Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1781/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1781/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Promessa di pagamento-Ricognizione di debito, vertente:
TRA
c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Part Milano, via Domenichino n. 5 (di seguito, per brevità, “ ”), in persona dei procuratori speciali dott. e avv. Lorenza Parte_3
Prati, in forza di procure in autentica Notaio dott. Persona_1 rispettivamente del 1° giugno 2018, rep. 19897, racc.
[...]
7889 (doc. 01) e del 31 gennaio 2019, rep. 21394, racc. 8528 (doc. 02), rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Marisa Olga Meroni (c.f. ) e Paolo C.F._1
Marra (c.f. ) presso il cui studio in Milano, CodiceFiscale_2 corso Italia n. 13, elettivamente domiciliata;
-parte attrice- CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., ope Controparte_1 legis dom.to in Casal di Principe (CE) alla via G. Matteotti, 92 (CF
) P.IVA_2
-parte convenuta contumace-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 28.11.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18
n. ??? r.g.a.c. Pagina 1 di 8
giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 9.02.2022, a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, la (già Parte_1
), conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, assumendo essere creditrice dell'Ente Locale convenuto per
[...] sorta capitale pari ad € 25.915,29, quale cessionaria dei crediti vantati da in forza di atto di cessione Rep. 8786 del 25/2/21 CP_2 notificato il 10/3/21 e da Hera Comm con atto di cessione Rep. 39120 del 30/9/21 notificato il 5/10/21, il tutto oltre interessi moratori e anatocistici. Chiedeva altresì € 124.039,28 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi Controparte_1 da quelli costituenti la sorta capitale insoluta e di cui alle Fatt. N. NC 90018914 di Euro -42,001.56 del 27/12/202,NC 90018916 di euro - 16,468.82 del 27/12/2021, ND 90000550 di Euro 2,519.28 del 20/01/2021, ND 90006707 di euro 1,195.91 del 23/04/2021, ND 90010523 di euro 1,126.13del 23/07/2021,ND 90018913di euro 120,004.45 del 27/12/2021, ND 90018915 di Euro 47,053.76 del 27/12/2021, ND 90018988 di Euro 10,610.13 del 28/12/2021. Segnatamente, quanto ai crediti per sorta capitale pari ad € 25.915,29 Part Part la precisava trattarsi di fatture cedute a da con CP_2 atto di cessione Rep. 8786 del 25/2/21 notificato il 10/3/21 e da Hera Comm con atto di cessione Rep. 39120 del 30/9/21 notificato il 5/10/21. Rivendicava inoltre diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 25.915,29, interessi anch'essi ceduti in forza dei contratti di cessione di cui sopra. Per quanto concerne la misura, precisava corrispondere a quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali. Quanto alla decorrenza, faceva riferimento al giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo, e ciò in applicazione dell'art. 4 comma 2 D.lgs 231/02 che riportava testualmente “1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:…”. Precisava che, alla data del 28/1/22, tali interessi – calcolati al tasso e con la decorrenza indicata - ammontavano ad euro 602,52.
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Rivendicava altresì il diritto, ex art. 1283 c.c., al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, rilevava essere scaduti da almeno sei mesi. Part La rivendicava altresì, essere creditrice nei confronti del
[...]
dell'importo di € 124.039,28, a titolo di ulteriori Controparte_1 interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale CP_1 insoluta e di cui alle Fatt. NC 90018914 di Euro -42,001.56 del 27/12/202,NC 90018916 di euro -16,468.82 del 27/12/2021, ND 90000550 di Euro 2,519.28 del 20/01/2021, ND 90006707 di euro 1,195.91 del 23/04/2021, ND 90010523 di euro 1,126.13del 23/07/2021,ND 90018913di euro 120,004.45 del 27/12/2021, ND 90018915 di Euro 47,053.76 del 27/12/2021, ND 90018988 di Euro 10,610.13 del 28/12/2021 . All'uopo precisava che le Note Debito erano Part state emesse da a seguito di atti di cessione Rep. CP_2
10810 del 18/3/19 notificato il 28/3/19 e cessione Enel Rep. 227470 del 23/6/17 notificato il 6/7/17. Al riguardo precisava ulteriormente che le società fornitrici avevano Part ceduto a le fatture per sorte capitale ed i relativi interessi di mora, Part
− in virtù di tali contratti di cessione, era, dunque, legittimata a ricevere il pagamento, oltre che delle fatture per sorte capitale, anche Part dei relativi interessi di mora, − di conseguenza, riteneva essere legittimata all'emissione delle Note Debito. Rilevava che alla Nota Debito era allegato/riportato un dettaglio di calcolo nel quale indicati: • le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento aveva generato gli interessi di mora (per i quali sono, dunque, emesse le Note Debito) nonché, • in relazione a ciascuna fattura (per sorta capitale) tardivamente pagata: − il nominativo della società fornitrice che l'aveva emessa, − l'importo, − la data di emissione e di scadenza, − la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data specificava coincidere con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale, − la data di fine calcolo degli interessi di mora. Nella specie, emergeva la data in cui il aveva provveduto al pagamento CP_1 delle fatture per sorta capitale, − il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale, − il tasso di interesse di mora, − quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale. Part In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., rilevava altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli n. 1781/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 N.1781/2022 R.G.A.C.
interessi moratori oggetto delle Note Debito. in quanto, come evidenziava risultare dalle Note Debito, alla data di notifica dell'atto introduttivo, eccepiva essere gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, scaduti da almeno sei mesi. Per quanto concerne la misura, riteneva essere quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.. Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., ne rivendicava la sussistenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. Da ultimo rivendicava il diritto al pagamento anche degli importi dovuti ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/1, dunque il diritto al pagamento dell'importo di € 40 in relazione a ciascuna fattura insoluta oppure pagata in ritardo, in virtù di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU– recepita dall'Italia con il D. Lgs. n. 192/12. Tanto premesso, citando il convenuto ente, in epigrafe indicato, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 7/07/2022, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : - In Via Principale: condannare il
in persona del sindaco p.t., ope legis dom.to in Casal di Controparte_1
Principe (ce) alla via g. matteotti, 92 (cf al pagamento in favore di P.IVA_2 per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: 1) € Parte_4
25.195,29 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; E su questa somma: gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 28/1/22 ammontano ad Euro 602,52: • “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 124.039,28 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la Controparte_1 sorta capitale insoluta all. 1 e di cui alle Fatt. N. NC 90018914 di Euro -42,001.56 del 27/12/202,NC 90018916 di euro -16,468.82 del 27/12/2021, ND 90000550 di Euro 2,519.28 del 20/01/2021, ND 90006707 di euro 1,195.91 del 23/04/2021, ND 90010523 di euro 1,126.13del 23/07/2021,ND 90018913di euro 120,004.45 del 27/12/2021, ND 90018915 di Euro 47,053.76 del 27/12/2021, ND 90018988 di Euro 10,610.13 del 28/12/2021 (all. 4); e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici
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prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3) € 1.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per parte delle fatture costituenti la sorta capitale insoluta e su questa somma: gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto; • In Via Subordinata: condannare il Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Casal di Principe (CE)
[...] alla via G. Matteotti, 92 (CF all'indirizzo PEC P.IVA_2
t al pagamento in favore di Email_1 Parte_4 delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, • Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. Restava contumace il benchè Controparte_1 ritualmente evocato in giudizio. Concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c., il presente giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 5.6.23. Nel corso del giudizio l'istante precisava la domanda riducendo la somma richiesta per ND da iniziali euro 124.039,28 ad Euro 4.842,32 e, in sede memorie II termine, venivano nuovamente depositate le fatture Note Debito. Stante la natura documentale della controversia, veniva rinviata all'udienza cartolare del 28.11.24 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. All'atto delle conclusioni la domanda, limitatamente al punto due delle rassegnate conclusioni rese nell'atto introduttivo, veniva così ridotta : 2) Euro 4.841,32 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
[...] di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale insoluta Controparte_1 all. 1 e di cui alle Fatt. N. ND 90000550 di Euro 2,519.28 del 20/01/2021, ND 90006707 di euro 1,195.91 del 23/04/2021, ND 90010523 di euro 1,126.13del 23/07/2021 (all. 16). Sul merito La domanda avanzata dalla parte attrice è fondata e va accolta.
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Gli atti di cessione dei crediti in favore di effettuate Controparte_3 comunque a mezzo atti notarili aventi per oggetto i corrispettivi di forniture e prestazioni di servizi effettuate dalle cedenti, come riportate negli elenchi ed estratti allegati, risultano prodotti in giudizio e regolarmente notificati al (cfr. Controparte_1 produzione di parte attrice). Risulta allegata anche tutta la documentazione relativa alle fatture, ai rapporti contrattuali ed esecuzione delle forniture senza alcuna specifica contestazione, stante peraltro la contumacia dell'ente convenuto. Ciò posto, anche a prescindere dalla questione sulla applicabilità ad una amministrazione non statale dell'art. 69, comma 3 e dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata in ogni caso sussiste poi solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale e da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n. 2209). Il divieto di cessione del credito senza l'adesione della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 70, R.D. n. 2440 del 1923, trova applicazione esclusivamente in relazione ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto, ex art. 1260 c.c., l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che durante la stessa possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, tuttavia, solo fino a quando il contratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo. Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il rapporto contrattuale intercorrente tra il ceduto ed i soggetti creditori cedenti si sia ormai esaurito, essendo state da tempo erogate le prestazioni oggetto della presente causa. In ogni caso nessuna prova risulta fornita dal su cui CP_1 incombeva il relativo onere ex art. 2967 c.c., quale soggetto eccipiente, circa l'eventuale continuazione dei rapporti contrattuali. Deve ritersi, pertanto, la non necessità per la validità ed opponibilità delle cessioni dell'assenso da parte della amministrazione ceduta. La disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da fornitura o appalto nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. a norma della quale la n. 1781/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 N.1781/2022 R.G.A.C.
cessione deve solo essere notificata al debitore, senza che sia richiesta una sua espressa accettazione. È parimenti derogatoria rispetto al disposto di cui alla L. 52/1991 art. 1, il cui ambito di applicazione riguarda i casi in cui ricorrono cumulativamente tre condizioni, e cioè che il cedente sia un'impresa, che i crediti derivino dall'esercizio dell'attività di impresa e che sia una banca o un intermediario finanziario, “il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa […]”. In particolare, la cessione di un credito da appalto o fornitura/somministrazione vantato nei confronti di un ente pubblico è subordinata innanzitutto al rispetto di requisiti di forma specifici di cui al R.D. 2440/1923 art. 69, ricorrenti nel caso di specie, e in secondo luogo, qualora abbia ad oggetto crediti derivanti da contratto in corso, necessita di adesione da parte della P.A. interessata. Il R.D. 2440/1923 art. 70 prevede che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 […]”. La L. 2248/1865 art. 9 All. E stabilisce che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Vi è ampia discussione, sia nella giurisprudenza di legittimità che nella giurisprudenza di merito, sull'applicabilità del predetto sistema normativo alle P.A. diverse dalle Amministrazioni Statali.
Nel caso di specie, comunque, pur volendo ritenere che tale complesso normativo si applichi anche in materia di cessione di crediti laddove il debitore ceduto è P.A. diversa dall'Amministrazione Statale, non è provato che i contratti di fornitura, da cui originano i crediti, fossero ancora in corso al momento della cessione. La prova di detta circostanza, essenziale per l'applicazione della disciplina di cui sopra, e in mancanza della quale si applica nuovamente l'art. 1260 c.c., non può che essere onere del convenuto ente. In relazione al quantum richiesto dalla parte attrice per sorta capitale ed interessi con riscontro negli importi delle fatture allegate e nei solleciti prodotti, incontestata l'erogazione delle forniture cui si riferiscono le fatture prodotte, i consumi ivi indicati, le scadenze e i contestati ritardi, posti a fondamento degli interessi maturati. Conseguentemente vanno riconosciute in favore della parte attrice le somme richieste e il va condannato al relativo pagamento. CP_1
Ogni altra questione si ritiene assorbita dalla presente motivazione . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata ed avuto riguardo al decisum.
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PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del G.M. Dr.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunziando sul giudizio intestato, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
-Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:
-condanna il , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore della cessionaria Parte_1 dei seguenti crediti:
- € 25.915,29 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub all.1;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorta capitale come sopra indicata, nella misura degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze delle fatture di cui al sub.1 e sino al saldo;
-gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. determinati nella misura degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione (9.2.2022) e sino al saldo;
- € 4.841,32 per le note debito a titolo di ulteriori interessi di mora maturati derivanti dal tardivo pagamento relativi a crediti di cui alle fatture di cui all.16 ( Fatt. N. N. ND 90000550 di Euro 2,519.28 del 20/01/2021, ND 90006707 di euro 1,195.91 del 23/04/2021, ND 90010523 di euro 1,126.13del 23/07/2021);
- gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. determinati nella misura degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione (9.2.2022) e sino al saldo;
- € 1.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in ragione di € 40 per parte delle fatture costituenti la sorta capitale insoluta,
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice CP_1 delle spese di lite, che liquida in €.786,00 per spese e € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
Così deciso in Aversa, 26/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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