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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3182/2024
TRA
in persona del 1.r.p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Internicola Parte_1
in virtù di procura posta all'atto di citazione PEC: in calce
OPPONENTE Email_1
Avv. NO AN, ( C.F. 1 dom.to in Gragnano (Na), alla via Nastro n. 29 "
OPPOSTO-CONTUMACE
NONCHE'
P.IVA 1 ) in persona del 1.r.p.t dom.to in Piazza San Carlo 156, Controparte_1 , (cod. fisc.
10121 Torino TERZO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L CP_2 ha promosso opposizione agli atti esecutivi nel giudizio di pignoramento presso terzi avente rg. es. n. 933/2023 definito con ordinanza di assegnazione il 15.9.23; il motivo dell'opposizione si sostanzia sul presupposto che l'avviso ex art. 543 cpc è stato notificato solo in data successiva all'udienza indicata in citazione;
chiedeva, pertanto dichiararsi l'inefficacia del pignoramento;
con ordinanza resa nel giudizio rg. es. n. 933-1/2023 il non sospendeva l'esecuzione Parte_2 intrapresa dall'avv. Parte_3 assegnava le somme con separata ordinanza e concedeva termine
,
per la formalizzazione del giudizio di merito sull'opposizione.
Il Giudizio ritualmente introdotto viene ora all'esame nel merito.
Va preliminarmente rilevato che l'avv. NO AN si è regolarmente costituito nel giudizio di merito.
Entrambi i costituiti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver raggiunto un accordo transattivo, nonchè la compensazione integrale delle spese processuali.;
tali essendo le conclusioni pervenute alla scrivente si impone la declaratoria detta e la compensazione integrale delle spese come richiesto
P.Q.M.
Parte_1 nei definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
9ogni altra eccezione, deduzione confronti di Avv. NO AN e del Controparte_3 disattesa così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
Spese processuali integralmente compensate.
Torre Annunziata 10 dicembre 2025 il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3182/2024
TRA
in persona del 1.r.p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Internicola Parte_1
in virtù di procura posta all'atto di citazione PEC: in calce
OPPONENTE Email_1
Avv. NO AN, ( C.F. 1 dom.to in Gragnano (Na), alla via Nastro n. 29 "
OPPOSTO-CONTUMACE
NONCHE'
P.IVA 1 ) in persona del 1.r.p.t dom.to in Piazza San Carlo 156, Controparte_1 , (cod. fisc.
10121 Torino TERZO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L CP_2 ha promosso opposizione agli atti esecutivi nel giudizio di pignoramento presso terzi avente rg. es. n. 933/2023 definito con ordinanza di assegnazione il 15.9.23; il motivo dell'opposizione si sostanzia sul presupposto che l'avviso ex art. 543 cpc è stato notificato solo in data successiva all'udienza indicata in citazione;
chiedeva, pertanto dichiararsi l'inefficacia del pignoramento;
con ordinanza resa nel giudizio rg. es. n. 933-1/2023 il non sospendeva l'esecuzione Parte_2 intrapresa dall'avv. Parte_3 assegnava le somme con separata ordinanza e concedeva termine
,
per la formalizzazione del giudizio di merito sull'opposizione.
Il Giudizio ritualmente introdotto viene ora all'esame nel merito.
Va preliminarmente rilevato che l'avv. NO AN si è regolarmente costituito nel giudizio di merito.
Entrambi i costituiti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver raggiunto un accordo transattivo, nonchè la compensazione integrale delle spese processuali.;
tali essendo le conclusioni pervenute alla scrivente si impone la declaratoria detta e la compensazione integrale delle spese come richiesto
P.Q.M.
Parte_1 nei definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
9ogni altra eccezione, deduzione confronti di Avv. NO AN e del Controparte_3 disattesa così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
Spese processuali integralmente compensate.
Torre Annunziata 10 dicembre 2025 il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora