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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4473/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4473/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Garibaldi n. 46, presso lo studio dell'avv. Renata Sulli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara, Piazza CP_1 C.F._2
Ettore Troilo n. 23, presso e nello studio dell'avv. Antonio Valentini che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Catalucci giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 28 novembre 2022 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Pescara, in data 30 CP_1
settembre 2000, con affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione presso la Per_1
madre ed obbligo per lo stesso ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli ( ed Per_1
, maggiorenne ma non economicamente indipendente) nella misura mensile complessiva di Per_2
euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2) Costituitasi in giudizio, la chiedeva, a sua volta, pronunciarsi la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio tra le parti, nonché l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia ed Per_1
obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento della somma mensile di euro 700,00 (350,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3) All'esito della fase presidenziale, venivano confermate le condizioni della separazione consensuale e nominato l'istruttore del merito.
4) Con sentenza non definitiva n. 721/2023 del 23 maggio 2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara, in data 30 settembre 2000, tra e Parte_1
matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, atto n. 317, p. II, s. A, anno CP_1
2000.
5) Con separata ordinanza del giudice istruttore del 10 maggio 2023, la causa veniva rimessa sul ruolo dovendo proseguire per le ulteriori questioni richieste.
6) All'udienza dell'11 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti formalizzavano un accordo quanto alle ulteriori questioni;
tuttavia, poiché le dichiarazioni inerenti al trasferimento immobiliare e la divisione patrimoniale così come articolata si palesavano irricevibili, veniva fissata udienza per la comparizione delle parti al 5 marzo 2025.
7) All'udienza del 5.3.2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere addivenute ad un accordo utile a dirimere la controversia alle seguenti condizioni:
“A. affidare congiuntamente la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
disciplinare il diritto di visita del padre, prevedendo modalità libere attesa l'età della figlia;
pagina 2 di 4 B. prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Pt_1 nella misura di € 200,00 (euro duecento/00) mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di dicembre 2024, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia stessa, così come regolate dal Protocollo del
Tribunale di Pescara;
C. prevedere che nessun contributo al mantenimento sarà corrisposto per il figlio, in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente a motivo del lavoro svolto;
parimenti nessun assegno divorzile in favore delle parti in quanto entrambe economicamente indipendenti;
D. i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio della figlia;
E. In merito alla divisione del patrimonio familiare, il sig. come in epigrafe Parte_1 generalizzato, a tutt'oggi contitolare della nuda proprietà superficiaria per i 3/8 dell'unità immobiliare sita in Pescara alla Via Aldo Moro n. 28, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di
Pescara al foglio 31, part.1514, sub. 13, si impegna a cedere a titolo gratuito detta nuda proprietà al figlio nato a [...] il [...], c.f. , che, con la Controparte_2 C.F._3
sottoscrizione del presente atto, accetta. La sig.ra come in epigrafe generalizzata, CP_1 proprietaria a tutt'oggi della quota di 4/18 dei locali deposito siti in San Giovanni Teatino (CH) alla
Via Mascagni n. 24, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di San Giovanni Teatino al foglio 5, part. 229 sub. 20 e part. 229 sub. 21, si impegna a cedere a titolo gratuito detta proprietà al sig.
come già generalizzato, che, con la sottoscrizione del presente atto, accetta. Detti Parte_1
trasferimenti immobiliari sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai fini dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della l. 74/1987. La cessione di entrambi gli immobili verrà formalizzata innanzi il Notaio entro 15 giorni dalla Persona_3
pubblicazione della sentenza di divorzio.
F. Spese compensate con rinunzia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale.”.
8) Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
9) Spese integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 -prende atto dell'accordo stipulato dalle parti e riportato nella parte motiva e lo fa proprio;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4473/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Garibaldi n. 46, presso lo studio dell'avv. Renata Sulli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara, Piazza CP_1 C.F._2
Ettore Troilo n. 23, presso e nello studio dell'avv. Antonio Valentini che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Catalucci giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 28 novembre 2022 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Pescara, in data 30 CP_1
settembre 2000, con affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione presso la Per_1
madre ed obbligo per lo stesso ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli ( ed Per_1
, maggiorenne ma non economicamente indipendente) nella misura mensile complessiva di Per_2
euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2) Costituitasi in giudizio, la chiedeva, a sua volta, pronunciarsi la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio tra le parti, nonché l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia ed Per_1
obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento della somma mensile di euro 700,00 (350,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3) All'esito della fase presidenziale, venivano confermate le condizioni della separazione consensuale e nominato l'istruttore del merito.
4) Con sentenza non definitiva n. 721/2023 del 23 maggio 2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara, in data 30 settembre 2000, tra e Parte_1
matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, atto n. 317, p. II, s. A, anno CP_1
2000.
5) Con separata ordinanza del giudice istruttore del 10 maggio 2023, la causa veniva rimessa sul ruolo dovendo proseguire per le ulteriori questioni richieste.
6) All'udienza dell'11 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti formalizzavano un accordo quanto alle ulteriori questioni;
tuttavia, poiché le dichiarazioni inerenti al trasferimento immobiliare e la divisione patrimoniale così come articolata si palesavano irricevibili, veniva fissata udienza per la comparizione delle parti al 5 marzo 2025.
7) All'udienza del 5.3.2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere addivenute ad un accordo utile a dirimere la controversia alle seguenti condizioni:
“A. affidare congiuntamente la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
disciplinare il diritto di visita del padre, prevedendo modalità libere attesa l'età della figlia;
pagina 2 di 4 B. prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Pt_1 nella misura di € 200,00 (euro duecento/00) mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di dicembre 2024, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia stessa, così come regolate dal Protocollo del
Tribunale di Pescara;
C. prevedere che nessun contributo al mantenimento sarà corrisposto per il figlio, in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente a motivo del lavoro svolto;
parimenti nessun assegno divorzile in favore delle parti in quanto entrambe economicamente indipendenti;
D. i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio della figlia;
E. In merito alla divisione del patrimonio familiare, il sig. come in epigrafe Parte_1 generalizzato, a tutt'oggi contitolare della nuda proprietà superficiaria per i 3/8 dell'unità immobiliare sita in Pescara alla Via Aldo Moro n. 28, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di
Pescara al foglio 31, part.1514, sub. 13, si impegna a cedere a titolo gratuito detta nuda proprietà al figlio nato a [...] il [...], c.f. , che, con la Controparte_2 C.F._3
sottoscrizione del presente atto, accetta. La sig.ra come in epigrafe generalizzata, CP_1 proprietaria a tutt'oggi della quota di 4/18 dei locali deposito siti in San Giovanni Teatino (CH) alla
Via Mascagni n. 24, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di San Giovanni Teatino al foglio 5, part. 229 sub. 20 e part. 229 sub. 21, si impegna a cedere a titolo gratuito detta proprietà al sig.
come già generalizzato, che, con la sottoscrizione del presente atto, accetta. Detti Parte_1
trasferimenti immobiliari sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai fini dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della l. 74/1987. La cessione di entrambi gli immobili verrà formalizzata innanzi il Notaio entro 15 giorni dalla Persona_3
pubblicazione della sentenza di divorzio.
F. Spese compensate con rinunzia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale.”.
8) Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
9) Spese integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 -prende atto dell'accordo stipulato dalle parti e riportato nella parte motiva e lo fa proprio;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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