CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 4544/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 21/10/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale tra
(C.F. ), N. A NAPOLI Parte_1 C.F._1
(NA) IL 26/12/1971 residente in [...] - assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. PAOLELLA DANIELE con studio in VIA BENEDETTO CAIROLI 29, 80141 NAPOLI , con domicilio processuale digitale Email_1
appellante, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera COA Napoli del 9.10.2024
e
(C.F. ), n. a NAPOLI (NA) CP_1 C.F._2
il 14/09/1965 residente a [...]49 80100 NAPOLI ITALIA.
Appellato, deceduto Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Viviana Anziano,
CONCLUSIONI: per parte appellante dichiararsi estinto il giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 5802/2024, a conclusione del giudizio di cui al N.R.G.:
18237/2023 - emessa in data 09-05-2024 – Depositata presso la Cancelleria in data 05-06-2024, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “
P.Q.M.
. Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_2
(nato a [...] il [...]); b) ordina che la presente CP_1
sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell' art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile)
(Atto n. 69, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell' anno
1992); c) rigetta la domanda di addebito;
d) pone a carico di CP_1
a titolo di mantenimento del coniuge, un assegno mensile di euro
[...]
300,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla
entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda (settembre Pt_2
2023); tali somme devono essere ri-valutate annualmente secondo indici
Istat, con decorrenza dall' 1/06/2025; g) dichiara irripetibili le spese processuali
pag. 2/4 Con atto di appello tempestivamente depositato nel termine lungo di mesi sei il 31.10.2024 la impugnava la prefata sentenza chiedendo , Pt_1
previa ammissione dei capitoli di prova già richiesti in primo grado, che la separazione fosse dichiarata con addebito al . CP_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, decorso il termine per il deposito di note, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 24.4.2025 .
Orbene elle more del giudizio, come risulta dal certificato depositato in atti,
, è deceduto in Napoli il 28/01/2025. Secondo la CP_1
consolidata giurisprudenza della Cassazione, il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, come chiaramente stabilito dalla cassazione civile n. 11492/2027. In particolare, la Cassazione ha precisato che tale principio non può trovare deroga nemmeno per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità della separazione sui diritti successori del coniuge superstite. Infatti, l'incidenza dell'addebitabilità sui diritti successori, ai sensi degli articoli 548 e 585 c.c., richiede che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione. Inoltre, come stabilito dalla Cassazione civile n. 24609/2022, il decesso di uno dei coniugi, intervenuto nel corso del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di separazione personale limitatamente alla pronuncia di addebito, determina la cessazione della materia del contendere. Questo effetto si produce in quanto la morte determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale e il conseguente venir meno dell'interesse ad una pronuncia sulla responsabilità della crisi coniugale, essendo l'addebito della separazione strettamente connesso alla pag. 3/4 persistenza del rapporto matrimoniale. Pertanto il giudizio va dichiarato estinto per essere cessata la materia del contendere.
Le spese rimangono a carico dell'erario e saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello depositato il 31.10.2025 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Napoli n. 5802/2024 così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per essere cessata la matria del contendere
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 23/05/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 4544/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 21/10/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale tra
(C.F. ), N. A NAPOLI Parte_1 C.F._1
(NA) IL 26/12/1971 residente in [...] - assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. PAOLELLA DANIELE con studio in VIA BENEDETTO CAIROLI 29, 80141 NAPOLI , con domicilio processuale digitale Email_1
appellante, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera COA Napoli del 9.10.2024
e
(C.F. ), n. a NAPOLI (NA) CP_1 C.F._2
il 14/09/1965 residente a [...]49 80100 NAPOLI ITALIA.
Appellato, deceduto Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Viviana Anziano,
CONCLUSIONI: per parte appellante dichiararsi estinto il giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 5802/2024, a conclusione del giudizio di cui al N.R.G.:
18237/2023 - emessa in data 09-05-2024 – Depositata presso la Cancelleria in data 05-06-2024, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “
P.Q.M.
. Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_2
(nato a [...] il [...]); b) ordina che la presente CP_1
sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell' art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile)
(Atto n. 69, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell' anno
1992); c) rigetta la domanda di addebito;
d) pone a carico di CP_1
a titolo di mantenimento del coniuge, un assegno mensile di euro
[...]
300,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla
entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda (settembre Pt_2
2023); tali somme devono essere ri-valutate annualmente secondo indici
Istat, con decorrenza dall' 1/06/2025; g) dichiara irripetibili le spese processuali
pag. 2/4 Con atto di appello tempestivamente depositato nel termine lungo di mesi sei il 31.10.2024 la impugnava la prefata sentenza chiedendo , Pt_1
previa ammissione dei capitoli di prova già richiesti in primo grado, che la separazione fosse dichiarata con addebito al . CP_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, decorso il termine per il deposito di note, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 24.4.2025 .
Orbene elle more del giudizio, come risulta dal certificato depositato in atti,
, è deceduto in Napoli il 28/01/2025. Secondo la CP_1
consolidata giurisprudenza della Cassazione, il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, come chiaramente stabilito dalla cassazione civile n. 11492/2027. In particolare, la Cassazione ha precisato che tale principio non può trovare deroga nemmeno per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità della separazione sui diritti successori del coniuge superstite. Infatti, l'incidenza dell'addebitabilità sui diritti successori, ai sensi degli articoli 548 e 585 c.c., richiede che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione. Inoltre, come stabilito dalla Cassazione civile n. 24609/2022, il decesso di uno dei coniugi, intervenuto nel corso del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di separazione personale limitatamente alla pronuncia di addebito, determina la cessazione della materia del contendere. Questo effetto si produce in quanto la morte determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale e il conseguente venir meno dell'interesse ad una pronuncia sulla responsabilità della crisi coniugale, essendo l'addebito della separazione strettamente connesso alla pag. 3/4 persistenza del rapporto matrimoniale. Pertanto il giudizio va dichiarato estinto per essere cessata la materia del contendere.
Le spese rimangono a carico dell'erario e saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello depositato il 31.10.2025 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Napoli n. 5802/2024 così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per essere cessata la matria del contendere
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 23/05/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 4/4