TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/03/2026, n. 1792
TAR
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2024
>
TAR
Decreto cautelare 29 aprile 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    Il Collegio ritiene applicabile il consolidato arresto giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata. La clausola di salvaguardia è ritenuta legittima ed ammissibile, non contrastando con l'art. 1462 c.c., né con i principi di determinatezza dell'oggetto, né con gli artt. 24 e 113 Cost., in ragione del superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria.

  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    Il Collegio ritiene applicabile il consolidato arresto giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata. La clausola di salvaguardia è ritenuta legittima ed ammissibile, non contrastando con l'art. 1462 c.c., né con i principi di determinatezza dell'oggetto, né con gli artt. 24 e 113 Cost., in ragione del superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria.

  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    Il Collegio ritiene applicabile il consolidato arresto giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata. La clausola di salvaguardia è ritenuta legittima ed ammissibile, non contrastando con l'art. 1462 c.c., né con i principi di determinatezza dell'oggetto, né con gli artt. 24 e 113 Cost., in ragione del superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria.

  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    Il Collegio ritiene applicabile il consolidato arresto giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata. La clausola di salvaguardia è ritenuta legittima ed ammissibile, non contrastando con l'art. 1462 c.c., né con i principi di determinatezza dell'oggetto, né con gli artt. 24 e 113 Cost., in ragione del superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria.

  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    Il Collegio ritiene applicabile il consolidato arresto giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata. La clausola di salvaguardia è ritenuta legittima ed ammissibile, non contrastando con l'art. 1462 c.c., né con i principi di determinatezza dell'oggetto, né con gli artt. 24 e 113 Cost., in ragione del superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria.

  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    Il Collegio ritiene applicabile il consolidato arresto giurisprudenziale che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata. La clausola di salvaguardia è ritenuta legittima ed ammissibile, non contrastando con l'art. 1462 c.c., né con i principi di determinatezza dell'oggetto, né con gli artt. 24 e 113 Cost., in ragione del superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria.

  • Accolto
    Mancata stipula del contratto

    La mancata stipula del contratto comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo la struttura inidonea ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale. Di conseguenza, tali centri non sono titolari di interesse a contestare il budget assegnato, essendo privi di legittimazione ad eseguire prestazioni con oneri a carico del bilancio regionale.

  • Accolto
    Mancata stipula del contratto

    La mancata stipula del contratto comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo la struttura inidonea ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale. Di conseguenza, tali centri non sono titolari di interesse a contestare il budget assegnato, essendo privi di legittimazione ad eseguire prestazioni con oneri a carico del bilancio regionale.

  • Accolto
    Mancata stipula del contratto

    La mancata stipula del contratto comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo la struttura inidonea ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale. Di conseguenza, tali centri non sono titolari di interesse a contestare il budget assegnato, essendo privi di legittimazione ad eseguire prestazioni con oneri a carico del bilancio regionale.

  • Accolto
    Mancata stipula del contratto

    La mancata stipula del contratto comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo la struttura inidonea ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale. Di conseguenza, tali centri non sono titolari di interesse a contestare il budget assegnato, essendo privi di legittimazione ad eseguire prestazioni con oneri a carico del bilancio regionale.

  • Accolto
    Mancata stipula del contratto

    La mancata stipula del contratto comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo la struttura inidonea ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale. Di conseguenza, tali centri non sono titolari di interesse a contestare il budget assegnato, essendo privi di legittimazione ad eseguire prestazioni con oneri a carico del bilancio regionale.

  • Accolto
    Mancata stipula del contratto

    La mancata stipula del contratto comporta la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento istituzionale, rendendo la struttura inidonea ad eseguire prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale. Di conseguenza, tali centri non sono titolari di interesse a contestare il budget assegnato, essendo privi di legittimazione ad eseguire prestazioni con oneri a carico del bilancio regionale.

  • Accolto
    Natura del rapporto tra associazioni e associati

    Il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, tenuto conto della natura del rapporto tra le associazioni di categoria e i singoli associati, la stipula dell'accordo contrattuale da parte delle strutture rappresentate dall'Associazione si atteggia come un atto contrario e successivo al mandato rilasciato di perseguire l'interesse collettivo. Pertanto, le associazioni non sono portatrici di un interesse collettivo autonomo e distinto, e la sottoscrizione o mancata sottoscrizione della clausola di salvaguardia da parte dei centri accreditati determina comunque il venir meno dell'interesse all'impugnativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/03/2026, n. 1792
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1792
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo