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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto separazione consensuale, iscritto al n. 2858\2024
V.G., pendente tra , nata a [...] il [...], Parte_1
residente a [...], c.f.
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
09.02.1984, residente a[...], c.f. , CodiceFiscale_2
entrambi difesi e rappresentati, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Federico Orsini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Aulla (MS) Via Resistenza
52/M; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
dedotto che: i) hanno contratto matrimonio civile in NA AR (MS) il 16.10.2010, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NA AR (MS) Anno 2010,
pagina 1 di 5 Numero 6, Parte I;
ii) dalla loro unione sono nate: in Massa (MS) Persona_1
il 20.12.2010, c.f. e in Massa (MS) il CodiceFiscale_3 Parte_3
18.10.2013, c.f. ; iii) l'unione è andata deteriorandosi, essendo CodiceFiscale_4
ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., voglia procedere all'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso.
All'udienza del 22.4.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice relatore, escludendo la possibilità di una riconciliazione, ed il procuratore ha insistito nella domanda di separazione alle seguenti condizioni: “1. e Parte_2
vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove desiderino, Parte_1
obbligandosi a comunicare l'un l'altro ogni eventuale variazione di residenza e/o domicilio entro 30 giorni.
2. AFFIDAMENTO CONDIVISO delle minori nata in [...]_1
(MS) il 20.12.2010 e nata in Massa (MS) il [...], ad [...] i Parte_3
genitori. Le minori continueranno a risiedere insieme presso l'abitazione della madre dove, pertanto, si intendono collocate. I genitori, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, il tutto tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere prese necessariamente da entrambi i genitori. Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza dei principi di cui all'art. 317 bis c.c., secondo il quale le minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento. Il sig. si impegna a tenere con sé le minori Parte_2
almeno 1/2 pomeriggi infrasettimanali con cena presso di lui e a week-end alternati, con pernotto, dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 18:00. Salvo diverso accordo fra i genitori. Le minori saranno accompagnate dalla madre o dal nonno materno presso la residenza del padre. Posto quanto pagina 2 di 5 sopra, concordi le parti che le minori esercitino attività sportiva o extrascolastica, sarà obbligo del genitore presso cui si trovano di provvedere, anche a mezzo di persona delegata, ad accompagnarle e/o riprenderle, nei luoghi ove si svolgono o si svolgeranno dette attività; medesima regola per ogni altra incombenza, sanitaria e/o ludica, inclusi inviti a feste e compleanni, relativi alle minori. In caso di impossibilità del genitore che abbia in custodia le minori di provvedervi, ovvero di rispettare i giorni e i tempi come sopra concordati, dovrà essere data idonea e tempestiva comunicazione all'altro genitore a cui il compito passerà prioritariamente;
nel caso di impossibilità di entrambi i genitori, il compito sarà affidato a persone di fiducia dei genitori che possano occuparsi della prole (i famigliari o persona di fiducia salvo altri da concordare) in loro eventuale urgente sostituzione.
3. VACANZE E FESTE.
Durante le vacanze natalizie: i genitori trascorreranno con le minori, in via alternata, di anno in anno, il 24 e il 25 dicembre l'uno, mentre il 26 dicembre l'altro; il 31 dicembre e l'1 gennaio l'uno mentre il
6 gennaio l'altro. Salvo diverso accordo fra i genitori. Durante le vacanze pasquali: quello dei due genitori che non ha trascorso con le figlie il 24 e il 25 dicembre dell'anno precedente, sarà con lui per il giorno di Pasqua, mentre l'altro lo avrà con sé per il giorno del lunedì di pasquetta. Salvo diverso accordo fra i genitori. Per le altre feste comandate vale il principio dell'alternanza e sempre salvo diversi accordi. Entrambi i genitori trascorreranno con e il giorno del loro compleanno, nonché Per_1 Pt_3
singolarmente con loro il giorno del proprio compleanno e la festa della mamma e la festa del papà.
Considerata la fede musulmana del padre, questi si riserva di comunicare alla madre, con almeno 20 giorni di anticipo, eventuali altre festività legate al proprio culto che intenda trascorrere con le figlie.
Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con le figlie un periodo di vacanze di 7/10 giorni anche non consecutivi, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 30 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno le figlie in vacanza e garantiranno contatti almeno giornalieri. Il genitore che porterà con sé in vacanza le figlie, ne assumerà per intero il costo.
Ogni richiesta da parte di un genitore di modifica dei tempi di frequentazione con le figlie, rispetto a quanto sopra riportato, dovrà essere fatto presente all'altro genitore con congruo preavviso e comunque dovrà sempre vigere il principio della tolleranza e del rispetto reciproco per il primario interesse delle pagina 3 di 5 figlie.
4. MANTENIMENTO DELLA PROLE. Il Signor si impegna a versare alla Parte_2
sig.ra la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento delle Pt_1
figlie, somma da far pervenire alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
predetto assegno di mantenimento sarà aggiornato annualmente in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT e come per legge. Il padre si impegna a comunicare tempestivamente alla madre il reperimento di idoneo impiego lavorativo al fine di aumentare la contribuzione al mantenimento delle figlie, con il deposito di eventuale ricorso per la modifica delle condizioni della separazione. L'assegno unico universale per le figlie continuerà ad essere percepito interamente dalla madre quale genitore collocatario prevalente. Per la redazione di valida certificazione ISEE annuale del nucleo famigliare, necessaria per il mantenimento dell'assegno unico di cui sopra nonché per altre eventuali richieste di prestazioni sociali agevolate per i figli, il padre si impegna a consegnare alla madre, ogni anno, la documentazione attestante la relativa situazione economica ovvero quanto utile per la redazione dell'indicatore stesso. 5.
SPESE STRAORDINARIE. Ogni spesa straordinaria riferibile alle figlie sarà ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo CNF e del Tribunale di
Massa del 19.07.2024 che si intende qui interamente richiamato e conosciuto dalle parti
(M_DG.Tribunale di MASSA - Prot. 19/07/2024.0000286.I).
6. Non viene previsto alcun obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro per avervi gli stessi espressamente rinunciato”.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno manifestato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto alla luce del disposto di cui all'art. 151 c.c..
Gli accordi di cui al ricorso appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico, ed all'interesse della prole, e pertanto devono essere omologati.
In considerazione dell'accordo tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la separazione personale tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio civile in NA AR (MS) il
[...]
16.10.2010, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NA AR (MS)
Anno 2010, Numero 6, Parte I, autorizzandoli a vivere separati;
OMOLOGA gli accordi relativi alla separazione;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di NA AR (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato;
MANDA al Cancelliere per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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