TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/10/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2610/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2610/2023 R.G. vertente tra in qualità di Responsabile Contenzioso Toscana della Agenzia delle Parte_1
Entrate - Riscossione, rappresentato difeso ed assistito, in forza di procura da intendersi resa in calce al presente atto, dall'Avv. Christian Giangrande del foro di Bologna (CF.
) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso, in C.F._1
Castel di Casio (BO) via Berzantina n. 30/5
attrice opposta contro
(C.F. , nato a Livorno in [...] Controparte_1 C.F._2
4/8/1964, residente in [...], con l'avv. Nicola Giribaldi
convenuto opponente e nei confronti di
CP_2
terzo chiamato contumace
in punto: opposizione all'esecuzione
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
presentate in data 9.10.2025
dal procuratore di parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE respinte le eccezioni sollevate ex adverso in merito alla
ammissibilità e e tempestività della opposizione all'esecuzione proposta dal sig CP_1
autorizzare , se ritenuto opportuno, il sig ad estendere il
[...] CP_1
contraddittorio al terzo pignorato per le causali di cui in narrativa NEL CP_2
MERITO disattesa e reietta ogni richiesta contraria e previa ogni declaratoria necessaria
di rito , in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione RIDURRE nell'importo
il pignoramento presso terzi alla somma di euro 7.222,02 risultando estinta per intervenuta
prescrizion e maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, la pretesa
creditoria quanto alla somma di euro 28.159,67_e risultando improcedibile l'azione
esecutiv a promossa con il pignoramento impugnato , quanto alla somma di euro 8.821,37
con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla restituzione degli importi percepiti in
eccedenza rispetto al dovuto . C on Vittoria di spese diritti ed onorari della presente causa
e della causa iscritta al n rg 1300 2022 ruolo Esecuzioni mobiliari”;
dal procuratore di parte opposta:
“In via preliminare - revocare il provvedimento di sospensione emesso dal Tribunale di
Livorno nel Giudizio RGE 1300/22; - -accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione essendo la stessa tardiva, proposta dopo l'assegnazione delle somme
pignorate; Nel merito - -respingersi le pretese di parte convenuta, così come formulate nel
giudizio di opposizione ex art. 615 cpc, poiché infondate in fatto ed in diritto, all'uopo
2 confermando la piena legittimità del pignoramento e dei titoli allo stesso sottesi e oggetto
del presente giudizio;
- respingersi le pretese del convenuto, poiché prive di supporto
probatorio; - con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso spese 15% ex art. 14 TP,
IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
notificava ad ricorso ex art. 615 comma CP_1 Controparte_3
2 cpc, ricorso con il quale veniva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di
Livorno rubricato sub RG 1300/22.
Il Tribunale di Livorno fissava l'udienza di comparizione per il 14 dicembre 2022 e sospendeva, inaudita altera parte, il pignoramento impugnato.
A seguito della notifica si costituiva Controparte_3
Con ordinanza in data 19/06/23 il GE disponeva la sospensione della procedura e concesso il termine di novanta giorni per instaurare il presente giudizio di merito.
In esito alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava l'udienza del 9.10.2025 per la lettura della sentenza, con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
2. Parte , sostanziale opponente, agiva, in sostanza, chiedendo la riduzione del CP_1
pignoramento, dolendosi di due profili: in primis l'asserita prescrizione, maturata, in tesi, successivamente alle rispettive notificazioni, di una serie di cartelle esattoriali.
In secondo luogo asseriva l'opponente pure che, relativamente a talune altre cartelle, non si sarebbe perfezionato l'iter notificatorio, sicché solo su alcune cartelle
3 esattoriali l'esecuzione saebbe legittima e segnatamente per l'importo complessivo di euro 7,222,02.
L'opposizione è da ritenersi inammissibile.
Viene nella fattispecie in rilievo l'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, secondo cui “salvo
che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545,
commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter
del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può
contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero
4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede”.
Trattasi, infatti, di pignoramento presso terzi eseguito nelle speciali forme previste nel caso di crediti coattivamente riscossi dal concessionario.
Orbene, emerge per tabulas che l'atti di pignoramento presso terzi (cfr. Doc. 4 di parte sostanzialmente opposta) veniva regolarmente notificato al in data CP_1
11.6.2018.
Successivamente (emerge per tabulas: cfr. doc. 19 della parte opposta) interveniva il versamento da parte del terzo delle somme sottoposte a vincolo, e solo dopo tale momenti veniva insturata l'opposizione della quale oggi si tratta.
Non può, pertanto, che applicarsi il precetto di cui all'art. 615, comma II, c.p.c.,
secondo cui (articolo in grassetto evidenziato a cura del redattore in ragione della parte qui di interesse) “nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è
inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a
norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti
4 ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa
a lui non imputabile”.
Ora, pur nella specificità del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973, vi è – si ritiene - perfetta sovrapponibilità tra l'assegnazione in pagamento di cui agli artt.
552 e 553 c.p.c. ed il momento, nella fattispecie decorso, in cui il terzo pignorato versa le somme al creditore procedente in forza del pignoramento di cui al citato art. 72 bis.
In sostanza, il pacifico avvenuto pagamento delle somme, non può che far considerare irrimediabilmente decorso il termine decadenziale di cui all'art. 615,
comma II, c.p.c., dovendosi pure far notare che i motivi di opposizione non sono fondati su fatti sopravvenuti né l'opponente adduce l'impossibilità di proposizione dell'opposizione stessa per causa a lui non imputabile.
Tutti gli altri profili restano conseguenzialmente assorbiti.
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte opponente CP_1
dovrà rifondere a parte opposta Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in
5 esame, deve trovare applicazione, in ragione della somma degli importi di cui alle cartelle de quibus, lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo alla circostanza che l'istruttoria si
è svolta su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2) condanna parte opponente a rifondere all'opposta CP_1 [...]
le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 3.809,00 per Controparte_4
compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2610/2023 R.G. vertente tra in qualità di Responsabile Contenzioso Toscana della Agenzia delle Parte_1
Entrate - Riscossione, rappresentato difeso ed assistito, in forza di procura da intendersi resa in calce al presente atto, dall'Avv. Christian Giangrande del foro di Bologna (CF.
) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso, in C.F._1
Castel di Casio (BO) via Berzantina n. 30/5
attrice opposta contro
(C.F. , nato a Livorno in [...] Controparte_1 C.F._2
4/8/1964, residente in [...], con l'avv. Nicola Giribaldi
convenuto opponente e nei confronti di
CP_2
terzo chiamato contumace
in punto: opposizione all'esecuzione
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
presentate in data 9.10.2025
dal procuratore di parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE respinte le eccezioni sollevate ex adverso in merito alla
ammissibilità e e tempestività della opposizione all'esecuzione proposta dal sig CP_1
autorizzare , se ritenuto opportuno, il sig ad estendere il
[...] CP_1
contraddittorio al terzo pignorato per le causali di cui in narrativa NEL CP_2
MERITO disattesa e reietta ogni richiesta contraria e previa ogni declaratoria necessaria
di rito , in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione RIDURRE nell'importo
il pignoramento presso terzi alla somma di euro 7.222,02 risultando estinta per intervenuta
prescrizion e maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, la pretesa
creditoria quanto alla somma di euro 28.159,67_e risultando improcedibile l'azione
esecutiv a promossa con il pignoramento impugnato , quanto alla somma di euro 8.821,37
con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla restituzione degli importi percepiti in
eccedenza rispetto al dovuto . C on Vittoria di spese diritti ed onorari della presente causa
e della causa iscritta al n rg 1300 2022 ruolo Esecuzioni mobiliari”;
dal procuratore di parte opposta:
“In via preliminare - revocare il provvedimento di sospensione emesso dal Tribunale di
Livorno nel Giudizio RGE 1300/22; - -accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione essendo la stessa tardiva, proposta dopo l'assegnazione delle somme
pignorate; Nel merito - -respingersi le pretese di parte convenuta, così come formulate nel
giudizio di opposizione ex art. 615 cpc, poiché infondate in fatto ed in diritto, all'uopo
2 confermando la piena legittimità del pignoramento e dei titoli allo stesso sottesi e oggetto
del presente giudizio;
- respingersi le pretese del convenuto, poiché prive di supporto
probatorio; - con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso spese 15% ex art. 14 TP,
IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
notificava ad ricorso ex art. 615 comma CP_1 Controparte_3
2 cpc, ricorso con il quale veniva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di
Livorno rubricato sub RG 1300/22.
Il Tribunale di Livorno fissava l'udienza di comparizione per il 14 dicembre 2022 e sospendeva, inaudita altera parte, il pignoramento impugnato.
A seguito della notifica si costituiva Controparte_3
Con ordinanza in data 19/06/23 il GE disponeva la sospensione della procedura e concesso il termine di novanta giorni per instaurare il presente giudizio di merito.
In esito alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava l'udienza del 9.10.2025 per la lettura della sentenza, con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
2. Parte , sostanziale opponente, agiva, in sostanza, chiedendo la riduzione del CP_1
pignoramento, dolendosi di due profili: in primis l'asserita prescrizione, maturata, in tesi, successivamente alle rispettive notificazioni, di una serie di cartelle esattoriali.
In secondo luogo asseriva l'opponente pure che, relativamente a talune altre cartelle, non si sarebbe perfezionato l'iter notificatorio, sicché solo su alcune cartelle
3 esattoriali l'esecuzione saebbe legittima e segnatamente per l'importo complessivo di euro 7,222,02.
L'opposizione è da ritenersi inammissibile.
Viene nella fattispecie in rilievo l'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, secondo cui “salvo
che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545,
commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter
del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può
contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero
4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede”.
Trattasi, infatti, di pignoramento presso terzi eseguito nelle speciali forme previste nel caso di crediti coattivamente riscossi dal concessionario.
Orbene, emerge per tabulas che l'atti di pignoramento presso terzi (cfr. Doc. 4 di parte sostanzialmente opposta) veniva regolarmente notificato al in data CP_1
11.6.2018.
Successivamente (emerge per tabulas: cfr. doc. 19 della parte opposta) interveniva il versamento da parte del terzo delle somme sottoposte a vincolo, e solo dopo tale momenti veniva insturata l'opposizione della quale oggi si tratta.
Non può, pertanto, che applicarsi il precetto di cui all'art. 615, comma II, c.p.c.,
secondo cui (articolo in grassetto evidenziato a cura del redattore in ragione della parte qui di interesse) “nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è
inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a
norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti
4 ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa
a lui non imputabile”.
Ora, pur nella specificità del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973, vi è – si ritiene - perfetta sovrapponibilità tra l'assegnazione in pagamento di cui agli artt.
552 e 553 c.p.c. ed il momento, nella fattispecie decorso, in cui il terzo pignorato versa le somme al creditore procedente in forza del pignoramento di cui al citato art. 72 bis.
In sostanza, il pacifico avvenuto pagamento delle somme, non può che far considerare irrimediabilmente decorso il termine decadenziale di cui all'art. 615,
comma II, c.p.c., dovendosi pure far notare che i motivi di opposizione non sono fondati su fatti sopravvenuti né l'opponente adduce l'impossibilità di proposizione dell'opposizione stessa per causa a lui non imputabile.
Tutti gli altri profili restano conseguenzialmente assorbiti.
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte opponente CP_1
dovrà rifondere a parte opposta Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in
5 esame, deve trovare applicazione, in ragione della somma degli importi di cui alle cartelle de quibus, lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo alla circostanza che l'istruttoria si
è svolta su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2) condanna parte opponente a rifondere all'opposta CP_1 [...]
le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 3.809,00 per Controparte_4
compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
6