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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/05/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
RG 251/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Battista Luciano e Melania Delogu, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: pensione ai superstiti
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 9.2.2022, ha convenuto in giudizio l' , al fine di sentire accogliere le Parte_1 CP_1
conclusioni di seguito riportate.
2. Il ricorrente ha allegato di aver presentato in data 20 marzo 2019 domanda di pensione di reversibilità quale figlio inabile ai sensi dell'art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, con riferimento al trattamento pensionistico goduto dal padre, , deceduto Persona_1
il 18.2.2019.
3. Tale istanza veniva tuttavia respinta in sede amministrativa, sulla base della mancata sussistenza dello stato di inabilità del sig. al momento del decesso del padre. Pt_1 L'interessato proponeva ricorso amministrativo, evidenziando di essere stato riconosciuto inabile al lavoro sin dal 25.3.2015, come confermato anche dalla Commissione di Verifica dell' all'esito della visita di revisione del 13.11.2018. Anche tale ricorso veniva CP_1 tuttavia respinto dall' . CP_2
4. Il sig. ha pertanto introdotto il presente giudizio, rivendicando la sussistenza di Pt_1
entrambi i presupposti di legge per ottenere il beneficio invocato. Invero, ha evidenziato di essere stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% sin dal 15.11.2011 in ragione delle patologie che lo affliggevano, nonché portatore di handicap in situazione di gravità. Allo stesso modo, parte ricorrente ha evidenziato la sussistenza del concorrente requisito della vivenza a carico del padre all'epoca del decesso, risiedendo con quest'ultimo e non svolgendo alcuna attività lavorativa, né beneficiando di altri redditi ad esclusione della pensione di inabilità.
5. Il ricorrente ha quindi chiesto che venissero accolte le seguenti conclusioni:
“1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accertare e dichiarare che il Sig. , aveva, al momento della domanda di Parte_1 pensione di reversibilità presentata all' il 20.3.2019, e tutt'ora ha, i requisiti per CP_1 vedersi riconosciuta la prestazione richiesta all' CP_1
3) riconoscere al ricorrente il diritto alla prestazione “Pensione di reversibilità” richiesta con domanda del 20.3.2019;
4) per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 all'erogazione, in favore del ricorrente, delle relative prestazioni economiche nella misura accertanda in corso di causa;
5) con vittoria di spese, competenze di lite e rimborso forfetario al 15% da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
6. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo l'integrale rigetto delle ragioni avversarie. CP_1
L' ha difatti eccepito che nel caso di specie difettassero i presupposti per CP_2
l'ottenimento del beneficio domandato, dovendo sia la totale inabilità lavorativa sia lo stato di bisogno sussistere al momento del decesso del soggetto beneficiario del trattamento pensionistico.
7. Nel caso di specie, il richiedente non avrebbe dimostrato la condizione di non autosufficienza economica e l'apporto prevalente dato dal de cuius per la soddisfazione dei relativi bisogni.
2 8. Né sarebbe poi comprovata la condizione di permanente e totale inabilità lavorativa del sig. non essendo rilevanti ai fini della valutazione in esame la riconosciuta inabilità Pt_1 civile, atteso che i parametri relativi all'invalidità pensionabile erano piuttosto quelli delineati dalla legge n. 222 del 1984.
9. Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, la controversia viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti svolta all'udienza del 14 maggio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
11. Si osserva che nel nostro ordinamento i figli hanno diritto alla pensione di reversibilità
sempre quando sono minori di età, o se maggiorenni non oltre il ventunesimo anno se studenti di scuola media o professionale o il ventiseiesimo anno nel caso siano studenti universitari. Per i maggiorenni è sempre richiesta la “vivenza a carico” del genitore al momento del decesso. I figli riconosciuti “inabili al lavoro” hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età, purché al momento del decesso del genitore siano a carico di questo.
12. È quindi necessario accertare se in concreto il richiedente fosse inabile e vivente a carico del de cuius al momento del decesso.
13. Per quanto riguarda il primo dei requisiti, la Cassazione ha evidenziato che l'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1984 n. 222) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.
14. Inoltre, si è altresì osservato che l'art. 8 della l. n. 222 del 1984 attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903 del
1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla
3 infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 8678 del 09/04/2018).
15. Nella presente controversia, è stato disposto accertamento medico-legale sulla persona del sig. volto a verificare la ricorrenza di tale situazione. Pt_1
16. Il CTU, dott. visitato il ricorrente e analizzata la documentazione sanitaria Persona_2 allegata al ricorso, valutata la condizione clinica del sig. ha così concluso: “il sig. Pt_1
è affetto da esiti di encefalopatia di Wernicke-KO secondaria a Parte_1
danno alcolico.
Questi esiti, presenti già dal 2010, si sono mantenuti stabili sino ad adesso e consistono in una sindrome amnestica e in una sindrome prefrontale.
Chiarisco per correttezza nei confronti del Giudice di che cosa stiamo parlando e cerco di farlo in termini il più possibilmente semplici: l'encefalopatia di Wernicke-KO è dovuta ad un deficit di IN (vitamina B1) per inadeguato introito, ridotto assorbimento gastrointestinale o scarsa utilizzazione intracellulare. La sindrome di
KO e l'encefalopatia di Wernicke non costituiscono due malattie separate ma rappresentano due diversi stati di un unico processo patologico e di solito la prima va a seguire la seconda dopo uno o ripetuti episodi di encefalopatia o un loro insufficiente trattamento. Si manifesta soprattutto fra gli alcolisti ma non solo: altre condizioni cliniche, il cui solo prerequisito consiste in uno stato nutrizionale impoverito, possono essere il vomito protratto nei primi mesi di gravidanza, le neoplasie sistemiche, la malnutrizione e/o il malassorbimento, la chirurgia gastrointestinale, la prolungata alimentazione artificiale, l'anoressia nervosa;
nei paesi asiatici la carenza di IN, per via del consumo di riso brillato (la vitamina B1 è presente nella cuticola del riso e dei cereali), era nota per provocare il termine di origine malese. La sintomatologia Per_3
insorge in maniera acuta e classicamente da luogo ad uno stato confusionale ingravescente con deficit di attenzione, apatia, disorientamento e deficit mnesici.
Ovviamente negli etilisti concomitano segni di astinenza alcolica con tremore, confusione agitata (delirium tremens) e tachicardia. La sindrome di KO è riferita ad un disturbo delle funzioni cognitive nel quale è la memoria ad essere colpita in maniera preponderante rispetto alle altre funzioni. Il deficit mnesico si caratterizza per la presenza
4 di una amnesia sia anterograda che retrograda: i pazienti affetti hanno grosse difficoltà nell'apprendere e rievocare nuove informazioni;
per riempire il vuoto dei nuovi ricordi che non vengono registrati ricorrono alla confabulazione, andando a ripescare vecchi ricordi ma inserendoli in una realtà chiaramente incongrua (confabulazione = raccontare favole). Appaiono, pertanto, disorientati nel tempo e nello spazio, come se vivessero in un continuo presente dato che dimenticano tutto ciò che è avvenuto minuti, ore o giorni prima;
la vigilanza, l'attenzione, il comportamento sociale e molti altri aspetti delle funzioni cognitive sono relativamente risparmiati.
Per sindrome prefrontale si intende una serie di disturbi cognitivi complessi dovuti ad una lesione della parte anteriore dei lobi frontali e/o delle loro connessioni ad altre regioni dell'encefalo. La regione prefrontale è importante nella estrinsecazione della personalità, nelle capacità di programmare e pianificare atti, lavori, decisioni, pensieri reali o astratti, nell'esprimere giudizi, valutazioni, nel mantenere concentrazione e orientamento, nel pesare somiglianze e diversità, nell'avere e utilizzare condotte sociali appropriate.
Nel caso del signor gli anni di abusi alcolici e la susseguente encefalopatia Parte_1
di Wernicke-KO hanno dato luogo all'instaurarsi, e purtroppo mantenersi invariata, di una grave sindrome amnestica che nelle varie valutazioni neurologiche effettuate è stata il quadro predominante mentre la sindrome prefrontale era in secondo piano. Questo ha fatto sì che nelle valutazioni mediche e medico-legali ci si sia concentrati più sul quadro della memoria che su quello dei conseguenti comportamenti
“prefrontali”.
Il quesito che il signor Giudice attualmente pone, se cioè alla data del decesso del padre
(18.2.2019), il signor si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere Pt_1
qualsiasi attività lavorativa, dà luogo ad una risposta che altri non può essere che si.
Per tutta una serie di motivi:
- La disabilità che la sindrome di ha determinato nella persona del Persona_4
signor ha avuto inizio nel 2010 e si è mantenuta inalterata in tutti gli anni a seguire;
Pt_1
- la capacità lavorativa, sia in compiti esecutivi che, ancor meno, in quelli direttivo- organizzativi, è pari a zero non solo per l'inadeguatezza a fissare i ricordi ma anche e soprattutto per l'incapacità di programmare e gestire senza errori qualsiasi attività di lavoro, anche sotto guida o con l'utilizzo di un mansionario”.
5 17. Il consulente tecnico d'ufficio ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni con riferimento al quesito assegnato: “Sulla scorta dei dati anamnestici e clinici, risulta che il sig. è affetto da esiti di encefalopatia di Wernicke-KO secondaria a Parte_1
danno alcolico. La disabilità conseguente è elevata, è presente sin dal 2010 e da allora si
è mantenuta inalterata.
Per conseguenza, sia allora come anche alla data del decesso del padre (18.2.2019) e al momento attuale, il signor si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di Pt_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
18. Le conclusioni raggiunte, apprezzabili sotto il profilo della completezza e approfondimento, vanno integralmente condivise dal giudice, avendo il CTU esaminato la complessa situazione patologica cui è affetto il ricorrente, ponendo in rapporto quest'ultima con la ritenuta impossibilità per il sig. di svolgere qualsivoglia attività Pt_1
lavorativa. Tali conclusioni non sono state peraltro oggetto di alcuna censura dalle parti.
19. Per quanto invece concerne il concorrente requisito della cd. vivenza a carico, richiesto alla data del decesso del dante causa, è pacifica la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 13 della L. 218 del 1952 nel testo sostituito dall'art. 22 della legge nr. 903 del
1965, per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto della pensione ai superstiti “i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro …si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”; tale requisito, della cd. vivenza a carico è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del
2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente. In particolare, secondo la Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto. La disposizione indica due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari come due facce dello stesso fenomeno (Cass. nr. 18520 del 2006);
6 in relazione al primo dei requisiti…devono considerarsi a carico (per i decessi successivi al 31.10.2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. civ., sez. 6
– lav., ordinanza n. 23058 del 2020).
20. La cosiddetta “vivenza a carico”, quindi, non deve necessariamente tradursi in una forma di convivenza o in una situazione di “totale soggezione finanziaria” da parte del figlio.
Quel che è necessario, invece, è che il genitore deceduto abbia, in vita, offerto un contributo economico prevalente e decisivo per il mantenimento del figlio superstite.
21. In altre parole, l'accertamento della “vivenza a carico” non risulta legato al solo profilo della coabitazione o della totale soggezione economica, ma anche ad ulteriori elementi quali la risalenza della coabitazione e le altre entrate economiche del richiedente.
22. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato lo stato di convivenza con il padre al momento del decesso, essendo entrambi residenti in [...] (doc. 13 fasc. ricorrente). Dalla stessa documentazione si evince altresì che non vi fosse nessun altro familiare appartenente al medesimo nucleo.
23. Inoltre, è pacifico che il sig. non svolgesse né potesse svolgere alcuna attività Pt_1
lavorativa, percependo la sola pensione di inabilità, per quanto risulta dai certificati di pensione prodotti dalla parte ricorrente e dall'estratto del cassetto previdenziale depositato dal convenuto;
sul punto, si deve peraltro osservare che fino al 2019 compreso, parte ricorrente ha percepito la sola pensione di inabilità negli importi indicati dalla documentazione agli atti, senza maggiorazione sociale, riconosciuta dal 2020 (doc. fasc.
). CP_1
24. Tenendo dunque in considerazione il solo importo della pensione di inabilità e la convivenza con che percepiva la pensione di cui si chiede la Persona_1
reversibilità (doc. 1a fasc. ricorrente), si può ritenere provato il requisito della vivenza a carico, con il genitore che provvedeva in via continuativa e prevalente al mantenimento del ricorrente. Invero, il mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa e la contemporanea percezione della sola pensione di inabilità, nell'importo indicato (poco superiore ad € 4.000,00 annuali nel 2019), sono spia dell'insufficienza in capo al ricorrente di sostanze proprie per far fronte a tutti i bisogni primari della vita;
dal che si deduce che il padre provvedeva a questi ultimi con la pensione di cui si chiede la reversibilità.
7 25. Pertanto, la convivenza risalente con il padre, la percezione della sola pensione di inabilità
e il conseguente mancato svolgimento di alcuna prestazione lavorativa, unitamente alla sola pensione del padre in assenza di altro membro del nucleo familiare, consentono di ritenere presuntivamente dimostrato che al momento del decesso di Persona_1
quest'ultimo provvedeva in via continuativa e prevalente ai bisogni
[...] dell'odierno ricorrente.
26. Sicché, il ricorso deve essere accolto e la parte convenuta condannata a riconoscere il beneficio domandato dal ricorrente.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell' . Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste CP_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto del ricorrente alla reversibilità della pensione in godimento al defunto padre e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la Persona_1 CP_1
prestazione nella misura, con la decorrenza e con gli accessori di legge;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da versarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 14/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Battista Luciano e Melania Delogu, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: pensione ai superstiti
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 9.2.2022, ha convenuto in giudizio l' , al fine di sentire accogliere le Parte_1 CP_1
conclusioni di seguito riportate.
2. Il ricorrente ha allegato di aver presentato in data 20 marzo 2019 domanda di pensione di reversibilità quale figlio inabile ai sensi dell'art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, con riferimento al trattamento pensionistico goduto dal padre, , deceduto Persona_1
il 18.2.2019.
3. Tale istanza veniva tuttavia respinta in sede amministrativa, sulla base della mancata sussistenza dello stato di inabilità del sig. al momento del decesso del padre. Pt_1 L'interessato proponeva ricorso amministrativo, evidenziando di essere stato riconosciuto inabile al lavoro sin dal 25.3.2015, come confermato anche dalla Commissione di Verifica dell' all'esito della visita di revisione del 13.11.2018. Anche tale ricorso veniva CP_1 tuttavia respinto dall' . CP_2
4. Il sig. ha pertanto introdotto il presente giudizio, rivendicando la sussistenza di Pt_1
entrambi i presupposti di legge per ottenere il beneficio invocato. Invero, ha evidenziato di essere stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% sin dal 15.11.2011 in ragione delle patologie che lo affliggevano, nonché portatore di handicap in situazione di gravità. Allo stesso modo, parte ricorrente ha evidenziato la sussistenza del concorrente requisito della vivenza a carico del padre all'epoca del decesso, risiedendo con quest'ultimo e non svolgendo alcuna attività lavorativa, né beneficiando di altri redditi ad esclusione della pensione di inabilità.
5. Il ricorrente ha quindi chiesto che venissero accolte le seguenti conclusioni:
“1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accertare e dichiarare che il Sig. , aveva, al momento della domanda di Parte_1 pensione di reversibilità presentata all' il 20.3.2019, e tutt'ora ha, i requisiti per CP_1 vedersi riconosciuta la prestazione richiesta all' CP_1
3) riconoscere al ricorrente il diritto alla prestazione “Pensione di reversibilità” richiesta con domanda del 20.3.2019;
4) per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 all'erogazione, in favore del ricorrente, delle relative prestazioni economiche nella misura accertanda in corso di causa;
5) con vittoria di spese, competenze di lite e rimborso forfetario al 15% da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
6. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo l'integrale rigetto delle ragioni avversarie. CP_1
L' ha difatti eccepito che nel caso di specie difettassero i presupposti per CP_2
l'ottenimento del beneficio domandato, dovendo sia la totale inabilità lavorativa sia lo stato di bisogno sussistere al momento del decesso del soggetto beneficiario del trattamento pensionistico.
7. Nel caso di specie, il richiedente non avrebbe dimostrato la condizione di non autosufficienza economica e l'apporto prevalente dato dal de cuius per la soddisfazione dei relativi bisogni.
2 8. Né sarebbe poi comprovata la condizione di permanente e totale inabilità lavorativa del sig. non essendo rilevanti ai fini della valutazione in esame la riconosciuta inabilità Pt_1 civile, atteso che i parametri relativi all'invalidità pensionabile erano piuttosto quelli delineati dalla legge n. 222 del 1984.
9. Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, la controversia viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti svolta all'udienza del 14 maggio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
11. Si osserva che nel nostro ordinamento i figli hanno diritto alla pensione di reversibilità
sempre quando sono minori di età, o se maggiorenni non oltre il ventunesimo anno se studenti di scuola media o professionale o il ventiseiesimo anno nel caso siano studenti universitari. Per i maggiorenni è sempre richiesta la “vivenza a carico” del genitore al momento del decesso. I figli riconosciuti “inabili al lavoro” hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età, purché al momento del decesso del genitore siano a carico di questo.
12. È quindi necessario accertare se in concreto il richiedente fosse inabile e vivente a carico del de cuius al momento del decesso.
13. Per quanto riguarda il primo dei requisiti, la Cassazione ha evidenziato che l'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1984 n. 222) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.
14. Inoltre, si è altresì osservato che l'art. 8 della l. n. 222 del 1984 attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903 del
1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla
3 infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 8678 del 09/04/2018).
15. Nella presente controversia, è stato disposto accertamento medico-legale sulla persona del sig. volto a verificare la ricorrenza di tale situazione. Pt_1
16. Il CTU, dott. visitato il ricorrente e analizzata la documentazione sanitaria Persona_2 allegata al ricorso, valutata la condizione clinica del sig. ha così concluso: “il sig. Pt_1
è affetto da esiti di encefalopatia di Wernicke-KO secondaria a Parte_1
danno alcolico.
Questi esiti, presenti già dal 2010, si sono mantenuti stabili sino ad adesso e consistono in una sindrome amnestica e in una sindrome prefrontale.
Chiarisco per correttezza nei confronti del Giudice di che cosa stiamo parlando e cerco di farlo in termini il più possibilmente semplici: l'encefalopatia di Wernicke-KO è dovuta ad un deficit di IN (vitamina B1) per inadeguato introito, ridotto assorbimento gastrointestinale o scarsa utilizzazione intracellulare. La sindrome di
KO e l'encefalopatia di Wernicke non costituiscono due malattie separate ma rappresentano due diversi stati di un unico processo patologico e di solito la prima va a seguire la seconda dopo uno o ripetuti episodi di encefalopatia o un loro insufficiente trattamento. Si manifesta soprattutto fra gli alcolisti ma non solo: altre condizioni cliniche, il cui solo prerequisito consiste in uno stato nutrizionale impoverito, possono essere il vomito protratto nei primi mesi di gravidanza, le neoplasie sistemiche, la malnutrizione e/o il malassorbimento, la chirurgia gastrointestinale, la prolungata alimentazione artificiale, l'anoressia nervosa;
nei paesi asiatici la carenza di IN, per via del consumo di riso brillato (la vitamina B1 è presente nella cuticola del riso e dei cereali), era nota per provocare il termine di origine malese. La sintomatologia Per_3
insorge in maniera acuta e classicamente da luogo ad uno stato confusionale ingravescente con deficit di attenzione, apatia, disorientamento e deficit mnesici.
Ovviamente negli etilisti concomitano segni di astinenza alcolica con tremore, confusione agitata (delirium tremens) e tachicardia. La sindrome di KO è riferita ad un disturbo delle funzioni cognitive nel quale è la memoria ad essere colpita in maniera preponderante rispetto alle altre funzioni. Il deficit mnesico si caratterizza per la presenza
4 di una amnesia sia anterograda che retrograda: i pazienti affetti hanno grosse difficoltà nell'apprendere e rievocare nuove informazioni;
per riempire il vuoto dei nuovi ricordi che non vengono registrati ricorrono alla confabulazione, andando a ripescare vecchi ricordi ma inserendoli in una realtà chiaramente incongrua (confabulazione = raccontare favole). Appaiono, pertanto, disorientati nel tempo e nello spazio, come se vivessero in un continuo presente dato che dimenticano tutto ciò che è avvenuto minuti, ore o giorni prima;
la vigilanza, l'attenzione, il comportamento sociale e molti altri aspetti delle funzioni cognitive sono relativamente risparmiati.
Per sindrome prefrontale si intende una serie di disturbi cognitivi complessi dovuti ad una lesione della parte anteriore dei lobi frontali e/o delle loro connessioni ad altre regioni dell'encefalo. La regione prefrontale è importante nella estrinsecazione della personalità, nelle capacità di programmare e pianificare atti, lavori, decisioni, pensieri reali o astratti, nell'esprimere giudizi, valutazioni, nel mantenere concentrazione e orientamento, nel pesare somiglianze e diversità, nell'avere e utilizzare condotte sociali appropriate.
Nel caso del signor gli anni di abusi alcolici e la susseguente encefalopatia Parte_1
di Wernicke-KO hanno dato luogo all'instaurarsi, e purtroppo mantenersi invariata, di una grave sindrome amnestica che nelle varie valutazioni neurologiche effettuate è stata il quadro predominante mentre la sindrome prefrontale era in secondo piano. Questo ha fatto sì che nelle valutazioni mediche e medico-legali ci si sia concentrati più sul quadro della memoria che su quello dei conseguenti comportamenti
“prefrontali”.
Il quesito che il signor Giudice attualmente pone, se cioè alla data del decesso del padre
(18.2.2019), il signor si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere Pt_1
qualsiasi attività lavorativa, dà luogo ad una risposta che altri non può essere che si.
Per tutta una serie di motivi:
- La disabilità che la sindrome di ha determinato nella persona del Persona_4
signor ha avuto inizio nel 2010 e si è mantenuta inalterata in tutti gli anni a seguire;
Pt_1
- la capacità lavorativa, sia in compiti esecutivi che, ancor meno, in quelli direttivo- organizzativi, è pari a zero non solo per l'inadeguatezza a fissare i ricordi ma anche e soprattutto per l'incapacità di programmare e gestire senza errori qualsiasi attività di lavoro, anche sotto guida o con l'utilizzo di un mansionario”.
5 17. Il consulente tecnico d'ufficio ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni con riferimento al quesito assegnato: “Sulla scorta dei dati anamnestici e clinici, risulta che il sig. è affetto da esiti di encefalopatia di Wernicke-KO secondaria a Parte_1
danno alcolico. La disabilità conseguente è elevata, è presente sin dal 2010 e da allora si
è mantenuta inalterata.
Per conseguenza, sia allora come anche alla data del decesso del padre (18.2.2019) e al momento attuale, il signor si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di Pt_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
18. Le conclusioni raggiunte, apprezzabili sotto il profilo della completezza e approfondimento, vanno integralmente condivise dal giudice, avendo il CTU esaminato la complessa situazione patologica cui è affetto il ricorrente, ponendo in rapporto quest'ultima con la ritenuta impossibilità per il sig. di svolgere qualsivoglia attività Pt_1
lavorativa. Tali conclusioni non sono state peraltro oggetto di alcuna censura dalle parti.
19. Per quanto invece concerne il concorrente requisito della cd. vivenza a carico, richiesto alla data del decesso del dante causa, è pacifica la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 13 della L. 218 del 1952 nel testo sostituito dall'art. 22 della legge nr. 903 del
1965, per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto della pensione ai superstiti “i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro …si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”; tale requisito, della cd. vivenza a carico è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del
2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente. In particolare, secondo la Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto. La disposizione indica due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari come due facce dello stesso fenomeno (Cass. nr. 18520 del 2006);
6 in relazione al primo dei requisiti…devono considerarsi a carico (per i decessi successivi al 31.10.2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. civ., sez. 6
– lav., ordinanza n. 23058 del 2020).
20. La cosiddetta “vivenza a carico”, quindi, non deve necessariamente tradursi in una forma di convivenza o in una situazione di “totale soggezione finanziaria” da parte del figlio.
Quel che è necessario, invece, è che il genitore deceduto abbia, in vita, offerto un contributo economico prevalente e decisivo per il mantenimento del figlio superstite.
21. In altre parole, l'accertamento della “vivenza a carico” non risulta legato al solo profilo della coabitazione o della totale soggezione economica, ma anche ad ulteriori elementi quali la risalenza della coabitazione e le altre entrate economiche del richiedente.
22. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato lo stato di convivenza con il padre al momento del decesso, essendo entrambi residenti in [...] (doc. 13 fasc. ricorrente). Dalla stessa documentazione si evince altresì che non vi fosse nessun altro familiare appartenente al medesimo nucleo.
23. Inoltre, è pacifico che il sig. non svolgesse né potesse svolgere alcuna attività Pt_1
lavorativa, percependo la sola pensione di inabilità, per quanto risulta dai certificati di pensione prodotti dalla parte ricorrente e dall'estratto del cassetto previdenziale depositato dal convenuto;
sul punto, si deve peraltro osservare che fino al 2019 compreso, parte ricorrente ha percepito la sola pensione di inabilità negli importi indicati dalla documentazione agli atti, senza maggiorazione sociale, riconosciuta dal 2020 (doc. fasc.
). CP_1
24. Tenendo dunque in considerazione il solo importo della pensione di inabilità e la convivenza con che percepiva la pensione di cui si chiede la Persona_1
reversibilità (doc. 1a fasc. ricorrente), si può ritenere provato il requisito della vivenza a carico, con il genitore che provvedeva in via continuativa e prevalente al mantenimento del ricorrente. Invero, il mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa e la contemporanea percezione della sola pensione di inabilità, nell'importo indicato (poco superiore ad € 4.000,00 annuali nel 2019), sono spia dell'insufficienza in capo al ricorrente di sostanze proprie per far fronte a tutti i bisogni primari della vita;
dal che si deduce che il padre provvedeva a questi ultimi con la pensione di cui si chiede la reversibilità.
7 25. Pertanto, la convivenza risalente con il padre, la percezione della sola pensione di inabilità
e il conseguente mancato svolgimento di alcuna prestazione lavorativa, unitamente alla sola pensione del padre in assenza di altro membro del nucleo familiare, consentono di ritenere presuntivamente dimostrato che al momento del decesso di Persona_1
quest'ultimo provvedeva in via continuativa e prevalente ai bisogni
[...] dell'odierno ricorrente.
26. Sicché, il ricorso deve essere accolto e la parte convenuta condannata a riconoscere il beneficio domandato dal ricorrente.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell' . Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste CP_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto del ricorrente alla reversibilità della pensione in godimento al defunto padre e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la Persona_1 CP_1
prestazione nella misura, con la decorrenza e con gli accessori di legge;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da versarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 14/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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