TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2425/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 2425/2022 tra:
nato a [...], il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Di Domenico (c.f. – PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Loredana Torge (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 1° agosto 2022 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.4.2022, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con la signora CP_1 celebrato a Roma il 23.5.1976, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma,
pagina 1 di 3 dell'anno 1976, atto n.00862 parte II, serie A02, rappresentando, che dall'unione coniugale era nata una figlia ormai maggiorenne e con un suo nucleo familiare distinto dall'originario. Chiedeva, altresì, la modifica delle condizioni di separazione raggiunte con accordo all'esito della procedura di negoziazione assistita conclusa in data 12.11.2019.
2. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale dell'1.8.2022, si costituiva la signora CP_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili ex adverso spiegata, contestando quanto richiesto in punto di modifica dei termini di separazione e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento in suo favore di un assegno divorzile e l'assegnazione della casa coniugale.
3. Con provvedimento non definitivo n. 262/2024 pubbl. il 06/02/2024 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione sulle altre questioni ancora pendenti tra le parti.
4. Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sulla scorta della proposta conciliativa formulata, ex art. 185 c.p.c., dal GI all'esito dell'udienza del 9.10.2024 e hanno chiesto congiuntamente la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni in conformità all'intervenuto accordo. In vista dell'udienza del 14.7.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate alle condizioni congiunte depositate nel fascicolo informatico e hanno insistito per l'accoglimento delle stesse così come concordate e di seguito riportate: “- I coniugi vivranno separati per mutuo consenso nel rispetto reciproco;
- La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , CP_1 sita in Pomezia, Via U. la Malfa n. 7, rimane assegnata con quanto in essa contenuto alla stessa, il sig.
se ne è già allontanato asportando tutti i suoi effetti personali;
- la casa di proprietà Parte_1 del sig. sita in Pomezia, Via Silvio Pellico n. 41 rimane nella disponibilità totale dello Parte_1 stesso;
- Il sig. verserà a titolo di assegno divorzile, alla sig.ra , la Parte_1 CP_1 somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio della sig.ra e/o alle coordinate bancarie già note. Le CP_1 spese di lite restano compensate tra le parti”. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Con riferimento alle condizioni concordate ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 2 di 3 Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 2425/2022 tra:
nato a [...], il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Di Domenico (c.f. – PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Loredana Torge (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 1° agosto 2022 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.4.2022, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con la signora CP_1 celebrato a Roma il 23.5.1976, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma,
pagina 1 di 3 dell'anno 1976, atto n.00862 parte II, serie A02, rappresentando, che dall'unione coniugale era nata una figlia ormai maggiorenne e con un suo nucleo familiare distinto dall'originario. Chiedeva, altresì, la modifica delle condizioni di separazione raggiunte con accordo all'esito della procedura di negoziazione assistita conclusa in data 12.11.2019.
2. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale dell'1.8.2022, si costituiva la signora CP_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili ex adverso spiegata, contestando quanto richiesto in punto di modifica dei termini di separazione e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento in suo favore di un assegno divorzile e l'assegnazione della casa coniugale.
3. Con provvedimento non definitivo n. 262/2024 pubbl. il 06/02/2024 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione sulle altre questioni ancora pendenti tra le parti.
4. Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sulla scorta della proposta conciliativa formulata, ex art. 185 c.p.c., dal GI all'esito dell'udienza del 9.10.2024 e hanno chiesto congiuntamente la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni in conformità all'intervenuto accordo. In vista dell'udienza del 14.7.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate alle condizioni congiunte depositate nel fascicolo informatico e hanno insistito per l'accoglimento delle stesse così come concordate e di seguito riportate: “- I coniugi vivranno separati per mutuo consenso nel rispetto reciproco;
- La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , CP_1 sita in Pomezia, Via U. la Malfa n. 7, rimane assegnata con quanto in essa contenuto alla stessa, il sig.
se ne è già allontanato asportando tutti i suoi effetti personali;
- la casa di proprietà Parte_1 del sig. sita in Pomezia, Via Silvio Pellico n. 41 rimane nella disponibilità totale dello Parte_1 stesso;
- Il sig. verserà a titolo di assegno divorzile, alla sig.ra , la Parte_1 CP_1 somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio della sig.ra e/o alle coordinate bancarie già note. Le CP_1 spese di lite restano compensate tra le parti”. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Con riferimento alle condizioni concordate ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 2 di 3 Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3