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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 786/2024 R.G. e vertente
fra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salvia ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, al Viale Guglielmo
Marconi n. 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL di Potenza,
Viale Marconi, Rampa Pascoli, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 14.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito dell'infortunio del 07.08.2023, è pari al 16% e, quindi, ha diritto alla rendita
(Indennizzo in rendita) e/o all'indennizzo in capitale, nel caso di riconoscimento di postumi invalidanti, in misura inferiore al 16%, sin dalla data dell'infortunio; di condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1 pagamento, in favore dell'istante, della rendita e/o dell'indennizzo in capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze del giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1
domandava preliminarmente di dichiarare inammissibile la domanda per difetto di prova e comunque rigettare nel merito il ricorso proposto in quanto infondato.
Spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che:
“… In considerazione dell'esame anamnestico, obiettivo, della documentazione sanitaria esaminata, si ritiene che l'infortunio patito dal Sig. Parte_1 in data 07.08.2023, sia da imputare all'attività lavorativa dell'assicurato
(coltivatore diretto); si viene pertanto a determinare un grado di menomazione
2 dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 006% (sei per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca CP_2 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2
della relativa prestazione (indennizzo in capitale) dalla data della domanda amministrativa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e in applicazione di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 14.03.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a una menomazione dell'integrità psico- Parte_1
fisica nella misura del 6% dalla data della domanda amministrativa;
2) condanna in persona del presidente p.t., alla corresponsione a CP_1
favore di del relativo indennizzo in capitale dalla data Parte_1
della domanda amministrativa, oltre accessori come per legge;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
Potenza, 18 febbraio 2025.
3 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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