Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1497 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1497 /2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. CRESCIONI LAURA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. CICCARELLI GIULIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI DIVORZIO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, premettendo di aver avuto due figli nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Parte_2
(TR) il 06.12.2007; e che con sentenza n. 721/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“ 1) i ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il SI. continuerà a risiedere presso la casa paterna sita in Amelia, Controparte_1
Via Strada Castel dell'Aquila n. 57, sino a quando non rientrerà in possesso della casa familiare, di proprietà dello stesso, come di seguito meglio specificato;
3) la SI.ra continuerà ad abitare nella casa di proprietà del SI. Parte_1
, sita in Amelia, Via Strada Castel dell'Aquila n. 57/C, distinta al Controparte_1 catasto del predetto Comune al Foglio 13 particella 240, Cat. A/7, Classe 3, consistenza
6,5, Rendita Euro 587,47, insieme ad entrambi i figli minori, per un periodo massimo di tre anni dalla sottoscrizione del ricorso;
4) infatti, la SI.ra si impegna, entro tre anni dalla sottoscrizione del ricorso, a Parte_1 liberare il suddetto immobile ed a trasferirsi presso un altro e diverso immobile, attualmente di proprietà della madre, ma che a breve verrà alla stessa assegnato e di cui diventerà proprietaria. In ogni caso i ricorrenti, nell'ipotesi in cui entro il suddetto termine di tre anni dalla sottoscrizione del ricorso la SI.ra non si sia potuta Parte_1 trasferire presso il nuovo immobile, si impegnano a trovare comunque una soluzione bonaria;
5) i figli minori e in base al criterio dell'affido Persona_1 Parte_2 condiviso, restano affidati ad entrambi i genitori. Questi ultimi concordano che gli stessi continuino ad abitare con la madre SI.ra presso la suddetta casa Parte_1 familiare, sita in Amelia, Via Strada Castel dell'Aquila n. 57/c e, poi, successivamente presso il diverso immobile ove la SI.ra si trasferirà, come indicato al punto Parte_1 precedente, salvo diversa volontà che i figli dovessero manifestare ai genitori e che verrà presa in opportuna considerazione;
6) la responsabilità genitoriale relativa a questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dai singoli genitori, in virtù di quanto disposto dall'art. 155 comma III°, ultimo capoverso c.c.. I genitori si impegnano a consultarsi per ogni decisione di rilevante importanza afferente la crescita e lo sviluppo dei figli, la salute,
l'educazione, l'istruzione, con espresso riconoscimento di pari SInificatività del ruolo educativo, tenendo conto prevalentemente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. I genitori si comunicheranno reciprocamente il proprio recapito anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. I genitori si impegneranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di loro,e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) nel superiore interesse di entrambi i minori, i genitori concorderanno quotidianamente gli orari di permanenza dei figli presso ciascuno di essi. Gli stessi si renderanno in ogni momento reperibili per ogni eventuale necessità; 8) in ogni caso i ricorrenti concordano, nel regolamentare la presenza dei figli presso gli stessi, che i minori potranno trascorrere con il padre almeno tre pomeriggi a settimana, anche con possibilità di pernottamento nelle giornate di lunedì e di sabato notte
(quest'ultima a settimane alterne con l'altro genitore), oltre una eventuale ulteriore notte durante la settimana, compatibilmente con le eSIenze dei figli e con gli impegni derivanti dall'attività lavorativa dei genitori e, comunque, previo accordo tra gli stessi.
In ogni caso, il padre, previo accordo con la SI.ra , potrà vedere i figli Parte_1 anche tutti i pomeriggi, anche solo per qualche ora;
9) i genitori concordano, inoltre, che i figli potranno trascorrere con il padre o con la madre, separatamente l'uno dall'altra, fine settimana alterni, salvo eventuali diverse eSIenze e/o volontà dei minori e/o impegni ed impedimenti dei genitori o diversa volontà di quest'ultimi, sempre previo accordo tra gli stessi;
10) nel periodo estivo sia il padre che la madre avranno facoltà di tenere con sé i figli per venti giorni anche non continuativi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore e previa comunicazione da far pervenire allo stesso entro i precedenti quindici giorni e, comunque, tale da assicurare ai minori la possibilità di trascorrere il suddetto periodo alternativamente con entrambi i genitori, in base ai rispettivi periodi feriali dal lavoro;
11) i ricorrenti concordano che i figli durante le vacanze invernali potranno trascorrere alternativamente e previo accordo degli stessi un periodo continuativo di 7 giorni includente ad anni alterni il Natale ovvero il capodanno, salvo eventuali diverse eSIenze
e/o volontà dei minori e/o impegni ed impedimenti dei genitori o diversa volontà di quest'ultimi, sempre previo accordo tra gli stessi;
per quanto concerne le festività pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, salvo diverso accordo, l'intera giornata di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelo;
12) il SI. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli la somma Controparte_1 mensile di Euro 225,00 (duecentoventicinque/00) ciascuno, da rivalutarsi annualmente, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra ; il medesimo inoltre provvederà, in ragione del 50% alle Parte_1 spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per i figli per tali esemplificativamente intendendosi quelle mediche e farmaceutiche, anche necessarie per l'acquisto di farmaci da banco, visite e prestazioni specialistiche da concordarsi previamente tra i genitori per tempi e modalità salvo indifferibili ragioni di urgenza, spese scolastiche – tra queste comprendendosi il costo di acquisto dei libri, del materiale di, del servizio mensa/refezione e di trasporto e costi delle gite anche di un solo giorno e di ogni altra attività organizzata dalla scuola – spese per attività sportive e ludiche da concordarsi previamente tra i genitori, comprendendosi tra queste le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva anche per acquisto dell'abbigliamento e delle attrezzature, oltre che per eventuali costi di iscrizione alle gare e spese di trasferta;
13) i ricorrenti, come sopra evidenziato, sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
14) i ricorrenti concordano che tutti i beni mobili contenuti nella casa coniugale compresi gli arredi e gli elettrodomestici, rimarranno assegnati alla SI.ra fin Parte_1 tanto che la stessa continuerà a vivere presso il predetto immobile e di aver già raggiunto un separato accordo per ogni questione relativa ai predetti beni, una volta che la SI.ra si trasferirà presso altra abitazione;
i ricorrenti danno atto del più ampio e Parte_1 reciproco accordo in merito alla ripartizione degli effetti personali tutti;
15) l'autovettura Peugeot 206, tg. BZ061RE intestata a rimarrà di Parte_1 proprietà esclusiva della stessa. Parimenti l'autovettura Punto Evo, tg. ED783YM intestata a rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso;
Controparte_1
16) gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dal SI. , Controparte_1 mentre le detrazioni per i figli resteranno a carico della SI.ra ; Parte_1
17) i ricorrenti esprimono, fin d'ora, reciproco assenso all'espatrio;
18) le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti”;
tanto premesso le parti hanno rappresentato che il minore ha deciso nel dicembre Per_1
2023, con l'accordo di entrambi i genitori, di trasferirsi presso la casa paterna, ove attualmente vive con conseguente concorde richiesta di modificare nel senso di seguito indicato le condizioni del divorzio:
“ Il figlio ontinuerà a risiedere insieme alla madre presso l'abitazione Parte_2 di proprietà di quest'ultima sita in Montecastrilli (TR), Vocabolo Morra Bianca n. 18;
- Il figlio trasferirà la propria residenza presso l'abitazione di Persona_1 proprietà del padre sita in Sambucetole - Amelia (TR), Via Strada Castel dell'Aquila n.
57/C, ove di fatto già vive dal mese di Gennaio 2024;
- Il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio la Controparte_1 Pt_2 somma mensile di Euro 225,00 da rivalutarsi annualmente, entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra ; Parte_1
- La IG.ra corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 la somma mensile di Euro 175,00 da rivalutarsi annualmente, entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese sul c/c intestato al IG. ; Controparte_1
- Le spese di natura straordinaria necessarie per i figli resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Restano confermate tutte le statuizioni già stabilite nella Sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio, sopra riportate, sono da ritenere congrue
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti sulle condizioni di modifica delle condizioni di divorzio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio, in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti