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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 316/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 02 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EL IN, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. Laura Marconi in sostituzione dell'avv. Giuseppe Parte_1
Mossuto;
- per parte convenuta : nessuno;
CP_1
- per parte convenuta 1: l'avv. Vito Franco Pignatelli. Controparte_2
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025 e dunque come in atto di citazione.
Il procuratore di parte convenuta e conclude Controparte_2 Controparte_3 come in note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 06/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 316/2024 del R.G.A.C., pendente tra
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
Mossuto del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale Dei
Mille n. 82, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
(P.IVA , in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Franco Pignatelli del Foro di Napoli ed CP_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli, Via Antiniana n. 2/G, giusta procura in atti;
- parte convenuta – nonché
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e procuratore speciale dott. rappresentata e difesa CP_4 dall'Avv. Vito Franco Pignatelli del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli, Via Antiniana n. 2/G, giusta procura in atti;
- parte convenuta – oltre che
; CP_1
- parte convenuta contumace –
Oggetto: risarcimento danno da perdita del rapporto parentale.
* * *
Conclusioni di parte attrice: - come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025 e dunque come in atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nel sinistro per cui è causa, condannare il sig. (CF. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] - EL SE (NO), (P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Königinstraße 107, P.IVA_2
80802 Monaco di Baviera, e P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzale Loreto 17, 20131 Milano (MI)
( ; in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, iure hereditatis e iure Email_1 proprio, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell'attrice, nella sua qualità suddetta, come declinati in narrativa, dal legislatore e dalla giurisprudenza, e in particolare nelle seguenti somme
e per i seguenti titoli:
1) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro iure hereditatis, la somma di €.
448.200,00 ovvero la maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio quale danno da perdita del rapporto parentale, la somma di €.271.045,28 ovvero la maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio, la somma di €. 21.416,32 ovvero la maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al saldo
e con vittoria di spese, compensi, oneri ed accessori per il presente giudizio;
5) con vittoria di spese e competenze professionali per l'attività difensiva giudiziale e stragiudiziale, queste ultime quantificate in €. 7.499,15 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025:
“Conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito voglia così provvedere:
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_2 disporne l'immediata estromissione dal presente giudizio, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese per la costituzione in giudizio;
2. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 3. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
4. dichiarare la corresponsabilità del de cuius ex art. 2054, co. 2° cod. civ., con Persona_1 tutte le conseguenze di legge in ordine alla decurtazione degli importi pretesi ed al regime delle spese processuali;
5. dichiarare la congruità della somma offerta all'istante a fini di ristoro dei danni per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare l'istante al pagamento delle spese del presente giudizio;
6. a tal fine, fissare l'immediata udienza di precisazione delle conclusioni, affinché venga rigettata ogni richiesta attorea e dichiarare la cessata materia del contendere;
7. condannare parte attrice alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 Controparte_2 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;
8. accogliere tutte le conclusioni rassegnate nei precedenti atti di causa, in quanto fondate e provate per tabulas;
9. in via gradata chiamare a chiarimenti il CTU e/o, in subordine, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali;
10. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
11. accertare e dichiarare come non dovuta la liquidazione delle spese relative all'attività stragiudiziale svolta, per tutti i rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
12. emettere ogni altro provvedimento del caso;
13. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_3
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025:
“Conclude
Affinché l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito voglia così provvedere:
1. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.;
2. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3. dichiarare la corresponsabilità del de cuius ex art. 2054, co. 2° cod. civ., con Persona_1 tutte le conseguenze di legge in ordine alla decurtazione degli importi pretesi ed al regime delle spese processuali;
4. dichiarare la congruità della somma offerta all'istante a fini di ristoro dei danni per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare l'istante al pagamento delle spese del presente giudizio;
5. a tal fine, fissare l'immediata udienza di precisazione delle conclusioni, affinché venga rigettata ogni richiesta attorea e dichiarare la cessata materia del contendere;
6. condannare parte attrice alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. Controparte_3 civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;
7. accogliere tutte le conclusioni rassegnate nei precedenti atti di causa, in quanto fondate e provate per tabulas;
8. in via gradata chiamare a chiarimenti il CTU e/o, in subordine, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali;
9. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
10. accertare e dichiarare come non dovuta la liquidazione delle spese relative all'attività stragiudiziale svolta, per tutti i rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
11. emettere ogni altro provvedimento del caso;
12. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 per sentire condannare il sig. , nonché le società e CP_1 Controparte_3 [...]
in solido tra di loro, al risarcimento sia dei danni patrimoniali iure hereditatis Controparte_2 sia dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio dall'attrice per la morte del fratello avvenuta in occasione del sinistro stradale del 20/11/2021. Persona_1
In particolare, parte attrice ha allegato che:
- alle ore 19:25 circa del giorno 20/11/2022, il sig. - conducente del veicolo CP_1
Volkswagen Golf tg CY489DY - uscendo dall'autolavaggio “Elefantino” sito in Chiesina Uzzanese, alla Via Livornese di Sotto, si immetteva su Via Livornese di Sotto con manovra di svolta a sinistra, nonostante la presenza di obbligo di svolta a destra, segnalato sia dalla cartellonistica sia dalla striscia longitudinale continua ivi presente;
in particolare, detta manovra veniva effettuata al fine di entrare all'interno del vialetto della propria abitazione, posta al n. civico 36 della medesima strada;
- nell'eseguire detta manovra, il sig. non concedeva la precedenza al motoveicolo Yamaha CP_1
YZF R1 tg. EX54807 condotto dal sig. il quale stava percorrendo Via Livornese Persona_1 di Sotto in direzione sud;
- il sig. non potendo evitare l'impatto con il veicolo, lo urtava violentemente;
il suo Parte_1 corpo, quindi, veniva sbalzato sul parabrezza del furgone Ford Transit Courier tg FV905LF, di proprietà e condotto dal sig. il quale stava percorrendo la corsia opposta;
Parte_2
- sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Ponte Buggianese e gli operatori del 118, i quali constatavano la morte del sig. oltre che gli ingenti danni Parte_1 arrecati al motociclo di quest'ultimo;
- in conseguenza del sinistro, il sig. veniva sottoposto a procedimento penale n. 4379/22 RG, CP_1 conclusosi con sentenza di condanna del medesimo alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis c.p.-;
- la sig.ra sorella del defunto e unico familiare superstite, inoltrava una prima Parte_1 richiesta di risarcimento dei danni a la quale, inizialmente, rifiutava di Controparte_2 formulare alcuna richiesta risarcitoria, negando la responsabilità del sig. CP_1
- solo a seguito di nuova diffida e di reclamo presentato a IVASS, la compagnia formulava offerta di € 52.602,00 e di € 13.600,00 per i danni al veicolo, somme trattenute dall'odierna attrice in conto del maggiore avere.
Tanto premesso in punto di fatto, parte attrice ha dedotto la sussistenza, nel caso di specie, della esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro de quo e ciò alla luce delle CP_1 violazioni al Codice della Strada dallo stesso commesse.
Quanto ai danni patiti, parte attrice ha lamentato, innanzitutto, la sussistenza di danni patrimoniali iure hereditatis – quantificati nell'importo complessivo di € 448.200,00 – pari al presunto mancato guadagno del danneggiato, tenuto conto della sua occupazione e della sua aspettativa di vita;
con riferimento, invece, ai danni patiti iure proprio, parte attrice ha allegato sia il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – quantificato nell'importo di € 271.045,28 – sia il danno patrimoniale, pari alle spese sostenute in conseguenza del decesso del fratello, oltre che il danno al motociclo, per un importo complessivo di € 21.416,00-.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/07/2024 si è costituita in giudizio la società eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, essendo mero intermediario assicurativo della società Controparte_2 [...]
, oltre che la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c.-. Controparte_3
Nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare deducendo, in punto di an, la sussistenza di una corresponsabilità del sig. Parte_1 nella causazione del sinistro del 20/11/2022, attesa la presumibile forte velocità del motociclo dallo stesso condotto, oltre che la presenza nel sangue di quest'ultimo di un tasso alcolemico superiore al limite consentito;
contestato altresì il quantum della pretesa attorea e ritenuta la congruità delle somme già offerte alla sig.ra parte convenuta ha concluso per l'accoglimento delle già Parte_1 rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/07/2024 si è costituita in giudizio la società , la quale, salvo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha Controparte_3 aderito integralmente a quanto già dedotto, eccepito e concluso dalla mandataria
[...]
Controparte_2
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione al sig. , costui non si è CP_1 costituito in giudizio, rimanendo contumace.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio a firma del perito industriale ritenuta, quindi, la causa matura Persona_2 per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Sul rapporto processuale tra parte attrice e Controparte_2
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva – rectius, difetto di titolarità passiva del rapporto - sollevata dalla convenuta Controparte_2
Quest'ultima, in particolare, ha dedotto di ricoprire il ruolo di mero intermediario assicurativo, incaricato della distribuzione in Italia dei prodotti della compagnia assicurativa CP_3
; pertanto, essendo stata delegata da quest'ultima alla sola gestione ante causam del
[...] sinistro, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, in quanto titolare del rapporto giuridico controverso, sarebbe la predetta società di assicurazioni e non anche la mandataria
[...]
Controparte_2
Sul punto, parte attrice, esaminata la documentazione ex adverso prodotta, all'udienza del
17/12/2024 si è dichiarata remissiva all'estromissione della società dal Controparte_2 presente giudizio, dunque aderendo alla ricostruzione da quest'ultima effettuata;
tuttavia, stante l'evidente confusione di identità ingenerata dalle due società, emergente non solo dai documenti versati in atti, ma anche dalle relative comparse di costituzione in giudizio (identiche nei contenuti e a nome del medesimo avvocato) ha insistito per la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, alla luce delle deduzioni e allegazioni delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra parte attrice e Controparte_2
Difatti, è consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).
Tanto premesso, nel caso di specie, come già evidenziato, parte attrice non si è opposta alla estromissione della società dal presente giudizio, con ciò aderendo alla Controparte_2 prospettazione della convenuta in ordine al proprio difetto di titolarità passiva del rapporto;
pertanto, questo Tribunale non può che prendere atto della venuta meno di ogni ragione di contrasto tra le suddette parti di causa, dovendo sul punto dichiarare cessata la materia del contendere.
Con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, questione sulla quale, invece, persiste conflittualità, si rinvia al paragrafo all'uopo dedicato.
Sul rapporto processuale tra parte attrice e gli altri convenuti
Tanto premesso, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti degli altri convenuti
è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
Innanzitutto, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti deve ritenersi accertata la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice;
in particolare – come emerge dalla perizia redatta dal consulente tecnico ing. nominato dal Pubblico Ministero nell'ambito Persona_3 del procedimento penale n. 4379/2022 r.g.n.r. a carico dei sig.ri e CP_1 Parte_2
(cfr. doc. 1 di parte attrice, nonché doc. 4 di parte – il giorno 20/11/2022 alle ore Controparte_3
19:25 circa, il sig. si trovava alla guida del veicolo VW Golf tg CY489DY, quando, in CP_1 uscita dall'autolavaggio “Elefantino” posto sulla Via Provinciale Livornese di Sotto, effettuava manovra di svolta a sinistra con l'intento di accedere al vialetto della propria abitazione, ubicata a circa 19 metri dopo il punto di immissione e dalla parte opposta della carreggiata;
nelle medesime circostanze, il sig. si trovava alla guida del motociclo Yamaha R1M tg EZ54807 e Persona_1 stava percorrendo la via Provinciale Livornese di Sotto in direzione sud, alla velocità di 80-107 km/h mentre il sig. si trovava alla guida dell'autocarro Ford Transit tg Parte_2
FV905LF e stava percorrendo la stessa strada in direzione nord, alla velocità di 57-58 km/h.
Tanto premesso, il sig. appena dopo il passaggio di un veicolo in direzione sud, iniziava la CP_1 manovra di immissione con svolta a sinistra senza concedere la precedenza al motociclo che stava sopraggiungendo dalla sua destra, motociclo che “era ben visibile al momento dell'inizio della manovra e prima di esso, anche grazie alla propria luce anteriore in funzione”; dunque, una volta giunto all'interno della corsia direzione sud, il veicolo del sig. circolante ad una velocità di CP_1
17 km/h, veniva colpito nella parte posteriore sinistra dal motociclo, il quale transitava ad una velocità di 80-90 km/h. A seguito dell'urto, il motociclo e il suo conducente, a causa dell'angolazione del veicolo colpito, deviavano verso sinistra entrando nella corsia di marcia opposta e urtando contro il veicolo del sig. in particolare, il motociclo urtava contro la Parte_2 fiancata dell'autocarro rimbalzando verso la corsia di provenienza, mentre il motociclista, lanciato in aria dal primo urto, colpiva, con la parte alta del corpo, il parabrezza e il bordo del tetto del veicolo del sig. e con le gambe la fiancata sinistra dello stesso (cfr. pagg. 42-43 della Parte_2 perizia).
Ricostruita nei termini sopra descritti la dinamica del sinistro ed escluso ogni profilo di responsabilità in capo al conducente del veicolo Ford Transit - il quale, come precisato dal perito, marciava regolarmente nella propria corsia di marcia, senza possibilità di evitare l'urto con il corpo del sig. ed, anzi, attuando una tempestiva manovra di frenata (cfr. pag. 44 della perizia) – Parte_1 la fattispecie in esame non può che essere ricondotta a quella di cui all'art. 2054 c.c.-, trattandosi di incidente caratterizzato da scontro tra due veicoli che ha determinato lesioni fisiche a carico di un conducente.
Ebbene, sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Detta presunzione, come chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro.”
(cfr. Cass. civ. n. 7061/2020; Cass. civ. n. 9353/2019; Cass. civ. n. 9528/2012).
A ciò si aggiunga, altresì, che, “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr. Cass. Civ. n. 33483/2024;
Cass. Civ. n. 7479/2020; Cass. Civ. n. 23431/2014). Ora, nel caso di specie, la condotta colposa del sig. – il quale ha violato plurime CP_1 norme del Codice della Strada e, segnatamente, le norme di cui agli artt. 145 co. 2, 154 co. 1 lett. a)
e 154 co. 3 lett. c) – non può ritenersi sufficiente a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.-; difatti, la condotta colposa del conducente il veicolo ha interagito con la condotta del danneggiato, sig. la quale, come emerso dalle perizie in atti, non può dirsi Persona_1 immune da omissioni colpose.
In particolare, è stato accertato che il sig. al momento del sinistro viaggiava ad una Persona_1 velocità stimata di 80-107 km/h (cfr. pagg. 40-41 perizia ing. su un tratto di strada Per_3 extraurbana – e, dunque, con limite generale di velocità pari a 90 km/h (cfr. pag. 12 della perizia ing. – in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcoliche;
difatti, la Per_3 perizia medico-legale in atti ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,13 g/L “indicativo di stato di ebbrezza e quindi tale da poter alterare in senso peggiorativo le capacità psicofisiche del soggetto” (cfr. pag. 15 doc. 3 di parte convenuta).
Ebbene, sul punto preme rilevare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente” (cfr. Cass.
Civ. n. 22837/2024).
Nel caso che ci occupa, parte attrice non ha fornito alcuna prova circa la non incidenza causale dello stato di ebbrezza del sig. sulla dinamica dell'incidente verificatosi;
anzi, si ribadisce Parte_1 quanto espresso dal perito medico-legale, il quale ha affermato che lo stato di alterazione del sig. potrebbe aver inciso negativamente sulle sue capacità psicofisiche. Parte_1
Pertanto, assurgendo tale stato di alterazione psicofisica a concausa del sinistro, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. non può ritenersi superata, con conseguente riconoscimento di un concorso paritario del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa. Persona_1
Dunque, correlativamente, il sig. , conducente del veicolo VW Golf tg CY489DY deve CP_1 ritenersi responsabile del sinistro de quo nella misura del 50%.
b) Quantum debeatur.
Acclarato in questi termini l'an della pretesa risarcitoria, occorre ora esaminare il profilo relativo alla quantificazione dei danni lamentati dall'attrice sorella del sig. Parte_1 [...]
Per_1
b.1) il danno patrimoniale iure hereditatis Parte attrice deduce la sussistenza di un danno patrimoniale pari al mancato guadagno conseguito dal fratello;
in particolare, considerata l'occupazione del sig. nonché la sua aspettativa di Parte_1 vita e le spese che lo stesso avrebbe presumibilmente sostenuto, parte attrice quantifica la predetta perdita patrimoniale nell'importo complessivo di € 448.200,00-.
Ebbene, la pretesa è infondata, atteso che il danno patrimoniale lamentato da parte attrice assurge, al massimo, ad aspettativa di mero fatto;
trattasi, invero, di una prospettazione di guadagno futura, calcolata sulla base di criteri (quali, l'aspettativa di vita del sig. le spese dallo stesso Parte_1 sostenute) discrezionali ed ipotetici;
pertanto, trattandosi di voce di danno futuro, del tutto ipotetico e, come tale, mai maturato nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso deve ritenersi parimenti intrasmissibile iure hereditatis.
b.2) il danno da perdita del rapporto parentale
Con specifico riguardo al danno di natura non patrimoniale sofferto dall'attrice, sorella della vittima, preme ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il soggetto che domanda il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito iure proprio in conseguenza della morte di un familiare, lamenta non soltanto il danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come mera sofferenza psichica contingente, ma anche pregiudizi ulteriori e diversi costituiti dalla lesione e dalla definitiva perdita del rapporto parentale, l'incisione, cioè, dell'interesse giuridico all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr. Cass. 2557/2011; Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 8828/03).
Di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo il Giudice deve tenere conto al fine di realizzare l'obiettivo della riparazione integrale, seppure nell'ambito di una valutazione omnicomprensiva ed unitaria, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie. Il riferimento a determinate sotto-voci o componenti, in vario modo denominate (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde, infatti, ad esigenze meramente descrittive, ma non può implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno, che altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Con riferimento ai criteri di liquidazione, si precisa che in seguito alla rilevata carenza, in seno alle
Tabelle Milanesi ante 2022, di parametri standard di valutazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. sul punto Cass. Civ. 10579/2021; Cass. Civ. 26300/2021 e Cass. Civ. 33005/2021), queste ultime sono state riformulate seguendo un “sistema a punti” che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, anche l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti;
all'esito di tale aggiornamento, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass.
Civ. 37009/2022).
Fatta tale doverosa premessa, si procede alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle Tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024 e vigenti al momento della decisione;
in particolare, dette Tabelle - differenti a seconda che il congiunto sia genitore/figlio ovvero fratello/sorella/nipote della vittima - attribuiscono un determinato numero di
“punti” in base ai seguenti parametri: (a) età del congiunto;
(b) età della vittima;
(c) numero dei familiari conviventi e (d) qualità/intensità della relazione, unico parametro variabile che richiede un accertamento in concreto e consente l'attribuzione di un massimo di trenta punti.
Il risultato ottenuto dalla sommatoria dei vari punti sarà poi moltiplicato per il valore del punto base, che per l'anno 2024 è pari ad € 1.698,00-.
Ebbene, procedendo all'individuazione dei punti attribuibili nel caso di specie si osserva quanto segue:
(a) punti in base all'età del congiunto (sig.ra : 10; Parte_1
(b) punti in base dell'età della vittima: 12;
(c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 30;
(d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16;
(d) punti per la qualità/intensità della relazione: con riferimento a tale parametro, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi è emerso che il rapporto fratello-sorella era particolarmente affiatato, caratterizzato da contatti telefonici frequenti, visite, incontri regolari in molteplici e diverse occasioni, ivi incluse le festività e i pranzi del sabato e della domenica (cfr. sul punto le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2
); inoltre, i testi e – vicini di casa dei sig.ri tra il 1993 e il
[...] Tes_3 Tes_4 Parte_1
2002 – hanno confermato che la sig.ra si è sempre presa cura del fratello minore (teste Parte_1
: “ cucinava per suo fratello e su occupava anche della casa, faceva le pulizie e Tes_3 Pt_1 la spesa […]”), assistendolo, altresì, nelle cure resesi necessarie in seguito ad altro sinistro stradale occorsogli nel 2000 (cfr. dichiarazioni dei testi e . Testimone_5 Testimone_6 Ciò che si evince dall'istruttoria orale espletata è, dunque, un rapporto molto stretto, di grande complicità tra i due fratelli, il quale giustifica, secondo questo Tribunale, l'attribuzione di 30 punti.
Sommando, allora, i punti attribuiti ai diversi parametri si ottiene il totale di 98; tale coefficiente deve, poi, essere moltiplicato per il valore del punto base (€ 1.698,00) e si ottiene così il complessivo importo liquidabile, pari ad € 166.404,00-.
E' su tale somma che deve essere operata la riduzione del 50%, derivante dall'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.-.
Pertanto, l'importo definitivamente liquidato in favore della sig.ra a titolo di danno Parte_1 da perdita del rapporto parentale ammonta ad € 83.202,00 (€ 166.404,00 – 50% = 83.202,00) somma da considerarsi al valore attuale della moneta;
sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Al fine di determinare il residuo credito risarcibile occorre considerare, altresì, l'acconto di €
52.605,00 corrisposto dalla società di assicurazioni convenuta all'attore in data 21/06/2023 (cfr. doc. 9 di parte attrice).
Considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, diviene necessario rivalutare l'acconto alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074); ne consegue che alla data della presente sentenza l'acconto di € 52.605,00-, si è rivalutato nell'importo di €
53.867,52 in moneta attuale.
Detraendo, allora, dall'importo riconosciuto di € 83.202,00 in moneta attuale l'importo dell'acconto reso omogeneo di € 53.867,52 in moneta attuale, si ha che il residuo credito riconoscibile a parte attrice è pari all'importo di € 29.334,48 in moneta attuale.
Su tale somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale (€
83.202,00) deve essere, anzitutto, devalutata sino alla data del fatto (22/11/2022); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dell'acconto ricevuto (23/06/2023); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza;
dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato (€ 29.334,48), corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, quindi, e , in solido tra di loro, devono essere CP_3 CP_1 condannati al pagamento, in favore della sig.ra dell'importo di € 29.334,48 in Parte_1 moneta attuale, oltre interessi calcolati secondo le modalità sopra precisate.
b.3) il danno al motociclo.
Parte attrice domanda, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale relativo al danneggiamento del motociclo di proprietà del sig. - modello Yamaha YZF-R1 tg EZ54807 – Persona_1 verificatosi in occasione del sinistro per cui è causa.
Ebbene, con riferimento alla quantificazione dei danni arrecati al suddetto veicolo, devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione depositata il
07/07/2025 del c.t.u. in quanto logicamente e tecnicamente argomentate, con iter Persona_2 argomentativo immune da qualsiasi vizio ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio;
in particolare, il c.t.u. ha stimato il costo di riparazione del suddetto motociclo in almeno € 25.953,50 al netto di IVA, ritenendo, tuttavia, dette riparazioni “economicamente non realizzabili” e stimando il costo di sostituzione del veicolo con analogo mezzo in € 25.500,00 (cfr. pag. 17 della perizia in atti).
Alla luce, quindi, della antieconomicità delle riparazioni da effettuarsi sul mezzo e considerato, altresì, che tale voce di danno patrimoniale rientra nella sfera del danno iure hereditatis, essendo il veicolo di cui si discute di proprietà del de cuius e non dell'odierna attrice, questo Tribunale ritiene di poter quantificare il danno patrimoniale subito da parte attrice nel costo stimato dal c.t.u. per la sostituzione del motociclo con altro mezzo analogo e, dunque, nell'importo di € 25.500,00 somma da considerarsi al valore attuale della moneta. Ora, su tale somma deve essere operata la riduzione del 50%, derivante dall'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.-; dunque, l'importo definitivamente liquidato a titolo di danno al motociclo ammonta ad € 12.750,00 in moneta attuale (€ 25.500,00 –
50% = € 12.750,00).
Alla luce dell'importo come sopra determinato, quindi, la somma di € 13.600,00 già ricevuta da parte attrice a titolo di acconto in data 11/07/2023 (cfr. doc. 10 di parte attrice) deve ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese risarcitorie della sig.ra Parte_1
b.4.) gli ulteriori danni patrimoniali
Parte attrice lamenta, infine, la sussistenza di ulteriori danni patrimoniali, consistenti nelle spese funebri (per € 4.598,00), di cremazione (€ 763,32), di deposito del mezzo (€ 112,00), di assistenza medico-legale nelle operazioni di c.t.u. (€ 1.464,00) e di successione (€ 30,00 ed € 50,00).
Ritiene il Tribunale che tali voci di danno possano essere riconosciute alla luce della documentazione versata in atti (cfr. docc. da 51 a 56 di parte attrice) così per complessivi €
7.017,32 in moneta attuale.
Applicata, quindi, la riduzione del 50% si ha che l'importo liquidabile alla sig.ra Parte_1 ammonta a complessivi € 3.508,66 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo.
Pertanto, e , in solido tra di loro, devono essere condannati al Controparte_3 CP_1 pagamento dell'importo di € 3.508,66 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Spese di lite
Con riferimento al rapporto processuale intercorso tra parte attrice e si Controparte_2 ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
difatti, sebbene l'intermediario assicurativo sia stato erroneamente evocato in giudizio, la condotta stragiudiziale di – unico soggetto ad essersi interfacciato con la sig.ra Controparte_2 sino alla instaurazione del presente giudizio – ha ingenerato un evidente disorientamento Parte_1 in parte attrice circa la corretta identificazione del proprio contraddittore, la quale ha dunque evocato in giudizio sia la compagnia assicurativa, sia la propria mandataria;
alla luce, quindi, dell'effettivo difetto di trasparenza mostrato da – il quale, invero, Controparte_2 emerge anche dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo giudizio, a firma del medesimo legale della compagnia assicurativa e contenente le medesime difese – si ritiene giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
Con riferimento al rapporto processuale intercorso tra parte attrice e i convenuti Controparte_5
e , tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea per un importo sensibilmente CP_1 inferiore alla richiesta originaria (€ 32.843,14 a fronte di originari € 748.160,75) e tenuto conto, altresì, del rifiuto all'accettazione della proposta più favorevole formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.-, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 17/11/2025, sono poste Persona_2 definitivamente e per intero a carico dei convenuti e , in solido tra di loro. CP_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IN, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al rapporto processuale intercorso tra parte attrice e Controparte_2 compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e Controparte_2 dichiara il sig. responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 50% e, per l'effetto, CP_1 condanna la società e , in solido tra di loro, per le causali e titoli di cui in CP_3 CP_1 motivazione, a risarcire alla sig.ra sia i danni non patrimoniali da questa subiti, Parte_1 liquidandoli nell'importo complessivo di € 29.334,48 (somma già decurtata dell'acconto), oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione, sia i danni patrimoniali da questa subiti nella misura di € 3.508,66-, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti attrice e e . CP_3 CP_1
Le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 17/11/2025, sono poste Persona_2 definitivamente e per intero a carico dei convenuti e , in solido tra di loro. CP_1 CP_3
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 02 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EL IN
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 02 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EL IN, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. Laura Marconi in sostituzione dell'avv. Giuseppe Parte_1
Mossuto;
- per parte convenuta : nessuno;
CP_1
- per parte convenuta 1: l'avv. Vito Franco Pignatelli. Controparte_2
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025 e dunque come in atto di citazione.
Il procuratore di parte convenuta e conclude Controparte_2 Controparte_3 come in note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 06/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 316/2024 del R.G.A.C., pendente tra
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
Mossuto del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale Dei
Mille n. 82, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
(P.IVA , in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Franco Pignatelli del Foro di Napoli ed CP_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli, Via Antiniana n. 2/G, giusta procura in atti;
- parte convenuta – nonché
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e procuratore speciale dott. rappresentata e difesa CP_4 dall'Avv. Vito Franco Pignatelli del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli, Via Antiniana n. 2/G, giusta procura in atti;
- parte convenuta – oltre che
; CP_1
- parte convenuta contumace –
Oggetto: risarcimento danno da perdita del rapporto parentale.
* * *
Conclusioni di parte attrice: - come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025 e dunque come in atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nel sinistro per cui è causa, condannare il sig. (CF. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] - EL SE (NO), (P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Königinstraße 107, P.IVA_2
80802 Monaco di Baviera, e P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzale Loreto 17, 20131 Milano (MI)
( ; in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, iure hereditatis e iure Email_1 proprio, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell'attrice, nella sua qualità suddetta, come declinati in narrativa, dal legislatore e dalla giurisprudenza, e in particolare nelle seguenti somme
e per i seguenti titoli:
1) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro iure hereditatis, la somma di €.
448.200,00 ovvero la maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio quale danno da perdita del rapporto parentale, la somma di €.271.045,28 ovvero la maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio, la somma di €. 21.416,32 ovvero la maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al saldo
e con vittoria di spese, compensi, oneri ed accessori per il presente giudizio;
5) con vittoria di spese e competenze professionali per l'attività difensiva giudiziale e stragiudiziale, queste ultime quantificate in €. 7.499,15 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025:
“Conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito voglia così provvedere:
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_2 disporne l'immediata estromissione dal presente giudizio, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese per la costituzione in giudizio;
2. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 3. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
4. dichiarare la corresponsabilità del de cuius ex art. 2054, co. 2° cod. civ., con Persona_1 tutte le conseguenze di legge in ordine alla decurtazione degli importi pretesi ed al regime delle spese processuali;
5. dichiarare la congruità della somma offerta all'istante a fini di ristoro dei danni per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare l'istante al pagamento delle spese del presente giudizio;
6. a tal fine, fissare l'immediata udienza di precisazione delle conclusioni, affinché venga rigettata ogni richiesta attorea e dichiarare la cessata materia del contendere;
7. condannare parte attrice alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 Controparte_2 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;
8. accogliere tutte le conclusioni rassegnate nei precedenti atti di causa, in quanto fondate e provate per tabulas;
9. in via gradata chiamare a chiarimenti il CTU e/o, in subordine, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali;
10. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
11. accertare e dichiarare come non dovuta la liquidazione delle spese relative all'attività stragiudiziale svolta, per tutti i rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
12. emettere ogni altro provvedimento del caso;
13. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_3
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025:
“Conclude
Affinché l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito voglia così provvedere:
1. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.;
2. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3. dichiarare la corresponsabilità del de cuius ex art. 2054, co. 2° cod. civ., con Persona_1 tutte le conseguenze di legge in ordine alla decurtazione degli importi pretesi ed al regime delle spese processuali;
4. dichiarare la congruità della somma offerta all'istante a fini di ristoro dei danni per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare l'istante al pagamento delle spese del presente giudizio;
5. a tal fine, fissare l'immediata udienza di precisazione delle conclusioni, affinché venga rigettata ogni richiesta attorea e dichiarare la cessata materia del contendere;
6. condannare parte attrice alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. Controparte_3 civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;
7. accogliere tutte le conclusioni rassegnate nei precedenti atti di causa, in quanto fondate e provate per tabulas;
8. in via gradata chiamare a chiarimenti il CTU e/o, in subordine, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali;
9. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
10. accertare e dichiarare come non dovuta la liquidazione delle spese relative all'attività stragiudiziale svolta, per tutti i rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
11. emettere ogni altro provvedimento del caso;
12. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 per sentire condannare il sig. , nonché le società e CP_1 Controparte_3 [...]
in solido tra di loro, al risarcimento sia dei danni patrimoniali iure hereditatis Controparte_2 sia dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio dall'attrice per la morte del fratello avvenuta in occasione del sinistro stradale del 20/11/2021. Persona_1
In particolare, parte attrice ha allegato che:
- alle ore 19:25 circa del giorno 20/11/2022, il sig. - conducente del veicolo CP_1
Volkswagen Golf tg CY489DY - uscendo dall'autolavaggio “Elefantino” sito in Chiesina Uzzanese, alla Via Livornese di Sotto, si immetteva su Via Livornese di Sotto con manovra di svolta a sinistra, nonostante la presenza di obbligo di svolta a destra, segnalato sia dalla cartellonistica sia dalla striscia longitudinale continua ivi presente;
in particolare, detta manovra veniva effettuata al fine di entrare all'interno del vialetto della propria abitazione, posta al n. civico 36 della medesima strada;
- nell'eseguire detta manovra, il sig. non concedeva la precedenza al motoveicolo Yamaha CP_1
YZF R1 tg. EX54807 condotto dal sig. il quale stava percorrendo Via Livornese Persona_1 di Sotto in direzione sud;
- il sig. non potendo evitare l'impatto con il veicolo, lo urtava violentemente;
il suo Parte_1 corpo, quindi, veniva sbalzato sul parabrezza del furgone Ford Transit Courier tg FV905LF, di proprietà e condotto dal sig. il quale stava percorrendo la corsia opposta;
Parte_2
- sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Ponte Buggianese e gli operatori del 118, i quali constatavano la morte del sig. oltre che gli ingenti danni Parte_1 arrecati al motociclo di quest'ultimo;
- in conseguenza del sinistro, il sig. veniva sottoposto a procedimento penale n. 4379/22 RG, CP_1 conclusosi con sentenza di condanna del medesimo alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis c.p.-;
- la sig.ra sorella del defunto e unico familiare superstite, inoltrava una prima Parte_1 richiesta di risarcimento dei danni a la quale, inizialmente, rifiutava di Controparte_2 formulare alcuna richiesta risarcitoria, negando la responsabilità del sig. CP_1
- solo a seguito di nuova diffida e di reclamo presentato a IVASS, la compagnia formulava offerta di € 52.602,00 e di € 13.600,00 per i danni al veicolo, somme trattenute dall'odierna attrice in conto del maggiore avere.
Tanto premesso in punto di fatto, parte attrice ha dedotto la sussistenza, nel caso di specie, della esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro de quo e ciò alla luce delle CP_1 violazioni al Codice della Strada dallo stesso commesse.
Quanto ai danni patiti, parte attrice ha lamentato, innanzitutto, la sussistenza di danni patrimoniali iure hereditatis – quantificati nell'importo complessivo di € 448.200,00 – pari al presunto mancato guadagno del danneggiato, tenuto conto della sua occupazione e della sua aspettativa di vita;
con riferimento, invece, ai danni patiti iure proprio, parte attrice ha allegato sia il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – quantificato nell'importo di € 271.045,28 – sia il danno patrimoniale, pari alle spese sostenute in conseguenza del decesso del fratello, oltre che il danno al motociclo, per un importo complessivo di € 21.416,00-.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/07/2024 si è costituita in giudizio la società eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, essendo mero intermediario assicurativo della società Controparte_2 [...]
, oltre che la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c.-. Controparte_3
Nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare deducendo, in punto di an, la sussistenza di una corresponsabilità del sig. Parte_1 nella causazione del sinistro del 20/11/2022, attesa la presumibile forte velocità del motociclo dallo stesso condotto, oltre che la presenza nel sangue di quest'ultimo di un tasso alcolemico superiore al limite consentito;
contestato altresì il quantum della pretesa attorea e ritenuta la congruità delle somme già offerte alla sig.ra parte convenuta ha concluso per l'accoglimento delle già Parte_1 rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/07/2024 si è costituita in giudizio la società , la quale, salvo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha Controparte_3 aderito integralmente a quanto già dedotto, eccepito e concluso dalla mandataria
[...]
Controparte_2
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione al sig. , costui non si è CP_1 costituito in giudizio, rimanendo contumace.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio a firma del perito industriale ritenuta, quindi, la causa matura Persona_2 per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Sul rapporto processuale tra parte attrice e Controparte_2
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva – rectius, difetto di titolarità passiva del rapporto - sollevata dalla convenuta Controparte_2
Quest'ultima, in particolare, ha dedotto di ricoprire il ruolo di mero intermediario assicurativo, incaricato della distribuzione in Italia dei prodotti della compagnia assicurativa CP_3
; pertanto, essendo stata delegata da quest'ultima alla sola gestione ante causam del
[...] sinistro, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, in quanto titolare del rapporto giuridico controverso, sarebbe la predetta società di assicurazioni e non anche la mandataria
[...]
Controparte_2
Sul punto, parte attrice, esaminata la documentazione ex adverso prodotta, all'udienza del
17/12/2024 si è dichiarata remissiva all'estromissione della società dal Controparte_2 presente giudizio, dunque aderendo alla ricostruzione da quest'ultima effettuata;
tuttavia, stante l'evidente confusione di identità ingenerata dalle due società, emergente non solo dai documenti versati in atti, ma anche dalle relative comparse di costituzione in giudizio (identiche nei contenuti e a nome del medesimo avvocato) ha insistito per la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, alla luce delle deduzioni e allegazioni delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra parte attrice e Controparte_2
Difatti, è consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).
Tanto premesso, nel caso di specie, come già evidenziato, parte attrice non si è opposta alla estromissione della società dal presente giudizio, con ciò aderendo alla Controparte_2 prospettazione della convenuta in ordine al proprio difetto di titolarità passiva del rapporto;
pertanto, questo Tribunale non può che prendere atto della venuta meno di ogni ragione di contrasto tra le suddette parti di causa, dovendo sul punto dichiarare cessata la materia del contendere.
Con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, questione sulla quale, invece, persiste conflittualità, si rinvia al paragrafo all'uopo dedicato.
Sul rapporto processuale tra parte attrice e gli altri convenuti
Tanto premesso, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti degli altri convenuti
è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
Innanzitutto, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti deve ritenersi accertata la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice;
in particolare – come emerge dalla perizia redatta dal consulente tecnico ing. nominato dal Pubblico Ministero nell'ambito Persona_3 del procedimento penale n. 4379/2022 r.g.n.r. a carico dei sig.ri e CP_1 Parte_2
(cfr. doc. 1 di parte attrice, nonché doc. 4 di parte – il giorno 20/11/2022 alle ore Controparte_3
19:25 circa, il sig. si trovava alla guida del veicolo VW Golf tg CY489DY, quando, in CP_1 uscita dall'autolavaggio “Elefantino” posto sulla Via Provinciale Livornese di Sotto, effettuava manovra di svolta a sinistra con l'intento di accedere al vialetto della propria abitazione, ubicata a circa 19 metri dopo il punto di immissione e dalla parte opposta della carreggiata;
nelle medesime circostanze, il sig. si trovava alla guida del motociclo Yamaha R1M tg EZ54807 e Persona_1 stava percorrendo la via Provinciale Livornese di Sotto in direzione sud, alla velocità di 80-107 km/h mentre il sig. si trovava alla guida dell'autocarro Ford Transit tg Parte_2
FV905LF e stava percorrendo la stessa strada in direzione nord, alla velocità di 57-58 km/h.
Tanto premesso, il sig. appena dopo il passaggio di un veicolo in direzione sud, iniziava la CP_1 manovra di immissione con svolta a sinistra senza concedere la precedenza al motociclo che stava sopraggiungendo dalla sua destra, motociclo che “era ben visibile al momento dell'inizio della manovra e prima di esso, anche grazie alla propria luce anteriore in funzione”; dunque, una volta giunto all'interno della corsia direzione sud, il veicolo del sig. circolante ad una velocità di CP_1
17 km/h, veniva colpito nella parte posteriore sinistra dal motociclo, il quale transitava ad una velocità di 80-90 km/h. A seguito dell'urto, il motociclo e il suo conducente, a causa dell'angolazione del veicolo colpito, deviavano verso sinistra entrando nella corsia di marcia opposta e urtando contro il veicolo del sig. in particolare, il motociclo urtava contro la Parte_2 fiancata dell'autocarro rimbalzando verso la corsia di provenienza, mentre il motociclista, lanciato in aria dal primo urto, colpiva, con la parte alta del corpo, il parabrezza e il bordo del tetto del veicolo del sig. e con le gambe la fiancata sinistra dello stesso (cfr. pagg. 42-43 della Parte_2 perizia).
Ricostruita nei termini sopra descritti la dinamica del sinistro ed escluso ogni profilo di responsabilità in capo al conducente del veicolo Ford Transit - il quale, come precisato dal perito, marciava regolarmente nella propria corsia di marcia, senza possibilità di evitare l'urto con il corpo del sig. ed, anzi, attuando una tempestiva manovra di frenata (cfr. pag. 44 della perizia) – Parte_1 la fattispecie in esame non può che essere ricondotta a quella di cui all'art. 2054 c.c.-, trattandosi di incidente caratterizzato da scontro tra due veicoli che ha determinato lesioni fisiche a carico di un conducente.
Ebbene, sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Detta presunzione, come chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro.”
(cfr. Cass. civ. n. 7061/2020; Cass. civ. n. 9353/2019; Cass. civ. n. 9528/2012).
A ciò si aggiunga, altresì, che, “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr. Cass. Civ. n. 33483/2024;
Cass. Civ. n. 7479/2020; Cass. Civ. n. 23431/2014). Ora, nel caso di specie, la condotta colposa del sig. – il quale ha violato plurime CP_1 norme del Codice della Strada e, segnatamente, le norme di cui agli artt. 145 co. 2, 154 co. 1 lett. a)
e 154 co. 3 lett. c) – non può ritenersi sufficiente a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.-; difatti, la condotta colposa del conducente il veicolo ha interagito con la condotta del danneggiato, sig. la quale, come emerso dalle perizie in atti, non può dirsi Persona_1 immune da omissioni colpose.
In particolare, è stato accertato che il sig. al momento del sinistro viaggiava ad una Persona_1 velocità stimata di 80-107 km/h (cfr. pagg. 40-41 perizia ing. su un tratto di strada Per_3 extraurbana – e, dunque, con limite generale di velocità pari a 90 km/h (cfr. pag. 12 della perizia ing. – in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcoliche;
difatti, la Per_3 perizia medico-legale in atti ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,13 g/L “indicativo di stato di ebbrezza e quindi tale da poter alterare in senso peggiorativo le capacità psicofisiche del soggetto” (cfr. pag. 15 doc. 3 di parte convenuta).
Ebbene, sul punto preme rilevare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente” (cfr. Cass.
Civ. n. 22837/2024).
Nel caso che ci occupa, parte attrice non ha fornito alcuna prova circa la non incidenza causale dello stato di ebbrezza del sig. sulla dinamica dell'incidente verificatosi;
anzi, si ribadisce Parte_1 quanto espresso dal perito medico-legale, il quale ha affermato che lo stato di alterazione del sig. potrebbe aver inciso negativamente sulle sue capacità psicofisiche. Parte_1
Pertanto, assurgendo tale stato di alterazione psicofisica a concausa del sinistro, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. non può ritenersi superata, con conseguente riconoscimento di un concorso paritario del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa. Persona_1
Dunque, correlativamente, il sig. , conducente del veicolo VW Golf tg CY489DY deve CP_1 ritenersi responsabile del sinistro de quo nella misura del 50%.
b) Quantum debeatur.
Acclarato in questi termini l'an della pretesa risarcitoria, occorre ora esaminare il profilo relativo alla quantificazione dei danni lamentati dall'attrice sorella del sig. Parte_1 [...]
Per_1
b.1) il danno patrimoniale iure hereditatis Parte attrice deduce la sussistenza di un danno patrimoniale pari al mancato guadagno conseguito dal fratello;
in particolare, considerata l'occupazione del sig. nonché la sua aspettativa di Parte_1 vita e le spese che lo stesso avrebbe presumibilmente sostenuto, parte attrice quantifica la predetta perdita patrimoniale nell'importo complessivo di € 448.200,00-.
Ebbene, la pretesa è infondata, atteso che il danno patrimoniale lamentato da parte attrice assurge, al massimo, ad aspettativa di mero fatto;
trattasi, invero, di una prospettazione di guadagno futura, calcolata sulla base di criteri (quali, l'aspettativa di vita del sig. le spese dallo stesso Parte_1 sostenute) discrezionali ed ipotetici;
pertanto, trattandosi di voce di danno futuro, del tutto ipotetico e, come tale, mai maturato nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso deve ritenersi parimenti intrasmissibile iure hereditatis.
b.2) il danno da perdita del rapporto parentale
Con specifico riguardo al danno di natura non patrimoniale sofferto dall'attrice, sorella della vittima, preme ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il soggetto che domanda il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito iure proprio in conseguenza della morte di un familiare, lamenta non soltanto il danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come mera sofferenza psichica contingente, ma anche pregiudizi ulteriori e diversi costituiti dalla lesione e dalla definitiva perdita del rapporto parentale, l'incisione, cioè, dell'interesse giuridico all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr. Cass. 2557/2011; Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 8828/03).
Di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo il Giudice deve tenere conto al fine di realizzare l'obiettivo della riparazione integrale, seppure nell'ambito di una valutazione omnicomprensiva ed unitaria, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie. Il riferimento a determinate sotto-voci o componenti, in vario modo denominate (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde, infatti, ad esigenze meramente descrittive, ma non può implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno, che altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Con riferimento ai criteri di liquidazione, si precisa che in seguito alla rilevata carenza, in seno alle
Tabelle Milanesi ante 2022, di parametri standard di valutazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. sul punto Cass. Civ. 10579/2021; Cass. Civ. 26300/2021 e Cass. Civ. 33005/2021), queste ultime sono state riformulate seguendo un “sistema a punti” che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, anche l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti;
all'esito di tale aggiornamento, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass.
Civ. 37009/2022).
Fatta tale doverosa premessa, si procede alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle Tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024 e vigenti al momento della decisione;
in particolare, dette Tabelle - differenti a seconda che il congiunto sia genitore/figlio ovvero fratello/sorella/nipote della vittima - attribuiscono un determinato numero di
“punti” in base ai seguenti parametri: (a) età del congiunto;
(b) età della vittima;
(c) numero dei familiari conviventi e (d) qualità/intensità della relazione, unico parametro variabile che richiede un accertamento in concreto e consente l'attribuzione di un massimo di trenta punti.
Il risultato ottenuto dalla sommatoria dei vari punti sarà poi moltiplicato per il valore del punto base, che per l'anno 2024 è pari ad € 1.698,00-.
Ebbene, procedendo all'individuazione dei punti attribuibili nel caso di specie si osserva quanto segue:
(a) punti in base all'età del congiunto (sig.ra : 10; Parte_1
(b) punti in base dell'età della vittima: 12;
(c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 30;
(d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16;
(d) punti per la qualità/intensità della relazione: con riferimento a tale parametro, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi è emerso che il rapporto fratello-sorella era particolarmente affiatato, caratterizzato da contatti telefonici frequenti, visite, incontri regolari in molteplici e diverse occasioni, ivi incluse le festività e i pranzi del sabato e della domenica (cfr. sul punto le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2
); inoltre, i testi e – vicini di casa dei sig.ri tra il 1993 e il
[...] Tes_3 Tes_4 Parte_1
2002 – hanno confermato che la sig.ra si è sempre presa cura del fratello minore (teste Parte_1
: “ cucinava per suo fratello e su occupava anche della casa, faceva le pulizie e Tes_3 Pt_1 la spesa […]”), assistendolo, altresì, nelle cure resesi necessarie in seguito ad altro sinistro stradale occorsogli nel 2000 (cfr. dichiarazioni dei testi e . Testimone_5 Testimone_6 Ciò che si evince dall'istruttoria orale espletata è, dunque, un rapporto molto stretto, di grande complicità tra i due fratelli, il quale giustifica, secondo questo Tribunale, l'attribuzione di 30 punti.
Sommando, allora, i punti attribuiti ai diversi parametri si ottiene il totale di 98; tale coefficiente deve, poi, essere moltiplicato per il valore del punto base (€ 1.698,00) e si ottiene così il complessivo importo liquidabile, pari ad € 166.404,00-.
E' su tale somma che deve essere operata la riduzione del 50%, derivante dall'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.-.
Pertanto, l'importo definitivamente liquidato in favore della sig.ra a titolo di danno Parte_1 da perdita del rapporto parentale ammonta ad € 83.202,00 (€ 166.404,00 – 50% = 83.202,00) somma da considerarsi al valore attuale della moneta;
sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Al fine di determinare il residuo credito risarcibile occorre considerare, altresì, l'acconto di €
52.605,00 corrisposto dalla società di assicurazioni convenuta all'attore in data 21/06/2023 (cfr. doc. 9 di parte attrice).
Considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, diviene necessario rivalutare l'acconto alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074); ne consegue che alla data della presente sentenza l'acconto di € 52.605,00-, si è rivalutato nell'importo di €
53.867,52 in moneta attuale.
Detraendo, allora, dall'importo riconosciuto di € 83.202,00 in moneta attuale l'importo dell'acconto reso omogeneo di € 53.867,52 in moneta attuale, si ha che il residuo credito riconoscibile a parte attrice è pari all'importo di € 29.334,48 in moneta attuale.
Su tale somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale (€
83.202,00) deve essere, anzitutto, devalutata sino alla data del fatto (22/11/2022); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dell'acconto ricevuto (23/06/2023); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza;
dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato (€ 29.334,48), corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, quindi, e , in solido tra di loro, devono essere CP_3 CP_1 condannati al pagamento, in favore della sig.ra dell'importo di € 29.334,48 in Parte_1 moneta attuale, oltre interessi calcolati secondo le modalità sopra precisate.
b.3) il danno al motociclo.
Parte attrice domanda, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale relativo al danneggiamento del motociclo di proprietà del sig. - modello Yamaha YZF-R1 tg EZ54807 – Persona_1 verificatosi in occasione del sinistro per cui è causa.
Ebbene, con riferimento alla quantificazione dei danni arrecati al suddetto veicolo, devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione depositata il
07/07/2025 del c.t.u. in quanto logicamente e tecnicamente argomentate, con iter Persona_2 argomentativo immune da qualsiasi vizio ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio;
in particolare, il c.t.u. ha stimato il costo di riparazione del suddetto motociclo in almeno € 25.953,50 al netto di IVA, ritenendo, tuttavia, dette riparazioni “economicamente non realizzabili” e stimando il costo di sostituzione del veicolo con analogo mezzo in € 25.500,00 (cfr. pag. 17 della perizia in atti).
Alla luce, quindi, della antieconomicità delle riparazioni da effettuarsi sul mezzo e considerato, altresì, che tale voce di danno patrimoniale rientra nella sfera del danno iure hereditatis, essendo il veicolo di cui si discute di proprietà del de cuius e non dell'odierna attrice, questo Tribunale ritiene di poter quantificare il danno patrimoniale subito da parte attrice nel costo stimato dal c.t.u. per la sostituzione del motociclo con altro mezzo analogo e, dunque, nell'importo di € 25.500,00 somma da considerarsi al valore attuale della moneta. Ora, su tale somma deve essere operata la riduzione del 50%, derivante dall'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.-; dunque, l'importo definitivamente liquidato a titolo di danno al motociclo ammonta ad € 12.750,00 in moneta attuale (€ 25.500,00 –
50% = € 12.750,00).
Alla luce dell'importo come sopra determinato, quindi, la somma di € 13.600,00 già ricevuta da parte attrice a titolo di acconto in data 11/07/2023 (cfr. doc. 10 di parte attrice) deve ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese risarcitorie della sig.ra Parte_1
b.4.) gli ulteriori danni patrimoniali
Parte attrice lamenta, infine, la sussistenza di ulteriori danni patrimoniali, consistenti nelle spese funebri (per € 4.598,00), di cremazione (€ 763,32), di deposito del mezzo (€ 112,00), di assistenza medico-legale nelle operazioni di c.t.u. (€ 1.464,00) e di successione (€ 30,00 ed € 50,00).
Ritiene il Tribunale che tali voci di danno possano essere riconosciute alla luce della documentazione versata in atti (cfr. docc. da 51 a 56 di parte attrice) così per complessivi €
7.017,32 in moneta attuale.
Applicata, quindi, la riduzione del 50% si ha che l'importo liquidabile alla sig.ra Parte_1 ammonta a complessivi € 3.508,66 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo.
Pertanto, e , in solido tra di loro, devono essere condannati al Controparte_3 CP_1 pagamento dell'importo di € 3.508,66 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Spese di lite
Con riferimento al rapporto processuale intercorso tra parte attrice e si Controparte_2 ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
difatti, sebbene l'intermediario assicurativo sia stato erroneamente evocato in giudizio, la condotta stragiudiziale di – unico soggetto ad essersi interfacciato con la sig.ra Controparte_2 sino alla instaurazione del presente giudizio – ha ingenerato un evidente disorientamento Parte_1 in parte attrice circa la corretta identificazione del proprio contraddittore, la quale ha dunque evocato in giudizio sia la compagnia assicurativa, sia la propria mandataria;
alla luce, quindi, dell'effettivo difetto di trasparenza mostrato da – il quale, invero, Controparte_2 emerge anche dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo giudizio, a firma del medesimo legale della compagnia assicurativa e contenente le medesime difese – si ritiene giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
Con riferimento al rapporto processuale intercorso tra parte attrice e i convenuti Controparte_5
e , tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea per un importo sensibilmente CP_1 inferiore alla richiesta originaria (€ 32.843,14 a fronte di originari € 748.160,75) e tenuto conto, altresì, del rifiuto all'accettazione della proposta più favorevole formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.-, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 17/11/2025, sono poste Persona_2 definitivamente e per intero a carico dei convenuti e , in solido tra di loro. CP_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IN, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al rapporto processuale intercorso tra parte attrice e Controparte_2 compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e Controparte_2 dichiara il sig. responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 50% e, per l'effetto, CP_1 condanna la società e , in solido tra di loro, per le causali e titoli di cui in CP_3 CP_1 motivazione, a risarcire alla sig.ra sia i danni non patrimoniali da questa subiti, Parte_1 liquidandoli nell'importo complessivo di € 29.334,48 (somma già decurtata dell'acconto), oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione, sia i danni patrimoniali da questa subiti nella misura di € 3.508,66-, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti attrice e e . CP_3 CP_1
Le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 17/11/2025, sono poste Persona_2 definitivamente e per intero a carico dei convenuti e , in solido tra di loro. CP_1 CP_3
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 02 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EL IN