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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1663/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1663/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente _1 domiciliata in Pontecorvo (FR) alla Via Roma 12, presso lo studio dell'Avv. SERA
MANLIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Pontecorvo via San Nicone n. 6, presso lo studio dell'Avv.
TURCHETTA ATTILIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2024, premesso di aver _1 contratto matrimonio civile con in data 15/07/2007 e che dall'unione Controparte_1
Per_ Per_ erano nate le figlie in data 23/10/2010, e in data 26/07/2014, ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa del venir meno di qualsivoglia tipo di affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e determinando la ferma intenzione delle parti di addivenire alla separazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
3) l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre e facoltà del padre di esercitare il diritto di visita come indicato in ricorso liberamente;
4) porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro
800,00 a titolo di contributo di mantenimento per le figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) percezione dell'assegno unico in favore della ricorrente;
6) versamento a carico di in favore di dell'importo Controparte_1 _1 forfettariamente stabilito pari ad € 12.000,00 (pari ad un importo medio di € 300,00 per i 40 mesi da settembre 2019 a gennaio 2023, nei quali nulla ha corrisposto per il mantenimento delle figlie pur essendosi di fatto allontanato dalla casa coniugale, ed a titolo di partecipazione alle spese sostenute dalla per le figlie minori _1 comprensivo di interessi e rivalutazione).
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , il quale Controparte_1 non si opponeva alla separazione, né all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma formulava diverse richieste in merito al collocamento e agli aspetti economici.
Nello specifico, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento condiviso delle minori;
3) stabilire il collocamento paritario delle figlie presso ciascuno dei genitori con mantenimento
2 diretto a loro carico;
in subordine, collocare le minori presso la madre, ampliando il diritto di visita paterno e parametrando l'obbligo di mantenimento a suo carico all'entità del suo stipendio, in ogni caso in misura non superiore ad euro 300,00 complessivi;
chiedeva altresì il rigetto della domanda di pagamento degli arretrati e, in via riconvenzionale, formulava domanda di divorzio.
Alla udienza di comparizione delle parti del 4.12.2024 comparivano entrambi i coniugi, e il Giudice delegato con ordinanza del 6.12.2024 autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre, a decorrere dalla domanda, un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie pari a complessivi euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale.
All'udienza cartolare del 1.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulla domanda di separazione.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, in merito alle questioni genitoriali, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario,
e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
3 con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che vada confermata l'ordinanza del
6.12.2024. con riferimento all'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale, e alla regolamentazione del diritto di visita paterno, secondo il calendario già previsto nella succitata ordinanza. Invero, non si reputa percorribile la soluzione del collocamento alternato delle minori, al fine di
4 garantire maggiore stabilità alle minori;
come già precisato, la madre dovrà comunicare i turni di lavoro al padre almeno 15 giorni prima.
Quanto agli aspetti economici, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, la ricorrente percepisce un reddito mensile di circa 900,00 euro;
il convenuto percepisce circa euro 1200,00-1300,00 mensili ed è gravato dalle spese di locazione di euro 135,00 e dal pagamento dell'assicurazione di euro 90,00.
Così ricostruita la situazione economica delle parti, si reputa congruo confermare a carico del convenuto l'obbligo di versare la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (in ragione di euro 200,00 per ciascuna), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale. Si reputa altresì congruo confermare la percezione dell'assegno unico al 50% tra le parti.
Infine, deve essere respinta la domanda di versamento a carico di
[...]
in favore di dell'importo di € 12.000,00, richiesto a titolo CP_1 _1 di arretrati di mantenimento dal settembre 2019 al gennaio 2023, non potendo la condanna al mantenimento retroagire rispetto alla data della domanda.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 24.6.2024 da nei confronti di _1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
5 1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e _1 CP_1
come in epigrafe generalizzati;
[...]
2) conferma l'ordinanza del 6.12.2024 in ordine all'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla assegnazione della casa coniugale alla madre, alla disciplina del diritto di visita paterno, nonché all'obbligo a carico del convenuto di versamento della somma complessiva di euro
400,00, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione
ISTAT, e al 50% delle spese straordinarie, e alla percezione dell'assegno unico al
50%;
3) rigetta la domanda di pagamento formulata dalla ricorrente;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in Pontecorvo il 15/07/2007, iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Pontecorvo al n. 33, parte II, serie A, vol. 1,
Uff. 1);
5) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
6) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 1/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1663/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente _1 domiciliata in Pontecorvo (FR) alla Via Roma 12, presso lo studio dell'Avv. SERA
MANLIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Pontecorvo via San Nicone n. 6, presso lo studio dell'Avv.
TURCHETTA ATTILIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2024, premesso di aver _1 contratto matrimonio civile con in data 15/07/2007 e che dall'unione Controparte_1
Per_ Per_ erano nate le figlie in data 23/10/2010, e in data 26/07/2014, ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa del venir meno di qualsivoglia tipo di affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e determinando la ferma intenzione delle parti di addivenire alla separazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
3) l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre e facoltà del padre di esercitare il diritto di visita come indicato in ricorso liberamente;
4) porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro
800,00 a titolo di contributo di mantenimento per le figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) percezione dell'assegno unico in favore della ricorrente;
6) versamento a carico di in favore di dell'importo Controparte_1 _1 forfettariamente stabilito pari ad € 12.000,00 (pari ad un importo medio di € 300,00 per i 40 mesi da settembre 2019 a gennaio 2023, nei quali nulla ha corrisposto per il mantenimento delle figlie pur essendosi di fatto allontanato dalla casa coniugale, ed a titolo di partecipazione alle spese sostenute dalla per le figlie minori _1 comprensivo di interessi e rivalutazione).
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , il quale Controparte_1 non si opponeva alla separazione, né all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma formulava diverse richieste in merito al collocamento e agli aspetti economici.
Nello specifico, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento condiviso delle minori;
3) stabilire il collocamento paritario delle figlie presso ciascuno dei genitori con mantenimento
2 diretto a loro carico;
in subordine, collocare le minori presso la madre, ampliando il diritto di visita paterno e parametrando l'obbligo di mantenimento a suo carico all'entità del suo stipendio, in ogni caso in misura non superiore ad euro 300,00 complessivi;
chiedeva altresì il rigetto della domanda di pagamento degli arretrati e, in via riconvenzionale, formulava domanda di divorzio.
Alla udienza di comparizione delle parti del 4.12.2024 comparivano entrambi i coniugi, e il Giudice delegato con ordinanza del 6.12.2024 autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre, a decorrere dalla domanda, un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie pari a complessivi euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale.
All'udienza cartolare del 1.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulla domanda di separazione.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, in merito alle questioni genitoriali, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario,
e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
3 con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che vada confermata l'ordinanza del
6.12.2024. con riferimento all'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale, e alla regolamentazione del diritto di visita paterno, secondo il calendario già previsto nella succitata ordinanza. Invero, non si reputa percorribile la soluzione del collocamento alternato delle minori, al fine di
4 garantire maggiore stabilità alle minori;
come già precisato, la madre dovrà comunicare i turni di lavoro al padre almeno 15 giorni prima.
Quanto agli aspetti economici, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, la ricorrente percepisce un reddito mensile di circa 900,00 euro;
il convenuto percepisce circa euro 1200,00-1300,00 mensili ed è gravato dalle spese di locazione di euro 135,00 e dal pagamento dell'assicurazione di euro 90,00.
Così ricostruita la situazione economica delle parti, si reputa congruo confermare a carico del convenuto l'obbligo di versare la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (in ragione di euro 200,00 per ciascuna), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale. Si reputa altresì congruo confermare la percezione dell'assegno unico al 50% tra le parti.
Infine, deve essere respinta la domanda di versamento a carico di
[...]
in favore di dell'importo di € 12.000,00, richiesto a titolo CP_1 _1 di arretrati di mantenimento dal settembre 2019 al gennaio 2023, non potendo la condanna al mantenimento retroagire rispetto alla data della domanda.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 24.6.2024 da nei confronti di _1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
5 1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e _1 CP_1
come in epigrafe generalizzati;
[...]
2) conferma l'ordinanza del 6.12.2024 in ordine all'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla assegnazione della casa coniugale alla madre, alla disciplina del diritto di visita paterno, nonché all'obbligo a carico del convenuto di versamento della somma complessiva di euro
400,00, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione
ISTAT, e al 50% delle spese straordinarie, e alla percezione dell'assegno unico al
50%;
3) rigetta la domanda di pagamento formulata dalla ricorrente;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in Pontecorvo il 15/07/2007, iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Pontecorvo al n. 33, parte II, serie A, vol. 1,
Uff. 1);
5) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
6) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 1/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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