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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1191/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cessaniti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2345 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2345 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, personalmente, impugnava l'avviso di accertamento TARI anni 2020-2021 indicato in epigrafe (n. 2345 emesso dal Comune di Cessaniti per un importo complessivo di Euro 382,87) deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, la mancata applicazione della riduzione prevista dal relativo regolamento comunale e l'insussistenza dei presupposti impositivi per mancata attivazione del servizio di raccolta rifiuti nella zona in cui è situato l'immobile in contestazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del comune di Cessaniti, pur ritualmente citato.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici espressamente indicati nell'avviso di accertamento impugnato (avvisi n. 425 e 433 del 6.2.2025).
Il comune di Cessaniti, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e non forniva prova della notifica dei predetti atti.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
restano assorbiti gli altri motivi.
Al ricorrente, che si difende personalmente, spetta soltanto il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· condanna il comune di Cessaniti a rimborsare al ricorrente l'importo di Euro 30,00 pagato a titolo di
CUT.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1191/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cessaniti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2345 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2345 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, personalmente, impugnava l'avviso di accertamento TARI anni 2020-2021 indicato in epigrafe (n. 2345 emesso dal Comune di Cessaniti per un importo complessivo di Euro 382,87) deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, la mancata applicazione della riduzione prevista dal relativo regolamento comunale e l'insussistenza dei presupposti impositivi per mancata attivazione del servizio di raccolta rifiuti nella zona in cui è situato l'immobile in contestazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del comune di Cessaniti, pur ritualmente citato.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici espressamente indicati nell'avviso di accertamento impugnato (avvisi n. 425 e 433 del 6.2.2025).
Il comune di Cessaniti, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e non forniva prova della notifica dei predetti atti.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
restano assorbiti gli altri motivi.
Al ricorrente, che si difende personalmente, spetta soltanto il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· condanna il comune di Cessaniti a rimborsare al ricorrente l'importo di Euro 30,00 pagato a titolo di
CUT.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.