TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/08/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Anna Carbonara - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1141 - 2025 R.G. avente ad oggetto:
separazione giudiziale
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. EUGENIO BODINI come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. EUGENIO Controparte_1
BODINI come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
1 il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2025, , premesso di aver contratto in Parte_1
data 15/05/2004 matrimonio in Condofuri (RC) con , che Controparte_1
della loro unione erano nati i figli , e Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
rispettivamente il 28/5/2006; il 09/08/2010; il 09/08/2010 e il 19/11/2012 chiedeva pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Costituitosi in giudizio il resistente si associava alla domanda di separazione.
Con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 02.07.2025 le parti comparse personalmente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a trasformare la loro separazione in consensuale;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
ND (RC) il 18/07/1978, e , nato Controparte_1
a SA NZ (RC) il 22/09/1973, uniti in matrimonio in ND (RC) il
2 15/05/2004, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 3, parte II, serie A, anno
2004;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Controparte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse
[...] Parte_1
nelle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 02.07.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 25/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Anna Carbonara - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1141 - 2025 R.G. avente ad oggetto:
separazione giudiziale
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. EUGENIO BODINI come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. EUGENIO Controparte_1
BODINI come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
1 il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2025, , premesso di aver contratto in Parte_1
data 15/05/2004 matrimonio in Condofuri (RC) con , che Controparte_1
della loro unione erano nati i figli , e Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
rispettivamente il 28/5/2006; il 09/08/2010; il 09/08/2010 e il 19/11/2012 chiedeva pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Costituitosi in giudizio il resistente si associava alla domanda di separazione.
Con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 02.07.2025 le parti comparse personalmente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a trasformare la loro separazione in consensuale;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
ND (RC) il 18/07/1978, e , nato Controparte_1
a SA NZ (RC) il 22/09/1973, uniti in matrimonio in ND (RC) il
2 15/05/2004, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 3, parte II, serie A, anno
2004;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Controparte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse
[...] Parte_1
nelle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 02.07.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 25/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
3