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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del GOP dott. Gianfranco Apollonio, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, 3^ comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 4729/2024 promosso da:
AVV. rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pardini e domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Lido di Camaiore (LU), via Cardinale Pellegrinetti, 15
ricorrente contro om.to in Camaiore (LU), fraz. Capezzano Pianore, via Sarzanese, CP_1
303
resistente-contumace
*******
Conclusioni della parte ricorrente :” Il ricorrente si riporta a quanto rappresentato
e richiesto nel ricorso e così conclude: Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, accertata la rispondenza della somma richiesta a titolo di compenso, per la prestazione resa, ai parametri di cui al D.M. 55/2024 ed alle tabelle vigenti all'epoca delle prestazioni rese, condannare il convenuto al pagamento della somma di € 21.900,00, oltre rimborso forfettario -detratti gli acconti ricevuti- , oltre accessori di legge ed interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/ 2002 dal dì della domanda al momento del pagamento;
in subordine, determinare, nella misura di giustizia, il compenso della prestazione resa e condannare il convenuto al pagamento di detta somma, oltre rimborso forfettario –detratti gli acconti-, accessori di legge ed interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dal dì della domanda al momento del pagamento;
in ogni caso con vittoria di spese, compenso ed accessori di legge della fase di negoziazione assistita e del presente procedimento”.
1 Svolgimento del processo
L'avvocato con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/11 e 281 decies c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio per sentirlo condannare al pagamento dei CP_1 compensi professionali maturati con riferimento alle attività espletate in favore dello stesso nel procedimento radicato presso il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, recante RG. n. 8474/2020.
In particolare, deduceva che il della Viareggio Parte_2 Parte_3
aveva richiesto la condanna ex artt. 2394 c.c., 2476, 6^ comma,c.c. e
[...]
2407 c.c. dell'odierno resistente nella sua qualità di sindaco, nel periodo dal
30.06.20029 al 26.06.2012 (in via solidale con gli altri sindaci ed amministratori sociali) della per l'asserita violazione dei doveri di legge, al Parte_4 pagamento della somma complessiva di € 4.309.746,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia.
Il ricorrente asseriva di aver svolto, su mandato del convenuto, le seguenti attività :
a) per la fase di esame e studio della controversia: l'esame e lo studio dell'atto di citazione a seguito della consultazione con il cliente, l'esame della documentazione prodotta dalla controparte ed elencata nelle pagine 71-75 dell'atto di citazione, previa delega conferita dal dott. l ricorrente per l'accesso al fascicolo telematico, il CP_1 conseguente parere precedente la costituzione in giudizio;
b) per la fase introduttiva: la redazione della comparsa di costituzione e risposta.
Il suddetto patrocinato versava un acconto di complessivi € 2.882,70 oltre accessori di legge.
Con pec del 04.08.2021 il ricorrente comunicava la propria rinuncia al mandato ed il convenuto provvedeva a nominare un altro difensore.
L'istante (con pec del 22.9.2023) invitava il resistente alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, per richiedere il pagamento del proprio compenso, che veniva così quantificato : per la fase di studio € 13.000,00 e per la fase introduttiva € 8.900,00 ( valore della causa € 4.309.746,00 ) ; per un totale di €
21.900,00 - dai quali detrarre gli acconti di € 2.882,70 - oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Il legale dell'attore inviava, pertanto, con pec del 27.12.2023, lo schema di convenzione di negoziazione al convenuto ed al suo patrocinatore, senza ricevere riscontro.
2 Radicato il giudizio, il procedimento vedeva quale prima udienza quella del
29.07.2024 dove, rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, seguiva la declaratoria contumaciale del convenuto con rinvio della causa alla udienza cartolare del 15.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e la conseguente rimessione in decisione.
Motivazioni in fatto ed in diritto
La domanda della parte ricorrente risulta fondata entro i limiti di seguito specificati.
Occorre preliminarmente richiamare l'orientamento, oramai consolidato, della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di distribuzione dell'onere della prova tra soggetto attivo e soggetto passivo del rapporto obbligatorio, nell'ambito delle azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento del danno nei contratti a prestazioni corrispettive, in virtù del quale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero – come nel caso in specie – per l'adempimento, deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito in particolare dall'avvenuto adempimento (cfr Cass., SS.UU. n
13533/01, nonché, ex plurimis, Cass.n. 15677/09).
L'applicazione di tale principio al contratto di patrocinio in esame ha come conseguenza quella di gravare il professionista, che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti alla attività asseritamente prestata a favore del cliente, dell'onere probatorio circa l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso.
Tanto premesso, dalle evidenze documentali di cui in atti risulta comprovato il conferimento dell'incarico e l'espletamento delle prestazioni professionali, così come specificate nel ricorso (id est la fase di studio ed introduttiva del giudizio).
Risulta, infatti, per tabulas, sia il mandato professionale (come evincibile dalla procura alle liti in atti – doc. 4) sia l'espletamento della relativa attività giudiziale, come comprovato dalla comparsa di costituzione e risposta allegata al fascicolo attoreo
(doc.3).
Lo stesso contegno assunto dal resistente nella fase antecedente alla odierna controversia (quale il pagamento di un acconto delle competenze richieste), non fa
3 che valorizzare ulteriormente il suddetto contesto probatorio corroborando la valutazione di fondatezza delle deduzioni della parte istante.
Passando alla quantificazione degli onorari maturati nel procedimento tribunalizio
(radicato presso il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa -
RG. n. 8474/2020), e considerato che il valore della controversia era pari, come sopra visto, ad € 4.309.746,00 gli stessi andranno determinati assumendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 4.000.001 a € 8.000,000.
Quanto sopra in conformità al dettato dell'art. 5 del DM 55/2014 che assume quale parametro per la liquidazione dei compensi a carico del cliente il valore corrispondente all'entità della domanda, determinata secondo le norme del codice di procedura civile (1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile…. 2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda).
Ciò chiarito e considerato che le prestazioni professionali sono state rese e definite nel periodo antecedente alla vigenza degli attuali parametri ministeriali (entrati in vigore, come noto, il 23.10.2022) bisognerà riferirsi, per il relativo computo, alle precedenti tabelle contenute nell'originario D.M. 55/14.
Quanto, invece, alla individuazione dei relativi parametri, considerata l'attività svolta dal professionista e la natura del procedimento, risulta congrua – contrariamente alla quantificazione operata nel ricorso - una valutazione contenuta entro il valore medio con conseguente determinazione della fase di studio in € 9.640,00 e di quella introduttiva in € 6.360,00 per un totale, quindi, di € 16.000,00.
Portando, poi, in detrazione quanto versato, a titolo di acconto, dal resistente, pari ad € 2.882,70 (come risultante dalle fatture prodotte – doc.ti 5,6 e 7) il credito residuo maturato dal patrocinatore per le causali di cui sopra ammonta ad € 13.117,30.
Nessun compenso può, invece, essere riconosciuto per la negoziazione assistita.
Con riguardo alle attività di assistenza stragiudiziale, nel cui novero va ovviamente ricompresa la negoziazione in parola, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che esse hanno natura di danno emergente (Cass. n. 24481/20) e come tali possono essere risarcite solo nelle ipotesi in cui siano risultate idonee, secondo una valutazione ex ante, ad una definizione extra processuale del caso (in questi termini
Cass. n.9548/2017).
4 Nella fattispecie in scrutinio non risultano evidenze probatorie che depongano per una idoneità defensionale, dell'attività professionale espletata, nei termini come sopra descritti.
Quanto, infine, alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate - tenuto conto della semplificazione del rito, della bassa complessità delle questioni trattate e della natura documentale della causa, che ha visto, peraltro, la contumacia del resistente - con applicazione dei parametri minimi, per un totale di €
1.689,00 di cui : € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva ed €
840,00 per la fase istruttoria/trattazione (essendo sufficiente per la liquidazione di tale fase la sola trattazione, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio – così Cassazione n. 30219/23); nulla va riconosciuto per la fase decisionale essendo mancata un'attività defensionale specifica.
P.Q.M
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 13.117,30 oltre interessi ex art. 1284, 4^ comma, c.c..dal dì del dovuto al saldo, oltre 15% spese generali, iva e cap se dovuti;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.689,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, oltre al rimborso delle spese vive, iva e cap se dovuti.
Firenze, 11.02.2025
Il GOP dott.Gianfranco Apollonio
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