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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 399 SESTO FIORENTINOpresso il difensore avv. BINI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SCAGLIONE GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE TRONFALE 34 00195 ROMApresso il difensore avv. SCAGLIONE GIORGIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 16 maggio 2024 citava a giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Firenze chiedendo, previo accertamento Controparte_1 dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto- comprendente oltre che la società convenuta la e la e dell'illegittimità del licenziamento per Controparte_2 CP_3
giustificato motivo oggettivo intimato con lettera del 18.10.2023, per insussistenza del motivo addotto (soppressione del posto di lavoro a causa di esternalizzazione dei servizi di pulizia cui era addetta la lavoratrice) e per violazione dell'obbligo di repechage, la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria ricompresa in tesi tra sei e trentasei o in ipotesi tra tre e sei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, nonché- in ogni caso, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In sintesi la ricorrente allegava che:
- era stata assunta da in data 18.10.2026 e aveva svolto – a far data dal Controparte_4
1.10.2021- mansioni di cameriera ai piani presso l'Hotel Panama a Firenze con inquadramento
VI liv CCNL aziende Alberghi;
- con missiva del 28 settembre 2023 le era stato comunicato che a partire dal 1.10.2023 sarebbe
1 passata alle dipendenze di cessionaria del ramo di azienda costituito Controparte_2 dall'Hotel Panama;
- la nuova datrice di lavoro non aveva risposto alle ripetute richieste di informazioni della lavoratrice, salvo comunicarle via mail che il rapporto sarebbe passato a breve ad un'altra società con la quale stava concludendo un contratto di affitto di azienda;
-in data 18.10.2023 era intervenuto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società odierna convenuta, qualificatasi nuova affittuaria del ramo di azienda comprendente l'Hotel Panama e motivato dalla esternalizzazione dei servizi di pulizia affidati a;
CP_3
- le tre società ( e avevano molti Controparte_1 Controparte_5 CP_3
“punti in comune” atteso che venivano “reciprocamente indicate all'interno delle proprie pagine
Web”, e erano amministrate dalla Controparte_5 Controparte_1
medesima persona fisica ( e avevano una unità locale al medesimo indirizzo Controparte_6
di Roma (via Campo di Marzio 46) mentre la era rappresentata da , CP_3 Persona_1
consulente che gestiva tutti i rapporti di lavoro della Controparte_5
Ciò premesso in fatto, la ricorrente sosteneva:
a) l'inesistenza della dedotta esternalizzazione, atteso il collegamento esistente tra società appaltante e società appaltatrice;
b) la violazione dell'obbligo di repechage non avendo parte datoriale indicato le ragioni per le quali la lavoratrice non poteva essere reimpiegata in altra posizione non soppressa.
regolarmente costituitasi, resisteva alla domanda della quale Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto. In particolare, contestava l'esistenza di qualsiasi collegamento , anche solo economico e funzionale, tra le varie società indicate dalla ricorrente e asseriva la legittimità del recesso attesa l'avvenuta esternalizzazione dei servizi di pulizia e l'assenza di posizioni lavorative sui cui collocare utilmente la lavoratrice.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
E' pacifico in atti che la ricorrente sia passata alle dipendenze della società convenuta a seguito di contratto di affitto del ramo di azienda cui era addetta (Hotel Panama), stipulato in data 11 ottobre 2023 dalla società odierna convenuta con la proprietaria ( cfr Controparte_2
doc 11).
2 Risulta dagli atti di causa che la ha esternalizzato tutti i servizi Controparte_1
riguardanti il ramo di azienda affittato ( comprese quindi le attività di pulizia cui era pacificamente addetta la lavoratrice) rimanendo a far data dal 1 gennaio 2024 priva di dipendenti
( cfr doc 6,7 e 8 conv).
Gli assunti della ricorrente secondo cui non vi sarebbe stata effettiva esternalizzazione in quanto la la e la sarebbero “realtà da Controparte_5 Controparte_1 CP_3 considerarsi come un'unica realtà giuridica” non possono essere condivisi.
Deve infatti sottolinearsi che il collegamento economico -funzionale tra più imprese ( fenomeno sempre più frequente, resosi necessario per una presenza più competitiva sul mercato economico) non comporta tout- court l'unitarietà sotto l'aspetto giuridico, per l'insuperabilità del principio di separatezza e reciproca autonomia delle società o imprese del gruppo, per effetto della distinta personalità giuridica di ognuna. Sicché, occorre ogni volta individuare – nella graduazione delle modalità e della misura di contemperato bilanciamento dei collegamenti economici, finanziari e organizzativi tra i soggetti partecipanti con tale principio – il punto di equilibrio fra unità economica e pluralità giuridica ( cfr sul punto Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 22509 del 08/08/2024).
Nell'ambito del diritto del lavoro la questione è stata risolta ritenendo la unicità giuridica ( sotto l'aspetto, quindi della ) ogni volta che vi siano tutte le seguenti e imprescindibili CP_7
caratteristiche : a) una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisiti di unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346;
Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.ti 6.1,
6.2).
Nel caso di specie, ai fini della valutazione della legittimità del recesso, l'unico centro di imputazione del rapporto sarebbe rilevante solo se riscontrato come esistente tra la società datrice ( e la società appaltatrice ( , in quanto solo ciò Controparte_1 CP_3
renderebbe insussistente il motivo oggettivo comunicato alla lavoratrice , mentre l'eventuale
3 codatorialità tra e sarebbe rilevante solo ai fini Controparte_1 Controparte_5
del requisito dimensionale e della tutela applicabile in caso di accertata illegittimità del recesso .
Ciò chiarito si osserva che le stesse allegazioni contenute in ricorso- che si riducono alla la mera circostanza che il legale rappresentante della , abbia gestito in CP_3 Persona_1
qualità di consulente, tutti i rapporti di lavoro della - appaiono del tutto Controparte_5
insufficienti a dimostrare l'esistenza dell'unicità della struttura organizzativa e produttiva delle due imprese, l'integrazione delle attività, l'unicità del centro direttivo e l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa della ricorrente da parte delle due società (datrice e appaltatrice).
Essendo, inoltre, comprovato in atti che la società convenuta , dal 1 gennaio 2024, è priva di personale dipendente, tanto basta a ritenere esistente il giustificato motivo oggettivo addotto ed insussistenti i presupposti dell'invocato obbligo di repechage, con assorbimento di ogni altra questione
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, liquidate in complessivi € 2350, oltre iva, cpa contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 12 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 399 SESTO FIORENTINOpresso il difensore avv. BINI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SCAGLIONE GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE TRONFALE 34 00195 ROMApresso il difensore avv. SCAGLIONE GIORGIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 16 maggio 2024 citava a giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Firenze chiedendo, previo accertamento Controparte_1 dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto- comprendente oltre che la società convenuta la e la e dell'illegittimità del licenziamento per Controparte_2 CP_3
giustificato motivo oggettivo intimato con lettera del 18.10.2023, per insussistenza del motivo addotto (soppressione del posto di lavoro a causa di esternalizzazione dei servizi di pulizia cui era addetta la lavoratrice) e per violazione dell'obbligo di repechage, la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria ricompresa in tesi tra sei e trentasei o in ipotesi tra tre e sei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, nonché- in ogni caso, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In sintesi la ricorrente allegava che:
- era stata assunta da in data 18.10.2026 e aveva svolto – a far data dal Controparte_4
1.10.2021- mansioni di cameriera ai piani presso l'Hotel Panama a Firenze con inquadramento
VI liv CCNL aziende Alberghi;
- con missiva del 28 settembre 2023 le era stato comunicato che a partire dal 1.10.2023 sarebbe
1 passata alle dipendenze di cessionaria del ramo di azienda costituito Controparte_2 dall'Hotel Panama;
- la nuova datrice di lavoro non aveva risposto alle ripetute richieste di informazioni della lavoratrice, salvo comunicarle via mail che il rapporto sarebbe passato a breve ad un'altra società con la quale stava concludendo un contratto di affitto di azienda;
-in data 18.10.2023 era intervenuto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società odierna convenuta, qualificatasi nuova affittuaria del ramo di azienda comprendente l'Hotel Panama e motivato dalla esternalizzazione dei servizi di pulizia affidati a;
CP_3
- le tre società ( e avevano molti Controparte_1 Controparte_5 CP_3
“punti in comune” atteso che venivano “reciprocamente indicate all'interno delle proprie pagine
Web”, e erano amministrate dalla Controparte_5 Controparte_1
medesima persona fisica ( e avevano una unità locale al medesimo indirizzo Controparte_6
di Roma (via Campo di Marzio 46) mentre la era rappresentata da , CP_3 Persona_1
consulente che gestiva tutti i rapporti di lavoro della Controparte_5
Ciò premesso in fatto, la ricorrente sosteneva:
a) l'inesistenza della dedotta esternalizzazione, atteso il collegamento esistente tra società appaltante e società appaltatrice;
b) la violazione dell'obbligo di repechage non avendo parte datoriale indicato le ragioni per le quali la lavoratrice non poteva essere reimpiegata in altra posizione non soppressa.
regolarmente costituitasi, resisteva alla domanda della quale Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto. In particolare, contestava l'esistenza di qualsiasi collegamento , anche solo economico e funzionale, tra le varie società indicate dalla ricorrente e asseriva la legittimità del recesso attesa l'avvenuta esternalizzazione dei servizi di pulizia e l'assenza di posizioni lavorative sui cui collocare utilmente la lavoratrice.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
E' pacifico in atti che la ricorrente sia passata alle dipendenze della società convenuta a seguito di contratto di affitto del ramo di azienda cui era addetta (Hotel Panama), stipulato in data 11 ottobre 2023 dalla società odierna convenuta con la proprietaria ( cfr Controparte_2
doc 11).
2 Risulta dagli atti di causa che la ha esternalizzato tutti i servizi Controparte_1
riguardanti il ramo di azienda affittato ( comprese quindi le attività di pulizia cui era pacificamente addetta la lavoratrice) rimanendo a far data dal 1 gennaio 2024 priva di dipendenti
( cfr doc 6,7 e 8 conv).
Gli assunti della ricorrente secondo cui non vi sarebbe stata effettiva esternalizzazione in quanto la la e la sarebbero “realtà da Controparte_5 Controparte_1 CP_3 considerarsi come un'unica realtà giuridica” non possono essere condivisi.
Deve infatti sottolinearsi che il collegamento economico -funzionale tra più imprese ( fenomeno sempre più frequente, resosi necessario per una presenza più competitiva sul mercato economico) non comporta tout- court l'unitarietà sotto l'aspetto giuridico, per l'insuperabilità del principio di separatezza e reciproca autonomia delle società o imprese del gruppo, per effetto della distinta personalità giuridica di ognuna. Sicché, occorre ogni volta individuare – nella graduazione delle modalità e della misura di contemperato bilanciamento dei collegamenti economici, finanziari e organizzativi tra i soggetti partecipanti con tale principio – il punto di equilibrio fra unità economica e pluralità giuridica ( cfr sul punto Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 22509 del 08/08/2024).
Nell'ambito del diritto del lavoro la questione è stata risolta ritenendo la unicità giuridica ( sotto l'aspetto, quindi della ) ogni volta che vi siano tutte le seguenti e imprescindibili CP_7
caratteristiche : a) una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisiti di unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346;
Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.ti 6.1,
6.2).
Nel caso di specie, ai fini della valutazione della legittimità del recesso, l'unico centro di imputazione del rapporto sarebbe rilevante solo se riscontrato come esistente tra la società datrice ( e la società appaltatrice ( , in quanto solo ciò Controparte_1 CP_3
renderebbe insussistente il motivo oggettivo comunicato alla lavoratrice , mentre l'eventuale
3 codatorialità tra e sarebbe rilevante solo ai fini Controparte_1 Controparte_5
del requisito dimensionale e della tutela applicabile in caso di accertata illegittimità del recesso .
Ciò chiarito si osserva che le stesse allegazioni contenute in ricorso- che si riducono alla la mera circostanza che il legale rappresentante della , abbia gestito in CP_3 Persona_1
qualità di consulente, tutti i rapporti di lavoro della - appaiono del tutto Controparte_5
insufficienti a dimostrare l'esistenza dell'unicità della struttura organizzativa e produttiva delle due imprese, l'integrazione delle attività, l'unicità del centro direttivo e l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa della ricorrente da parte delle due società (datrice e appaltatrice).
Essendo, inoltre, comprovato in atti che la società convenuta , dal 1 gennaio 2024, è priva di personale dipendente, tanto basta a ritenere esistente il giustificato motivo oggettivo addotto ed insussistenti i presupposti dell'invocato obbligo di repechage, con assorbimento di ogni altra questione
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, liquidate in complessivi € 2350, oltre iva, cpa contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 12 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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