Rigetto
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 19/06/2025, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 05353/2025REG.PROV.COLL.
N. 03922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3922 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Peroglio e Claudio Maria Polidori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. III, 29 ottobre -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Brionni – in sostituzione degli avvocati Antonello Peroglio e Claudio Maria Polidoro – e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto i provvedimenti relativi al trasferimento d’autorità dell’appellante, tenente colonnello in SPE dell’Esercito italiano, dal Reggimento di artiglieria terrestre “a cavallo”, con sede a Vercelli, al Polo nazionale rifornimenti motorizzazione, genio, artiglieria e NBC di Piacenza.
2. Dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti emerge che:
a) con nota del 16 febbraio 2023, il Comandante del Reggimento ha comunicato all’appellante di averlo reso “disponibile” ai fini dei movimenti perequativi effettuabili nell’ambito della pianificazione d’impiego decentrato (PID);
b) con successiva nota del 12 aprile 2023, diretta al competente Dipartimento dello Stato maggiore dell’Esercito, lo stesso Comandante ha proposto l’appellante per il reimpiego;
c) con note del 14 aprile e del 5 maggio 2023, l’appellante ha chiesto al Comandante di rivalutare le proprie determinazioni;
d) con provvedimento del 2 ottobre 2023, l’appellante è stato designato per il trasferimento d’autorità in questa sede contestato;
e) dopo l’emanazione dell’atto, l’appellante ha rivolto all’amministrazione un’ulteriore istanza di autotutela, questa volta al Dipartimento per l’impiego dello SME, anch’essa respinta con provvedimento del 20 novembre 2023;
f) da ultimo, con nota del 29 novembre 2023, l’appellante è stato invitato a presentarsi presso la sede di Piacenza, ove ha preso servizio a partire dal 17 novembre 2024 (stante la sospensione dell’esecutività delle citate determinazioni, disposta nel giudizio di primo grado).
3. Con il ricorso proposto davanti al T.a.r., il militare ha contestato il trasferimento d’autorità, sotto due distinti profili:
I) per violazione della Circolare applicativa PID 2023, nella parte in cui prevede che le movimentazioni finalizzate a realizzare il “ricambio generazionale” dei reparti debbano interessare il solo personale in esubero, nonché per contraddittorietà con precedente diniego di trasferimento a domanda (richiesto nel 2022), fondato sull’esigenza di evitare carenze organiche nel Reparto;
II) per difetto di motivazione e di istruttoria in relazione alla tutela delle esigenze familiari manifestate dal militare in sede procedimentale.
4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite. In particolare, secondo la sentenza:
I) l’amministrazione si è legittimamente discostata dalla circolare (comunque priva di portata precettiva vincolante) fornendo una motivazione ragionevole; non si ravvisa, invece, alcuna contraddittorietà tra il trasferimento d’autorità contestato e il precedente diniego di trasferimento a domanda, attesa la diversa portata e finalità delle due determinazioni;
II) l’amministrazione, inoltre, ha congruamente motivato in ordine alla non eccezionalità delle esigenze rappresentate dal ricorrente, evidenziando come le stesse possano essere soddisfatte mediante gli strumenti previsti dall’ordinamento.
5. La sentenza è appellata per i seguenti motivi:
I) « Errores in iudicando - difetto di motivazione in ordine alla dedotta violazione delle disposizioni dettate dallo stato maggiore dell’esercito con la circolare applicativa per la pianificazione di impiego decentrato (PID) 2023 »;
II) « Errores in iudicando - difetto di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza istruttoria »
6. All’udienza in camera di consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti della possibilità di pronunciare sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6.1. La difesa dell’amministrazione, inoltre, ha dichiarato di non opporsi all’ammissione della memoria difensiva tardivamente depositata dall’appellante (con contestuale istanza di rimessione in termini).
7. Il Collegio procede, pertanto, alla definizione del giudizio nel merito, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a.
8. Il ricorso è infondato e meritevole di rigetto.
9. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivata la deroga alla circolare PID del 2003, nonostante gli atti del comandante del Reggimento e dello SME non contengano alcuna espressa giustificazione al riguardo. Evidenzia, inoltre, che la portata tendenzialmente vincolante della circolare sarebbe confermata dai documenti – prodotti solo in questo giudizio di appello, in ragione della sottrazione all’accesso per un anno, prevista dall’art. 1048, comma 2, lett. a) del r.m. (d.P.R. 15 marzo 2001, n. 90) – relativi al trasferimento per ragioni organizzative di altri militari, la cui individuazione è avvenuta tra il personale in esubero, come previsto dalla circolare PID. L’appellante ritiene, pertanto, che il proprio trasferimento non risponda a reali esigenze di ricambio del personale, ma alla volontà di allontanarlo dal Reparto, in quanto ritenuto soggetto “problematico”.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Secondo l’appellante, uno specifico onere motivazionale si imponeva – non per il provvedimento di trasferimento in sé considerato, quanto – per gli atti prodromici, che lo hanno individuato quale soggetto eleggibile alla movimentazione nell’ambito della Pianificazione d’impiego decentrato, in deroga alla relativa circolare.
9.3. Tale impostazione non è condivisibile. Infatti, se nell’ambito dell’ordinamento militare il trasferimento d’autorità – in quanto espressione di potere gerarchico e qualificabile come “ordine” ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 5 agosto 2019, n. 5523) – non necessita di una specifica giustificazione, a maggior ragione non può pretendersi che siano assistiti da puntuale motivazione gli atti endoprocedimentali, volti ad individuare il personale potenzialmente interessato da tale trasferimento.
9.4. Non rileva, a questo proposito, il fatto che la tipologia di movimentazione (Pianificazione d’impiego decentrato per il 2023) sia stata disciplinata da apposita circolare applicativa. Infatti, l’obbligo di giustificare la mancata applicazione di una circolare può configurarsi solo con riferimento a provvedimenti che siano, di per sé, soggetti a obbligo motivazionale (il quale risulterà, in tal caso, rafforzato dalla necessità di esplicitare le ragioni della deroga). L’esistenza di un atto interno di indirizzo non può, per contro, fondare uno specifico obbligo motivazionale in relazione a provvedimenti che in termini generali non la richiedano. Rispetto a tali determinazioni la circolare assume – in modo ancor più netto – valenza meramente interna, giacché le relative indicazioni operative non sono, neppure indirettamente, valorizzabili ab externo .
9.5. In ogni caso, anche a ritenere che la deroga alla circolare PID 2023 richiedesse idonea motivazione, essa risulta agevolmente evincibile dal contesto documentale e dagli atti del procedimento.
9.5.1. La movimentazione dell’appellante si inserisce, infatti, in un più ampio progetto di riequilibrio organico del Reggimento di artiglieria terrestre “a cavallo”, resosi necessario alla luce delle gravi criticità interne segnalate dal Comandante delle Forze operative nord, nel promemoria del 19 aprile 2022 (doc. 11 prodotto dall’amministrazione in primo grado). Nella nota si evidenziano le « notevoli carenze » del Reggimento in tutti i suoi reparti, in gran parte riconducibili alla « eccessiva permanenza » del personale effettivo nella sede di Vercelli e alla mancata integrazione con unità provenienti da altre realtà. Tali circostanze hanno, nel tempo, generato « un ambiente difficile da gestire» e reso opportuno «un intervento risolutivo basato su un significativo ricambio di personale ».
9.5.2. Le medesime criticità sono state successivamente ribadite nel rapporto “ Analisi del clima organizzativo e psicologico ” del Reggimento (doc. 3 allegato alla memoria di primo grado) e nella successiva nota del Comandante datata 14 giugno 2023 (doc. 4), ove parimenti si evidenzia la « lunghissima permanenza di taluni U. presso il Rgt., che impatta negativamente sul morale e sulla performance degli stessi e si ripercuote sull’azione di comando a tutti i livelli ordinativi ».
9.5.3 Tali elementi, nel complesso, giustificano ampiamente la deroga ai criteri della circolare PID 2023, rivelando la necessità di un intervento straordinario e radicale di riequilibrio organico e di superamento delle disfunzioni ambientali del Reggimento, che non poteva coinvolgere il solo personale in esubero, ma doveva essere calibrato sulla natura delle criticità rilevate.
9.5.4. Risulta condivisibile, quindi, il rilievo operato dal T.a.r. – e dal DIPE con l’atto del 20 novembre 2023, di conferma del trasferimento – secondo cui la movimentazione dell’appellante, pur sottraendo un’unità di personale da un ufficio già interessato da scopertura organica (in assenza, quindi, della situazione di “esubero” richiesta), risulta sostanzialmente in linea con la ratio ispiratrice della circolare, ossia quella di « razionalizzare l’impiego delle risorse sulla base delle necessità funzionali riscontrate e di riequilibrare gli E/D/R/ si in termini quantitativi che qualitativi ».
9.6. In tale contesto, non può poi ritenersi che l’individuazione dell’appellante risponda alla mera volontà di allontanarlo dall’attuale sede di servizio, piuttosto che a un’esigenza di riorganizzazione complessiva. Egli, infatti, risulta essere il militare con la più elevata anzianità di permanenza nel Reggimento (presso il quale è impiegato da 21 anni) ed è quindi rappresentativo di quella componente “stanziale” di personale che, come esposto negli atti innanzi indicati, ha concorso alla formazione di un contesto ambientale particolarmente critico, bisognoso di riorganizzazione.
9.7. Deve, peraltro, evidenziarsi che il trasferimento d’autorità può legittimamente disporsi, senza particolari oneri motivazionali, anche per mere ragioni di opportunità legate al contesto ambientale, quando ritenuto non più idoneo a garantire un efficiente svolgimento del servizio. In tal senso, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale che ammette il ricorso al trasferimento d’autorità anche per ragioni lato sensu riconducibili a situazioni di “incompatibilità ambientale” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2023, n. 9563). Pertanto, anche il riscontro di una finalità “ ad personam ” – che comunque non emerge dagli atti – non potrebbe di per sé inficiare la legittimità del trasferimento d’autorità.
10. Con il secondo motivo, l’appellante ribadisce la motivazione “apparente” dei provvedimenti impugnati (in particolare quello del 20 novembre 2023, di rigetto dell’istanza di autotutela) in ordine alle esigenze personali espresse nel corso dell’istruttoria. Evidenzia, inoltre, che la sussistenza in fatto di tali circostanze può ritenersi accertata in forza del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. In primo luogo, l’applicazione del principio di non contestazione deve coordinarsi con la particolare struttura del processo amministrativo di legittimità « che di regola fa seguito ad un procedimento amministrativo, le cui risultanze, tradotte nei relativi atti, vanno tenute per ferme, quanto meno sino a prova contraria » (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 160). Non integra, pertanto, una vera e propria “non contestazione” la condotta processuale dell’amministrazione che ometta di ribadire in giudizio circostanze e valutazioni già poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2195; sez. III, 22 gennaio 2018, n. 393).
10.3. Nel merito, il provvedimento di conferma del 20 novembre 2023 ha espressamente evidenziato che le problematiche familiari dell’appellante «sono comuni a buona parte del personale della Forza Armata che viene reimpiegato presso una sede di servizio diversa dalla propria località di residenza e, peraltro, la mobilità rappresenta una peculiarità del militare cui si può derogare solo in casi di particolare gravità, riconosciuti da apposite norme di legge; al fine di prestare assistenza ai propri familiari l’Ufficiale, qualora lo ritenesse necessario e ne sussistessero i requisiti, potrà avanzare istanza ai sensi delle previste normative speciali e istituti di Forza Armata ».
10.4. Le ragioni espresse risultano tutt’altro che apparenti, facendo leva sulle indubbie specificità dello status militare (su cui, ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4993) e sulla non eccezionalità delle esigenze rappresentate nel procedimento, peraltro prive – come già rilevato dal T.a.r. – di puntuale riscontro documentale.
10.5. Anche sotto questo profilo, dunque, l’impugnata determinazione è espressione di un ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti e soddisfa gli standard motivazionali propri di un atto riconducibile agli ordini militari, in relazione al quale le esigenze personali e familiari dell’interessato – e più in generale, l’interesse a permanere presso una determinata sede – assumono carattere del tutto recessivo ( ex multis , Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2024, n. 853).
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. La particolare natura delle posizioni giuridiche coinvolte giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.