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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/07/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5211/2023, promossa da:
a P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Letizia
Luccarelli come da mandato in atti,
ATTRICE
CONTRO
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Carbone come da mandato in atti
CONVENUTA
Avente ad oggetto: pagamento
La causa è stata riservata in decisione alla udienza del 15 luglio 2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione la società agricola adiva il Parte_1
Tribunale di Taranto per ivi sentire condannare la
[...]
al pagamento in proprio favore della somma di € Controparte_1
22.499,57 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice nell'occorso accadimento, oltre svalutazione ed interessi dall'illecito all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Assumeva l'attrice di aver subito il giorno 12/08/2022, a seguito di un forte temporale, gravi danni diversi e di differente entità all'impianto elettrico della elettropompa sommersa di un pozzo artesiano in agro di
Massafra; di essere garantita per l'eventualità di quei danni da polizza assicurativa n. 05107812000566 con la CP_3 Controparte_1
[...]
Si è costituita in giudizio la per Controparte_1 contestare espressamente l'operatività della polizza invocata, in ragione della "ubicazione del rischio in via Paganini n. 4 in Crispiano” (a pagina 4 della polizza) nel mentre l'attrezzatura era in altra località (Massafra), ed in ragione del fatto che Il rischio "incendio-fenomeno elettrico" siccome specificato in polizza (pagina 10 della polizza) non assicurava il bene danneggiato per la ragione per cui questo “non costituiva "impianto tecnico al servizio di abitazione, fabbricato, stalle” eccetera ma al servizio esclusivo di un pozzo artesiano per terreni irrigui e ubicato il detto pozzo artesiano nei terreni siti in Massafra e non in quelli siti in Crispiano luogo quest'ultimo ove è indicata la "ubicazione del rischio" in Polizza di proprietà dell'istante”; la Compagnia contestava anche il quantum richiesto assumendo che l'elettropompa danneggiata fosse stata acquistata nell'anno 2014 per un prezzo notevolmente inferiore all'importo richiesto per la sua riparazione.
Nel corso del giudizio l'attrice lamentava d'aver subito il furto della elettropompa danneggiata.
2 In ragione delle eccezioni sollevate, apparentemente idonee a definire il procedimento, le parti sono state invitate alla definitiva precisazione delle conclusioni ed alla discussione.
La domanda è infondata e non può essere accolta, mentre risultano decisive le eccezioni sollevate dalla società convenuta la quale ha riconosciuto di aver elargito alla attrice a titolo risarcitorio l'importo di €
4.300,00 pur senza riconoscimento alcuno di responsabilità.
L'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa è fondata. In particolare si condivide l'obiezione sollevata dalla compagnia convenuta per cui la ”ubicazione” del rischio coincide con il luogo in cui sono
“abitazione, fabbricato, stalle e quant'altro” in Crispiano, al cui servizio è
l'impianto danneggiato, e non anche con qualsiasi altro e diverso luogo in cui l'assicurato svolga la propria attività, in questo senso può riconoscersi che l'elemento spaziale del rischio assicurato costituisca parte essenziale del contratto di assicurazione invocato in coerenza con la volontà delle parti, che era quella di circoscrivere l'efficacia dell'assicurazione a quella particolare ubicazione dell'attività di impresa. Nella specie la ubicazione del rischio assicurato coincide con la sede legale della azienda e non anche con ogni altra sede secondaria di proprietà o altrimenti detenuta o posseduta dalla attrice, come nel caso dei terreni in Massafra dov'era effettivamente l'impianto danneggiato dagli eventi atmosferici, come nel caso in cui quei beni fossero assicurati contestualmente per il rischio per la responsabilità civile verso i terzi che ovviamente segue il bene ovunque questo sia spostato. Tant'è che la Cassazione civile sez. III, con la sentenza
08/09/2008, n.22649, ha avuto modo di precisare che “nell'ipotesi di modifica dello stato dei luoghi, i contratti di assicurazione stipulati con esplicito riferimento ad una data ubicazione dell'attività assicurata vanno quanto meno rinegoziati, fermo restando il diritto di ognuna delle parti di recedere, dimostrando il mutamento del rischio assicurato”.
3 La stessa documentazione prodotta dalla attrice in occasione della comparsa conclusionale appare decisiva, semmai, nella specificazione per cui sono espressamente esclusi dalla copertura assicurativa gli impianti
“interrati”, tal'è appunto l'elettropompa che s'assume danneggiata che è posta all'interno del pozzo artesiano e dunque sotto terra.
S'aggiunga, per completezza, in relazione al quantum, per un verso, che l'evento del furto del bene danneggiato non può mai valere quale circostanza che, impedendo ogni attività deducente anche ufficiosa, possa dirsi risolutiva della prova, a carico dell'attore, dell'effettivo pregiudizio, e per tanto sostituibile dalla produzione di documenti che, in quanto meri
“preventivi”, non comprovano alcun esborso effettivo ed in quanto tale risarcibile;
in tal senso deve farsi luogo ad una corretta applicazione della regola dell'onere della prova, che deve intendersi anche come ripartizione tra l'attore e il convenuto del rischio della prova e del correlato principio di disponibilità della medesima, tant'è che l'attore ben avrebbe potuto promuovere un procedimento di istruzione preventiva finalizzato a quel tipo di accertamento. Per altro verso, sempre relativamente al quantum, è evidente che giammai avrebbero potuto riconoscersi somme maggiori del valore intrinseco del bene danneggiato, tenuto conto del prezzo di acquisto e dell'uso che ne è stato fatto per il periodo intercorrente dall'acquisto all'evento dedotto, col rischio d'una indebita locupletazione.
Per tutte le suddette ragioni la domanda proposta da società agricola eve riconoscersi infondata, quand'anche le spese del Parte_1 presente giudizio possano integralmente compensarsi tra le parti.
Ogni altra domanda ed istanza istruttoria deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da società Parte_1 nei confronti di , ogni diversa
[...] Controparte_1
4 eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da società ei confronti di Parte_1
siccome infondata, dichiarando Controparte_1 integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto oggi 15 luglio 2025.
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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