Articolo 1 della Legge 25 maggio 1954, n. 330
Articolo 2
Versione
11 luglio 1954
Art. 1.
in deroga all'articolo unico, primo comma, del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 225 , al generale d'armata aerea Giuseppe Valle, collocato a riposo in base al citato articolo unico, e' ripristinato, con effetto dal primo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.
Entrata in vigore il 11 luglio 1954