Decreto cautelare 24 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
Sentenza 27 giugno 2024
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00687/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza - Dir. Centrale Affari Gen. e Politiche del Pers. Polizia di Stato, non costituita in giudizio.
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato Alvise Vergerio di Cesana.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
Considerato che le censure esposte nel gravame non paiono suscettibili di favorevole esame in quanto il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo di droga, sia pure consistente anche in un unico episodio accertato e per droghe non considerate ‘pesanti’, risulta congruamente motivato con riferimento all’episodio stesso e al suo evidente conflitto con i compiti che un appartenente alle Forze di Polizia è chiamato a svolgere;
ritenuto che possano essere compensate le spese della presente fase cautelare, sussistendo giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 684/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.