Ordinanza collegiale 29 luglio 2021
Sentenza 22 novembre 2021
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05476/2025REG.PROV.COLL.
N. 10867/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10867 del 2021, proposto da
AN US e GE US, rappresentati e difesi dall'avvocato Amerigo US, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosita Brigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 03434/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui il comune di Giuliano in Campania ha ingiunto all’odierno appellante la demolizione di tre corpi di fabbrica, che l’amministrazione ha ritenuto essere completamente difformi rispetto a quanto previsto dal titolo edilizio rilasciato e caratterizzati da un cambio di destinazione d’uso (da fabbricato rurale a civile abitazione), nonché di muri di recinzione e di n. 5 varchi di accesso non presenti nei progetti presentati al fine di ottenere il permesso di costruire rilasciato.
Il primo giudice ha rigettato integralmente il ricorso proposto dall’odierno appellante ritenendo che:
- non può applicarsi al caso di specie l’art. 34 del D.p.R. n. 380/2001, che disciplina l’ipotesi degli interventi realizzati in difformità parziale dal permesso di costruire per le nuove costruzioni, poiché la presente fattispecie si caratterizza per la radicale difformità dei corpi di fabbrica rispetto a quanto indicato nei grafici di progetto, oltre che l’abusiva modificazione della destinazione d’uso degli stessi da fabbricati rurali a fabbricati per civile abitazione, non assentibili nella zona (agricola E1) in cui gli stessi ricadono;
- l’ordine di demolizione è legittimo anche nella parte in cui ha oggetto i muri di recinzione e i cinque varchi di accesso in luogo dei due varchi di accesso autorizzati, alla luce della giurisprudenza che richiede che gli abusi debbano essere considerati unitariamente;
- non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia;
- è infondata la censura con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, alla luce del carattere doveroso del provvedimento impugnato, che esclude, quindi, che possano assumere rilevanza le denunciate violazioni procedimentali ex art. 21-octies, secondo comma, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
L’odierno appellante ha impugnato la sentenza articolando un unico motivo rubricato come segue: “ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 34 – 36 – 37 - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22, 31, 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PRONUNCIA DEI GIUDICI DI PRIMO GRADO E LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL’ART. 112 CPC – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO”.
Detto motivo è suddiviso in cinque paragrafi (numerati da 1A a 1E) il cui contenuto può essere riassunto come segue:
- 1A: la sentenza è erronea nella parte in cui non si avvede che il provvedimento impugnato giunge ad una decisione “sproporzionata ed irragionevole” laddove “dispone la demolizione di tutti i manufatti, non considerando la possibilità di ripristinare gli stessi in conformità al titolo edilizio rilasciato …l’atto repressivo è stato adottato senza considerare il genetico manufatto eseguito in conformità al titolo edilizio”. Pertanto, “il provvedimento repressivo comunale risulta essere erroneo poiché la P.A. avrebbe dovuto ingiungere, ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001, ai germani RUSSO, il ripristino delle opere e riportare le stesse alla situazione ante abuso (legittimi manufatti in conformità del permesso di costruire del 2011) e non ordinare, in maniera erronea, la demolizione di tutta le strutture art. 31 D.P.R. cit., senza salvare il volume legittimo e preesistente”;
- 1B: la sentenza di prime cure ha omesso di pronunciarsi sul motivo n. 5 formulato in primo grado, con cui l’odierno appellante ha dedotto che il provvedimento demolitorio è stato adottato “al di fuori di qualsiasi modello legale in quanto non indica ed argomenta il motivo per il quale è stata sussunta la fattispecie sotto l’egida della tipologia demolitoria prevista dall’art. 31 DPR 380/01 e non in quella di cui all’art. 33 DPR 380/01; non indica, con precisione, la normativa violata e non argomenta la ragione per la quale non è possibile applicare la sanzione pecuniaria alternativamente a quella demolitoria, così come previsto dall’art. 34 DPR 380/01, non effettua una chiara descrizione di dove sono situate le opere e non effettua alcuna distinzione tra il manufatto originario e le nuove opere ed, oltretutto, il provvedimento sanzionatorio è privo di una competa e precisa individuazione del bene, dell’area di sedime, ai fini di un’eventuale acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, ai sensi del medesimo art. 31 DPR 380/01”;
- 1C: il provvedimento impugnato non motiva in ordine all’interesse pubblico come dovrebbe fare nei casi in cui è maturato un affidamento in capo al privato;
- 1D: è erronea la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto legittima la demolizione dei muri di cinta della proprietà e di tre varchi di ingresso, ulteriori, rispetto ai due varchi previsti ed esistenti, dal momento che si tratta di opere pertinenziali riconducibili alla tipologia edilizia di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione edilizia leggera per le quali non è richiesto il permesso di costruire;
- 1E: la sentenza è erronea nella parte in cui ha ritenuto che il Comune non sia tenuto a valutare la sanabilità delle opere e sul punto gli appellanti deducono che “per mero scrupolo difensivo … stanno producendo istanza di accertamento di conformità” e che la proposizione di tale domanda dopo la notifica di un’ordinanza di demolizione determina l’inefficacia di quest’ultima.
Con ordinanza n. 8642/2024 la Sezione ha onerato il Comune di depositare il verbale di sequestro del 1° aprile 2015 redatto dai Vigili Urbani e la relazione dei tecnici comunali del 13 aprile 2015, cui il provvedimento di demolizione impugnato fa riferimento.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha ottemperato all’ordinanza istruttoria e ha depositato una memoria deducendo l’inammissibilità dell’appello e l’infondatezza nel merito dello stesso.
All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Le cinque censure articolate dall’odierno appellante sono infondate. Ciò consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dal Comune, che deduce l’inammissibilità “dell’azione” per non aver esteso l’originaria impugnativa al verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio e l’inammissibilità dell’appello per aver proposto un motivo nuovo, non fatto valere in prime cure, di violazione dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001.
Quanto alle censure contenute nei paragrafi 1A, 1B e 1C, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è correttamente motivato con rinvio per relationem al verbale di sequestro del 1° aprile 2015 redatto dai Vigili Urbani e alla relazione dei tecnici comunali del 13 aprile 2015.
Tale ultima relazione dà conto delle attività svolte nel corso del sopralluogo effettuato in data 1° aprile 2015 e descrive accuratamente gli abusi edilizi riscontrati. In particolare, dopo una descrizione dello stato attuale di ciascuno dei tre corpi di fabbrica, la relazione evidenzia come ciascuno di essi sia completamente difforme rispetto a quanto rappresentato nei grafici del progetto presentato ai fini del conseguimento del permesso di costruire e abbia subito un cambio di destinazione d’uso (da fabbricato rurale a civile abitazione).
Tali conclusioni, solo genericamente contestate dal ricorrente, risultano corrette alla luce degli atti di causa.
Difatti, il corpo di fabbrica “A” era indicato nel progetto come “casa colonica” composta da un piano cantinato/locale deposito, un piano terra, un primo piano e un sottotetto non abitabile.
Dalla relazione del sopralluogo risulta, invece, come siano stati realizzati tre piani abitabili (piano terra, primo piano e secondo piano), ciascuno composto da una singola unità abitativa.
I copri di fabbrica “B” e “C” erano indicati nel progetto come “fabbricati rurali”, composti ciascuno da un piano cantinato, un piano terra e da un sottotetto non abitabile accessibile tramite botola, con una superfice coperta di circa 120 mq per ciascuno dei due corpi di fabbrica.
Dal sopralluogo effettuato, invece, risulta che il fabbricato “B” è stato realizzato su tre piani abitabili, ciascuno di circa 154 mq, e si compone di più unità abitative; il corpo di fabbrica “C” è composto da due villette a schiera con accesso indipendente, che occupano complessivamente 173 mq per ognuno dei tre piani abitabili.
È quindi stata accertata la totale difformità, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, delle opere realizzate rispetto al progetto assentito.
È quindi corretta l’applicazione, fatta dal Comune, dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 in base al quale “sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.
Quanto ai muri di recinzione e ai varchi di accesso, il verbale di sopralluogo, non contestato specificamente sul punto dal ricorrente, evidenzia come i muri in cemento armato realizzati su lato nord del lotto non erano rappresentati nei grafici del progetto e nella relativa relazione tecnica e che, inoltre, sul lato sud sono stati realizzati cinque varchi di accesso a fronte dei due previsti.
Al riguardo, sono infondate le censure del ricorrente secondo cui non potrebbe applicarsi la sanzione della demolizione trattandosi di interventi edilizi che non necessitano del permesso di costruire ma di “minori” titoli abilitativi. Come correttamente evidenziato dal Tar, in presenza di abusi edilizi, la valutazione che deve compiere l’amministrazione non può essere atomistica ma deve esaminare nel complesso le opere eseguite. Si aggiunga che nel caso di specie anche i muri di recinzione erano stati assentiti con il medesimo permesso di costruire riguardante anche i corpi di fabbrica e, pertanto, le opere sono state realizzate in difformità rispetto a detto provvedimento.
Le censure di cui ai punti 1A, 1B e 1D dell’appello, pertanto, sono infondate.
Il motivo di cui al paragrafo 1C è infondato. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il provvedimento di demolizione abbia natura vincolata e che rimanga irrilevante l’eventuale affidamento maturato dal proprietario e/o dal trasgressore anche in ragione del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso (Cons. St., ad plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
La censura di cui al paragrafo 1E è del pari infondata. La legittimità del provvedimento di demolizione non è inficiata dall’eventuale successiva presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.p.R. n. 380/2001 che può, se del caso, ove accolta, incidere solo sugli effetti del provvedimento demolitorio. Ad ogni modo, nel caso di specie, gli odierni appellanti si sono limitati a rappresentare che hanno intenzione di presentare detta istanza e tale mera intenzione, allo stato non seguita - per quanto consta dagli atti di causa - dall’effettiva presentazione della domanda stessa, non può fondatamente essere posta a sostegno della domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione.
Alla luce di quanto esposto, l’appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere, a favore del Comune appellato, le spese di lite del presente grado di giudizio quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
AN Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO