Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 6774
CASS
Sentenza 7 marzo 2023

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La società ricorrente, Erg Wind 4 s.r.l., impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato in aumento la rendita catastale di un impianto eolico per l'anno 2016. La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo l'avviso privo di motivazione. In seguito all'appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto riformava la decisione di primo grado, dichiarando valido l'avviso di accertamento in quanto adeguatamente motivato, evidenziando la presenza dei riferimenti normativi, del metodo e dei criteri utilizzati, nonché l'allegazione della relazione di stima, e considerando la torre in acciaio come costruzione incidente sulla stima. La società ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi, lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015, per non aver la CTR considerato l'esclusione dalla stima diretta di macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, nonché l'omessa pronuncia o motivazione su questioni relative all'inesistenza di una unità immobiliare da accatastare, alla natura della torre come parte integrante del macchinario, all'autonomia funzionale e reddituale, all'esame di pareri accademici, e alla motivazione dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controricorso.

La Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015, interpretando la norma nel senso che l'esclusione dalla stima diretta riguarda gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dalla loro natura strutturale o dal fatto che siano o meno infissi al suolo, privilegiando il criterio della strumentalità rispetto al processo produttivo. La Corte ha evidenziato come la ratio della norma sia quella di sottrarre al carico impositivo la componente impiantistica inidonea ad apportare un'utilità produttiva/reddituale al di fuori dello specifico processo. Ha inoltre richiamato un recente orientamento giurisprudenziale di legittimità che considera la torre di sostegno parte inscindibile dell'impianto eolico, funzionale alla produzione di energia. Pertanto, la sentenza impugnata, includendo erroneamente il valore della torre nella determinazione della rendita catastale, ha applicato in modo errato la nuova normativa. L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità e mancata allegazione della memoria difensiva. I restanti motivi, dal secondo al settimo e dal nono al dodicesimo, sono stati dichiarati assorbiti nell'accoglimento del primo motivo. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

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Commentario1

  • 1Cosa Sono Le Questioni Subordinate Nel Processo Tributario
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 agosto 2025

    Hai sentito parlare di questioni subordinate nel processo tributario, ma non sai cosa significano? Se stai affrontando un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate o vuoi presentare ricorso contro un atto fiscale, è importante capire cosa sono le questioni subordinate, quando si sollevano e perché sono utili per rafforzare la tua difesa. Cosa si intende per “questioni subordinate” nel processo tributario? Le questioni subordinate sono argomentazioni difensive che il contribuente solleva in via subordinata, cioè solo nel caso in cui il giudice non accolga le questioni principali. In pratica, il contribuente dice: “Se non mi date ragione per il motivo principale, allora valutatemi almeno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 6774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6774
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

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