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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LE AV, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4005 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Susi
RI nata a [...] in data [...], giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT) Via Minturnae 58 e con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., procuratrice di società unipersonale con sede Controparte_2
legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri, i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di Treviso-Belluno giusta procura ai rogiti del Notaio P.IVA_2 [...]
, in Pordenone, dell' 11.01.2021 al n. Rep. 306494 e n. 37531 Racc., rappresentata e Per_1
difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con Studio in CodiceFiscale_3
Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: e fax n. 090 9435200) Email_2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. ) (pec: CodiceFiscale_4
e fax n. 090 9435200), giusta procura generale alle liti, autenticata Email_3 nella firma dal notaio da Messina il 3.03.2021 al n. 38070 Rep., n. 14435 Racc, Persona_2
pagina1 di 6 OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/12/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1 Parte_2
l'atto di precetto notificato loro in data 9/09/2024, con il quale nella qualità di CP_1
mandataria di ha intimato il pagamento della somma di euro 57.180,78, dovuta Controparte_2
in forza del contratto di mutuo fondiario Repertorio n. 150.388 Raccolta n. 27.581 sottoscritto tra gli opponenti e la in data 29/5/2012; a fondamento dell'esecuzione Controparte_3
hanno eccepito, quale unico motivo di opposizione, il difetto della legittimazione attiva della cessionaria , in ragione della mancata allegazione del contratto di cessione intercorso CP_2
con la mutuante.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con la prima memoria istruttoria, parte opponente ha poi sollevato due ulteriori profili: da un lato, la mancanza di potere di rappresentanza in capo alla mandataria e, dall'altro, la CP_1
prescrizione del diritto di credito.
Rigettata l'istanza cautelare, la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integrano la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
L'opposizione non è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni relative al difetto di rappresentanza processuale in capo alla mandataria e di legittimazione attiva in capo alla CP_1 Parte_3
Sotto il primo profilo, il cui esame non risulta precluso dalla tardività del rilievo trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, è sufficiente osservare che nel costituirsi in giudizio l'opposta ha depositato la procura speciale conferita dalla alla con atto a rogito del Parte_3 CP_1
pagina2 di 6 Notaio , in Pordenone, dell'11.01.2021 al n. Rep. 306494 e n. 37531 Racc., Persona_1
registrata il 13.01.2021 al n. 614 serie 1T: la circostanza che l'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 24.12.2020 riporti che è stato “conferito incarico a
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV)
(il "Master Servicer") affinche' in suo nome e per suo conto in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Il Master Servicer, a sua volta, con il consenso della Societa', ha delegato a CP_1
CP ( " o lo "Special Servicer") lo svolgimento per conto della Societa' stessa di alcune attivita' connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei Crediti” non implica la necessità di una doppia procura da parte della cessionaria (ovvero da a Banca Finanziaria Internazionale e Pt_3
CP da quest'ultima a ) ma risponde alla mera esigenza di incaricare della riscossione dei crediti un soggetto dotato dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) e 6 legge n. 130/1999 (Banca
Finanziaria Internazionale) e di individuare altresì in accordo tra le parti un sub-servicer per lo svolgimento delle attività di “amministrazione, gestione e recupero dei crediti”, con la conseguenza che da alcuna invalidità appare inficiata la procura conferita direttamente dalla cessionaria a detto sub-servicer, non potendo, ad ogni modo, il mancato rispetto della sequenza illustrata nell'avviso di cessione elidere il potere rappresentativo riconosciuto dal soggetto titolare del credito ( Pt_3
CP per le ragioni di seguito esposte) al soggetto che agisce per il suo recupero ( ).
Quanto alla contestazione circa la titolarità del credito in capo alla va Controparte_2
osservato che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n.
24798/2020; Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del
pagina3 di 6 contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del
05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione,
“detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la in data 29/5/2012 che risulta compreso Controparte_3
nel portafogli di crediti ceduto in data 18.12.2020 da (società incorporante la Controparte_4
) a come risulta dall'avviso pubblicato nella GU n. 150 Controparte_3 Controparte_2
del 20 dicembre 2020, nel quale si descrive la categoria dei crediti ceduti come “taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformita' alla circolare di Banca
d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei
Conti), come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di
Cessione (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/ (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il
pagina4 di 6 01/01/1988 ed il 30/07/2020. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Societa' renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta ai seguenti indirizzi e-mail: e ”. Email_4 Email_5
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha depositato, oltre all'estratto della predetta gazzetta (cfr. all. n. 2), l'elenco dei crediti ceduti estratto dal menzionato sito web (cfr. all. 4) all'interno del quale compare il codice identificativo n. 5894060, corrispondente al codice riportato nell'estratto ex art. 50 TUB predisposto dalla (cfr. all. 7). Controparte_4
A fronte di tale produzione documentale, l'opponente ha eccepito che “l'elenco dei crediti ceduti depositato dalla società opposta è una semplice copia contenente l'indicazione di oltre duecento codici che non consente l'identificazione dei crediti ceduti” contestando altresì che detto elenco sia stato ricavato dal sito internet indicato in Gazzetta.
Quanto a tale ultimo profilo, va osservato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. ex multis Cass. n. 27633/2018): nel caso di specie, pertanto, la mera asserzione che il documento prodotto non corrisponda agli elenchi presenti sul sito internet della banca risulta, in assenza di ulteriori indicazioni, del tutto generica e priva dell'attitudine a sconfessare il valore probatorio di tale documento.
Dovendo, pertanto, ritenersi che il documento prodotto sia conforme all'originale, quanto alla riferibilità alla posizione debitoria dell'opponente del codice NDG indicato dall'opposta (NDG n.
5894060) è sufficiente evidenziare che tale codice corrisponde a quello di cui all'estratto ex art. 50
TUB depositato dall'opposta (cfr. doc. n. 7) e la sua riferibilità al mutuo in esame si evince dal fatto che lo stesso è associato ad un “codice rapporto” (60021505) riportato sia sul predetto documento che sul piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo.
Deve pertanto ritenersi che parte opposta abbia assolto al proprio onere di dimostrare non solo l'effettiva conclusione dell'operazione di cessione intervenuta tra e in data CP_4 CP_2
18.12.2020 ma altresì dell'inclusione del credito azionato nella categoria di crediti ceduti: alla documentazione contrattuale in atti va infatti quanto meno riconosciuto valore di elemento indiziario, tenuto conto del fatto che, alla luce della giurisprudenza citata, in presenza di specifica contestazione da parte del debitore ceduto in merito all'esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” ma che trattandosi di contratto a forma libera pagina5 di 6 tale prova può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario (cfr. da ultimo Cass. n.
17944/23), non essendo, contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti, necessario che detta prova sia fornita esclusivamente con la produzione del contratto stesso.
Del tutto inammissibile risulta poi l'eccezione di prescrizione sollevata con la prima memoria istruttoria, trattandosi di eccezione tardiva;
ad ogni modo detta eccezione risulta evidentemente anche infondata, atteso che gli opponenti individuano il dies a quo del termine di prescrizione nella data di stipula del mutuo nonostante, per consolidata giurisprudenza, “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. n.
17798/2011); ne consegue che, avendo l'ultima rata scadenza il 1.6.22, in assenza di allegazione di un diverso termine corrispondente alla data di risoluzione del contratto, alcuna prescrizione risulta maturata.
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata, con condanna alle spese a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa LE AV
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LE AV, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4005 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Susi
RI nata a [...] in data [...], giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT) Via Minturnae 58 e con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., procuratrice di società unipersonale con sede Controparte_2
legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri, i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di Treviso-Belluno giusta procura ai rogiti del Notaio P.IVA_2 [...]
, in Pordenone, dell' 11.01.2021 al n. Rep. 306494 e n. 37531 Racc., rappresentata e Per_1
difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con Studio in CodiceFiscale_3
Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: e fax n. 090 9435200) Email_2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. ) (pec: CodiceFiscale_4
e fax n. 090 9435200), giusta procura generale alle liti, autenticata Email_3 nella firma dal notaio da Messina il 3.03.2021 al n. 38070 Rep., n. 14435 Racc, Persona_2
pagina1 di 6 OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/12/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1 Parte_2
l'atto di precetto notificato loro in data 9/09/2024, con il quale nella qualità di CP_1
mandataria di ha intimato il pagamento della somma di euro 57.180,78, dovuta Controparte_2
in forza del contratto di mutuo fondiario Repertorio n. 150.388 Raccolta n. 27.581 sottoscritto tra gli opponenti e la in data 29/5/2012; a fondamento dell'esecuzione Controparte_3
hanno eccepito, quale unico motivo di opposizione, il difetto della legittimazione attiva della cessionaria , in ragione della mancata allegazione del contratto di cessione intercorso CP_2
con la mutuante.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con la prima memoria istruttoria, parte opponente ha poi sollevato due ulteriori profili: da un lato, la mancanza di potere di rappresentanza in capo alla mandataria e, dall'altro, la CP_1
prescrizione del diritto di credito.
Rigettata l'istanza cautelare, la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integrano la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
L'opposizione non è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni relative al difetto di rappresentanza processuale in capo alla mandataria e di legittimazione attiva in capo alla CP_1 Parte_3
Sotto il primo profilo, il cui esame non risulta precluso dalla tardività del rilievo trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, è sufficiente osservare che nel costituirsi in giudizio l'opposta ha depositato la procura speciale conferita dalla alla con atto a rogito del Parte_3 CP_1
pagina2 di 6 Notaio , in Pordenone, dell'11.01.2021 al n. Rep. 306494 e n. 37531 Racc., Persona_1
registrata il 13.01.2021 al n. 614 serie 1T: la circostanza che l'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 24.12.2020 riporti che è stato “conferito incarico a
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV)
(il "Master Servicer") affinche' in suo nome e per suo conto in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Il Master Servicer, a sua volta, con il consenso della Societa', ha delegato a CP_1
CP ( " o lo "Special Servicer") lo svolgimento per conto della Societa' stessa di alcune attivita' connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei Crediti” non implica la necessità di una doppia procura da parte della cessionaria (ovvero da a Banca Finanziaria Internazionale e Pt_3
CP da quest'ultima a ) ma risponde alla mera esigenza di incaricare della riscossione dei crediti un soggetto dotato dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) e 6 legge n. 130/1999 (Banca
Finanziaria Internazionale) e di individuare altresì in accordo tra le parti un sub-servicer per lo svolgimento delle attività di “amministrazione, gestione e recupero dei crediti”, con la conseguenza che da alcuna invalidità appare inficiata la procura conferita direttamente dalla cessionaria a detto sub-servicer, non potendo, ad ogni modo, il mancato rispetto della sequenza illustrata nell'avviso di cessione elidere il potere rappresentativo riconosciuto dal soggetto titolare del credito ( Pt_3
CP per le ragioni di seguito esposte) al soggetto che agisce per il suo recupero ( ).
Quanto alla contestazione circa la titolarità del credito in capo alla va Controparte_2
osservato che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n.
24798/2020; Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del
pagina3 di 6 contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del
05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione,
“detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la in data 29/5/2012 che risulta compreso Controparte_3
nel portafogli di crediti ceduto in data 18.12.2020 da (società incorporante la Controparte_4
) a come risulta dall'avviso pubblicato nella GU n. 150 Controparte_3 Controparte_2
del 20 dicembre 2020, nel quale si descrive la categoria dei crediti ceduti come “taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformita' alla circolare di Banca
d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei
Conti), come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di
Cessione (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/ (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il
pagina4 di 6 01/01/1988 ed il 30/07/2020. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Societa' renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta ai seguenti indirizzi e-mail: e ”. Email_4 Email_5
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha depositato, oltre all'estratto della predetta gazzetta (cfr. all. n. 2), l'elenco dei crediti ceduti estratto dal menzionato sito web (cfr. all. 4) all'interno del quale compare il codice identificativo n. 5894060, corrispondente al codice riportato nell'estratto ex art. 50 TUB predisposto dalla (cfr. all. 7). Controparte_4
A fronte di tale produzione documentale, l'opponente ha eccepito che “l'elenco dei crediti ceduti depositato dalla società opposta è una semplice copia contenente l'indicazione di oltre duecento codici che non consente l'identificazione dei crediti ceduti” contestando altresì che detto elenco sia stato ricavato dal sito internet indicato in Gazzetta.
Quanto a tale ultimo profilo, va osservato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. ex multis Cass. n. 27633/2018): nel caso di specie, pertanto, la mera asserzione che il documento prodotto non corrisponda agli elenchi presenti sul sito internet della banca risulta, in assenza di ulteriori indicazioni, del tutto generica e priva dell'attitudine a sconfessare il valore probatorio di tale documento.
Dovendo, pertanto, ritenersi che il documento prodotto sia conforme all'originale, quanto alla riferibilità alla posizione debitoria dell'opponente del codice NDG indicato dall'opposta (NDG n.
5894060) è sufficiente evidenziare che tale codice corrisponde a quello di cui all'estratto ex art. 50
TUB depositato dall'opposta (cfr. doc. n. 7) e la sua riferibilità al mutuo in esame si evince dal fatto che lo stesso è associato ad un “codice rapporto” (60021505) riportato sia sul predetto documento che sul piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo.
Deve pertanto ritenersi che parte opposta abbia assolto al proprio onere di dimostrare non solo l'effettiva conclusione dell'operazione di cessione intervenuta tra e in data CP_4 CP_2
18.12.2020 ma altresì dell'inclusione del credito azionato nella categoria di crediti ceduti: alla documentazione contrattuale in atti va infatti quanto meno riconosciuto valore di elemento indiziario, tenuto conto del fatto che, alla luce della giurisprudenza citata, in presenza di specifica contestazione da parte del debitore ceduto in merito all'esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” ma che trattandosi di contratto a forma libera pagina5 di 6 tale prova può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario (cfr. da ultimo Cass. n.
17944/23), non essendo, contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti, necessario che detta prova sia fornita esclusivamente con la produzione del contratto stesso.
Del tutto inammissibile risulta poi l'eccezione di prescrizione sollevata con la prima memoria istruttoria, trattandosi di eccezione tardiva;
ad ogni modo detta eccezione risulta evidentemente anche infondata, atteso che gli opponenti individuano il dies a quo del termine di prescrizione nella data di stipula del mutuo nonostante, per consolidata giurisprudenza, “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. n.
17798/2011); ne consegue che, avendo l'ultima rata scadenza il 1.6.22, in assenza di allegazione di un diverso termine corrispondente alla data di risoluzione del contratto, alcuna prescrizione risulta maturata.
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata, con condanna alle spese a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa LE AV
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