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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11180 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello all'udienza del 1.12.25;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 3.3.25, con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato all'opponente;
rilevato che la causa può essere decisa in udienza non essendovi attività istruttorie da svolgere né ulteriori questioni da esaminare;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25292 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
sentenza proc. n. 25292/24 r.g. pag. 1 SITO Parte_1
IN NAPOLI ALLA VIA SALVADOR DALÌ, 37, C.F. , P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore Avv. Maurizio Morano,
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Ivo C.F._1
Morano, C.F. presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Salvador Dalì, 22 giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., (P.IVA: con sede legale in Napoli al c.so P.IVA_2
Lucci n. 121, elett.te dom.ta in Napoli alla via dell'Epomeo n. 496 –
80126 Napoli presso lo studio dell'Avv. Rosario DURSIO (C.F.:
) dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di C.F._3
mandato in calce alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
10.632 a titolo di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale eseguiti in base ai contratti di appalto ”Lavori
Facciate” del 7.05.2018 e “Lavori Terrazzo” del 5.09.2018.
L'opponente ha dedotto che:
sentenza proc. n. 25292/24 r.g. pag. 2 i contratti indicati all'art.XVI, rubricato ”Rinunzia al vincolo di solidarietà preventivo accantonamento corrispettivo”, hanno previsto… “pertanto, in caso di mancata corresponsione delle rate pattuite per il pagamento del prezzo dell'appalto, l'appaltatrice (P.G.
Costruzioni S.r.l, n.d.r.) dovrà agire nei confronti del singolo CP_1
condomino …”;
l'amministratore del condominio p.t. Maurizio Morano, stante il credito vantato dalla società ricorrente, ha comunicato alla
[...]
i nominativi dei condomini morosi;
Controparte_1
nell'elenco fornito alla società creditrice rientravano anche i nominativi dei Sigg.ri e , debitori per Euro Pt_2 Parte_3
10.632,00;
la società opposta è stata informata dell'esistenza di morosità maturate già nell'anno 2018, ciò malgrado, ha negligentemente atteso fino all'anno 2020 per attivare le procedure di recupero nei confronti dei
Sigg. ; Parte_3
la società opposta, in data 10.12.2021, ha sottoscritto ulteriore contratto di appalto con il opponente relativo al Parte_1
completamento dei lavori di ristrutturazione delle facciate e dei balconi ad oggi non ancora eseguiti, mediante la cd. procedura del bonus 90 %;
per tali lavori mai svolti l'opposta ha ottenuto la somma di €
11.378,17;
sentenza proc. n. 25292/24 r.g. pag. 3 ha chiesto revocarsi il d.i. opposto;
in via riconvenzionale condannarsi l'opposta alla restituzione della somma di €. 11.378,17; con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva che l'appaltatore agisce, in questa sede, per il recupero di somme dovute da condomini morosi per le quali ha già ottenuto un titolo esecutivo.
Il credito deriva da un contratto d'appalto nel quale era stata pattuita la rinunzia al vincolo di solidarietà passiva tra i condomini committenti
(art. 16).
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del o, Parte_1
quanto meno, la carenza d'interesse ad agire poiché non vi è necessità, per l'opposto, di ottenere l'accertamento del credito vantato, per il quale già dispone di un titolo esecutivo.
Né tale credito può essere fatto valere nei confronti dei condomini adempienti poiché ciò è escluso dalla citata clausola contrattuale la cui portata è inequivocabile.
La stessa, infatti, espressamente esclude l'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 1311 cc. prevedendo che l'appaltatore dovrà agire nei confronti dei singoli condomini morosi per il recupero di quanto da loro dovuto.
L'art. 63 disp. att. c.c., invocato dall'opponente, è norma derogabile sentenza proc. n. 25292/24 r.g. pag. 4 dall'autonomia privata per cui la clausola suddetta è valida.
L'opposizione, pertanto, va accolta ed il d.i. opposto va revocato.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente va rigettata poiché il recupero delle somme anticipate presuppone la risoluzione del contratto stipulato e nessuna domanda è stata proposta in tal senso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 5151/24 emesso in data 2.10.24 proposta dal
[...]
sito in Napoli alla Via Salvador Parte_1
Dalì, 37 nei confronti di con atto di Controparte_1
citazione notificato l'8.11.24, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avv. Ivo Morano.
Così deciso in Napoli il 1.12.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 25292/24 r.g. pag. 5