Art. 10.
L' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"La societa' concessionaria avra' per scopo sociale:
a) la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade ad essa assentite in concessione a norma di specifici provvedimenti di legge;
b) l'acquisizione di partecipazioni azionarie in societa' concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, a condizione che sussista per esse l'equilibrio economico di gestione, da conseguirsi anche attraverso proroghe del periodo concessionale, adeguamenti straordinari del livello tariffario ed eventuali apporti finanziari dello Stato;
c) lo svolgimento, in Italia ed all'estero, di attivita' di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione in campo stradale per conto terzi e la partecipazione in enti aventi fini analoghi.
In caso di scioglimento della societa' per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attivita' reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente".
L' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"La societa' concessionaria avra' per scopo sociale:
a) la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade ad essa assentite in concessione a norma di specifici provvedimenti di legge;
b) l'acquisizione di partecipazioni azionarie in societa' concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, a condizione che sussista per esse l'equilibrio economico di gestione, da conseguirsi anche attraverso proroghe del periodo concessionale, adeguamenti straordinari del livello tariffario ed eventuali apporti finanziari dello Stato;
c) lo svolgimento, in Italia ed all'estero, di attivita' di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione in campo stradale per conto terzi e la partecipazione in enti aventi fini analoghi.
In caso di scioglimento della societa' per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attivita' reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente".