Articolo 1 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1337
Articolo 2
Versione
17 dicembre 1965
Art. 1.
La Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici e' soppressa ed in suo luogo sono istituite la Direzione generale dell'urbanistica e la Direzione generale delle opere igieniche.
I servizi della predetta Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche saranno ripartiti, tra le due nuove direzioni, con decreto ministeriale.
Il ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui alla tabella D, quadro 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e' aumentato di un posto di direttore generale.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1965