viene accolta e, per tali ragioni, si condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_3 la relativa rendita.
La domanda di compensazione totale delle spese di lite non può essere accolta considerato che l'ente aveva negato la sussistenza dei requisiti per la costituzione della rendita, circostanza che prevale sull'accertamento di una differente quantificazione della percentuale;
in ragione di quanto esposto sussistono tuttavia i presupposti per la compensazione parziale, in misura di un terzo;
le restanti seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, CP_3 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Si pongono a carico dell' le spese di Ctu. CP_4
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara sussistente in una percentuale di danno biologico pari Parte_1
al 16% e condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa rendita detratto CP_3
quanto già versato con rivalutazione e interessi di legge;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_3
complessivamente liquidate in € 3.091,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi;
3) pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, CP_3
in favore del dott. Persona_3
Così deciso in Messina, il 6 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando