CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2109/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Roma (c.f. Parte_1
), in persona del procuratore speciale avv. P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Nicola Casamassima e domiciliata in Roma presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in Venezia Mestre (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona della procuratrice speciale dott.ssa difesa CP_3
dall'avv. Antonio Romei, domiciliata in Roma presso lo studio del difensore
(appellata)
e con l'intervento di
con sede in Brescia (c.f. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3
del vice presidente del consiglio di amministrazione dott. CP_5
difesa dall'avv. Renato Sardi, domiciliata in Brescia presso lo
[...]
studio del difensore
(terza intervenuta)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis,
(1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto di appello;
(2) in via principale e nel merito, disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Venezia e, conseguentemente, accogliere per i motivi enunciati l'appello interposto;
(3) per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1821/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023 e pronunciata dal Tribunale di Venezia nella causa n.
9222/2020 R.G., notificata via pec allo scrivente difensore in data 24 ottobre 2023, accogliere tutte le istanze e domande rassegnate nel
2 giudizio di primo grado, così come riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, che di seguito si riportano integralmente:
“preliminarmente, si insiste affinché venga dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, dovuta al mancato rispetto del termine perentorio per l'attivazione della procedura di media-conciliazione obbligatoria da parte dell'appellata, e, conseguentemente, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado:
1. accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda formulata in sede monitoria, ai sensi dell'art. 125 c.p.c.;
2. accertare e dichiarare non provato il credito ai sensi degli articoli 633
e ss. c.p.c., per omessa allegazione della documentazione comprovante le risultanze dell'estratto conto bancario;
3. accertare e dichiarare non provato il credito ai sensi degli articoli 633
e ss. c.p.c., per la mancata allegazione al ricorso monitorio dell'accordo
“maturity”, da cui discenderebbe il riaddebito delle somme in capo all'opponente;
4. accertare e dichiarare la nullità della clausola vessatoria contenuta nel combinato disposto degli articoli 8.3 e 15 del contratto di factoring, perché priva di specifica approvazione scritta e/o comunque per indeterminatezza dell'oggetto, e, conseguentemente, accertare e dichiarare illegittima e/o ingiustificata la revoca della garanzia di insolvenza del debitore ceduto concessa da;
CP_2
5. accertare e dichiarare la corretta e la diligente esecuzione del contratto di factoring da parte dell'appellante e/o, in subordine, non provato l'inadempimento e/o l'importanza di esso ai fini della risoluzione del contratto, e, conseguentemente, accertare e dichiarare illegittima e/o
3 ingiustificata la revoca della garanzia di insolvenza del debitore concessa da;
CP_2
in via subordinata, laddove fosse riconosciuta, in qualche misura, la riassunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo alla cedente
e/o una cessione del credito non assistita da garanzia pro soluto,
6. accertare preliminarmente la nullità della clausola vessatoria prevista dall'articolo 3.2 dell'Allegato A al contratto di factoring, perché contrastante con una norma inderogabile di legge e/o comunque perché priva di specifica sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.;
7. accertare e dichiarare la cessazione della garanzia di insolvenza eventualmente riconosciuta in capo alla cedente, per inadempimento dei doveri del cessionario ex art. 1 del contratto di factoring nonché ex art.
1267 II° comma del codice civile e, conseguentemente, accertare e dichiarare il rischio di insolvenza del debitore ceduto in capo all'appellata;
In via di estremo subordine, laddove fosse riconosciuto, in qualche misura, un credito in favore dell'appellata,
8. accertare e dichiarare il comportamento sleale di CP_2
nell'esecuzione del contratto e/o comunque non improntato ai canoni di buona fede contrattuale, per avere omesso di informare correttamente circa il pericolo di insolvenza del debitore Parte_1
ceduto, prima della maturazione di ulteriori crediti nei confronti di
ER S.p.A.; conseguentemente, in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare il risarcimento del danno subito dall'opponente, nella misura corrispondente all'eventuale credito accertato in favore di parte opposta, o in subordine, nella minor misura che sarà ritenuta dal
Giudicante, da opporre in compensazione;
4
9. accertare e dichiarare nullo ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità della cedente ex art. 1267 c.p.c. e, conseguentemente, non dovuti gli importi addebitati in violazione delle norme di legge;
10. accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a titolo di commissioni factoring o, in via gradata, l'applicazione di un tasso ultra legale;
11. accertare e dichiarare non dovuti gli interessi compensativi, o, in via gradata, l'applicazione di un tasso ultra legale.
Per l'effetto di una o più domande formulate, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo Telematico opposto perché infondato, ingiusto o illegittimo, ovvero, in subordine, rideterminare gli importi eventualmente dovuti dall'appellante; condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite ed onorari, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A.”;
(4) Con vittoria di spese e compensi oltre oneri ed accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.”
Con riserva di dedurre, argomentare e replicare nel rispetto dei termini assegnati da Codesta A.G.. mediante comparsa conclusionale e memoria di replica.
per l'appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis,
I) in via preliminare, rigettare la richiesta di controparte di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;
II) nel merito, dichiarare inammissibile o comunque infondato, con conseguente rigetto, l'appello proposto da Parte_1
5 rigettando e dichiarando inammissibili tutte le domande ivi proposte, con integrale conferma della sentenza impugnata;
III) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa
per la terza intervenuta:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
I) in via preliminare, rigettare la richiesta di controparte di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;
II) nel merito, dichiarare inammissibile o comunque infondato, con conseguente rigetto, l'appello proposto da Parte_1
rigettando e dichiarando inammissibili tutte le domande ivi proposte, con integrale conferma della sentenza impugnata, a valere quale titolo esecutivo in favore della cessionaria del credito;
Controparte_4
III) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE si opponeva al decreto n. 2309/2020, con cui il Parte_1
Tribunale di Venezia le ingiungeva di pagare a la somma Controparte_2
di Euro 299.487,10, oltre interessi e spese del procedimento: debito scaturito da contratto di factoring concluso il 20 novembre 2017.
Tale contratto prevedeva la cessione pro solvendo alla banca di tutti i crediti di verso ER s.p.a. Parte_1
Il 3 settembre 2018 accordava “a revoca”, a favore della CP_2 CP_2
cliente, un “plafond pro soluto” di Euro 140.000, sempre relativamente al debitore ceduto ER s.p.a.
Nell'aprile 2019, ER s.p.a. sospendeva i pagamenti e nel mese successivo presentava domanda di concordato preventivo.
6 Nell'agosto 2019, chiedeva a Controparte_2 Parte_1
documentazione (scritture contabili da cui si ricavasse l'elenco di tutte le fatture emesse dal 30 aprile 2018 nei confronti della debitrice ceduta) per appurare se tutti i crediti nei confronti di ER s.p.a. le fossero stati ceduti, come previsto dal contratto. La richiesta, ripetuta nel marzo 2020, rimaneva inevasa, e la banca il 10 luglio 2020 dichiarava la decadenza della cliente dalla “copertura pro soluto”, recedeva dal contratto di factoring e chiedeva il pagamento del debito complessivo.
L'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda, la nullità di clausole contrattuali, la mancanza di prova del credito vantato da controparte, la mancanza di presupposti per il recesso dal contratto,
l'inadempimento del cessionario, la decadenza della banca dalla garanzia ai sensi del 2° co. dell'art. 1267 c.c., l'addebito di commissioni illegittime e d'interessi ultralegali. chiedeva che fosse: - dichiarata Parte_1
l'indeterminatezza della domanda formulata in sede monitoria;
- dichiarato non provato il credito “per omessa allegazione della documentazione comprovante le risultanze dell'estratto conto bancario, ed in particolare: gli importi erogati da;
le somme che l'opposta CP_2
ha incassato dal debitore ER S.p.A; le fatture relative ai singoli crediti ceduti, con l'indicazione del numero identificativo, degli importi e delle scadenze”; - dichiarato “non provato il credito ai sensi degli articoli
633 e ss. c.p.c., per la mancata allegazione dell'accordo “maturity”, da cui discenderebbe il riaddebito delle somme in capo all'opponente”; - dichiarata la nullità della clausola vessatoria “contenuta nel combinato disposto degli articoli 8.3 e 15 del contratto di factoring, perché priva di specifica approvazione scritta e/o comunque per indeterminatezza dell'oggetto”; - dichiarata la corretta e la diligente esecuzione del contratto di factoring da parte dell'opponente e l'ingiustificata revoca
7 “della garanzia di insolvenza del debitore” concessa da - CP_2
dichiarata la nullità della “clausola vessatoria prevista dall'articolo 3.2 dell'Allegato A al contratto di factoring, perché contrastante con una norma inderogabile di legge e/o comunque perché priva di specifica sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.”; - dichiarata la cessazione “della garanzia di insolvenza”; - dichiarato il comportamento sleale di nell'esecuzione del contratto, comunque non CP_2
improntato ai canoni di buona fede contrattuale, per avere omesso di informare correttamente circa il pericolo di Parte_1
insolvenza del debitore ceduto, prima della maturazione di ulteriori crediti nei confronti di ER s.p.a.; - liquidato il risarcimento del danno subito dall'opponente, nella misura corrispondente all'eventuale credito accertato in favore di parte opposta;
- dichiarato “nullo ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità della cedente ex art. 1267 c.p.c. e, conseguentemente, non dovuti gli importi addebitati in violazione delle norme di legge”; - dichiarate non dovute le somme addebitate a titolo di commissioni factoring, gli interessi compensativi e ultralegali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
Con sentenza n. 1821/2023, depositata il 20 ottobre 2023, il Tribunale di
Venezia rigettava l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali.
Il Tribunale, escluso che il contratto-quadro di factoring contenesse clausole vessatorie non specificatamente approvate, riteneva che la documentazione bancaria esibita dalla banca provasse il credito nell'an e nel quantum. Giudicava legittimo il recesso dalla banca e la risoluzione della clausola pro soluto relativa al plafond di Euro 140.000, in quanto non aveva fornito la documentazione richiesta Parte_1
dal factor. Escludeva che la banca si fosse comportata in modo sleale o
8 avesse taciuto informazioni relative alla debitrice ceduta e alla procedura di concordato (in proposito, il Tribunale così motivava: “Dagli elementi emersi in corso di causa non sussistono, tuttavia, i presupposti per riconoscere l'imputato comportamento sleale da parte di CP_2
Invero, non risulta provato che fosse a conoscenza dello stato CP_2
di sofferenza finanziaria in cui versava ER s.p.a., preventivamente alla stipula del contratto di factoring. L'opponente ha sostenuto che tra la debitrice e intercorressero stabili rapporti di natura CP_2
finanziaria, ma la circostanza è rimasta sfornita di prova, se si assume che ciò debba essere desunto dall'esistenza di plurimi rapporti di anticipazioni di crediti intercorrenti tra suoi fornitori e La CP_2
circostanza, infatti, non smentita dall'opposta (vedasi anche doc. 7 di parte opposta dal quale risultano una pluralità di cessioni di crediti in favore di da parte di fornitori di ER), non costituisce in sé CP_2
prova della conoscenza della situazione di difficoltà finanziaria di
ER da parte della nè dell'esistenza di stabili rapporti CP_2
finanziari tra le parti. La circostanza delle difficoltà finanziarie della debitrice, piuttosto, risultava essere a conoscenza della stessa
[...]
precedentemente alla stipula del contratto di factoring Parte_1
(20.11.2017), come risulta da una comunicazione mail risalente al
9.10.2017 (doc. 5 di parte opponente), dalla quale emerge che ER fosse morosa nel pagamento di numerose fatture nei confronti di Pt_1
la quale manifestava in quella sede preoccupazione circa la
[...]
possibilità di ER di pagare lo scaduto. Le circostanze dedotte non provano, pertanto, che abbia tenuto un comportamento sleale CP_2
nell'esecuzione del contratto di factoring. Infine, si considerino anche le eccepite contestazioni in merito al comportamento sleale, sollevate da parte opponente con riferimento ad un preteso difetto di informativa da parte della circa i rapporti con la procedura concorsuale, con la CP_2
9 consequenziale asserita difficoltà da parte della cedente ad esercitare in proprio le facoltà connesse alla titolarità del credito. Si osserva al riguardo che tali censure non appaiono rilevanti rispetto alla contestazione sollevata, in quanto la persistente titolarità del credito in capo alla nella procedura esecutiva non potrebbe pregiudicare in CP_2
alcun modo il cedente, posto che ogni eventuale riparto in sede concorsuale verrebbe imputato a credito del cedente, andando pertanto a ridurre l'esposizione nei confronti della ”). CP_2
Con atto di citazione notificato il 24 ottobre 2023, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1)
[...]
il giudice avrebbe dovuto dichiarata la domanda di Controparte_2
improcedibile, perché non era stata promosso nel termine di legge il procedimento di mediazione;
2) diversamente da quanto affermato dal
Tribunale, le clausole 8.3 e 8.1. del contratto-quadro di factoring erano nulle, poiché non appositamente approvate per iscritto, con conseguente inoperatività della clausola 15 che richiamava le precedenti;
3) il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 1267, 2° co., c.c., anziché ritenerlo inapplicabile sull'errato presupposto che le cessioni non fossero solutorie;
4) si era comportata in modo sleale, poiché era a Controparte_2
conoscenza della “situazione patrimoniale del debitore ceduto”; 5)
[...]
era stata inadempiente, perché aveva comunicato con ritardo “i CP_2
rapporti con la procedura concorsuale” di ER s.p.a.; 6) il giudice avrebbe dovuto accertare che le commissioni pro soluto addebitate dalla banca erano illegittime, poiché non corrispondevano ad alcun servizio.
L'appellante riproponeva le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado e chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo che Controparte_2
l'appello fosse dichiarato inammissibili o comunque rigettato.
10 L'appellata affermava che: - l'eccezione d'improcedibilità della domanda era stata sollevata non alla prima udienza, ma con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., sicché la convenuta era decaduta dal relativa diritto: in ogni caso, il giudice aveva fissato il termine con ordinanza del 14 maggio 2022
e il procedimento di mediazione era stato avviato già il 18 maggio 2022; - la clausola 8.3 del contratto di factoring era stata specificatamente approvata per iscritto e comunque la risoluzione del plafond pro soluto era dipesa dall'applicazione della clausola 15, appositamente approvata;
- si era tempestivamente attivata per ottenere il pagamenti Controparte_2
dei crediti;
- non aveva tenuto un comportamento sleale e Controparte_2
non aveva taciuto informazioni a controparte;
- le commissioni pro soluto erano dovute e avevano una funzione sanzionatoria del comportamento tenuto dalla cedente.
Interveniva nel processo affermandosi cessionaria del Controparte_4
credito di (acquistato pro soluto il 31 luglio 2024), e Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
.
[...]
Con ordinanza del 14 marzo 2024, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, la Corte assegnava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita da trattazione scritta.
0. Preliminarmente, si rileva che non vi è prova che Controparte_4
abbia acquistato il credito di nei confronti di Controparte_2 [...]
poiché l'estratto della Gazzetta Ufficiale depositato al Parte_1
momento dell'intervento in giudizio rinvia, per l'individuazione dei rapporti ceduti, ad allegati che non sono stati esibiti in causa. Non possono poi considerarsi, in quanto tardivamente prodotti in violazione del diritto di difesa di controparte, impossibilitata a contraddire, i documenti
11 depositati da con la memoria di replica depositata il 25 Controparte_4
giugno 2025 (proposta di contratto di cessione e accettazione).
Il difetto della prova della cessione non preclude la decisione della controversia, in quanto è rimasta in causa. Controparte_2
00. Occorre rilevare che la sentenza n. 1821/2023, pronunciata dal
Tribunale di Venezia, è divenuta definitiva su tutte le statuizioni che non sono state oggetto di specifici motivi d'impugnazione.
In particolare, è divenuto definitivo l'accertamento, compiuto sulla base della documentazione esibita in giudizio dall'opposta (pag. 13 della sentenza), dell'ammontare del debito dell'opponente nei confronti della banca (fermo rimanendo che nell'an è ancora controversa la debenza delle commissioni applicate, oggetto di motivo d'impugnazione) e della legittimità degli interessi addebitati, avendo il Tribunale respinto la relativa eccezione dell'opponente, giudicandola generica. E' ugualmente divenuto definitivo il rigetto dell'eccezione d'indeterminatezza della domanda e l'accertamento dell'inadempimento di Parte_1
[...]
E' perciò inammissibile la riproposizione delle conclusioni rassegnate davanti al Tribunale di Venezia, in assenza di motivi specifici d'impugnazione della sentenza che le ha rigettate.
L'appello, relativamente ai motivi formulati, è invece ammissibile (con eccezione dei generici motivi d'impugnazione quarto e quinto, di cui si dirà in seguito), in quanto soddisfa i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ma non può essere accolto per le seguenti ragioni.
1. Il primo motivo d'impugnazione di Parte_1
è manifestamente infondato.
[...]
L'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di con conseguente Controparte_2
12 revoca del decreto ingiuntivo, poiché la procedura di mediazione era stata
“tardivamente attivata”.
Premesso che il mancato esperimento della mediazione può essere eccepito anche con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., in quanto appendice della prima udienza di comparizione, il Tribunale di Venezia ha esattamente ritenuto che, fintanto che il giudice, su eccezione dell'opponente o a seguito di rilievo d'ufficio, non abbia assegnato all'opposto il termine per la promozione della mediazione, l'“inattività” dell'attore sostanziale non ha conseguenze sul processo.
Con ordinanza del 14 maggio 2022 il giudice assegnava il termine di giorni quindici per esperire la procedura di mediazione, e tale termine veniva rispettato da La mediazione si è svolta con esito Controparte_2
negativo.
Non vi è stata alcuna violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, il quale non impone all'opposto di richiedere una rimessione in termini (come sostiene l'appellante), ma esclusivamente di promuovere la procedura di mediazione nel termine fissato dal giudice. Il fatto che il giudice abbia provveduto solo con ordinanza 14-16 marzo 2022 a fissare il termine perentorio per l'esperimento della mediazione non si ripercuote sulla procedibilità del giudizio.
E' perciò superfluo ricordare che, se anche fosse stata avviata tardivamente (il che non è avvenuto nel caso di specie, dovendosi per l'appunto considerare il termine fissato dal giudice e non il termine, non contemplato dalla legge, di quindici giorni da quanto l'eccezione è stata sollevata), non vi sarebbe improcedibilità del giudizio, in quanto la procedura si è conclusa prima dell'udienza successiva, tenutasi il 27 aprile
2023 (v. Cass. civ. 13 dicembre 2024, n. 32454: “la circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo
13 anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo”).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, Parte_1
lamenta il rigetto dell'eccezione di nullità della clausola 8.3
[...]
del contratto di factoring.
L'appellante non censura specificatamente l'accertamento secondo cui fu inadempiente all'obbligo di collaborazione con il factor, ma sostiene che non sarebbe tornata ad esistenza la garanzia dell'adempimento del debitore ceduto. Secondo l'appellante, gli artt.
8.3 e 8.1. erano nulli, poiché non appositamente approvati per iscritto, sebbene richiamati dall'art. 15, che conteneva clausola vessatoria. Conseguentemente, la previsione dell'art. 15 non avrebbe potuto operare.
Il Tribunale di Venezia ha così motivato la decisione: “È circostanza pacifica, emergente dall'esame del contratto di factoring, che la revoca del plafond pro soluto è stata disposta in applicazione dell'art. 15, il quale prevede, appunto, la decadenza dal plafond pro soluto con consequenziale trasferimento in capo al fornitore della garanzia della solvenza del debitore in caso di inadempimento da parte del fornitore ad alcuni obblighi indicati specificamente, tra cui quelli di cui all'art. 8 del medesimo contratto intitolato “collaborazione”. L'art. 15 risulta approvato specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. in calce al contratto (doc. 3 parte opponente). Non v'è ragione di opinare, pertanto, che la specifica approvazione dell'art. 15, quale clausola vessatoria, in
14 quanto contenente il richiamo espresso agli obblighi di collaborazione di cui all'art. 8, non soddisfi il requisito della specifica sottoscrizione con riferimento all'applicazione del combinato disposto degli artt. 15 e 8.3 invocato da parte opponente. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la disposizione sancita dall'art. 8.3 “a semplice richiesta del factor il fornitore dovrà fornire a proprie spese copie di estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring”, non può ritenersi ex se vessatoria essendo da considerare
l'obbligo di collaborazione in questione immanente all'esecuzione del contratto di factoring, nel quale la verifica della documentazione contabile del cedente da parte del factor assume carattere essenziale alla corretta esecuzione del rapporto. Si consideri, infatti, che l'assunzione del rischio da parte della della solvenza del debitore con la CP_2
concessione del plafond pro soluto è equilibrata nel rapporto con la cedente dalla previsione contrattuale di cui all'art. 12.4 che prevede
l'obbligo inderogabile del fornitore di cedere e segnalare tutti i crediti vantati nei confronti del debitore”.
Tale motivazione è condivisibile.
L'art. 15 “Riassunzione del rischio in capo al fornitore” delle condizioni economiche del rapporto di factoring disponeva che “il plafond pro soluto concesso su un determinato singolo debitore ceduto si intenderà automaticamente decaduto e pertanto privo di effetto, intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al fornitore la garanzia di solvenza del debitore relativamente a tutti i crediti in essere sul relativo debitore, qualora il fornitore si renda inadempiente anche solo ad uno degli obblighi indicati nei seguenti articoli del presente contratto [..]”. Tra gli articoli richiamati c'è l'art. 8, che prevedeva: “il fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il factor fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei debitori ceduti [..]”, “A semplice
15 richiesta del factor il fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrive ogni documenti che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale e stragiudiziale”.
Diversamente da quanto sostiene l'appellata, il punto 3 della clausola 8
(che declina l'obbligo di consegna della documentazione a richiesta del factor, nella specie rimasto inadempiuto) non è stato approvato con doppia sottoscrizione (posta dalla cliente relativamente alle clausole 8.2. -
8.4. e quindi senza chiara e inequivoca menzione della clausola 8.3., osservandovi peraltro che la descrizione delle clausole 8.2. - 8.4.
[Inopponibilità al cessionario di ogni eccezione relativa al rapporto tra cessionario e debitore ceduto…] è incongrua con l'obbligo di collaborazione indicato alla clausola 8).
Deve tuttavia escludersi che tale obbligo di collaborazione fosse vessatorio. Inoltre, esso sarebbe stato sussistente anche in mancanza di espressa previsione contrattuale, in quanto espressione del generale dovere di adoperarsi per preservare l'utilità che la controparte può trarre dal contratto: dovere di collaborazione che discende dall'art. 1375 c.c. e dal principio di valenza costituzione di solidarietà sociale.
Il Tribunale ha esattamente rilevato che la clausola 15 delle condizioni economiche del rapporto di factoring era stata appositamente approvata per iscritto, con ciò rimanendo superfluo interrogarsi se fosse o meno vessatoria (il giudice non l'ha dichiarata tale, come parrebbe sostenere l'appellante).
La tesi di secondo cui anche la clausola 8 Parte_1
doveva essere appositamente approvata, in quanto richiamata dalla clausola 15, non può essere accolta, poiché la clausola n. 8, nel prescrivere
16 un obbligo di collaborazione con il factoring, non si presentava come vessatoria. La conclusione non muta per il fatto che l'inadempimento di tale obbligo di collaborazione veniva assunto dalla clausola 15 come causa “di decadenza del plafond” (più precisamente, la clausola 15 contiene una clausola risolutiva espressa della pattuizione pro soluto accessoria al contratto di factoring). Quest'ultima, infatti, esplicitava le ipotesi d'inadempimento che avrebbero fatto venire meno la pattuizione pro soluto, sicché con la specifica sottoscrizione l'attenzione del contraente era posta sulle conseguenze che sarebbero derivate dall'inadempimento dell'obbligo di collaborazione. Per una piena consapevolezza delle conseguenze dell'inadempimento (la perdita del plafond pro soluto prevista dalla clausola 15), non vi era necessità di una specifica approvazione per iscritto anche della clausola che prevedeva detto obbligo.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, sostiene Parte_1
che il giudice avrebbe sbagliato a non applicare l'art. 1267 c.c., secondo cui la cessionaria può rivalersi sul cedente solo in caso di effettiva insolvenza del debitore ceduto, a seguito della dimostrazione di avere tempestivamente e infruttuosamente agito nei suoi confronti.
In proposito il Tribunale ha così motivato:
“Occorre adesso esaminare il motivo di opposizione relativo alla contestata violazione degli obblighi contrattuali da parte del factor ai fini dell'eccezione di cui all'art. 1267 II comma c.c. secondo cui “quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire istanze contro il debitore”. In sostanza, l'opponente contesta che la garanzia prestata dal cedente sarebbe condizionata alla circostanza che il cessionario intraprenda tempestivamente tutte le iniziative giudiziali e stragiudiziali
17 nei confronti del debitore ceduto per realizzare il credito, cosicché al fine di poter richiedere il rimborso delle somme anticipate al cedente, debba dimostrare la reale insolvenza del debitore ceduto e quindi escutere in primo luogo il debitore ceduto o comunque provare la inutilità delle azioni di recupero. La condizione non sarebbe stata soddisfatta nel caso di specie, in quanto la non avrebbe documentato le azioni CP_2
intraprese nei confronti del debitore anteriormente e successivamente alla dichiarata presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore, così determinando in applicazione dell'art. 1267 II comma c.c. la cessazione della garanzia.
La censura è infondata.
La Cassazione si è espressa sul tema dell'applicabilità dell'art. 1267 c.c. con riferimento al contratto di factoring in maniera dirimente, nel senso che in caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare
l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Con riferimento espresso alla disciplina del factoring contenuta nella L.
n. 52 del 1991, il cui art. 4 prevede, all'opposto della previsione codicistica, l'assunzione da parte del cedente dell'obbligo di garantire la solvenza del debitore, salvo che il cessionario non vi rinunci, ha affermato che “Nel contratto di factoring con prevalente causa di finanziamento l'effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del factor derivante dall'erogazione dell'anticipazione; funzione di garanzia che resterebbe, però, evidentemente compromessa ove si imponesse al factor
l'onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che
18 il credito derivante dall'anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il debitore ceduto” (Cassazione
10092/2020).
Dall'applicazione di tale interpretazione sulla deroga all'art. 1267 c.c. nella disciplina del factoring, discende l'infondatezza anche della censura relativa all'eccepita nullità della clausola di cui all'art. 3 dell'Allegato A al contratto di factoring, la quale prevede l'esonero del factor dall'osservanza del disposto di cui all'art. 1267 c.c. in quanto applicabile”.
L'appellante afferma che la cessione non aveva una funzione di garanzia
“(rispetto ad un asserito rapporto contrattuale originario, mai individuato né dall'opposta, né dal Giudicante)”, mentre “l'oggetto del rapporto è invece specificato nei punti a, b, c dell'articolo 1.1., ed attiene alla gestione ed alla riscossione dei crediti presenti e futuri ceduti dal fornitore, alla concessione della garanzia pro soluto, nonché alla valutazione dei potenziali clienti;
a conferma di quanto dedotto, è lo stesso factor a qualificare la cessione del credito con funzione solutoria, tanto nel ricorso monitorio, ove si fa riferimento ad una cessione di crediti con plafond pro soluto, quanto negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, ove, in ogni caso, si deduce che “l'applicazione dei principi ermeneutici (…) induce a ritenere il contratto nel suo impianto base come pro solvendo” (pag. 12 della comparsa conclusionale dell'opposta)”.
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
Si può discorre di cessione solutoria solo quando essa è compiuta per estinguere un precedente debito del cedente nei confronti del cessionario, mentre nel caso di specie debito e cessione erano contestuali: la CP_2
anticipava a quanto questa fatturava alla propria Parte_1
cliente e cedeva il relativo credito. Altrimenti Parte_1
19 detto, si trattava di operazione finanziaria, con cui la banca concedeva credito a a fronte della cessione dei suoi crediti Parte_1
verso ER s.p.a.
Ne consegue che non era onerata della preventiva Controparte_2
escussione della debitrice ceduta (escussione comunque tentata, dichiarando il credito nella procedura concorsuale), potendo senz'altro agire nei confronti della cedente, e ciò sia in relazione alle cessioni superiori al plafond di Euro 140.000, per le quali le cessioni erano pro solvendo, sia in relazione alle cessioni rientranti in detto plafond, in relazione alle quali la pattuizione del pro soluto era stata risolta per inadempimento della cedente.
Si osserva poi che non vi è stata alcuna negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore (art. 1267, 2° co.,
c.c.), atteso che ER s.p.a. cessava i pagamenti nei primi mesi del
2019 e nel maggio dello stesso anno presentava domanda di concordato preventivo. Il pagamento del debito fu sollecito alla debitrice e CP_2
prontamente intervenne nella procedura concorsuale, dichiarando
[...]
l'ammontare del proprio credito (circostanza espressamente riconosciuta dall'appellante a pag. 16 dell'atto di citazione in appello, in cui si legge:
“il factor si è introdotto nella procedura concorsuale quale unica titolare dei crediti corrispondenti alla predetta cifra, senza minimamente preavvisare i fornitori (certamente non l'appellante)”).
4. Non può essere accolto neppure il quarto motivo d'impugnazione, con cui lamenta il comportamento sleale di Parte_1 CP_2
, che sarebbe stata a conoscenza della “situazione patrimoniale del
[...]
debitore ceduto”.
Il motivo, per come formulato, è inammissibile, non accompagnandosi all'indicazione di quale sarebbe il pregiudizio sofferto da
[...]
CP_6
[. Anche se i crediti non fossero stati ceduti, vi sarebbe stato l'inadempimento di ER s.p.a.
Volendo poi ipotizzare che fosse stata a conoscenza delle CP_2 CP_2
difficoltà economiche di ER s.p.a., non per questo sarebbe stata tenuta a sospendere il rapporto di factoring, fintanto che la ceduta onorava i propri debiti e le richiedeva nuove Parte_1
anticipazioni.
Del resto, la stessa opponente, con l'originario atto di opposizione, si lamentò del recesso della banca dal rapporto (“il recesso di CP_2
dev'essere dichiarato comunque inefficace perché è indimostrata
l'importanza dell'inadempimento”: pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione).
Si è già detto che trascorsero poche settimane da quando ER s.p.a. si rese inadempiente (primi mesi del 2019) a quando presentò domanda di concordato (maggio 2019). Se anche avesse rifiutato le Controparte_2
ultime cessioni, le fatture sarebbero rimaste egualmente insolute, con la conseguenza che non avrebbe ricevuto né le anticipazioni Parte_1
(ora da restituire) né il pagamento del credito maturato nei confronti di
ER s.p.a.
Non si giustifica, pertanto, che non voglia Parte_1
restituire il denaro ricevuto da e cerchi di addossare su Controparte_2
quest'ultima le conseguenze dell'inadempimento di ER s.p.a.
Invero, come si evince dagli estratti conto dell'appellata, Parte_1
continuò a fatturare e a cedere i crediti alla banca, anche dopo che ER
s.p.a. presentò domanda di concordato preventivo (a conferma di ciò si legge ancora nell'atto di citazione in opposizione: “Ciò premesso, la controprova del fatto che banca fosse a conoscenza dell'elenco delle CP_2
fatture emesse da è contenuta persino Parte_1
nell'estratto conto allegato al ricorso monitorio, ove sono enumerati
21 crediti (derivanti da fatture) maturati sino alla data di risoluzione unilaterale del contratto di factoring (8 luglio 2020)”: pag. 13 dell'atto di citazione del 10 dicembre 2020).
Dunque, non può dolersi con Parte_1 Controparte_2
per il fatto di avere proseguito il rapporto con ER s.p.a. e di avere fatturato corrispettivi che non sono stati pagati, poiché ciò non è dipeso da informazioni “slealmente” taciute dal factor, bensì da una libera scelta commerciale della stessa Parte_1
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, Parte_1
afferma che sia stata inadempiente perché avrebbe Controparte_2
comunicato con ritardo “i rapporti con la procedura concorsuale”.
L'appellante non spiega cosa esattamente la banca le avrebbe dovuto comunicare, sicché il motivo è generico e perciò inammissibile. non ha mai dedotto di avere ignorato che Parte_1
era sottoposta a procedura di concordato, e del Parte_1
resto la deduzione non sarebbe stata verosimile.
Dopodiché l'appellante neppure spiega quale danno avrebbe subito dal fatto che del tutto legittimamente (poiché ancora titolare Controparte_2
dei crediti ceduti: la risoluzione ha riguardato solo la clausola pro soluto, non anche le cessioni), ha compiuto la dichiarazione di credito per Euro
542.007,53 (comprendente i crediti ceduti da e Parte_1
da altre aziende in rapporti con ER s.p.a.).
E' evidente che eventuali pagamenti ricevuti da ER s.p.a. in concordato, relativi a crediti ceduti da Parte_1
avrebbero ridotto l'esposizione debitoria di quest'ultima (analogamente, se pagasse tornerebbe nella Parte_1 Controparte_2
titolarità dei crediti e potrebbe richiedere al concordato i pagamenti previsti dal piano), sicché non è configurabile un pregiudizio dall'asserito difetto informativo.
22 6. Con l'ultimo d'impugnazione, sostiene che il Parte_1
giudice avrebbe dovuto accertare “l'illecito addebito delle commissioni pro soluto”. A tali commissioni non corrisponderebbe “alcun servizio erogato”, considerato che “la garanzia pro soluto” “è stata unilateralmente revocata con effetto ex tunc”.
Il Tribunale ha ritenuto che “avendo la revoca funzione sanzionatoria dell'inadempimento della cedente, non potrebbe determinare l'effetto consequenziale favorevole per il cedente dello storno delle commissioni applicate in vigenza del rapporto secondo le previsioni pattizie: si avrebbe il paradosso che le commissioni non sarebbero dovute proprio dove la Banca si è esposta maggiormente essendo il cliente inadempiente
(occorre evitare ipotesi di c.d. illeciti efficienti)”.
L'appellante contesta tale natura sanzionatoria delle commissioni, perché non troverebbe riscontro nel contratto.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento, poiché le commissioni erano state contrattualmente pattuite (v. condizioni economiche indicate nel documento di sintesi) in correlazione al rischio che la banca si assumeva acquistando pro soluto crediti di Parte_1
fino all'ammontare di Euro 140.000, ossia il rischio che
[...]
ER s.p.a. divenisse insolvente.
Il ritorno della garanzia della cedente non fa venire meno il diritto alla commissione addebitata durante lo svolgimento del rapporto, tanto più che la risoluzione dell'acquisto pro soluto è avvenuta dopo che il rischio si era già concretizzato, con l'inadempimento del debitore ceduto. In questo senso deve intendersi la motivazione del Tribunale, laddove evidenzia che il cedente non può trarre un vantaggio dal proprio inadempimento.
7. In conclusione, l'appello è interamente respinto con conferma dell'impugnata sentenza.
23 8. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo un compenso, per le fasi effettivamente svolte
(fase di studio e fase introduttiva, non avendo depositato Controparte_2
la comparsa conclusionale e la memoria di replica), secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra
Euro 260.001 ed Euro 520.000.
Le spese sono riconosciute esclusivamente a favore di e Controparte_2
non anche alla terza intervenuta, che non ha Controparte_4
dimostrato, nel presente giudizio, l'acquisto del credito controverso.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 2109/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei Parte_1
confronti di (appellata) e di (terza Controparte_2 Controparte_4
intervenuta), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le Controparte_2
spese processuali, che liquida in complessivi Euro 6.941,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 11 luglio 2025.
24 Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Roma (c.f. Parte_1
), in persona del procuratore speciale avv. P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Nicola Casamassima e domiciliata in Roma presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in Venezia Mestre (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona della procuratrice speciale dott.ssa difesa CP_3
dall'avv. Antonio Romei, domiciliata in Roma presso lo studio del difensore
(appellata)
e con l'intervento di
con sede in Brescia (c.f. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3
del vice presidente del consiglio di amministrazione dott. CP_5
difesa dall'avv. Renato Sardi, domiciliata in Brescia presso lo
[...]
studio del difensore
(terza intervenuta)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis,
(1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto di appello;
(2) in via principale e nel merito, disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Venezia e, conseguentemente, accogliere per i motivi enunciati l'appello interposto;
(3) per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1821/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023 e pronunciata dal Tribunale di Venezia nella causa n.
9222/2020 R.G., notificata via pec allo scrivente difensore in data 24 ottobre 2023, accogliere tutte le istanze e domande rassegnate nel
2 giudizio di primo grado, così come riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, che di seguito si riportano integralmente:
“preliminarmente, si insiste affinché venga dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, dovuta al mancato rispetto del termine perentorio per l'attivazione della procedura di media-conciliazione obbligatoria da parte dell'appellata, e, conseguentemente, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado:
1. accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda formulata in sede monitoria, ai sensi dell'art. 125 c.p.c.;
2. accertare e dichiarare non provato il credito ai sensi degli articoli 633
e ss. c.p.c., per omessa allegazione della documentazione comprovante le risultanze dell'estratto conto bancario;
3. accertare e dichiarare non provato il credito ai sensi degli articoli 633
e ss. c.p.c., per la mancata allegazione al ricorso monitorio dell'accordo
“maturity”, da cui discenderebbe il riaddebito delle somme in capo all'opponente;
4. accertare e dichiarare la nullità della clausola vessatoria contenuta nel combinato disposto degli articoli 8.3 e 15 del contratto di factoring, perché priva di specifica approvazione scritta e/o comunque per indeterminatezza dell'oggetto, e, conseguentemente, accertare e dichiarare illegittima e/o ingiustificata la revoca della garanzia di insolvenza del debitore ceduto concessa da;
CP_2
5. accertare e dichiarare la corretta e la diligente esecuzione del contratto di factoring da parte dell'appellante e/o, in subordine, non provato l'inadempimento e/o l'importanza di esso ai fini della risoluzione del contratto, e, conseguentemente, accertare e dichiarare illegittima e/o
3 ingiustificata la revoca della garanzia di insolvenza del debitore concessa da;
CP_2
in via subordinata, laddove fosse riconosciuta, in qualche misura, la riassunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo alla cedente
e/o una cessione del credito non assistita da garanzia pro soluto,
6. accertare preliminarmente la nullità della clausola vessatoria prevista dall'articolo 3.2 dell'Allegato A al contratto di factoring, perché contrastante con una norma inderogabile di legge e/o comunque perché priva di specifica sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.;
7. accertare e dichiarare la cessazione della garanzia di insolvenza eventualmente riconosciuta in capo alla cedente, per inadempimento dei doveri del cessionario ex art. 1 del contratto di factoring nonché ex art.
1267 II° comma del codice civile e, conseguentemente, accertare e dichiarare il rischio di insolvenza del debitore ceduto in capo all'appellata;
In via di estremo subordine, laddove fosse riconosciuto, in qualche misura, un credito in favore dell'appellata,
8. accertare e dichiarare il comportamento sleale di CP_2
nell'esecuzione del contratto e/o comunque non improntato ai canoni di buona fede contrattuale, per avere omesso di informare correttamente circa il pericolo di insolvenza del debitore Parte_1
ceduto, prima della maturazione di ulteriori crediti nei confronti di
ER S.p.A.; conseguentemente, in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare il risarcimento del danno subito dall'opponente, nella misura corrispondente all'eventuale credito accertato in favore di parte opposta, o in subordine, nella minor misura che sarà ritenuta dal
Giudicante, da opporre in compensazione;
4
9. accertare e dichiarare nullo ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità della cedente ex art. 1267 c.p.c. e, conseguentemente, non dovuti gli importi addebitati in violazione delle norme di legge;
10. accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a titolo di commissioni factoring o, in via gradata, l'applicazione di un tasso ultra legale;
11. accertare e dichiarare non dovuti gli interessi compensativi, o, in via gradata, l'applicazione di un tasso ultra legale.
Per l'effetto di una o più domande formulate, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo Telematico opposto perché infondato, ingiusto o illegittimo, ovvero, in subordine, rideterminare gli importi eventualmente dovuti dall'appellante; condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite ed onorari, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A.”;
(4) Con vittoria di spese e compensi oltre oneri ed accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.”
Con riserva di dedurre, argomentare e replicare nel rispetto dei termini assegnati da Codesta A.G.. mediante comparsa conclusionale e memoria di replica.
per l'appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis,
I) in via preliminare, rigettare la richiesta di controparte di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;
II) nel merito, dichiarare inammissibile o comunque infondato, con conseguente rigetto, l'appello proposto da Parte_1
5 rigettando e dichiarando inammissibili tutte le domande ivi proposte, con integrale conferma della sentenza impugnata;
III) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa
per la terza intervenuta:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
I) in via preliminare, rigettare la richiesta di controparte di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;
II) nel merito, dichiarare inammissibile o comunque infondato, con conseguente rigetto, l'appello proposto da Parte_1
rigettando e dichiarando inammissibili tutte le domande ivi proposte, con integrale conferma della sentenza impugnata, a valere quale titolo esecutivo in favore della cessionaria del credito;
Controparte_4
III) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE si opponeva al decreto n. 2309/2020, con cui il Parte_1
Tribunale di Venezia le ingiungeva di pagare a la somma Controparte_2
di Euro 299.487,10, oltre interessi e spese del procedimento: debito scaturito da contratto di factoring concluso il 20 novembre 2017.
Tale contratto prevedeva la cessione pro solvendo alla banca di tutti i crediti di verso ER s.p.a. Parte_1
Il 3 settembre 2018 accordava “a revoca”, a favore della CP_2 CP_2
cliente, un “plafond pro soluto” di Euro 140.000, sempre relativamente al debitore ceduto ER s.p.a.
Nell'aprile 2019, ER s.p.a. sospendeva i pagamenti e nel mese successivo presentava domanda di concordato preventivo.
6 Nell'agosto 2019, chiedeva a Controparte_2 Parte_1
documentazione (scritture contabili da cui si ricavasse l'elenco di tutte le fatture emesse dal 30 aprile 2018 nei confronti della debitrice ceduta) per appurare se tutti i crediti nei confronti di ER s.p.a. le fossero stati ceduti, come previsto dal contratto. La richiesta, ripetuta nel marzo 2020, rimaneva inevasa, e la banca il 10 luglio 2020 dichiarava la decadenza della cliente dalla “copertura pro soluto”, recedeva dal contratto di factoring e chiedeva il pagamento del debito complessivo.
L'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda, la nullità di clausole contrattuali, la mancanza di prova del credito vantato da controparte, la mancanza di presupposti per il recesso dal contratto,
l'inadempimento del cessionario, la decadenza della banca dalla garanzia ai sensi del 2° co. dell'art. 1267 c.c., l'addebito di commissioni illegittime e d'interessi ultralegali. chiedeva che fosse: - dichiarata Parte_1
l'indeterminatezza della domanda formulata in sede monitoria;
- dichiarato non provato il credito “per omessa allegazione della documentazione comprovante le risultanze dell'estratto conto bancario, ed in particolare: gli importi erogati da;
le somme che l'opposta CP_2
ha incassato dal debitore ER S.p.A; le fatture relative ai singoli crediti ceduti, con l'indicazione del numero identificativo, degli importi e delle scadenze”; - dichiarato “non provato il credito ai sensi degli articoli
633 e ss. c.p.c., per la mancata allegazione dell'accordo “maturity”, da cui discenderebbe il riaddebito delle somme in capo all'opponente”; - dichiarata la nullità della clausola vessatoria “contenuta nel combinato disposto degli articoli 8.3 e 15 del contratto di factoring, perché priva di specifica approvazione scritta e/o comunque per indeterminatezza dell'oggetto”; - dichiarata la corretta e la diligente esecuzione del contratto di factoring da parte dell'opponente e l'ingiustificata revoca
7 “della garanzia di insolvenza del debitore” concessa da - CP_2
dichiarata la nullità della “clausola vessatoria prevista dall'articolo 3.2 dell'Allegato A al contratto di factoring, perché contrastante con una norma inderogabile di legge e/o comunque perché priva di specifica sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.”; - dichiarata la cessazione “della garanzia di insolvenza”; - dichiarato il comportamento sleale di nell'esecuzione del contratto, comunque non CP_2
improntato ai canoni di buona fede contrattuale, per avere omesso di informare correttamente circa il pericolo di Parte_1
insolvenza del debitore ceduto, prima della maturazione di ulteriori crediti nei confronti di ER s.p.a.; - liquidato il risarcimento del danno subito dall'opponente, nella misura corrispondente all'eventuale credito accertato in favore di parte opposta;
- dichiarato “nullo ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità della cedente ex art. 1267 c.p.c. e, conseguentemente, non dovuti gli importi addebitati in violazione delle norme di legge”; - dichiarate non dovute le somme addebitate a titolo di commissioni factoring, gli interessi compensativi e ultralegali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
Con sentenza n. 1821/2023, depositata il 20 ottobre 2023, il Tribunale di
Venezia rigettava l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali.
Il Tribunale, escluso che il contratto-quadro di factoring contenesse clausole vessatorie non specificatamente approvate, riteneva che la documentazione bancaria esibita dalla banca provasse il credito nell'an e nel quantum. Giudicava legittimo il recesso dalla banca e la risoluzione della clausola pro soluto relativa al plafond di Euro 140.000, in quanto non aveva fornito la documentazione richiesta Parte_1
dal factor. Escludeva che la banca si fosse comportata in modo sleale o
8 avesse taciuto informazioni relative alla debitrice ceduta e alla procedura di concordato (in proposito, il Tribunale così motivava: “Dagli elementi emersi in corso di causa non sussistono, tuttavia, i presupposti per riconoscere l'imputato comportamento sleale da parte di CP_2
Invero, non risulta provato che fosse a conoscenza dello stato CP_2
di sofferenza finanziaria in cui versava ER s.p.a., preventivamente alla stipula del contratto di factoring. L'opponente ha sostenuto che tra la debitrice e intercorressero stabili rapporti di natura CP_2
finanziaria, ma la circostanza è rimasta sfornita di prova, se si assume che ciò debba essere desunto dall'esistenza di plurimi rapporti di anticipazioni di crediti intercorrenti tra suoi fornitori e La CP_2
circostanza, infatti, non smentita dall'opposta (vedasi anche doc. 7 di parte opposta dal quale risultano una pluralità di cessioni di crediti in favore di da parte di fornitori di ER), non costituisce in sé CP_2
prova della conoscenza della situazione di difficoltà finanziaria di
ER da parte della nè dell'esistenza di stabili rapporti CP_2
finanziari tra le parti. La circostanza delle difficoltà finanziarie della debitrice, piuttosto, risultava essere a conoscenza della stessa
[...]
precedentemente alla stipula del contratto di factoring Parte_1
(20.11.2017), come risulta da una comunicazione mail risalente al
9.10.2017 (doc. 5 di parte opponente), dalla quale emerge che ER fosse morosa nel pagamento di numerose fatture nei confronti di Pt_1
la quale manifestava in quella sede preoccupazione circa la
[...]
possibilità di ER di pagare lo scaduto. Le circostanze dedotte non provano, pertanto, che abbia tenuto un comportamento sleale CP_2
nell'esecuzione del contratto di factoring. Infine, si considerino anche le eccepite contestazioni in merito al comportamento sleale, sollevate da parte opponente con riferimento ad un preteso difetto di informativa da parte della circa i rapporti con la procedura concorsuale, con la CP_2
9 consequenziale asserita difficoltà da parte della cedente ad esercitare in proprio le facoltà connesse alla titolarità del credito. Si osserva al riguardo che tali censure non appaiono rilevanti rispetto alla contestazione sollevata, in quanto la persistente titolarità del credito in capo alla nella procedura esecutiva non potrebbe pregiudicare in CP_2
alcun modo il cedente, posto che ogni eventuale riparto in sede concorsuale verrebbe imputato a credito del cedente, andando pertanto a ridurre l'esposizione nei confronti della ”). CP_2
Con atto di citazione notificato il 24 ottobre 2023, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1)
[...]
il giudice avrebbe dovuto dichiarata la domanda di Controparte_2
improcedibile, perché non era stata promosso nel termine di legge il procedimento di mediazione;
2) diversamente da quanto affermato dal
Tribunale, le clausole 8.3 e 8.1. del contratto-quadro di factoring erano nulle, poiché non appositamente approvate per iscritto, con conseguente inoperatività della clausola 15 che richiamava le precedenti;
3) il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 1267, 2° co., c.c., anziché ritenerlo inapplicabile sull'errato presupposto che le cessioni non fossero solutorie;
4) si era comportata in modo sleale, poiché era a Controparte_2
conoscenza della “situazione patrimoniale del debitore ceduto”; 5)
[...]
era stata inadempiente, perché aveva comunicato con ritardo “i CP_2
rapporti con la procedura concorsuale” di ER s.p.a.; 6) il giudice avrebbe dovuto accertare che le commissioni pro soluto addebitate dalla banca erano illegittime, poiché non corrispondevano ad alcun servizio.
L'appellante riproponeva le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado e chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo che Controparte_2
l'appello fosse dichiarato inammissibili o comunque rigettato.
10 L'appellata affermava che: - l'eccezione d'improcedibilità della domanda era stata sollevata non alla prima udienza, ma con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., sicché la convenuta era decaduta dal relativa diritto: in ogni caso, il giudice aveva fissato il termine con ordinanza del 14 maggio 2022
e il procedimento di mediazione era stato avviato già il 18 maggio 2022; - la clausola 8.3 del contratto di factoring era stata specificatamente approvata per iscritto e comunque la risoluzione del plafond pro soluto era dipesa dall'applicazione della clausola 15, appositamente approvata;
- si era tempestivamente attivata per ottenere il pagamenti Controparte_2
dei crediti;
- non aveva tenuto un comportamento sleale e Controparte_2
non aveva taciuto informazioni a controparte;
- le commissioni pro soluto erano dovute e avevano una funzione sanzionatoria del comportamento tenuto dalla cedente.
Interveniva nel processo affermandosi cessionaria del Controparte_4
credito di (acquistato pro soluto il 31 luglio 2024), e Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
.
[...]
Con ordinanza del 14 marzo 2024, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, la Corte assegnava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita da trattazione scritta.
0. Preliminarmente, si rileva che non vi è prova che Controparte_4
abbia acquistato il credito di nei confronti di Controparte_2 [...]
poiché l'estratto della Gazzetta Ufficiale depositato al Parte_1
momento dell'intervento in giudizio rinvia, per l'individuazione dei rapporti ceduti, ad allegati che non sono stati esibiti in causa. Non possono poi considerarsi, in quanto tardivamente prodotti in violazione del diritto di difesa di controparte, impossibilitata a contraddire, i documenti
11 depositati da con la memoria di replica depositata il 25 Controparte_4
giugno 2025 (proposta di contratto di cessione e accettazione).
Il difetto della prova della cessione non preclude la decisione della controversia, in quanto è rimasta in causa. Controparte_2
00. Occorre rilevare che la sentenza n. 1821/2023, pronunciata dal
Tribunale di Venezia, è divenuta definitiva su tutte le statuizioni che non sono state oggetto di specifici motivi d'impugnazione.
In particolare, è divenuto definitivo l'accertamento, compiuto sulla base della documentazione esibita in giudizio dall'opposta (pag. 13 della sentenza), dell'ammontare del debito dell'opponente nei confronti della banca (fermo rimanendo che nell'an è ancora controversa la debenza delle commissioni applicate, oggetto di motivo d'impugnazione) e della legittimità degli interessi addebitati, avendo il Tribunale respinto la relativa eccezione dell'opponente, giudicandola generica. E' ugualmente divenuto definitivo il rigetto dell'eccezione d'indeterminatezza della domanda e l'accertamento dell'inadempimento di Parte_1
[...]
E' perciò inammissibile la riproposizione delle conclusioni rassegnate davanti al Tribunale di Venezia, in assenza di motivi specifici d'impugnazione della sentenza che le ha rigettate.
L'appello, relativamente ai motivi formulati, è invece ammissibile (con eccezione dei generici motivi d'impugnazione quarto e quinto, di cui si dirà in seguito), in quanto soddisfa i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ma non può essere accolto per le seguenti ragioni.
1. Il primo motivo d'impugnazione di Parte_1
è manifestamente infondato.
[...]
L'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di con conseguente Controparte_2
12 revoca del decreto ingiuntivo, poiché la procedura di mediazione era stata
“tardivamente attivata”.
Premesso che il mancato esperimento della mediazione può essere eccepito anche con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., in quanto appendice della prima udienza di comparizione, il Tribunale di Venezia ha esattamente ritenuto che, fintanto che il giudice, su eccezione dell'opponente o a seguito di rilievo d'ufficio, non abbia assegnato all'opposto il termine per la promozione della mediazione, l'“inattività” dell'attore sostanziale non ha conseguenze sul processo.
Con ordinanza del 14 maggio 2022 il giudice assegnava il termine di giorni quindici per esperire la procedura di mediazione, e tale termine veniva rispettato da La mediazione si è svolta con esito Controparte_2
negativo.
Non vi è stata alcuna violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, il quale non impone all'opposto di richiedere una rimessione in termini (come sostiene l'appellante), ma esclusivamente di promuovere la procedura di mediazione nel termine fissato dal giudice. Il fatto che il giudice abbia provveduto solo con ordinanza 14-16 marzo 2022 a fissare il termine perentorio per l'esperimento della mediazione non si ripercuote sulla procedibilità del giudizio.
E' perciò superfluo ricordare che, se anche fosse stata avviata tardivamente (il che non è avvenuto nel caso di specie, dovendosi per l'appunto considerare il termine fissato dal giudice e non il termine, non contemplato dalla legge, di quindici giorni da quanto l'eccezione è stata sollevata), non vi sarebbe improcedibilità del giudizio, in quanto la procedura si è conclusa prima dell'udienza successiva, tenutasi il 27 aprile
2023 (v. Cass. civ. 13 dicembre 2024, n. 32454: “la circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo
13 anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo”).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, Parte_1
lamenta il rigetto dell'eccezione di nullità della clausola 8.3
[...]
del contratto di factoring.
L'appellante non censura specificatamente l'accertamento secondo cui fu inadempiente all'obbligo di collaborazione con il factor, ma sostiene che non sarebbe tornata ad esistenza la garanzia dell'adempimento del debitore ceduto. Secondo l'appellante, gli artt.
8.3 e 8.1. erano nulli, poiché non appositamente approvati per iscritto, sebbene richiamati dall'art. 15, che conteneva clausola vessatoria. Conseguentemente, la previsione dell'art. 15 non avrebbe potuto operare.
Il Tribunale di Venezia ha così motivato la decisione: “È circostanza pacifica, emergente dall'esame del contratto di factoring, che la revoca del plafond pro soluto è stata disposta in applicazione dell'art. 15, il quale prevede, appunto, la decadenza dal plafond pro soluto con consequenziale trasferimento in capo al fornitore della garanzia della solvenza del debitore in caso di inadempimento da parte del fornitore ad alcuni obblighi indicati specificamente, tra cui quelli di cui all'art. 8 del medesimo contratto intitolato “collaborazione”. L'art. 15 risulta approvato specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. in calce al contratto (doc. 3 parte opponente). Non v'è ragione di opinare, pertanto, che la specifica approvazione dell'art. 15, quale clausola vessatoria, in
14 quanto contenente il richiamo espresso agli obblighi di collaborazione di cui all'art. 8, non soddisfi il requisito della specifica sottoscrizione con riferimento all'applicazione del combinato disposto degli artt. 15 e 8.3 invocato da parte opponente. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la disposizione sancita dall'art. 8.3 “a semplice richiesta del factor il fornitore dovrà fornire a proprie spese copie di estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring”, non può ritenersi ex se vessatoria essendo da considerare
l'obbligo di collaborazione in questione immanente all'esecuzione del contratto di factoring, nel quale la verifica della documentazione contabile del cedente da parte del factor assume carattere essenziale alla corretta esecuzione del rapporto. Si consideri, infatti, che l'assunzione del rischio da parte della della solvenza del debitore con la CP_2
concessione del plafond pro soluto è equilibrata nel rapporto con la cedente dalla previsione contrattuale di cui all'art. 12.4 che prevede
l'obbligo inderogabile del fornitore di cedere e segnalare tutti i crediti vantati nei confronti del debitore”.
Tale motivazione è condivisibile.
L'art. 15 “Riassunzione del rischio in capo al fornitore” delle condizioni economiche del rapporto di factoring disponeva che “il plafond pro soluto concesso su un determinato singolo debitore ceduto si intenderà automaticamente decaduto e pertanto privo di effetto, intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al fornitore la garanzia di solvenza del debitore relativamente a tutti i crediti in essere sul relativo debitore, qualora il fornitore si renda inadempiente anche solo ad uno degli obblighi indicati nei seguenti articoli del presente contratto [..]”. Tra gli articoli richiamati c'è l'art. 8, che prevedeva: “il fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il factor fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei debitori ceduti [..]”, “A semplice
15 richiesta del factor il fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrive ogni documenti che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale e stragiudiziale”.
Diversamente da quanto sostiene l'appellata, il punto 3 della clausola 8
(che declina l'obbligo di consegna della documentazione a richiesta del factor, nella specie rimasto inadempiuto) non è stato approvato con doppia sottoscrizione (posta dalla cliente relativamente alle clausole 8.2. -
8.4. e quindi senza chiara e inequivoca menzione della clausola 8.3., osservandovi peraltro che la descrizione delle clausole 8.2. - 8.4.
[Inopponibilità al cessionario di ogni eccezione relativa al rapporto tra cessionario e debitore ceduto…] è incongrua con l'obbligo di collaborazione indicato alla clausola 8).
Deve tuttavia escludersi che tale obbligo di collaborazione fosse vessatorio. Inoltre, esso sarebbe stato sussistente anche in mancanza di espressa previsione contrattuale, in quanto espressione del generale dovere di adoperarsi per preservare l'utilità che la controparte può trarre dal contratto: dovere di collaborazione che discende dall'art. 1375 c.c. e dal principio di valenza costituzione di solidarietà sociale.
Il Tribunale ha esattamente rilevato che la clausola 15 delle condizioni economiche del rapporto di factoring era stata appositamente approvata per iscritto, con ciò rimanendo superfluo interrogarsi se fosse o meno vessatoria (il giudice non l'ha dichiarata tale, come parrebbe sostenere l'appellante).
La tesi di secondo cui anche la clausola 8 Parte_1
doveva essere appositamente approvata, in quanto richiamata dalla clausola 15, non può essere accolta, poiché la clausola n. 8, nel prescrivere
16 un obbligo di collaborazione con il factoring, non si presentava come vessatoria. La conclusione non muta per il fatto che l'inadempimento di tale obbligo di collaborazione veniva assunto dalla clausola 15 come causa “di decadenza del plafond” (più precisamente, la clausola 15 contiene una clausola risolutiva espressa della pattuizione pro soluto accessoria al contratto di factoring). Quest'ultima, infatti, esplicitava le ipotesi d'inadempimento che avrebbero fatto venire meno la pattuizione pro soluto, sicché con la specifica sottoscrizione l'attenzione del contraente era posta sulle conseguenze che sarebbero derivate dall'inadempimento dell'obbligo di collaborazione. Per una piena consapevolezza delle conseguenze dell'inadempimento (la perdita del plafond pro soluto prevista dalla clausola 15), non vi era necessità di una specifica approvazione per iscritto anche della clausola che prevedeva detto obbligo.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, sostiene Parte_1
che il giudice avrebbe sbagliato a non applicare l'art. 1267 c.c., secondo cui la cessionaria può rivalersi sul cedente solo in caso di effettiva insolvenza del debitore ceduto, a seguito della dimostrazione di avere tempestivamente e infruttuosamente agito nei suoi confronti.
In proposito il Tribunale ha così motivato:
“Occorre adesso esaminare il motivo di opposizione relativo alla contestata violazione degli obblighi contrattuali da parte del factor ai fini dell'eccezione di cui all'art. 1267 II comma c.c. secondo cui “quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire istanze contro il debitore”. In sostanza, l'opponente contesta che la garanzia prestata dal cedente sarebbe condizionata alla circostanza che il cessionario intraprenda tempestivamente tutte le iniziative giudiziali e stragiudiziali
17 nei confronti del debitore ceduto per realizzare il credito, cosicché al fine di poter richiedere il rimborso delle somme anticipate al cedente, debba dimostrare la reale insolvenza del debitore ceduto e quindi escutere in primo luogo il debitore ceduto o comunque provare la inutilità delle azioni di recupero. La condizione non sarebbe stata soddisfatta nel caso di specie, in quanto la non avrebbe documentato le azioni CP_2
intraprese nei confronti del debitore anteriormente e successivamente alla dichiarata presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore, così determinando in applicazione dell'art. 1267 II comma c.c. la cessazione della garanzia.
La censura è infondata.
La Cassazione si è espressa sul tema dell'applicabilità dell'art. 1267 c.c. con riferimento al contratto di factoring in maniera dirimente, nel senso che in caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare
l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Con riferimento espresso alla disciplina del factoring contenuta nella L.
n. 52 del 1991, il cui art. 4 prevede, all'opposto della previsione codicistica, l'assunzione da parte del cedente dell'obbligo di garantire la solvenza del debitore, salvo che il cessionario non vi rinunci, ha affermato che “Nel contratto di factoring con prevalente causa di finanziamento l'effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del factor derivante dall'erogazione dell'anticipazione; funzione di garanzia che resterebbe, però, evidentemente compromessa ove si imponesse al factor
l'onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che
18 il credito derivante dall'anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il debitore ceduto” (Cassazione
10092/2020).
Dall'applicazione di tale interpretazione sulla deroga all'art. 1267 c.c. nella disciplina del factoring, discende l'infondatezza anche della censura relativa all'eccepita nullità della clausola di cui all'art. 3 dell'Allegato A al contratto di factoring, la quale prevede l'esonero del factor dall'osservanza del disposto di cui all'art. 1267 c.c. in quanto applicabile”.
L'appellante afferma che la cessione non aveva una funzione di garanzia
“(rispetto ad un asserito rapporto contrattuale originario, mai individuato né dall'opposta, né dal Giudicante)”, mentre “l'oggetto del rapporto è invece specificato nei punti a, b, c dell'articolo 1.1., ed attiene alla gestione ed alla riscossione dei crediti presenti e futuri ceduti dal fornitore, alla concessione della garanzia pro soluto, nonché alla valutazione dei potenziali clienti;
a conferma di quanto dedotto, è lo stesso factor a qualificare la cessione del credito con funzione solutoria, tanto nel ricorso monitorio, ove si fa riferimento ad una cessione di crediti con plafond pro soluto, quanto negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, ove, in ogni caso, si deduce che “l'applicazione dei principi ermeneutici (…) induce a ritenere il contratto nel suo impianto base come pro solvendo” (pag. 12 della comparsa conclusionale dell'opposta)”.
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
Si può discorre di cessione solutoria solo quando essa è compiuta per estinguere un precedente debito del cedente nei confronti del cessionario, mentre nel caso di specie debito e cessione erano contestuali: la CP_2
anticipava a quanto questa fatturava alla propria Parte_1
cliente e cedeva il relativo credito. Altrimenti Parte_1
19 detto, si trattava di operazione finanziaria, con cui la banca concedeva credito a a fronte della cessione dei suoi crediti Parte_1
verso ER s.p.a.
Ne consegue che non era onerata della preventiva Controparte_2
escussione della debitrice ceduta (escussione comunque tentata, dichiarando il credito nella procedura concorsuale), potendo senz'altro agire nei confronti della cedente, e ciò sia in relazione alle cessioni superiori al plafond di Euro 140.000, per le quali le cessioni erano pro solvendo, sia in relazione alle cessioni rientranti in detto plafond, in relazione alle quali la pattuizione del pro soluto era stata risolta per inadempimento della cedente.
Si osserva poi che non vi è stata alcuna negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore (art. 1267, 2° co.,
c.c.), atteso che ER s.p.a. cessava i pagamenti nei primi mesi del
2019 e nel maggio dello stesso anno presentava domanda di concordato preventivo. Il pagamento del debito fu sollecito alla debitrice e CP_2
prontamente intervenne nella procedura concorsuale, dichiarando
[...]
l'ammontare del proprio credito (circostanza espressamente riconosciuta dall'appellante a pag. 16 dell'atto di citazione in appello, in cui si legge:
“il factor si è introdotto nella procedura concorsuale quale unica titolare dei crediti corrispondenti alla predetta cifra, senza minimamente preavvisare i fornitori (certamente non l'appellante)”).
4. Non può essere accolto neppure il quarto motivo d'impugnazione, con cui lamenta il comportamento sleale di Parte_1 CP_2
, che sarebbe stata a conoscenza della “situazione patrimoniale del
[...]
debitore ceduto”.
Il motivo, per come formulato, è inammissibile, non accompagnandosi all'indicazione di quale sarebbe il pregiudizio sofferto da
[...]
CP_6
[. Anche se i crediti non fossero stati ceduti, vi sarebbe stato l'inadempimento di ER s.p.a.
Volendo poi ipotizzare che fosse stata a conoscenza delle CP_2 CP_2
difficoltà economiche di ER s.p.a., non per questo sarebbe stata tenuta a sospendere il rapporto di factoring, fintanto che la ceduta onorava i propri debiti e le richiedeva nuove Parte_1
anticipazioni.
Del resto, la stessa opponente, con l'originario atto di opposizione, si lamentò del recesso della banca dal rapporto (“il recesso di CP_2
dev'essere dichiarato comunque inefficace perché è indimostrata
l'importanza dell'inadempimento”: pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione).
Si è già detto che trascorsero poche settimane da quando ER s.p.a. si rese inadempiente (primi mesi del 2019) a quando presentò domanda di concordato (maggio 2019). Se anche avesse rifiutato le Controparte_2
ultime cessioni, le fatture sarebbero rimaste egualmente insolute, con la conseguenza che non avrebbe ricevuto né le anticipazioni Parte_1
(ora da restituire) né il pagamento del credito maturato nei confronti di
ER s.p.a.
Non si giustifica, pertanto, che non voglia Parte_1
restituire il denaro ricevuto da e cerchi di addossare su Controparte_2
quest'ultima le conseguenze dell'inadempimento di ER s.p.a.
Invero, come si evince dagli estratti conto dell'appellata, Parte_1
continuò a fatturare e a cedere i crediti alla banca, anche dopo che ER
s.p.a. presentò domanda di concordato preventivo (a conferma di ciò si legge ancora nell'atto di citazione in opposizione: “Ciò premesso, la controprova del fatto che banca fosse a conoscenza dell'elenco delle CP_2
fatture emesse da è contenuta persino Parte_1
nell'estratto conto allegato al ricorso monitorio, ove sono enumerati
21 crediti (derivanti da fatture) maturati sino alla data di risoluzione unilaterale del contratto di factoring (8 luglio 2020)”: pag. 13 dell'atto di citazione del 10 dicembre 2020).
Dunque, non può dolersi con Parte_1 Controparte_2
per il fatto di avere proseguito il rapporto con ER s.p.a. e di avere fatturato corrispettivi che non sono stati pagati, poiché ciò non è dipeso da informazioni “slealmente” taciute dal factor, bensì da una libera scelta commerciale della stessa Parte_1
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, Parte_1
afferma che sia stata inadempiente perché avrebbe Controparte_2
comunicato con ritardo “i rapporti con la procedura concorsuale”.
L'appellante non spiega cosa esattamente la banca le avrebbe dovuto comunicare, sicché il motivo è generico e perciò inammissibile. non ha mai dedotto di avere ignorato che Parte_1
era sottoposta a procedura di concordato, e del Parte_1
resto la deduzione non sarebbe stata verosimile.
Dopodiché l'appellante neppure spiega quale danno avrebbe subito dal fatto che del tutto legittimamente (poiché ancora titolare Controparte_2
dei crediti ceduti: la risoluzione ha riguardato solo la clausola pro soluto, non anche le cessioni), ha compiuto la dichiarazione di credito per Euro
542.007,53 (comprendente i crediti ceduti da e Parte_1
da altre aziende in rapporti con ER s.p.a.).
E' evidente che eventuali pagamenti ricevuti da ER s.p.a. in concordato, relativi a crediti ceduti da Parte_1
avrebbero ridotto l'esposizione debitoria di quest'ultima (analogamente, se pagasse tornerebbe nella Parte_1 Controparte_2
titolarità dei crediti e potrebbe richiedere al concordato i pagamenti previsti dal piano), sicché non è configurabile un pregiudizio dall'asserito difetto informativo.
22 6. Con l'ultimo d'impugnazione, sostiene che il Parte_1
giudice avrebbe dovuto accertare “l'illecito addebito delle commissioni pro soluto”. A tali commissioni non corrisponderebbe “alcun servizio erogato”, considerato che “la garanzia pro soluto” “è stata unilateralmente revocata con effetto ex tunc”.
Il Tribunale ha ritenuto che “avendo la revoca funzione sanzionatoria dell'inadempimento della cedente, non potrebbe determinare l'effetto consequenziale favorevole per il cedente dello storno delle commissioni applicate in vigenza del rapporto secondo le previsioni pattizie: si avrebbe il paradosso che le commissioni non sarebbero dovute proprio dove la Banca si è esposta maggiormente essendo il cliente inadempiente
(occorre evitare ipotesi di c.d. illeciti efficienti)”.
L'appellante contesta tale natura sanzionatoria delle commissioni, perché non troverebbe riscontro nel contratto.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento, poiché le commissioni erano state contrattualmente pattuite (v. condizioni economiche indicate nel documento di sintesi) in correlazione al rischio che la banca si assumeva acquistando pro soluto crediti di Parte_1
fino all'ammontare di Euro 140.000, ossia il rischio che
[...]
ER s.p.a. divenisse insolvente.
Il ritorno della garanzia della cedente non fa venire meno il diritto alla commissione addebitata durante lo svolgimento del rapporto, tanto più che la risoluzione dell'acquisto pro soluto è avvenuta dopo che il rischio si era già concretizzato, con l'inadempimento del debitore ceduto. In questo senso deve intendersi la motivazione del Tribunale, laddove evidenzia che il cedente non può trarre un vantaggio dal proprio inadempimento.
7. In conclusione, l'appello è interamente respinto con conferma dell'impugnata sentenza.
23 8. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo un compenso, per le fasi effettivamente svolte
(fase di studio e fase introduttiva, non avendo depositato Controparte_2
la comparsa conclusionale e la memoria di replica), secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra
Euro 260.001 ed Euro 520.000.
Le spese sono riconosciute esclusivamente a favore di e Controparte_2
non anche alla terza intervenuta, che non ha Controparte_4
dimostrato, nel presente giudizio, l'acquisto del credito controverso.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 2109/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei Parte_1
confronti di (appellata) e di (terza Controparte_2 Controparte_4
intervenuta), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le Controparte_2
spese processuali, che liquida in complessivi Euro 6.941,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 11 luglio 2025.
24 Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_1