CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR MA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2223/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002911379 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 13/2/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
14/3/2024, Nominativo_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320230002911379/000 emessa da Agenzia delle Entrate - SS (atto notificatogli il 17/12/2023, relativo a IMU per l'anno 2014 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 225,88);
adduceva i seguenti motivi:
1) prescrizione, non essendo stato mai notificato l'avviso di accertamento ivi richiamato;
2) non debenza del tributo, in quanto riferito ad immobile che già nell'anno 2005, come da documentazione allegata, era stato trasferito alla curatela fallimentare di una s.r.l., come da verbale allegato.
Con note depositate il 29/8/2024 la Agenzia delle Entrate - SS si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi rigettarsi il ricorso.
Con note depositate il 30/12/2025 il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice prende atto della rinuncia al ricorso formulata da parte ricorrente in sede di udienza;
tale rinuncia non è stata formalmente accettata dalle parti, assenti in pubblica udienza, ma risulta univocamente significativa della sopravvenuta carenza di interesse ad agire, sicchè, visto l'art. 100 c.p.c., va pronunciata sentenza di estinzione del giudizio come da dispositivo, con compensazione delle spese che risulta equa in considerazione della correttezza del ricorrente e del modestissimo importo della controversia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 26/1/2026 - Il Giudice Monocratico
RE NO (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR MA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2223/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002911379 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 13/2/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
14/3/2024, Nominativo_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320230002911379/000 emessa da Agenzia delle Entrate - SS (atto notificatogli il 17/12/2023, relativo a IMU per l'anno 2014 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 225,88);
adduceva i seguenti motivi:
1) prescrizione, non essendo stato mai notificato l'avviso di accertamento ivi richiamato;
2) non debenza del tributo, in quanto riferito ad immobile che già nell'anno 2005, come da documentazione allegata, era stato trasferito alla curatela fallimentare di una s.r.l., come da verbale allegato.
Con note depositate il 29/8/2024 la Agenzia delle Entrate - SS si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi rigettarsi il ricorso.
Con note depositate il 30/12/2025 il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice prende atto della rinuncia al ricorso formulata da parte ricorrente in sede di udienza;
tale rinuncia non è stata formalmente accettata dalle parti, assenti in pubblica udienza, ma risulta univocamente significativa della sopravvenuta carenza di interesse ad agire, sicchè, visto l'art. 100 c.p.c., va pronunciata sentenza di estinzione del giudizio come da dispositivo, con compensazione delle spese che risulta equa in considerazione della correttezza del ricorrente e del modestissimo importo della controversia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 26/1/2026 - Il Giudice Monocratico
RE NO (firmato digitalmente)