TAR Roma, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 2651
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di profili procedurali

    Il Collegio ha ritenuto infondate le censure procedurali, confermando la natura non perentoria dei termini di conclusione del procedimento e la legittimità delle proroghe motivate da esigenze istruttorie. Ha altresì escluso pregiudizi al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Insussistenza della condotta contestata e errata lettura delle risultanze istruttorie

    Il Collegio ha ritenuto provata la condotta scorretta, basata sull'utilizzo di modalità automatizzate per l'acquisto massivo di biglietti, sottraendoli alla vendita ordinaria e rivendendoli a prezzi maggiorati. Ha ritenuto sussistente l'indebito condizionamento dei consumatori.

  • Rigettato
    Quantum sanzionatorio irragionevole e sproporzionato

    Il Collegio ha ritenuto la sanzione proporzionata, considerando la gravità della violazione, il grado di negligenza, i pregiudizi economici arrecati ai consumatori, la dimensione economica del professionista e la durata della violazione. Ha altresì rigettato la doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ad altri operatori sanzionati.

  • Rigettato
    Non riconducibilità delle condotte alla società controllante

    Il Collegio ha ritenuto applicabili i principi di imputazione della responsabilità alla società controllante per gli illeciti commessi dalla controllata, dato il rapporto di controllo e l'influenza determinante esercitata. Ha altresì considerato le società come un unico professionista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 2651
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2651
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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