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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/09/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 972/2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Savino, dom.to come in atti, Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Antonino Maresca, dom.ta come in atti;
appellata
NONCHÉ
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosetta Reppucci, Controparte_2 CP_3 dom.to come in atti;
appellata
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 116/2023 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Avellino nel procedimento R.g. 6423/2018 pubblicata il 01.02.2023, con la quale è stata rigettata la domanda, spese compensate e spese di C.T.U. a carico dell'attore. In particolare l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza per violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle difese espletate, nonché arbitraria ed erronea applicazione delle risultanze probatorie e non corretta valutazione della prova testimoniale;
il tutto vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il , in persona del legale rapp.te p.t., che chiedeva in via preliminare e Controparte_2 pregiudiziale di accertare e dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e/o nullità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis – 348 ter- 436 bis c.p.c.; nel merito di rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' , nella produzione dell'evento lesivo, con condanna Parte_2 dell' al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. in via ulteriormente gradata, di CP_1 Pt_1 dichiarare sussistente, prevalente colpa dell'attore e, quantificare le somme dovute per danno in misura equa e determinando il risarcimento dovuto in misura proporzionale al concorso di colpa attribuito al sig. , con compensazione delle spese di giudizio. In ogni caso, con vittoria di Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' , in persona del legale rapp.te p.t., che chiedeva Controparte_4 in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di appello ex art. 164, comma IV, c.p.c.; nel merito chiedeva dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, e conseguente conferma della sentenza appellata;
chiedeva, altresì, Part di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' onvenuta;
il tutto vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nel merito.
L'appello è infondato.
Appare opportuno l'inquadramento della fattispecie al fine di individuare il soggetto munito di legittimazione passiva.
In merito vengono in rilievo la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 (in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che fissa una serie di principi generali relativi a prevenzione e contrasto al fenomeno del randagismo, nonché le singole Leggi regionali (in Campania tale materia
è regolata dalla Legge 11 aprile 2019, n. 3, “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo” che statuisce analiticamente i Parte singoli compiti e la loro ripartizione tra e Comuni), ed infine la disciplina codicistica di cui all'art. 2043 c.c.
Dall'analisi della normativa regionale in materia (Legge Regionale 11 aprile 2019 n. 3) all'art. 4
(Competenze dei Comuni) comma 1 lett. e) si evince che i Comuni singoli o associati provvedono
“ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza, Part tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di tale disponibilità i servizi Part veterinari delle provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;
e all'art. 5, relativo alle Competenze delle Aziende Sanitarie Locali, comma 1 si stabilisce Part che “I servizi veterinari delle nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal
Commissario ad acta per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a: […] lett. b) promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
lett. c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso”.
Da tale norma si desume che sulle amministrazioni comunali ricadono gli obblighi di prevenzione e Parte controllo del fenomeno di randagismo, mentre alle spettano esclusivamente, su segnalazione dell'organo territorialmente competente, funzioni di natura veterinaria, oltre all'accalappiamento dei cani tempestivamente segnalati.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali;
e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciononostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051,
2052 e 2053 c.c.” (v. Cass. ord. 22 novembre 2017 - 14 maggio 2018, n. 11591).
La Cassazione ha rilevato che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art.
2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 17060 del 2018, cit., che richiama Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio
2017, n. 18954, Rv. 645379-01, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018,
n. 31957, Rv. 651948-01).
Nella fattispecie di illecito aquiliano che viene così configurandosi, “l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale", nel senso che non può essere “la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale randagio ad integrare la colpa", dovendo, invece, l'omissione
“essere espressione di un comportamento colposo dell'ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale”, poiché, altrimenti, si cadrebbe "in un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c." (Cass. civ., sent. n. 17060/2018 e Cass. civ. n.17679/2020,). Sul punto cfr. Trib. Nola sent. nn. 1850/2020 e 2029/21 secondo cui “Non può essere, pertanto, affermata una responsabilità degli enti convenuti senza neppure l'allegazione di una loro specifica condotta omissiva in rapporto di causalità con l'evento dannoso. Né all'attore basta dimostrare – come richiesto nelle prove articolate – di aver subito l'infortunio e che questo è diretta conseguenza del comportamento dell'animale randagio, non avendo neppure allegato che le amministrazioni convenute sono rimaste inerti a fronte di segnalazioni in ordine alla presenza di cani randagi nella zona, non essendo configurabile una responsabilità automatica degli enti convenuti”.
Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali menzionati non può, quindi, esistere una responsabilità oggettiva da parte della PA “per il solo fatto di aver subito un danno in conseguenza della condotta di un cane randagio”.
Pertanto, nel caso di specie, fermo che la fattispecie va inquadrata nell'illecito aquiliano ex art. 2043
c.c., va ritenuta la correttezza della sentenza di primo grado atteso che vi è totale difetto di allegazione da parte dell'appellante in primo grado in ordine al fatto illecito ascrivibile agli enti convenuti;
non risulta alcuna allegazione in ordine all'esistenza di segnalazioni della presenza dei cani in zona precedenti l'evento dannoso, in ordine alle quali ipotizzare una condotta omissiva degli enti preposti.
Infatti al riguardo assai generica è stata al riguardo la teste che ha riferito di aver segnalato nei giorni precedenti la presenza dei cani al (v. verbale d'udienza del 31.03.2021), non specificando CP_2 quando sarebbe stata effettuata precisamente tale segnalazione, come sarebbe stata eseguita tale segnalazione e quale ne fosse il contenuto. Pertanto, nonostante tale presenza sia stata confermata dal teste escusso, senza alcuna prova al riguardo, nessuna omissione da parte del (dovere di CP_2
Parte segnalazione all' della presenza di randagi da accalappiare) risulta configurabile.
Parte appellante in primo grado non ha allegato e tanto meno provato la specifica condotta colposa Parte omissiva del o della e/o il rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva CP_2
e l'evento dannoso, omettendo di provare, ad esempio, la natura randagia dei cani (che non può desumersi dall'assenza di collare o dalla natura malandata dell'animale). Dall'istruttoria non sono in sostanza emersi elementi sufficienti per concludere che si trattasse di cani privi di proprietario, cioè randagi.
La mancanza di prova della condizione di randagismo dei cani già è sufficiente per il rigetto della domanda attorea.
Peraltro, anche a voler ipotizzare la natura randagia dei cani, comunque difetterebbe la prova di una condotta colposa degli enti appellati. Anche a voler ritenere per mera ipotesi provata la condizione di randagi dei due cani, ma non provata Parte la segnalazione degli animali alla o comunque la conoscenza della presenza dei cani da parte Parte della dovrebbe comunque escludersi un comportamento colposo della stessa, non potendosi pretendere dall'ente preposto un controllo quotidiano e costante su un territorio vasto quanto tutta la Parte Provincia su cui la ha competenza, senza che sia stata portata a sua conoscenza la presenza di randagi.
Il danneggiato non può limitarsi, quindi, a dedurre che la legge regionale individua il e le CP_2
Part uali enti aventi il compito di controllare e gestire il fenomeno del randagismo.
Egli deve anche allegare e dimostrare qual è la condotta doverosa omessa e che il danno risulta riconducibile causalmente all'inadempimento di tali obblighi.
Pertanto alla stregua delle esposte osservazioni l'appello è infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di , che risulta corretta e congruamente motivata. CP_1
Restano compensate le spese in ragione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 116/2023 emessa dal Giudice di Pace di nel procedimento R.g. 6423/2018; CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino il 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 972/2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Savino, dom.to come in atti, Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Antonino Maresca, dom.ta come in atti;
appellata
NONCHÉ
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosetta Reppucci, Controparte_2 CP_3 dom.to come in atti;
appellata
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 116/2023 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Avellino nel procedimento R.g. 6423/2018 pubblicata il 01.02.2023, con la quale è stata rigettata la domanda, spese compensate e spese di C.T.U. a carico dell'attore. In particolare l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza per violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle difese espletate, nonché arbitraria ed erronea applicazione delle risultanze probatorie e non corretta valutazione della prova testimoniale;
il tutto vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il , in persona del legale rapp.te p.t., che chiedeva in via preliminare e Controparte_2 pregiudiziale di accertare e dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e/o nullità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis – 348 ter- 436 bis c.p.c.; nel merito di rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' , nella produzione dell'evento lesivo, con condanna Parte_2 dell' al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. in via ulteriormente gradata, di CP_1 Pt_1 dichiarare sussistente, prevalente colpa dell'attore e, quantificare le somme dovute per danno in misura equa e determinando il risarcimento dovuto in misura proporzionale al concorso di colpa attribuito al sig. , con compensazione delle spese di giudizio. In ogni caso, con vittoria di Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' , in persona del legale rapp.te p.t., che chiedeva Controparte_4 in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di appello ex art. 164, comma IV, c.p.c.; nel merito chiedeva dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, e conseguente conferma della sentenza appellata;
chiedeva, altresì, Part di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' onvenuta;
il tutto vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nel merito.
L'appello è infondato.
Appare opportuno l'inquadramento della fattispecie al fine di individuare il soggetto munito di legittimazione passiva.
In merito vengono in rilievo la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 (in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che fissa una serie di principi generali relativi a prevenzione e contrasto al fenomeno del randagismo, nonché le singole Leggi regionali (in Campania tale materia
è regolata dalla Legge 11 aprile 2019, n. 3, “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo” che statuisce analiticamente i Parte singoli compiti e la loro ripartizione tra e Comuni), ed infine la disciplina codicistica di cui all'art. 2043 c.c.
Dall'analisi della normativa regionale in materia (Legge Regionale 11 aprile 2019 n. 3) all'art. 4
(Competenze dei Comuni) comma 1 lett. e) si evince che i Comuni singoli o associati provvedono
“ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza, Part tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di tale disponibilità i servizi Part veterinari delle provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;
e all'art. 5, relativo alle Competenze delle Aziende Sanitarie Locali, comma 1 si stabilisce Part che “I servizi veterinari delle nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal
Commissario ad acta per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a: […] lett. b) promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
lett. c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso”.
Da tale norma si desume che sulle amministrazioni comunali ricadono gli obblighi di prevenzione e Parte controllo del fenomeno di randagismo, mentre alle spettano esclusivamente, su segnalazione dell'organo territorialmente competente, funzioni di natura veterinaria, oltre all'accalappiamento dei cani tempestivamente segnalati.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali;
e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciononostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051,
2052 e 2053 c.c.” (v. Cass. ord. 22 novembre 2017 - 14 maggio 2018, n. 11591).
La Cassazione ha rilevato che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art.
2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 17060 del 2018, cit., che richiama Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio
2017, n. 18954, Rv. 645379-01, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018,
n. 31957, Rv. 651948-01).
Nella fattispecie di illecito aquiliano che viene così configurandosi, “l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale", nel senso che non può essere “la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale randagio ad integrare la colpa", dovendo, invece, l'omissione
“essere espressione di un comportamento colposo dell'ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale”, poiché, altrimenti, si cadrebbe "in un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c." (Cass. civ., sent. n. 17060/2018 e Cass. civ. n.17679/2020,). Sul punto cfr. Trib. Nola sent. nn. 1850/2020 e 2029/21 secondo cui “Non può essere, pertanto, affermata una responsabilità degli enti convenuti senza neppure l'allegazione di una loro specifica condotta omissiva in rapporto di causalità con l'evento dannoso. Né all'attore basta dimostrare – come richiesto nelle prove articolate – di aver subito l'infortunio e che questo è diretta conseguenza del comportamento dell'animale randagio, non avendo neppure allegato che le amministrazioni convenute sono rimaste inerti a fronte di segnalazioni in ordine alla presenza di cani randagi nella zona, non essendo configurabile una responsabilità automatica degli enti convenuti”.
Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali menzionati non può, quindi, esistere una responsabilità oggettiva da parte della PA “per il solo fatto di aver subito un danno in conseguenza della condotta di un cane randagio”.
Pertanto, nel caso di specie, fermo che la fattispecie va inquadrata nell'illecito aquiliano ex art. 2043
c.c., va ritenuta la correttezza della sentenza di primo grado atteso che vi è totale difetto di allegazione da parte dell'appellante in primo grado in ordine al fatto illecito ascrivibile agli enti convenuti;
non risulta alcuna allegazione in ordine all'esistenza di segnalazioni della presenza dei cani in zona precedenti l'evento dannoso, in ordine alle quali ipotizzare una condotta omissiva degli enti preposti.
Infatti al riguardo assai generica è stata al riguardo la teste che ha riferito di aver segnalato nei giorni precedenti la presenza dei cani al (v. verbale d'udienza del 31.03.2021), non specificando CP_2 quando sarebbe stata effettuata precisamente tale segnalazione, come sarebbe stata eseguita tale segnalazione e quale ne fosse il contenuto. Pertanto, nonostante tale presenza sia stata confermata dal teste escusso, senza alcuna prova al riguardo, nessuna omissione da parte del (dovere di CP_2
Parte segnalazione all' della presenza di randagi da accalappiare) risulta configurabile.
Parte appellante in primo grado non ha allegato e tanto meno provato la specifica condotta colposa Parte omissiva del o della e/o il rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva CP_2
e l'evento dannoso, omettendo di provare, ad esempio, la natura randagia dei cani (che non può desumersi dall'assenza di collare o dalla natura malandata dell'animale). Dall'istruttoria non sono in sostanza emersi elementi sufficienti per concludere che si trattasse di cani privi di proprietario, cioè randagi.
La mancanza di prova della condizione di randagismo dei cani già è sufficiente per il rigetto della domanda attorea.
Peraltro, anche a voler ipotizzare la natura randagia dei cani, comunque difetterebbe la prova di una condotta colposa degli enti appellati. Anche a voler ritenere per mera ipotesi provata la condizione di randagi dei due cani, ma non provata Parte la segnalazione degli animali alla o comunque la conoscenza della presenza dei cani da parte Parte della dovrebbe comunque escludersi un comportamento colposo della stessa, non potendosi pretendere dall'ente preposto un controllo quotidiano e costante su un territorio vasto quanto tutta la Parte Provincia su cui la ha competenza, senza che sia stata portata a sua conoscenza la presenza di randagi.
Il danneggiato non può limitarsi, quindi, a dedurre che la legge regionale individua il e le CP_2
Part uali enti aventi il compito di controllare e gestire il fenomeno del randagismo.
Egli deve anche allegare e dimostrare qual è la condotta doverosa omessa e che il danno risulta riconducibile causalmente all'inadempimento di tali obblighi.
Pertanto alla stregua delle esposte osservazioni l'appello è infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di , che risulta corretta e congruamente motivata. CP_1
Restano compensate le spese in ragione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 116/2023 emessa dal Giudice di Pace di nel procedimento R.g. 6423/2018; CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino il 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino