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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3007/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
22/03/1951, con l'Avv. ZEPPA ENRICO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...], CP_1 C.F._2 con l'Avv. ZEPPA ENRICO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Carentino (AL) in data 13/09/1981 tra il
1 Sig. nato ad [...] il [...], e la Sig.ra nata a [...]_1
Alessandria, il 16/12/1958, trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Carentino (AL) al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 1981 e presso il Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Alessandria al n. 183, Parte 2, Serie B, anno 1981, ordinando al Comune di Carentino e al Comune di Alessandria di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda Sentenza. I
Sig.ri e la Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, Parte_1 CP_1 dichiarano di confermare le seguenti condizioni di cui chiedono l'omologazione: A. i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano, che con la sottoscrizione del presente accordo nulla hanno reciprocamente a pretendere a nessun titolo, causa o ragione per i fatti che hanno dato origine alla procedura de qua, avendo già regolato precedentemente i loro rapporti patrimoniali con atto a rogito Notaio in data 13/10/2021 e quindi espressamente Per_1
rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno e/o contributo;
B. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16 dicembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 13 settembre 1981 in Carentino (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio Per_2
ad Alessandria, in data 13 febbraio 1983, oggi maggiorenne autosufficiente
[...]
economicamente.
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 1094/2023, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 15 dicembre 2023, R.G.N. 2444/2023.
Le parti rappresentavano che dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra loro, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e la separazione si è protratta ininterrottamente sino ad oggi;
che essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L.
n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, i coniugi sono determinati ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla
2 documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 1094/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 15 dicembre 2023, R.G.N. 2444/2023, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data
16 dicembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio a Carentino (AL), il 13 settembre 1981 (Anno 1981 Parte II Serie A N.
2);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carentino (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano che nulla hanno reciprocamente a pretendere a nessun titolo, causa o ragione per i fatti che hanno dato origine alla procedura de qua, avendo già regolato precedentemente i loro rapporti patrimoniali con atto a rogito Notaio in data 13 ottobre 2021 e quindi espressamente rinunciano Per_1
reciprocamente a qualsivoglia assegno e/o contributo;
dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3007/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
22/03/1951, con l'Avv. ZEPPA ENRICO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...], CP_1 C.F._2 con l'Avv. ZEPPA ENRICO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Carentino (AL) in data 13/09/1981 tra il
1 Sig. nato ad [...] il [...], e la Sig.ra nata a [...]_1
Alessandria, il 16/12/1958, trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Carentino (AL) al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 1981 e presso il Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Alessandria al n. 183, Parte 2, Serie B, anno 1981, ordinando al Comune di Carentino e al Comune di Alessandria di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda Sentenza. I
Sig.ri e la Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, Parte_1 CP_1 dichiarano di confermare le seguenti condizioni di cui chiedono l'omologazione: A. i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano, che con la sottoscrizione del presente accordo nulla hanno reciprocamente a pretendere a nessun titolo, causa o ragione per i fatti che hanno dato origine alla procedura de qua, avendo già regolato precedentemente i loro rapporti patrimoniali con atto a rogito Notaio in data 13/10/2021 e quindi espressamente Per_1
rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno e/o contributo;
B. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16 dicembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 13 settembre 1981 in Carentino (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio Per_2
ad Alessandria, in data 13 febbraio 1983, oggi maggiorenne autosufficiente
[...]
economicamente.
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 1094/2023, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 15 dicembre 2023, R.G.N. 2444/2023.
Le parti rappresentavano che dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra loro, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e la separazione si è protratta ininterrottamente sino ad oggi;
che essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L.
n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, i coniugi sono determinati ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla
2 documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 1094/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 15 dicembre 2023, R.G.N. 2444/2023, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data
16 dicembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio a Carentino (AL), il 13 settembre 1981 (Anno 1981 Parte II Serie A N.
2);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carentino (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano che nulla hanno reciprocamente a pretendere a nessun titolo, causa o ragione per i fatti che hanno dato origine alla procedura de qua, avendo già regolato precedentemente i loro rapporti patrimoniali con atto a rogito Notaio in data 13 ottobre 2021 e quindi espressamente rinunciano Per_1
reciprocamente a qualsivoglia assegno e/o contributo;
dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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