Versione
15 agosto 1982
15 agosto 1982
Art. 10.
L' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"La societa' concessionaria avra' per scopo sociale:
a) la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade ad essa assentite in concessione a norma di specifici provvedimenti di legge;
b) l'acquisizione di partecipazioni azionarie in societa' concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, a condizione che sussista per esse l'equilibrio economico di gestione, da conseguirsi anche attraverso proroghe del periodo concessionale, adeguamenti straordinari del livello tariffario ed eventuali apporti finanziari dello Stato;
c) lo svolgimento, in Italia ed all'estero, di attivita' di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione in campo stradale per conto terzi e la partecipazione in enti aventi fini analoghi.
In caso di scioglimento della societa' per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attivita' reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente".
L' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"La societa' concessionaria avra' per scopo sociale:
a) la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade ad essa assentite in concessione a norma di specifici provvedimenti di legge;
b) l'acquisizione di partecipazioni azionarie in societa' concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, a condizione che sussista per esse l'equilibrio economico di gestione, da conseguirsi anche attraverso proroghe del periodo concessionale, adeguamenti straordinari del livello tariffario ed eventuali apporti finanziari dello Stato;
c) lo svolgimento, in Italia ed all'estero, di attivita' di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione in campo stradale per conto terzi e la partecipazione in enti aventi fini analoghi.
In caso di scioglimento della societa' per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attivita' reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente".
Commentario • 1
- 1. Ponte Morandi e revoca della concessione ad Autostrade: il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiPasquale La Selva · https://www.iusinitinere.it/ · 5.5471954
[…] Inoltre, alla revoca della concessione si dovrebbe affiancare l'obbligo per il Concessionario di risarcire i danni cagionati secondo le regole di diritto comune. * * * [1] Ai sensi del quale: “Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. […]
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