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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 899/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AR GI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18472/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019227153000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 810/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 17.09.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2020, per un importo complessivo di € 1057,57.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa.
Si è costituita, altresì, la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia della notifica dell'atto di accertamento prodromico alla cartella impugnata.
Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito le proprie doglianze, lamentando la mancanza di prova della notifica dell'accertamento.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'ente impositore ha infatti prodotto copia dell'avviso di accertamento, presupposto della cartella di pagamento, regolarmente notificato al contribuente, nel termine triennale, in data 6.7.2023.
Al riguardo, è sufficiente rammentare il principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di notificazione della cartella esattoriale, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. Sez. L., 09/02/2022, n. 4160, Rv. 663872 - 01).
Successivamente è stata notificata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, che liquida in euro 278,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti. Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
PP DI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AR GI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18472/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019227153000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 810/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 17.09.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2020, per un importo complessivo di € 1057,57.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa.
Si è costituita, altresì, la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia della notifica dell'atto di accertamento prodromico alla cartella impugnata.
Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito le proprie doglianze, lamentando la mancanza di prova della notifica dell'accertamento.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'ente impositore ha infatti prodotto copia dell'avviso di accertamento, presupposto della cartella di pagamento, regolarmente notificato al contribuente, nel termine triennale, in data 6.7.2023.
Al riguardo, è sufficiente rammentare il principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di notificazione della cartella esattoriale, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. Sez. L., 09/02/2022, n. 4160, Rv. 663872 - 01).
Successivamente è stata notificata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, che liquida in euro 278,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti. Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
PP DI