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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 11/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO (APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ (C.F. e P.I.: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Palermo, Via Domenico Trentacoste n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario (C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/12/1952 e ivi residente, in Via Itaca n. 18, iscritta nel registro delle imprese con il n. REA-PA
173260, avente ad oggetto: lo svolgimento, anche in forma artigianale, di: progettazione, manutenzione, assistenza tecnica, consulenza tecnica, riparazione, trasformazione, montaggio e vendita dei seguenti prodotti: ascensori, montacarichi, piattaforme, elevatrici, montauto, autoclavi, idroautomatici, scale mobili, sistemi di allarme, impianti elettrici civili e industriali, montascale per handicappati, impianti video-citofoni; impianti messa a terra civile e industriale, carpenteria leggera e pesante;
costruzioni edili, automazione cancelli e porte in genere, gruppi di continuità ed emergenza, gruppi oleodinamici in genere e altro, nonché del socio accomandatario Parte_1
(C.F.: , nato a [...], il [...] e ivi residente, in Via Itaca n.
[...] C.F._1
18
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di “
[...]
e del socio accomandatario , Parte_1 Parte_1 depositato in data 15 gennaio 2025 da (C.F.: , nato Parte_2 C.F._2
a Palermo il 21/1/1959, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Russo ( Email_1 e Stefania Pizzuto ( , esponente un credito pari ad € 38.104,95 fondato Email_2 su decreto ingiuntivo n. 1086/2023 dei 10-13/11/2023 emesso all'esito del giudizio monitorio di cui al n. R.G. 12648/2023 del Tribunale di Palermo, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto dei 27-28/3/2024 [cfr doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo], successivo atto di precetto, pignoramento presso terzi e ordinanza del 6/12/2024, con la quale veniva assegnata all'odierno ricorrente il credito dichiarato da Mooney S.p.A. di € 1,68, il credito dichiarato da Unicredit S.p.A. pari a € 48,81 e ad € 2,45 quale saldo della prepagata e, infine, il credito dichiarato dal terzo INPS pari ad € 50,00 al mese sino al soddisfo [cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso introduttivo]; rilevato che la società resistente ed il socio accomandatario, costituitisi con memoria del 10 aprile
2025 e successiva memoria integrativa del 23 aprile 2025, con il patrocinio dell'avv. Natale Parisi - premettendo che “le cause del sovraindebitamento…sono riconducibili alla crisi che ha colpito il settore merceologico nel quale ha operato fino al 2023 la ..” ha confermato di non essere più in Parte_1 grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
ritenuto che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2, 49 e 121 CCII;
osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della società resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese [in atti]; rilevato, inoltre, che risultano superate le soglie di cui all'art. 2, lettera d) CCII e, segnatamente, la soglia di cui al n. 3 della citata disposizione (“un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila…”) tenuto conto del credito esposto nel ricorso introduttivo e dell'esposizione debitoria riferita dall' ; Controparte_1 considerato, del pari, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, CCII), avuto riguardo alla sussistenza dei crediti di cui si è fatto cenno;
osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII, che lo stato di insolvenza della “ e del socio Parte_1 accomandatario , è chiaramente desumibile, oltre che dall'ammontare del debito di Parte_1 cui al ricorso introduttivo, anche dal contenuto della memoria di costituzione della società resistente che conferma l'impossibilità di continuazione dell'attività imprenditoriale, oltre che dalla esposizione debitoria riferita dall , pari a complessivi € Controparte_1
490.434,30 per la società resistente ed € 180.235,20 per il socio accomandatario [cfr. informativa acquisita d'ufficio aggiornata al 25 febbraio 2025]; preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
(C.F. e P.I.: ), con sede legale in Palermo, Via Domenico
[...] P.IVA_1
Trentacoste n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e ivi residente, in Via Parte_1 C.F._1
Itaca n. 18, iscritta nel registro delle imprese con il n. REA-PA 173260, avente ad oggetto: lo svolgimento, anche in forma artigianale, di: progettazione, manutenzione, assistenza tecnica, consulenza tecnica, riparazione, trasformazione, montaggio e vendita dei seguenti prodotti: ascensori, montacarichi, piattaforme, elevatrici, montauto, autoclavi, idroautomatici, scale mobili, sistemi di allarme, impianti elettrici civili e industriali, montascale per handicappati, impianti video-citofoni; impianti messa a terra civile e industriale, carpenteria leggera e pesante;
costruzioni edili, automazione cancelli e porte in genere, gruppi di continuità ed emergenza, gruppi oleodinamici in genere e altro, nonché del socio accomandatario (C.F.: Parte_1
), nato a [...], il [...] e ivi residente, in Via Itaca n. 18 C.F._1 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
nomina
Curatore l'Avv. Angelo PISCIOTTA, con studio in Palermo (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e
5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al Giudice Delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
stabilisce il giorno 12 novembre 2025, ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146
DPR 30/5/2002 n. 115, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata all'impresa debitrice, al Pubblico Ministero e alla parte ricorrente e trasmessa per estratto all'Ufficio del
Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali del 5 giugno 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Floriana Lupo Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ (C.F. e P.I.: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Palermo, Via Domenico Trentacoste n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario (C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/12/1952 e ivi residente, in Via Itaca n. 18, iscritta nel registro delle imprese con il n. REA-PA
173260, avente ad oggetto: lo svolgimento, anche in forma artigianale, di: progettazione, manutenzione, assistenza tecnica, consulenza tecnica, riparazione, trasformazione, montaggio e vendita dei seguenti prodotti: ascensori, montacarichi, piattaforme, elevatrici, montauto, autoclavi, idroautomatici, scale mobili, sistemi di allarme, impianti elettrici civili e industriali, montascale per handicappati, impianti video-citofoni; impianti messa a terra civile e industriale, carpenteria leggera e pesante;
costruzioni edili, automazione cancelli e porte in genere, gruppi di continuità ed emergenza, gruppi oleodinamici in genere e altro, nonché del socio accomandatario Parte_1
(C.F.: , nato a [...], il [...] e ivi residente, in Via Itaca n.
[...] C.F._1
18
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di “
[...]
e del socio accomandatario , Parte_1 Parte_1 depositato in data 15 gennaio 2025 da (C.F.: , nato Parte_2 C.F._2
a Palermo il 21/1/1959, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Russo ( Email_1 e Stefania Pizzuto ( , esponente un credito pari ad € 38.104,95 fondato Email_2 su decreto ingiuntivo n. 1086/2023 dei 10-13/11/2023 emesso all'esito del giudizio monitorio di cui al n. R.G. 12648/2023 del Tribunale di Palermo, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto dei 27-28/3/2024 [cfr doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo], successivo atto di precetto, pignoramento presso terzi e ordinanza del 6/12/2024, con la quale veniva assegnata all'odierno ricorrente il credito dichiarato da Mooney S.p.A. di € 1,68, il credito dichiarato da Unicredit S.p.A. pari a € 48,81 e ad € 2,45 quale saldo della prepagata e, infine, il credito dichiarato dal terzo INPS pari ad € 50,00 al mese sino al soddisfo [cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso introduttivo]; rilevato che la società resistente ed il socio accomandatario, costituitisi con memoria del 10 aprile
2025 e successiva memoria integrativa del 23 aprile 2025, con il patrocinio dell'avv. Natale Parisi - premettendo che “le cause del sovraindebitamento…sono riconducibili alla crisi che ha colpito il settore merceologico nel quale ha operato fino al 2023 la ..” ha confermato di non essere più in Parte_1 grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
ritenuto che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2, 49 e 121 CCII;
osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della società resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese [in atti]; rilevato, inoltre, che risultano superate le soglie di cui all'art. 2, lettera d) CCII e, segnatamente, la soglia di cui al n. 3 della citata disposizione (“un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila…”) tenuto conto del credito esposto nel ricorso introduttivo e dell'esposizione debitoria riferita dall' ; Controparte_1 considerato, del pari, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, CCII), avuto riguardo alla sussistenza dei crediti di cui si è fatto cenno;
osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII, che lo stato di insolvenza della “ e del socio Parte_1 accomandatario , è chiaramente desumibile, oltre che dall'ammontare del debito di Parte_1 cui al ricorso introduttivo, anche dal contenuto della memoria di costituzione della società resistente che conferma l'impossibilità di continuazione dell'attività imprenditoriale, oltre che dalla esposizione debitoria riferita dall , pari a complessivi € Controparte_1
490.434,30 per la società resistente ed € 180.235,20 per il socio accomandatario [cfr. informativa acquisita d'ufficio aggiornata al 25 febbraio 2025]; preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
(C.F. e P.I.: ), con sede legale in Palermo, Via Domenico
[...] P.IVA_1
Trentacoste n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e ivi residente, in Via Parte_1 C.F._1
Itaca n. 18, iscritta nel registro delle imprese con il n. REA-PA 173260, avente ad oggetto: lo svolgimento, anche in forma artigianale, di: progettazione, manutenzione, assistenza tecnica, consulenza tecnica, riparazione, trasformazione, montaggio e vendita dei seguenti prodotti: ascensori, montacarichi, piattaforme, elevatrici, montauto, autoclavi, idroautomatici, scale mobili, sistemi di allarme, impianti elettrici civili e industriali, montascale per handicappati, impianti video-citofoni; impianti messa a terra civile e industriale, carpenteria leggera e pesante;
costruzioni edili, automazione cancelli e porte in genere, gruppi di continuità ed emergenza, gruppi oleodinamici in genere e altro, nonché del socio accomandatario (C.F.: Parte_1
), nato a [...], il [...] e ivi residente, in Via Itaca n. 18 C.F._1 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
nomina
Curatore l'Avv. Angelo PISCIOTTA, con studio in Palermo (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e
5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al Giudice Delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
stabilisce il giorno 12 novembre 2025, ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146
DPR 30/5/2002 n. 115, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata all'impresa debitrice, al Pubblico Ministero e alla parte ricorrente e trasmessa per estratto all'Ufficio del
Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali del 5 giugno 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Floriana Lupo Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.