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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3268/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3268/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZI NI
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
ZI NI
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 09/10/2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
AN MA (LI) in data 3.9.2023 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 08/07/2016 la figlia e, in data 1.5.2022, il figlio Per_1
Per_2
Con provvedimento in data 12/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse dei minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di ROSIGNANO Parte_2
MARITTIMO di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN MA (LI) in data 3.9.2023 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 40 – parte 1 –
Anno 2023)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Residenze dei coniugi.
1.1 I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
1.2 La sig.ra lascerà la casa coniugale con entrambi i figli secondo Parte_2 gli accordi ed i tempi concordati con il sig. Parte_1
La sig.ra dichiara a tal fine di aver già reperito un immobile in Parte_2 comodato in AN MA via del Mulino a Vento 31 ove ella trasferirà la propria residenza e quella dei minori e dove inizierà ad abitare dalla data del deposito del presente ricorso a partire dalla quale, con il consenso dei coniugi, decorreranno gli effetti nel medesimo accordo contenuti.
La casa familiare di cui il sig. è comproprietario con il fratello, la Parte_1 sorella e la madre, rimarrà nella piena e libera disponibilità del medesimo con tutti gli arredi che vi si trovano ad eccezione degli effetti personali della sig.ra oltre ai di lei beni mobili che ha individuato e comunicato al Parte_2 marito, il quale ha dato il proprio consenso al loro ritiro.
2. Residenza e affidamento dei figli.
2.1 I figli e trasferiranno la propria residenza presso la nuova Per_1 Per_2 abitazione della madre che assumerà la qualifica di genitore collocatario.
2.2 I minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con previsione di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, per ciascuno dei genitori, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui i figli staranno con ciascuno di loro;
congiuntamente, in riferimento alle decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse, tra cui, quelle relative all'istruzione (ad es. scelta del tipo di studi, degli istituti scolastici, ecc.), all'educazione ed alla salute (es. cure mediche, terapie, ecc.).
3 2.3 I genitori si impegnano a mantenere uno spirito collaborativo e di reciproca informazione, nell'esclusivo interesse dei figli, in ordine a tutte le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'attività scolastica, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2.4 In considerazione del delicato periodo di crescita dei figli minori, che necessitano di entrambe le figure genitoriali, nell'ambito di un comune progetto educativo, i genitori si impegnano a comunicarsi costantemente e vicendevolmente ogni informazione od esigenza che li riguardi, mantenendo un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro;
2.5 I ricorrenti si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Si impegnano inoltre a mantenere e/o a non ostacolare il rapporto che i figli hanno con i parenti ed in generale con le rispettive famiglie;
3. Calendario di visita.
e sia nella fase antecedente al trasferimento dalla casa Per_1 Per_2 familiare sia in quello seguente, quando trasferiranno la loro residenza presso la nuova abitazione della madre, staranno con i genitori secondo un calendario di visita di tipo paritario come meglio illustrato nella seguente tabella: secondo un calendario di visita di tipo paritario come meglio illustrato nella seguente tabella:
Il genitore che avrà con sé i figli nel fine settimana dovrà accompagnare Per_1
a scuola ed il piccolo all'asilo il lunedì mattina ed il venerdì Per_2 Per_1 sarà prelevata all'uscita della scuola dal genitore affidatario che preleverà all'asilo anche il piccolo salvo diversi accordi. Per_2
I genitori in merito al calendario settimanale, in caso di necessità di natura personale o lavorativa, compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori, si riservano di concordare modalità e orari diversi da quelli sopra descritti.
COMPLEANNO DEI FIGLI: il pranzo con un genitore e la cena con l'altro anche se il compleanno cade in giorno di spettanza dell'altro genitore, salvo diverso accordo;
COMPLEANNO DEI GENITORI: e trascorreranno il giorno Per_1 Per_2 del compleanno dei genitori con i medesimi a pranzo o a cena, anche se il
4 compleanno cade in giorno di spettanza dell'altro genitore, salvo diverso accordo;
FESTIVITA': e trascorreranno con i genitori il giorno della Per_1 Per_2
Vigilia ad anni alterni, il giorno di Natale sempre ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la sera con il genitore con il quale non hanno pranzato, salvo diverso accordo;
Il giorno del 26.12, 31.12 e dell'01.01 ad anni alterni, il giorno di Pasqua il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni così come l'Epifania, salvo diverso accordo;
I genitori, di comune accordo, si riservano di concordare in caso di necessità modalità e orari diversi da quelli sopra descritti;
FERIE ESTIVE: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive. I ricorrenti entro il 15 giugno di ogni anno, si impegnano a comunicarsi per iscritto (tramite comunicazione e-mail,
w.app, sms, etc.) il periodo di ferie, il luogo, le date di partenza e di ritorno ed eventuali spostamenti non programmati che trascorreranno con i figli.
4. Regime spese ordinarie dei figli.
4.1 I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli e Per_1 quando i medesimi si troveranno presso le loro abitazioni e Per_2 provvederanno alla cura e a tutto quanto necessario per la loro crescita, educazione ed assistenza domestica.
4.2. Su accordo delle parti l'assegno unico familiare per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_2
5. Regime delle spese straordinarie
Le spese straordinarie di e faranno carico in ragione del 50% Per_1 Per_2 ai genitori.
Per quanto riguarda la specifica e le modalità di comunicazione tra i genitori delle spese straordinarie si pattuisce che ciascun genitore potrà sostenere
A) SENZA PREVENTIVO CONSENSO, le seguenti spese:
-spese SCOLASTICHE: mensa scolastica, corredo di inizio anno acquisto dei libri di testo, scuolabus, tasse scolastiche;
-spese MEDICO-SANITARIE URGENTI e relativo acquisto dei medicinali dietro prescrizione medica, acquisto medicinali dietro prescrizione del pediatra e/o medico curante;
-spese per la baby sitter;
B) PREVIO CONSENSO SCRITTO, le seguenti spese:
- spese attività SPORTIVE o RICREATIVE: costo del corso, attrezzatura/abbigliamento e quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento dell'attività;
- spese MEDICHE O SANITARIE non coperte dal SSN, nello specifico:
- visite specialistiche private - tra cui quelle per visite oculistiche, odontoiatriche e ortodontiche;
acquisto di occhiali da vista e apparecchio ai
5 denti;
per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private (spese mediche e di degenza); acquisto di medicinali dietro prescrizione medica;
spese protesiche di ogni altro tipo, spese per esami diagnostici, analisi mediche per visite e cure di psicoterapia;
- spese SCOLASTICHE, diverse da quelle previste sopra al punto A: tra cui, le spese per gite e viaggi di istruzione, ripetizioni, spese per rette di scuole private, spese di alloggio fuori sede, iscrizione università private, frequenza scuole formative, spese di preparazione esami di abilitazione o concorsi - quindi, acquisto di libri;
soggiorni all'estero, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
partecipazione ai centri estivi;
attività ludica di altro tipo;
- acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (mini-car, auto, motorino, moto, ecc.); acquisto di cellulare, computer ed altri dispositivi elettronici;
- spese di bollo e assicurazione dei mezzi di trasporto dei figli e di conseguimento di patente presso autoscuole pubbliche o private;
6. Modalità di rimborso spese straordinarie
In relazione alle spese da effettuarsi senza il preventivo consenso, di cui al punto A), il genitore che ha anticipato la spesa, ha diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro genitore, e comunque, entro quindici giorni, mediante esibizione (anche tramite comunicazione via sms, w.app, e-mail, ecc.) della relativa documentazione (attestazione/ricevuta), con pagamento da effettuarsi, salvo diverso accordo, tramite bonifico.
Circa le spese che richiedono il preventivo consenso scritto, di cui al punto B), si pattuisce espressamente che il genitore che dovrà affrontare la relativa spesa avanzerà richiesta scritta all'altro genitore (tramite comunicazione e-mail,
w.app, sms, ecc.), specificando l'importo di spesa previsto, anche tramite esibizione di eventuale preventivo, il quale potrà manifestare un motivato dissenso per iscritto all'altro, entro sette giorni dalla richiesta, in difetto, sarà inteso il consenso alla spesa, con obbligo di rimborso nei confronti del genitore che ha affrontato la spesa entro i sette giorni successivi decorrenti dalla scadenza del termine sopra detto, da effettuarsi tramite bonifico, salvo diverso accordo tra le parti;
Salva l'applicazione, per le altre spese straordinarie non comprese nell'elenco di cui al presente atto e per altri eventuali aspetti non espressamente concordati, delle Linee-guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017.
6. Questioni patrimoniali relative ai ricorrenti
6.1 I sig.ri e hanno concordemente diviso i beni mobili comuni Pt_1 Pt_2 contenuti nella ex casa familiare, con diritto della sig.ra di ritirare i Pt_2 propri effetti personali ed i beni mobili di sua proprietà al momento in cui lascerà la medesima.
6 6.2 i ricorrenti danno atto della propria indipendenza economica e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento personale.
6.3 i ricorrenti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso si ritengono soddisfatti l'uno nei confronti dell'altro e non hanno altro da pretendere a nessun titolo.
7. Consenso al rilascio del passaporto.
I genitori si concedono reciproca autorizzazione a recarsi all'estero con i figli per soli scopi turistici previo accordo con l'altro genitore, da prendersi di volta in volta con un preavviso di trenta giorni antecedente a data prevista per la partenza, si impegnano altresì a darsi reciprocamente tempestiva comunicazione mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti non programmati in altre località quando avranno con sé i minori.
I coniugi fin d'ora, rilasciano reciproco assenso affinché le competenti autorità concedano e/o rinnovino a ciascuno di essi, dietro esibizione di copia conforme del presente ricorso, il passaporto ed i relativi visti per l'estero e/o altro documento valido per l'espatrio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. n. 1185/67 modificata dall'art. 24 L. n. 3/20;
8. Spese legali.
Le spese di assistenza legale saranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3268/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZI NI
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
ZI NI
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 09/10/2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
AN MA (LI) in data 3.9.2023 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 08/07/2016 la figlia e, in data 1.5.2022, il figlio Per_1
Per_2
Con provvedimento in data 12/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse dei minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di ROSIGNANO Parte_2
MARITTIMO di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN MA (LI) in data 3.9.2023 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 40 – parte 1 –
Anno 2023)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Residenze dei coniugi.
1.1 I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
1.2 La sig.ra lascerà la casa coniugale con entrambi i figli secondo Parte_2 gli accordi ed i tempi concordati con il sig. Parte_1
La sig.ra dichiara a tal fine di aver già reperito un immobile in Parte_2 comodato in AN MA via del Mulino a Vento 31 ove ella trasferirà la propria residenza e quella dei minori e dove inizierà ad abitare dalla data del deposito del presente ricorso a partire dalla quale, con il consenso dei coniugi, decorreranno gli effetti nel medesimo accordo contenuti.
La casa familiare di cui il sig. è comproprietario con il fratello, la Parte_1 sorella e la madre, rimarrà nella piena e libera disponibilità del medesimo con tutti gli arredi che vi si trovano ad eccezione degli effetti personali della sig.ra oltre ai di lei beni mobili che ha individuato e comunicato al Parte_2 marito, il quale ha dato il proprio consenso al loro ritiro.
2. Residenza e affidamento dei figli.
2.1 I figli e trasferiranno la propria residenza presso la nuova Per_1 Per_2 abitazione della madre che assumerà la qualifica di genitore collocatario.
2.2 I minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con previsione di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, per ciascuno dei genitori, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui i figli staranno con ciascuno di loro;
congiuntamente, in riferimento alle decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse, tra cui, quelle relative all'istruzione (ad es. scelta del tipo di studi, degli istituti scolastici, ecc.), all'educazione ed alla salute (es. cure mediche, terapie, ecc.).
3 2.3 I genitori si impegnano a mantenere uno spirito collaborativo e di reciproca informazione, nell'esclusivo interesse dei figli, in ordine a tutte le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'attività scolastica, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2.4 In considerazione del delicato periodo di crescita dei figli minori, che necessitano di entrambe le figure genitoriali, nell'ambito di un comune progetto educativo, i genitori si impegnano a comunicarsi costantemente e vicendevolmente ogni informazione od esigenza che li riguardi, mantenendo un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro;
2.5 I ricorrenti si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Si impegnano inoltre a mantenere e/o a non ostacolare il rapporto che i figli hanno con i parenti ed in generale con le rispettive famiglie;
3. Calendario di visita.
e sia nella fase antecedente al trasferimento dalla casa Per_1 Per_2 familiare sia in quello seguente, quando trasferiranno la loro residenza presso la nuova abitazione della madre, staranno con i genitori secondo un calendario di visita di tipo paritario come meglio illustrato nella seguente tabella: secondo un calendario di visita di tipo paritario come meglio illustrato nella seguente tabella:
Il genitore che avrà con sé i figli nel fine settimana dovrà accompagnare Per_1
a scuola ed il piccolo all'asilo il lunedì mattina ed il venerdì Per_2 Per_1 sarà prelevata all'uscita della scuola dal genitore affidatario che preleverà all'asilo anche il piccolo salvo diversi accordi. Per_2
I genitori in merito al calendario settimanale, in caso di necessità di natura personale o lavorativa, compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori, si riservano di concordare modalità e orari diversi da quelli sopra descritti.
COMPLEANNO DEI FIGLI: il pranzo con un genitore e la cena con l'altro anche se il compleanno cade in giorno di spettanza dell'altro genitore, salvo diverso accordo;
COMPLEANNO DEI GENITORI: e trascorreranno il giorno Per_1 Per_2 del compleanno dei genitori con i medesimi a pranzo o a cena, anche se il
4 compleanno cade in giorno di spettanza dell'altro genitore, salvo diverso accordo;
FESTIVITA': e trascorreranno con i genitori il giorno della Per_1 Per_2
Vigilia ad anni alterni, il giorno di Natale sempre ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la sera con il genitore con il quale non hanno pranzato, salvo diverso accordo;
Il giorno del 26.12, 31.12 e dell'01.01 ad anni alterni, il giorno di Pasqua il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni così come l'Epifania, salvo diverso accordo;
I genitori, di comune accordo, si riservano di concordare in caso di necessità modalità e orari diversi da quelli sopra descritti;
FERIE ESTIVE: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive. I ricorrenti entro il 15 giugno di ogni anno, si impegnano a comunicarsi per iscritto (tramite comunicazione e-mail,
w.app, sms, etc.) il periodo di ferie, il luogo, le date di partenza e di ritorno ed eventuali spostamenti non programmati che trascorreranno con i figli.
4. Regime spese ordinarie dei figli.
4.1 I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli e Per_1 quando i medesimi si troveranno presso le loro abitazioni e Per_2 provvederanno alla cura e a tutto quanto necessario per la loro crescita, educazione ed assistenza domestica.
4.2. Su accordo delle parti l'assegno unico familiare per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_2
5. Regime delle spese straordinarie
Le spese straordinarie di e faranno carico in ragione del 50% Per_1 Per_2 ai genitori.
Per quanto riguarda la specifica e le modalità di comunicazione tra i genitori delle spese straordinarie si pattuisce che ciascun genitore potrà sostenere
A) SENZA PREVENTIVO CONSENSO, le seguenti spese:
-spese SCOLASTICHE: mensa scolastica, corredo di inizio anno acquisto dei libri di testo, scuolabus, tasse scolastiche;
-spese MEDICO-SANITARIE URGENTI e relativo acquisto dei medicinali dietro prescrizione medica, acquisto medicinali dietro prescrizione del pediatra e/o medico curante;
-spese per la baby sitter;
B) PREVIO CONSENSO SCRITTO, le seguenti spese:
- spese attività SPORTIVE o RICREATIVE: costo del corso, attrezzatura/abbigliamento e quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento dell'attività;
- spese MEDICHE O SANITARIE non coperte dal SSN, nello specifico:
- visite specialistiche private - tra cui quelle per visite oculistiche, odontoiatriche e ortodontiche;
acquisto di occhiali da vista e apparecchio ai
5 denti;
per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private (spese mediche e di degenza); acquisto di medicinali dietro prescrizione medica;
spese protesiche di ogni altro tipo, spese per esami diagnostici, analisi mediche per visite e cure di psicoterapia;
- spese SCOLASTICHE, diverse da quelle previste sopra al punto A: tra cui, le spese per gite e viaggi di istruzione, ripetizioni, spese per rette di scuole private, spese di alloggio fuori sede, iscrizione università private, frequenza scuole formative, spese di preparazione esami di abilitazione o concorsi - quindi, acquisto di libri;
soggiorni all'estero, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
partecipazione ai centri estivi;
attività ludica di altro tipo;
- acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (mini-car, auto, motorino, moto, ecc.); acquisto di cellulare, computer ed altri dispositivi elettronici;
- spese di bollo e assicurazione dei mezzi di trasporto dei figli e di conseguimento di patente presso autoscuole pubbliche o private;
6. Modalità di rimborso spese straordinarie
In relazione alle spese da effettuarsi senza il preventivo consenso, di cui al punto A), il genitore che ha anticipato la spesa, ha diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro genitore, e comunque, entro quindici giorni, mediante esibizione (anche tramite comunicazione via sms, w.app, e-mail, ecc.) della relativa documentazione (attestazione/ricevuta), con pagamento da effettuarsi, salvo diverso accordo, tramite bonifico.
Circa le spese che richiedono il preventivo consenso scritto, di cui al punto B), si pattuisce espressamente che il genitore che dovrà affrontare la relativa spesa avanzerà richiesta scritta all'altro genitore (tramite comunicazione e-mail,
w.app, sms, ecc.), specificando l'importo di spesa previsto, anche tramite esibizione di eventuale preventivo, il quale potrà manifestare un motivato dissenso per iscritto all'altro, entro sette giorni dalla richiesta, in difetto, sarà inteso il consenso alla spesa, con obbligo di rimborso nei confronti del genitore che ha affrontato la spesa entro i sette giorni successivi decorrenti dalla scadenza del termine sopra detto, da effettuarsi tramite bonifico, salvo diverso accordo tra le parti;
Salva l'applicazione, per le altre spese straordinarie non comprese nell'elenco di cui al presente atto e per altri eventuali aspetti non espressamente concordati, delle Linee-guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017.
6. Questioni patrimoniali relative ai ricorrenti
6.1 I sig.ri e hanno concordemente diviso i beni mobili comuni Pt_1 Pt_2 contenuti nella ex casa familiare, con diritto della sig.ra di ritirare i Pt_2 propri effetti personali ed i beni mobili di sua proprietà al momento in cui lascerà la medesima.
6 6.2 i ricorrenti danno atto della propria indipendenza economica e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento personale.
6.3 i ricorrenti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso si ritengono soddisfatti l'uno nei confronti dell'altro e non hanno altro da pretendere a nessun titolo.
7. Consenso al rilascio del passaporto.
I genitori si concedono reciproca autorizzazione a recarsi all'estero con i figli per soli scopi turistici previo accordo con l'altro genitore, da prendersi di volta in volta con un preavviso di trenta giorni antecedente a data prevista per la partenza, si impegnano altresì a darsi reciprocamente tempestiva comunicazione mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti non programmati in altre località quando avranno con sé i minori.
I coniugi fin d'ora, rilasciano reciproco assenso affinché le competenti autorità concedano e/o rinnovino a ciascuno di essi, dietro esibizione di copia conforme del presente ricorso, il passaporto ed i relativi visti per l'estero e/o altro documento valido per l'espatrio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. n. 1185/67 modificata dall'art. 24 L. n. 3/20;
8. Spese legali.
Le spese di assistenza legale saranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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