Ordinanza collegiale 7 ottobre 2022
Sentenza 13 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/02/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01754/2025REG.PROV.COLL.
N. 01984/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1984 del 2024, proposto da Nautica Badino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00544/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, la società ricorrente, premesso di svolgere attività di ricovero, riparazione e messa in acqua di imbarcazioni da diporto, ha impugnato il diniego di s.c.i.a. (nota prot. n. 36449 del 26 maggio 2022) per la realizzazione di una piscina in vetroresina, a carattere permanente con scopo ricreativo, avente una superficie di circa mq 99,00, senza la realizzazione di alcuna opera di scavo.
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo necessario il rilascio del permesso di costruire in considerazione della funzione permanente assolta, dell’estensione (mq 99,00 circa) e della tecnica costruttiva (realizzazione di un massetto in cemento, posa della vasca e riporto di terreno sino a sfioro del bordo), comportante una trasformazione rilevante del territorio (pag. 3 della sentenza impugnata), con conseguente necessità della previa approvazione di un piano particolareggiato esecutivo (art. 18 n.t.a. del PRG), essendo collocata in zona C2 (pag. 5 della sentenza impugnata).
In secondo luogo, ha escluso la natura pertinenziale, in senso urbanistico, dell’opera in questione, stante l’autonomo valore economico e di utilizzabilità della piscina (pag. 4 della sentenza impugnata).
3. – Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza contestando sia la necessità del permesso di costruire che la natura non pertinenziale dell’opera.
Inoltre, ha evidenziato un vizio di omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, oltre a censurare la sentenza per una inammissibile motivazione postuma del provvedimento.
4. – Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune non si è costituito.
5. – All’udienza pubblica del 14 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – L’appello è fondato nei sensi di cui in motivazione.
7. – Invero, con il provvedimento impugnato in primo grado (doc. 1, fascicolo di primo grado), il Comune ha opposto un diniego alla realizzazione dell’opera in questione sulla base di due distinte motivazioni: a) la piscina non è qualificabile come pertinenza, bensì come nuova costruzione assoggetta a permesso di costruire, in ragione della sua “ vocazione a scopo di lucro ” e della “ funzione autonoma che è in grado di svolgere in relazione all’attività che viene esercitata ”; b) tale intervento, collocato in zona C2 (art. 14 delle n.t.a. del PRG), è subordinato alla redazione di un piano particolareggiato per il comprensorio della portualità, essendo consentiti nelle more solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (art. 18 n.t.a. del PRG).
Tuttavia, con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto che la natura non pertinenziale dell’opera discenda non solo dalla autonoma “ funzione permanente assolta ”, ma anche dalla “ estensione (mq 99,00 circa) ” nonché dalla “ tecnica costruttiva (realizzazione di un massetto in cemento, posa della vasca e riporto di terreno sino a sfioro del bordo) ”, comportante “ una trasformazione rilevante del territorio in cui è collocata, sì che appare allo scopo indispensabile il rilascio di un permesso di costruire ” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Orbene, dal confronto tra la motivazione del provvedimento amministrativo e quella della sentenza di primo grado, emerge come il primo giudice abbia integrato i motivi posti a fondamento del diniego amministrativo mediante considerazioni nuove ed ulteriori rispetto a quelle emerse in fase procedimentale, avuto particolare riguardo alla estensione dell’opera e alla tecnica costruttiva utilizzata.
Si tratta, a ben vedere, di una inammissibile motivazione postuma del provvedimento.
Quest’ultimo, inoltre, risulta affetto da un vizio di difetto di motivazione, in quanto si limita a negare la realizzazione dell’intervento mediante s.c.i.a. in ragione della “ vocazione a scopo di lucro ” della piscina e della “ funzione autonoma che è in grado di svolgere in relazione all’attività che viene esercitata ”, senza null’altro aggiungere o specificare.
Tuttavia, non si chiarisce per quale motivo tale piscina avrebbe una vocazione a scopo di lucro e quale sarebbe la funzione autonoma che dovrebbe svolgere in relazione all’attività della società richiedente.
Infine, il difetto di motivazione sul profilo della natura pertinenziale dell’opera si riflette anche sul secondo motivo posto a fondamento del diniego, il quale presuppone appunto che l’opera in questione sia qualificabile come nuova costruzione e non già come pertinenza.
8. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, ferma restando la riedizione del potere amministrativo.
9. – Le spese di lite devono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO